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L’Autore si è prefisso di raggiungere gradatamente più obiettivi. Anzitutto, sono state individuate le perduranti differenze tra responsabilità da fatto illecito e responsabilità da inadempimento. È stata evidenziata, poi, l’inadeguatezza... more
L’Autore si è prefisso di raggiungere gradatamente più obiettivi.
Anzitutto, sono state individuate le perduranti differenze tra responsabilità da fatto illecito e responsabilità da inadempimento.
È stata evidenziata, poi, l’inadeguatezza della categoria degli “obblighi di protezione” e di quelle sue declinazioni che consentono di estendere il regime della responsabilità contrattuale oltre il suo normale àmbito di applicazione.
Infine, è stato suggerito di superare il tradizionale criterio distintivo tra le due specie di responsabilità civile, incentrato sulla preesistenza o meno di un rapporto obbligatorio, allo scopo di elaborare un modello teorico – alternativo al “contratto con effetti protettivi in favore di terzi” e alla “responsabilità da contatto sociale qualificato” – fondato sulla valorizzazione secondo buona fede oggettiva della preesistenza, questa volta, di un rapporto giuridico anche non obbligatorio.
L’innovativo modello così proposto, denominato “responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata”, soddisfa alcune esigenze equitative comunemente avvertite, ma non dovrebbe incorrere nelle critiche rivolte ai modelli già conosciuti e sperimentati.
La responsabilità da inadempimento e la responsabilità da fatto illecito hanno oggi il medesimo compito di proteggere determinati interessi in caso di lesioni dannose. Pertanto, non si può più ritenere che la responsabilità civile assolva... more
La responsabilità da inadempimento e la responsabilità da fatto illecito hanno oggi il medesimo compito di proteggere determinati interessi in caso di lesioni dannose. Pertanto, non si può più ritenere che la responsabilità civile assolva ad una preminente funzione sanzionatoria e deterrente. La funzione del risarcimento, invece, è perlopiù compensativa per i danni patrimoniali o satisfattiva per quelli non patrimoniali, anche se sfumature sanzionatorie e deterrenti non sono da escludere.

Both liability for non-fulfillment and liability for tort aim today to protect certain interests in the event of a harmful injury. Therefore, it can no longer be stated that the function of civil liability is predominantly punitive and deterrent. The function of the claim, on the contrary, is mostly compensatory for pecuniary damages or satisfactory for non-pecuniary damages, even if punitive and deterrent shades are not to be excluded.
SOMMARIO: 1. La causalita` omissiva al cospetto della responsabilita` penale e della responsabilita` civile. - 2. Il problema dell’illecito omissivo atipico in area aquiliana. Il ruolo della buona fede oggettiva. - 3. L’unitarieta` della... more
SOMMARIO: 1. La causalita` omissiva al cospetto della responsabilita` penale e della responsabilita` civile. - 2. Il problema dell’illecito omissivo atipico in area aquiliana. Il ruolo della buona fede oggettiva. - 3. L’unitarieta` della causalita` omissiva nei due regimi di responsabilita` civile. - 4. La buona fede come clausola che orienta anche nella soluzione delle questioni di causalita` incerta. - 5. La valutazione ex fide bona della concorrente condotta dannosa anche omissiva del danneggiato.
La natura della responsabilità da inadempimento è controversa, ma è preferibile ritenere che sia soggettiva al pari di quella della responsabilità da fatto illecito. La figura generale del «buon padre di famiglia», anzi, va impiegata come... more
La natura della responsabilità da inadempimento è controversa, ma è preferibile ritenere che sia soggettiva al pari di quella della responsabilità da fatto illecito. La figura generale del «buon padre di famiglia», anzi, va impiegata come termine di paragone per valutare la conformità a diligenza di una condotta ai fini di entrambe le specie di responsabilità civile.

The liability for non-performance is debated, but it should be considered subjective, as well as the liability for a tort. The general figure of the «buon padre di famiglia», as a matter of fact, must be applied as a term of comparison to assess the compliance with due diligence of a behavior according to the rules of both forms of civil liability.
La capacità legale lascia solo presumere la capacità naturale, che è condizione per qualunque giudizio di responsabilità secondo le regole generali in materia tanto di fatto illecito (ai sensi dell’art. 2046 c.c.), quanto di... more
La capacità legale lascia solo presumere la capacità naturale, che è condizione per qualunque giudizio di responsabilità secondo le regole generali in materia tanto di fatto illecito (ai sensi dell’art. 2046 c.c.), quanto di inadempimento.
L’assenza di una disposizione che sancisca la responsabilità aquiliana vicaria del genitore per l’inadempimento di un debitore solo legalmente incapace si giustifica in caso di annullamento del contratto per minore età, mentre una disposizione analoga all’art. 2048 c.c. sarebbe inutile o inopportuna in caso di inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
In caso di inadempimento di un’obbligazione non contrattuale, invece, sarebbe applicabile l’art. 2048 c.c.
Infine, l’art. 2047 c.c. sarebbe applicabile nel caso in cui si renda inadempiente un debitore privo di capacità naturale.

Legal capacity makes only presume mental capacity, which is a condition for any judgment of liability according to the general rules in case of torts (pursuant to art. 2046 of the Italian Civil Code), but also in case of non-fulfillment of the obligation as well.
The absence of a provision that establishes the vicarious liability in tort of the parent of a debtor who is legally unable to act in case of non-fulfillment is justified in the event of cancellation of the contract due to the minority of such debtor, while a provision similar to art. 2048 of the Italian Civil Code would be useless or inappropriate in the event of breach of a contractual obligation.
In the event of non-fulfillment of a non-contractual obligation, on the contrary, the art. 2048 of the Italian Civil Code could be applicable.
Finally, art. 2047 of the Italian Civil Code would be applicable in the event of a debtor without capacity of understanding who doesn’t fulfill an obligation.
SOMMARIO: 1.1. Violazione del neminem laedere e inadempimento: primitiva diversità del riparto probatorio. [...] — 1.2. Segue: la reiterata sconfessione nella prassi del primitivo riparto probatorio.—2.1. Il ruolo della giurisprudenza... more
SOMMARIO: 1.1. Violazione del neminem laedere e inadempimento: primitiva diversità
del riparto probatorio. [...] — 1.2. Segue: la reiterata sconfessione nella prassi del
primitivo riparto probatorio.—2.1. Il ruolo della giurisprudenza nella ripartizione
dell’onere probatorio. Esempi attinenti alla responsabilità medica. [...] — 2.2.
Segue: esempi attinenti alla responsabilità contrattuale di altri professionisti. [...]
— 2.3. Segue: esempi attinenti alla responsabilità extracontrattuale. — 3.1. L’opinabile
giurisprudenza delle sezioni unite. Il riparto probatorio con riguardo all’inadempimento.
[...] — 3.2. Segue: il riparto probatorio con riguardo alla distinzione
tra obbligazioni di mezzi e di risultato. [...] — 3.3. Segue: il riparto probatorio con
riguardo alla causalità materiale. — 4. Il ragionamento per presunzioni. — 5.
Conclusioni e proposte in merito alla ripartizione dell’onere probatorio nei due
regimi di responsabilità civile.
La delimitazione del danno risarcibile sul piano della causalità giuridica deve avvenire, in qualunque forma di responsabilità civile, con riguardo al concreto bene della vita che rappresentava il punto di riferimento dell’interesse leso,... more
La delimitazione del danno risarcibile sul piano della causalità giuridica deve avvenire, in qualunque forma di responsabilità civile, con riguardo al concreto bene della vita che rappresentava il punto di riferimento dell’interesse leso, e i criteri dell’« interesse positivo » e dell’« interesse negativo » non vanno applicati con acritico automatismo. Il comma 2 dell’art. 2056 c.c., poi, non impone di vagliare con rigore un lucro cessante da fatto illecito, bensì consente il ricorso all’equità giudiziale, in considerazione di possibili difficoltà probatorie e di altre circostanze, per accertare l’an del lucro cessante (mentre l’art. 1226 c.c., applicabile nella responsabilità da inadempimento come in quella da fatto illecito, sovviene nella liquidazione del quantum di ogni voce di pregiudizio).

The delimitation of compensable damages according to causal link rules must take place, in any form of civil liability, with regard to the concrete good of life that represented the reference point of the injured interest, and the criteria of “expectation interest” and “reliance interest” shall not be applied with uncritical automatism. Then, paragraph 2 of Article 2056 c.c. does not require to assess rigorously a loss of profit related to a tort, but allows to assess the existence of a loss of profit, in consideration of possible difficulties in providing evidence in court and of other circumstances, on equitable basis (whereas Article 1226 c.c., applicable in case of non-per formance liability so as in case of tortious liability, is useful in the settlement of any claim).
La regola posta dall’art. 1225 c.c. è tuttora controversa sotto molti profili e finanche la sua ratio non è pacifica. Il criterio della prevedibilità del danno come limite al risarcimento, inoltre, non segna chiaramente la distinzione tra... more
La regola posta dall’art. 1225 c.c. è tuttora controversa sotto molti profili e finanche la sua ratio non è pacifica. Il criterio della prevedibilità del danno come limite al risarcimento, inoltre, non segna chiaramente la distinzione tra responsabilità da inadempimento e responsabilità da fatto illecito.

The rule set by the article 1225 of the italian civil code is still debated regarding many points of view and even its ratio is questionable. Moreover, the foreseeability of the damage as a limit for compensation is not a clear distinctive feature between the liability arising out of a non-fulfillment and the liability in tort.
L’art. 1228 cod. civ., che disciplina la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari, e l’art. 2049 cod. civ., che disciplina la responsabilità del preponente per il fatto dei preposti, presentano sia somiglianze sia... more
L’art. 1228 cod. civ., che disciplina la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari, e l’art. 2049 cod. civ., che disciplina la responsabilità del preponente per il fatto dei preposti, presentano sia somiglianze sia peculiarità, ma queste ultime sono solo specificità che non precludono un accostamento. L’unico aspetto distintivo, di cui gli altri sono un risvolto, è il carattere rispettivamente diretto ovvero indiretto della responsabilità, la quale è comunque oggettiva in entrambe le ipotesi. Tuttavia, il carattere diretto della responsabilità ex art. 1228 cod. civ. discende dall’“assorbimento” dell’illecito dell’ausiliario nell’inesattezza della complessiva prestazione alla quale il debitore è tenuto personalmente, sicché l’eventuale assenza dell’art. 1228 cod. civ. porterebbe all’applicazione dell’art. 2049 cod. civ.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il «danno alla salute». – 3. Il «danno esistenziale» della Scuola triestina e della Scuola torinese. – 4. Il «nuovo danno non patrimoniale» della Scuola pisana. – 5. Le innovazioni legislative e le «svolte»... more
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il «danno alla salute». – 3. Il «danno esistenziale» della Scuola triestina e della Scuola torinese. – 4. Il «nuovo danno non patrimoniale» della Scuola pisana. – 5. Le innovazioni legislative e le «svolte» giurisprudenziali.
– 6. «Danno da perdita della vita» e «danno tanatologico». – 7. Il danno non patrimoniale
da inadempimento.
SOMMARIO: 1. Le tipologie di tutela e le loro sfumature funzionali in ragione della natura patrimoniale o non patrimoniale del danno. - 2. La ricostruzione del sistema generale dei danni non patrimoniali. - 3. Il quantum dei danni non... more
SOMMARIO: 1. Le tipologie di tutela e le loro sfumature funzionali in ragione della natura patrimoniale o non patrimoniale del danno. - 2. La ricostruzione del sistema generale dei danni non patrimoniali. - 3. Il quantum dei danni non patrimoniali. - 4. I danni non patrimoniali “di riflesso”. - 5. I danni non patrimoniali “tanatologici”.
La riparabilità del danno non patrimoniale da inadempimento, nonostante un intervento della Cassazione a Sezioni Unite, continua ad essere controversa, e il dibattito s’intreccia con quello generale sulla funzione della tutela... more
La riparabilità del danno non patrimoniale da inadempimento, nonostante un intervento della Cassazione a Sezioni Unite, continua ad essere controversa, e il dibattito s’intreccia con quello generale sulla funzione della tutela riparatoria. La soluzione nel senso della riparabilità è certamente corretta, ma occorre tener conto delle peculiarità della responsabilità da inadempimento rispetto a quella da fatto illecito. In particolare, l’interesse leso dall’inadempimento non dev’essere necessariamente inviolabile nei casi in cui sia stato previamente qualificato dall’autonomia negoziale privata, fermo il criterio della serietà dell’offesa. La clausola di buona fede oggettiva può trovare applicazione anche in quest’ambito, ma non come fonte di obblighi di protezione.
SOMMARIO: 1. La fine dell’immunità della famiglia dalla responsabilità civile — 2. L’attuale assetto della responsabilità da fatto illecito nella famiglia — 3.1. L’inadeguatezza di alcuni tentativi di estensione della responsabilità da... more
SOMMARIO: 1. La fine dell’immunità della famiglia dalla responsabilità civile — 2.
L’attuale assetto della responsabilità da fatto illecito nella famiglia — 3.1. L’inadeguatezza
di alcuni tentativi di estensione della responsabilità da inadempimento agli illeciti endofamiliari — 3.2. Impossibilità di accostare tout court i diritti familiari ai diritti della personalità — 4.1. L’art. 1173 c.c. come argomento contrario ad una responsabilità da violazione di obblighi di protezione. La dissociabilità tra fonte e regime della responsabilità — 4.2. L’ampiezza della nozione di “rapporto giuridico”, a cui si può talvolta estendere la disciplina del rapporto obbligatorio — 4.3. Avvertenze per l’estensione del regime contrattuale. La « responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata ».
Le differenze tra le modalità di costituzione in mora del debitore ex persona o ex re, allorché siano applicate a debiti risarcitori, non integrano divergenze strutturali tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.... more
Le differenze tra le modalità di costituzione in mora del debitore ex persona o ex re, allorché siano applicate a debiti risarcitori, non integrano divergenze strutturali tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Per di più, con riguardo alla mora debendi, plurime considerazioni inducono a sminuire la diversa condizione del responsabile da inadempimento rispetto a quella del responsabile da fatto illecito.
Le varie ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono assoggettate a termini di prescrizione brevi per la minore fruibilità di prove documentali, ma termini brevi sono stabiliti anche per alcune fattispecie di responsabilità... more
Le varie ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono assoggettate a termini di prescrizione brevi per la minore fruibilità di prove documentali, ma termini brevi sono stabiliti anche per alcune fattispecie di responsabilità contrattuale. L’eterogeneità dei termini prescrizionali in materia di responsabilità civile, allora, è una scelta legislativa che può essere considerata arbitraria, specialmente alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, salve talune eccezioni, la prescrizione non può iniziare a decorrere nei confronti di chi ignori incolpevolmente di essere titolare di un diritto, ed in particolare di un diritto al risarcimento: ciò è opportuno ed è stato previsto sia da alcune discipline speciali, sia dalle riforme attuate in altri ordinamenti, sia da alcuni progetti di riforma sovranazionali, ma con adeguati correttivi e spesso unitamente alla tendenziale uniformazione dei termini prescrizionali. Una riforma generale della prescrizione in queste direzioni, dunque, è auspicabile anche in Italia, così, tra l’altro, da non fomentare l’impiego degli istituti del concorso di azioni di responsabilità e della responsabilità da contatto sociale.

The various cases of liability in tort are subject to short limitation periods because of lower availability of documentary evidence, but short terms are also fixed for certain cases of liability arising out of a non-fulfillment. The diversity of such terms for civil liability, then, is a legislative choice that can be considered arbitrary, especially in the light of the well-established jurisprudence according to which, out of some exceptions, the limitation period cannot begin against people who ignore, without any fault, to be holders of a right, and in particular a right to compensation: this is appropriate and has been provisioned by some special regimes, by reforms carried out in other legal systems and by some supranational reform projects, but with proper correctives and often with the trend to harmonise the limitation periods. A general reform of limitation periods in these directions is therefore desirable also in Italy, among other things, not to foment the use of such legal instruments as the combination of contractual and non-contractual liability and the liability arising out of a social contact.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La ratio della prescrizione. – 3. La «mobilità» del dies a quo sullo sfondo del diritto italiano e straniero e dei progetti europei. – 4. L’acuita irragionevolezza di termini prescrizionali difformi tra... more
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La ratio della prescrizione. – 3. La «mobilità» del dies a quo sullo sfondo del diritto italiano e straniero e dei progetti europei. – 4. L’acuita irragionevolezza di termini prescrizionali difformi tra responsabilità da inadempimento e responsabilità da fatto illecito.
L’art. 1229 c.c., in base ad una mera interpretazione letterale del diritto positivo, dovrebbe essere riferito alla sola responsabilità da inadempimento, ma – sebbene la questione appaia controversa – esprime nondimeno principi... more
L’art. 1229 c.c., in base ad una mera interpretazione letterale del diritto positivo, dovrebbe essere riferito alla sola responsabilità da inadempimento, ma – sebbene la questione appaia controversa – esprime nondimeno principi sicuramente applicabili anche in materia di responsabilità da fatto illecito. I patti volti ad esonerare preventivamente da un’eventuale responsabilità aquiliana, quindi, sono ammissibili con gli stessi limiti stabiliti rispetto alla responsabilità contrattuale.

The art. 1229 of the Italian Civil Code, according to a literally interpretation of the law, should be referred only to liability for non-fulfillment of an obligation, but – although the issue is debated – this legal provision expresses juridical principles which are certainly applicable also with regard to torts. Agreements which aim to exempt in advance of tort liability are therefore valid at the same conditions and with the same limits established for liability arising from a non-fulfillment of an obligation.
Il concorso tra responsabilità da fatto illecito e responsabilità da inadempimento, che hanno come ratio comune la predisposizione di un’adeguata tutela per il titolare di un interesse meritevole di protezione, può trovare giustificazione... more
Il concorso tra responsabilità da fatto illecito e responsabilità da inadempimento, che hanno come ratio comune la predisposizione di un’adeguata tutela per il titolare di un interesse meritevole di protezione, può trovare giustificazione nel loro rapporto di genus a species. Tuttavia, l’istituto rimedia a persistenti differenze di disciplina, sicché è opportuno proseguire l’opera volta ad armonizzare i due regimi di responsabilità civile.

Both the liability in tort and the liability arising out of a non-fulfillment aim to provide a proper protection for the holder of a worthy interest according to the legal system, so that they can be enforced jointly by taking into account that the first is a genus in comparison to the second. However, the combining of legal actions remedy persistent differences in rules, so it is appropriate to continue in harmonising the two civil liability regimes.
La figura della «responsabilità da contatto sociale qualificato» appare inadeguata, sia perché presuppone gli «obblighi di protezione», che si espongono a molte obiezioni, sia perché avvantaggia eccessivamente chi si affermi danneggiato,... more
La figura della «responsabilità da contatto sociale qualificato» appare inadeguata, sia perché presuppone gli «obblighi di protezione», che si espongono a molte obiezioni, sia perché avvantaggia eccessivamente chi si affermi danneggiato, tanto con la concessione di tutela anche in caso di lesione di interessi non “ingiusti” ex art. 2043 c.c., quanto con la generalizzata applicazione della disciplina dettata per l’inadempimento anziché di quella dettata per il fatto illecito.
Una proficua alternativa potrebbe essere la figura della «responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata», che consente di estendere il regime dell’inadempimento, per un verso, solo ad un illecito aquiliano realizzato nel contesto di un rapporto giuridico anche non obbligatorio e, per altro verso, solo nella misura in cui tale estensione risulti opportuna in base alle circostanze.
Nella prima parte di questo lavoro vengono sottoposti a critica gli obblighi di protezione e la responsabilità da contatto sociale qualificato.
La figura della «responsabilità da contatto sociale qualificato» appare inadeguata, sia perché presuppone gli «obblighi di protezione», che si espongono a molte obiezioni, sia perché avvantaggia eccessivamente chi si affermi danneggiato,... more
La figura della «responsabilità da contatto sociale qualificato» appare inadeguata, sia perché presuppone gli «obblighi di protezione», che si espongono a molte obiezioni, sia perché avvantaggia eccessivamente chi si affermi danneggiato, tanto con la concessione di tutela anche in caso di lesione di interessi non “ingiusti” ex art. 2043 c.c., quanto con la generalizzata applicazione della disciplina dettata per l’inadempimento anziché di quella dettata per il fatto illecito. Una proficua alternativa potrebbe essere la figura della «responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata», che consente di estendere il regime dell’inadempimento, per un verso, solo ad un illecito aquiliano realizzato nel contesto di un rapporto giuridico anche non obbligatorio e, per altro verso, solo nella misura in cui tale estensione risulti opportuna in base alle circostanze. Nella seconda parte di questo lavoro ci si sofferma sui presupposti e sulle caratteristiche della nuova figura della «responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata».
Sommario: 1. Inquadramento e problematicità dell’art. 2645 ter cod. civ. La forma. – 2. Segue: l’oggetto dell’atto ed i soggetti coinvolti. – 3. Segue: la trascrizione e gli effetti dell’atto. – 4. Segue: il regime della segregazione... more
Sommario: 1. Inquadramento e problematicità dell’art. 2645 ter cod. civ. La forma. – 2. Segue: l’oggetto dell’atto ed i soggetti coinvolti. – 3. Segue: la trascrizione e gli effetti dell’atto. – 4. Segue: il regime della segregazione patrimoniale. – 5. Segue: la meritevolezza degli interessi sottesi all’atto. – 6. Qualche riflessione sull’ammissibilità in
generale della categoria degli atti di destinazione: le esigenze di tutela dei creditori, il dogma della tipicità dei diritti reali ed il rapporto con le ipotesi specifiche di separazione patrimoniale.
Sommario: 1. Un punto di partenza obbligato: genesi, possibili interpretazioni e (comunque) inadeguatezza dell’art. 5 cod. civ. – 2. I principi in materia di disponibilità dei beni personali. – 3. Alla ricerca di una chiave di lettura de... more
Sommario: 1. Un punto di partenza obbligato: genesi, possibili interpretazioni e (comunque) inadeguatezza dell’art. 5 cod. civ. – 2. I principi in materia di disponibilità dei beni personali. – 3. Alla ricerca di una chiave di lettura de jure condito e di un criterio da seguire de jure condendo riguardo agli interessi attinenti alla persona: l’identità personale. – 4. L’identità personale come titolo di «appartenenze» non dominicali, nonché come criterio di governo del mercato e, in generale, di regolazione degli atti di disposizione della persona. – 5. Una non-conclusione.
Sommario: 1. L’identità personale quale criterio ordinante di disparate discipline di settore: dalle regole ai principi, dai principi alle regole. – 2. L’identità personale in rapporto ai beni della vita e della salute. – 3. L’identità... more
Sommario: 1. L’identità personale quale criterio ordinante di disparate discipline di settore: dalle regole ai principi, dai principi alle regole. – 2. L’identità personale in rapporto ai beni della vita e della salute. – 3. L’identità personale come ratio di alcune ipotesi di libertà di disporre di sé. – 4. Segue: in particolare, i trapianti inter vivos e la sperimentazione medica. – 5. L’identità personale nella sessualità. – 6. L’identità personale di fronte alla collettività ed il rischio di un uso mistificante delle clausole generali: alcuni esempi. – 7. Identità personale e aspetti totalmente immateriali
della persona. – 8. Qualche interlocutoria conclusione.
Sommario: 1. L’identità personale come misura della capacità ad esprimersi in ordine ad interessi attinenti alla persona. – 2. Il regime della volontà nelle decisioni concernenti la personalità. – 3. La legittimazione dei terzi a... more
Sommario: 1. L’identità personale come misura della capacità ad esprimersi in ordine ad interessi attinenti alla persona. – 2. Il regime della volontà nelle decisioni concernenti la personalità. – 3. La legittimazione dei terzi a sostituirsi all’incapace nelle scelte che coinvolgono la persona.
La “salute” è un bene strumentale alla realizzazione della personalità. Inoltre, l’“identità personale” tanto dei soggetti capaci quanto dei soggetti incapaci, che si riflette sulle scelte di natura sanitaria e di “fine vita”, dev’essere... more
La “salute” è un bene strumentale alla realizzazione della personalità. Inoltre, l’“identità personale” tanto dei soggetti capaci quanto dei soggetti incapaci, che si riflette sulle scelte di natura sanitaria e di “fine vita”, dev’essere sempre valorizzata e tutelata.
SOMMARIO: 1. Il "credito litigioso" quale declinazione estensiva del "credito" tutelabile con un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. -2. Inapplicabilità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. al giudizio revocatorio. -3.... more
SOMMARIO: 1. Il "credito litigioso" quale declinazione estensiva del "credito" tutelabile con un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. -2. Inapplicabilità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. al giudizio revocatorio. -3. Interrogativi sui principi giurisprudenziali in materia di "credito litigioso" ai fini dell'art. 2901 c.c. dopo Cass. civ., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027. -4. Il sistema incentrato dalla Cassazione sulla provvisoria efficacia di accertamento dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. -5. Accertamento provvisorio in merito all'esistenza o inesistenza di un credito e giudizio revocatorio.
SOMMARIO: 1. Cenni di inquadramento generale del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. – 2. Sugli interessi protetti dall’art. 2409 c.c. – 3. Sulla necessità di apprezzare l’irregolarità dei singoli atti gestori. – 4. Sui limiti di... more
SOMMARIO: 1. Cenni di inquadramento generale del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. – 2. Sugli interessi protetti dall’art. 2409 c.c. – 3. Sulla
necessità di apprezzare l’irregolarità dei singoli atti gestori. – 4. Sui limiti
di rilevanza dell’irregolare gestione di una controllata. – 5. Sulla posizione
della società, degli Amministratori e dei Sindaci. – 6. Sulla residualità
dell’istituto. – 7. Sui riflessi di una procedura concorsuale che esautori gli
organi sociali nel procedimento ex art. 2409 c.c. – 8. Sulle spese legali.
1. Primo inquadramento della responsabilità civile del professionista secondo categorie giuridiche tradizionali 231 2. Confronto tra le discipline della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale 234 2.1.1 Gli... more
1. Primo inquadramento della responsabilità civile del professionista secondo categorie giuridiche tradizionali 231
2. Confronto tra le discipline della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale 234
2.1.1 Gli interessi protetti dalle due specie di responsabilità 234
2.1.2 La connotazione funzionale dell’obbligo risarcitorio 241
2.2 (Segue): causalità materiale e giuridica, colpevolezza, prevedibilità
del danno e onere probatorio relativo a tali aspetti 243
2.3 (Segue): cause di giustificazione, solidarietà passiva nell’obbligazione risarcitoria, reintegrazione in forma specifica e riparabilità dei danni non patrimoniali 254
2.4 (Segue): clausole di esonero da responsabilità, limitazione della responsabilità del professionista in caso di prestazioni tecniche di speciale difficoltà, distruzione di opera realizzata in violazione di un obbligo di non fare e astreinte per inosservanza di obblighi non pecuniari 257
2.5 (Segue): responsabilità contrattuale per la condotta degli ausiliari e
responsabilità extracontrattuale per la condotta dei preposti (rinvio) 262
2.6 (Segue): costituzione in mora del responsabile da inadempimento o
da fatto illecito 262
2.7 (Segue): diversità dei termini di prescrizione 265
3. Obblighi di protezione, contratto con effetti protettivi a favore di terzi e
responsabilità da contatto sociale qualificato (rinvio) 267
4. Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 267
4.1 Concorso di norme e concorso (o cumulo) di azioni di responsabilità 268
4.2 Casistica in materia di concorso «proprio» di responsabilità 272
4.3 Argomenti contrari e favorevoli al concorso di responsabilità 275
4.4 Il concorso di responsabilità a fronte dei due regimi 280
1. Responsabilità per fatto doloso o colposo degli ausiliari e responsabilità per fatto illecito dei preposti: primo confronto tra gli artt. 1228 e 2049 c.c. 283 2. Responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari ai... more
1. Responsabilità per fatto doloso o colposo degli ausiliari e responsabilità per fatto illecito dei preposti: primo confronto tra gli artt. 1228 e 2049 c.c. 283
2. Responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c. 285
3. Responsabilità del preponente per fatti illeciti dei preposti ai sensi dell’art. 2049 c.c. 289
4. Il criterio di «occasionalità necessaria» 292
5. Compatibilità strutturale tra le due fattispecie di responsabilità 295
In materia di disfunzioni del sinallagma contrattuale provocate dall'inadempimento di una delle parti, il tema della relazione tra recesso dal contratto con diritto a trattenere la caparra confirmatoria, da un lato, e risoluzione per... more
In materia di disfunzioni del sinallagma contrattuale provocate dall'inadempimento di una delle parti, il tema della relazione tra recesso dal contratto con diritto a trattenere la caparra confirmatoria, da un lato, e risoluzione per inadempimento del contratto con diritto al risarcimento del danno, dall'altro, è tra quelli maggiormente indagati dalla giurisprudenza ed offre un punto di osservazione privilegiato sulle direttrici ermeneutiche della Corte di Cassazione, la quale tenta di coniugare pragmatismo e rigore giuridico, anche con l'ausilio della buona fede oggettiva (clausola generale di ormai frequente applicazione). La giurisprudenza, nel tradurre le istanze di adeguatezza della tutela provenienti dalla comunità sociale in interpretazioni evolutive e spesso correttive degli istituti approntati dal legislatore, ha armonizzato questi ultimi anche in una prospettiva di proficua interazione, con attenzione ai risvolti tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto processuale in un'ottica di ragionevole durata e di economicità del giudizio.
Research Interests:
Relazione per il Corso su "La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso la Villa Castelpulci in Scandicci, nei giorni 16-18 maggio 2018
Relazione orale su «Il mancato uso delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale: un “comportamento” di disposizione della persona» nell’ambito di un Seminario congiunto del Dottorato di Ricerca in Diritto Privato (Direttore,... more
Relazione orale su «Il mancato uso delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale: un “comportamento” di disposizione della persona» nell’ambito di un Seminario congiunto del Dottorato di Ricerca in Diritto Privato (Direttore, Prof. Umberto Breccia) e della Scuola di Dottorato di Ricerca in Giustizia Costituzionale e Diritti Fondamentali (Direttore, Prof. Alessandro Pizzorusso) afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, svoltosi a Pisa il 24 novembre 2006, i cui Atti, con integrazioni, sono stati pubblicati nel volume collettaneo di U. Breccia – A. Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo (a cura di R. Romboli), Pisa, Ed. Plus, 2007, pagg. 401-417
Intervento orale in materia di rapporti tra atti di destinazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., garanzia generica del credito e dogma della tipicità delle situazioni giuridiche soggettive di natura reale nell’ambito della... more
Intervento orale in materia di rapporti tra atti di destinazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., garanzia generica del credito e dogma della tipicità delle situazioni giuridiche soggettive di natura reale nell’ambito della Tavola Rotonda, organizzata dall’Università di Pisa e tenutasi a Pisa il 28 giugno 2007, dedicata a «Unicità di soggetto, pluralità di patrimoni»
Lecture notes about firms for the course of Commercial Law at the "Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa".