- Constitutional Law, Mental Health, Jurisprudence, Public Health Policy, Bioethics, Death, Life extension, Mental health law, and 39 moreMartha Nussbaum, Virtue Ethics, John Rawls, Social Justice, Human Rights, Direito Constitucional, Human Dignity, Bioethics, Civil Law, European Law, Derecho constitucional, Comparative Law, Philosophy of Psychiatry, Sociology of Mental Health & Illness, Diritto Civile, Tort Law, Health Law, Bioética, Diritto Privato, Living will, Norberto Bobbio, Diritto Costituzionale, Bioetica, Medical Law, Droit Public, Constitutional Law Theory, Health and Human Rights, Public Health, Biodiritto, Franco Basaglia, Philosophy, Political Science, Social Sciences, Public Policy, Ethics, Sociology, History, Anthropology, and Political Philosophyedit
- Abilitato a professore di seconda fascia in Diritto costituzionale 2017-2026edit
Il percorso sviluppato nel volume ha inteso affrontare il problema del diritto alla salute mentale mostrandone i confini strutturalmente variabili, tali da non consentire di individuarne il centro di gravità ma solo di tracciare una mappa... more
Il percorso sviluppato nel volume ha inteso affrontare il problema del diritto alla salute mentale mostrandone i confini strutturalmente variabili, tali da non consentire di individuarne il centro di gravità ma solo di tracciare una mappa concettuale che si snoda tra descrizione e prescrizione, tenendo altresì a mente che quando il campo della salute mentale viene attraversato dal diritto è inevitabile che da tale intreccio scaturiscano principi, regole e semantiche spesso fra loro estremamente distanti.
La salute mentale costituisce pertanto un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica offre, le contraddizioni ancora insite nell’ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, senza dimenticare le linee evolutive che, nel campo dei diritti civili e sociali, hanno inteso restituire dignità sociale ai ‘folli’.
È d’altronde palese come, più in generale, il problema dei diritti, per la loro stessa struttura, venga ad investire non solo i profili inerenti alla costruzione dell’ordinamento giuridico, ma presupponga la scelta tra opzioni assiologiche fondanti il sistema, che si intersecano in modo estremamente complesso, soprattutto nell’attuale fase storica, con la dimensione giuridico-istituzionale, nonché, con quella politica e sociale. In questi termini si è voluto prendere le mosse, per sviluppare ed inquadrare il tema, dal contesto storico-istituzionale entro cui sono emerse le forze culturali e sociali che hanno reso possibile l’espansione del sistema dei diritti, ed in particolare l’affermazione della complessità di quello alla salute. Per questo si è posta attenzione al contesto entro cui, in precisi “tornanti” della nostra storia, la salute mentale ha assunto rilevanza anche in termini giuridici, ponendosi come un paradigma attraverso il quale leggere il corso carsico dell’affermazione dei diritti civili e sociali.
Ma se la storia contribuisce a descrivere il contesto, essenziale in diritto è il testo, ovvero un’analisi che sappia valorizzare la prescrittività della Costituzione e della legislazione che vi ha dato attuazione. Sarebbe stato infatti uno sforzo inutile riproporre una pur elegante razionalizzazione della normativa sanitaria sui servizi per la salute mentale e, in tale sede, affrontare il nodo problematico dei trattamenti sanitari obbligatori, laddove, invece, qualora tali questioni vengano assunte nella loro dimensione storico-critica, ricollegandone l’esame ai principi costituzionali presupposti, ne emerge la funzione di vettori di significati che trovano composizione entro la cornice di sintesi, data dal testo costituzionale e volta a riaffermare un concetto unitario di persona, quale compendio della valorialità complessa ed irripetibile propria di ogni essere umano.
La ricerca ha inteso inoltre approfondire in termini sistematici i profili emergenti nella tutela del diritto alla salute mentale, come peculiare espressione del ‘vissuto’ della persona, come fonte e luogo di svolgimento dell’identità e dignità dell’individuo socializzato e, al contempo, quale crogiuolo paradigmatico del conflitto tra libertà e autorità.
In tal modo l’analisi si è aperta al vissuto della persona, ossia agli aspetti interiori della vita sentiti e vissuti dal soggetto, ossia ad eventi che non appartengono immediatamente alla sfera dell’osservabile, ma possono farvi ingresso solo attraverso la comunicazione, l’interpretazione e l’empatia; eventi che sono tali ma che non si rappresentano nel linguaggio della scienza medica né di altre scienze, bensì solo nel linguaggio della relazione.
La salute mentale rappresenta dunque una delle ipotesi maggiormente significative in cui la costruzione e lo svolgimento dell’identità della persona e i percorsi di affermazione della sua dignità vengono ad incidere sull’attuazione del diritto alla salute come è oggi inteso; al contempo esso costituisce un banco di prova particolarmente utile ed efficace, consentendo di analizzare i settori più problematici di esplicazione dei classici diritti costituzionali nelle loro diverse dimensioni, allo scopo di trarre poi induttivamente, dai risultati raggiunti, conclusioni a livello sistematico idonee a tracciare un quadro dei rapporti intercorrenti tra salute mentale, riconoscimento della persona e tutela della sua libertà-dignità.
Si è trattato di valorizzare quel processo di condivisione delle ragioni profonde dei diritti che, in virtù della “logica unitaria” dettata dal principio personalista, sono stati partecipi di una progressiva espansione, che ha visto erodersi i confini tra le sfere giuridiche, ordinate e protette dai singoli diritti, legittimando strumenti di tutela flessibili in grado di armonizzarsi con le sfide poste dal diritto vivente. In questa prospettiva, se giuridificare la vita significa incidere direttamente su destini, scelte, progetti, la salute mentale, nel porci di fronte all’eccedenza della vita, propone sfide a cui è possibile rispondere solo facendo un uso prospettico del patrimonio costituzionale, valorizzandone dunque il senso quotidiano di “utopia della realtà” per dare garanzia a chi reclama il «diritto ad avere diritti».
La salute mentale costituisce pertanto un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica offre, le contraddizioni ancora insite nell’ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, senza dimenticare le linee evolutive che, nel campo dei diritti civili e sociali, hanno inteso restituire dignità sociale ai ‘folli’.
È d’altronde palese come, più in generale, il problema dei diritti, per la loro stessa struttura, venga ad investire non solo i profili inerenti alla costruzione dell’ordinamento giuridico, ma presupponga la scelta tra opzioni assiologiche fondanti il sistema, che si intersecano in modo estremamente complesso, soprattutto nell’attuale fase storica, con la dimensione giuridico-istituzionale, nonché, con quella politica e sociale. In questi termini si è voluto prendere le mosse, per sviluppare ed inquadrare il tema, dal contesto storico-istituzionale entro cui sono emerse le forze culturali e sociali che hanno reso possibile l’espansione del sistema dei diritti, ed in particolare l’affermazione della complessità di quello alla salute. Per questo si è posta attenzione al contesto entro cui, in precisi “tornanti” della nostra storia, la salute mentale ha assunto rilevanza anche in termini giuridici, ponendosi come un paradigma attraverso il quale leggere il corso carsico dell’affermazione dei diritti civili e sociali.
Ma se la storia contribuisce a descrivere il contesto, essenziale in diritto è il testo, ovvero un’analisi che sappia valorizzare la prescrittività della Costituzione e della legislazione che vi ha dato attuazione. Sarebbe stato infatti uno sforzo inutile riproporre una pur elegante razionalizzazione della normativa sanitaria sui servizi per la salute mentale e, in tale sede, affrontare il nodo problematico dei trattamenti sanitari obbligatori, laddove, invece, qualora tali questioni vengano assunte nella loro dimensione storico-critica, ricollegandone l’esame ai principi costituzionali presupposti, ne emerge la funzione di vettori di significati che trovano composizione entro la cornice di sintesi, data dal testo costituzionale e volta a riaffermare un concetto unitario di persona, quale compendio della valorialità complessa ed irripetibile propria di ogni essere umano.
La ricerca ha inteso inoltre approfondire in termini sistematici i profili emergenti nella tutela del diritto alla salute mentale, come peculiare espressione del ‘vissuto’ della persona, come fonte e luogo di svolgimento dell’identità e dignità dell’individuo socializzato e, al contempo, quale crogiuolo paradigmatico del conflitto tra libertà e autorità.
In tal modo l’analisi si è aperta al vissuto della persona, ossia agli aspetti interiori della vita sentiti e vissuti dal soggetto, ossia ad eventi che non appartengono immediatamente alla sfera dell’osservabile, ma possono farvi ingresso solo attraverso la comunicazione, l’interpretazione e l’empatia; eventi che sono tali ma che non si rappresentano nel linguaggio della scienza medica né di altre scienze, bensì solo nel linguaggio della relazione.
La salute mentale rappresenta dunque una delle ipotesi maggiormente significative in cui la costruzione e lo svolgimento dell’identità della persona e i percorsi di affermazione della sua dignità vengono ad incidere sull’attuazione del diritto alla salute come è oggi inteso; al contempo esso costituisce un banco di prova particolarmente utile ed efficace, consentendo di analizzare i settori più problematici di esplicazione dei classici diritti costituzionali nelle loro diverse dimensioni, allo scopo di trarre poi induttivamente, dai risultati raggiunti, conclusioni a livello sistematico idonee a tracciare un quadro dei rapporti intercorrenti tra salute mentale, riconoscimento della persona e tutela della sua libertà-dignità.
Si è trattato di valorizzare quel processo di condivisione delle ragioni profonde dei diritti che, in virtù della “logica unitaria” dettata dal principio personalista, sono stati partecipi di una progressiva espansione, che ha visto erodersi i confini tra le sfere giuridiche, ordinate e protette dai singoli diritti, legittimando strumenti di tutela flessibili in grado di armonizzarsi con le sfide poste dal diritto vivente. In questa prospettiva, se giuridificare la vita significa incidere direttamente su destini, scelte, progetti, la salute mentale, nel porci di fronte all’eccedenza della vita, propone sfide a cui è possibile rispondere solo facendo un uso prospettico del patrimonio costituzionale, valorizzandone dunque il senso quotidiano di “utopia della realtà” per dare garanzia a chi reclama il «diritto ad avere diritti».
Research Interests: Human Rights Law, Human Rights, Mental Health, Franco Basaglia, Psichiatry, and 14 moreDerecho constitucional, Derechos Humanos, Human Dignity, Derecho, Salud Publica, Historia del Derecho, Salud Mental, Diritto Civile, Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Dignidad Humana, Storia Del Diritto Italiano, Diritto pubblico italiano, and Salute Mentale
"Cosa si deve aspettare un lettore nell’approcciarsi al volume “I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli”, scorrendone l’indice e compulsandone le pagine? Potrà notare la contaminazione che caratterizza le analisi e gli approcci ai... more
"Cosa si deve aspettare un lettore nell’approcciarsi al volume “I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli”, scorrendone l’indice e compulsandone le pagine?
Potrà notare la contaminazione che caratterizza le analisi e gli approcci ai diversi riflessi che si irradiano dal caleidoscopio della debolezza. Gli autori che hanno contribuito a quest’opera sono infatti studiosi del diritto pubblico, privato, delle scienze penalistiche e criminologiche, oltre che delle scienze sociali; sono espressione di mondi diversi, anche se affini e interdipendenti (magistrati, avvocati, docenti universitari, operatori sociali), provengono da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, unificate da una particolare curiosità verso le svariate espressioni dell’umanità. Verificherà quindi che si è preferito tralasciare le astrattezze proprie delle categorizzazioni, per incentrare l’attenzione sul piano concreto delle tecniche di tutela, quale terreno per l’affermazione di un principio di giustizia sostanziale. Proprio per tale motivo l’evoluzione dei ragionamenti sviluppati nel contesto del volume trascorrono dal dato costituzionale, incentrato sul concetto di solidarietà, sino al diritto privato, quale luogo disciplinare essenziale, quale patria comune, in ordine alle problematiche generali dei soggetti deboli del nostro tempo."
Potrà notare la contaminazione che caratterizza le analisi e gli approcci ai diversi riflessi che si irradiano dal caleidoscopio della debolezza. Gli autori che hanno contribuito a quest’opera sono infatti studiosi del diritto pubblico, privato, delle scienze penalistiche e criminologiche, oltre che delle scienze sociali; sono espressione di mondi diversi, anche se affini e interdipendenti (magistrati, avvocati, docenti universitari, operatori sociali), provengono da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, unificate da una particolare curiosità verso le svariate espressioni dell’umanità. Verificherà quindi che si è preferito tralasciare le astrattezze proprie delle categorizzazioni, per incentrare l’attenzione sul piano concreto delle tecniche di tutela, quale terreno per l’affermazione di un principio di giustizia sostanziale. Proprio per tale motivo l’evoluzione dei ragionamenti sviluppati nel contesto del volume trascorrono dal dato costituzionale, incentrato sul concetto di solidarietà, sino al diritto privato, quale luogo disciplinare essenziale, quale patria comune, in ordine alle problematiche generali dei soggetti deboli del nostro tempo."
Research Interests:
Il volume propone al lettore una ricognizione attenta e una casistica aggiornata degli snodi e delle questioni più rilevanti e controverse che caratterizzano l'attuale panorama della responsabilità civile. La responsabilità civile è... more
Il volume propone al lettore una ricognizione attenta e una casistica aggiornata degli snodi e delle questioni più rilevanti e controverse che caratterizzano l'attuale panorama della responsabilità civile. La responsabilità civile è infatti un istituto in continua evoluzione, uniforme nei suoi enunciati, ma conduttore del pluralismo nell'interpretazione e nella concreta applicazione, che, rispecchiandosi quotidianamente nella realtà, è costretto, a volte con forzature, ad adeguarsi alle evidenze e alle esigenze dell'esperienza. In tal senso si è inteso sviluppare un percorso di analisi che, andando oltre la classica distinzione tra illecito contrattuale ed extracontrattuale, vuole guardare altresì al vivo degli interessi e dei valori inerenti la persona che possono venire lesi. Caratteristiche dell'opera sono il rigore scientifico e il taglio operativo.
Research Interests:
Il saggio affronta il problema della tematizzazione del concetto di nemico nel diritto pubblico, in particolare ricostruendo le opposte tesi e il confronto tra Jacobs e Ferrajoli intorno alla teoria del cd. diritto penale del nemico e ai... more
Il saggio affronta il problema della tematizzazione del concetto di nemico nel diritto pubblico, in particolare ricostruendo le opposte tesi e il confronto tra Jacobs e Ferrajoli intorno alla teoria del cd. diritto penale del nemico e ai suoi effetti corrosivi sulle istituzioni democratiche. In questo contesto era ineludibile il ritorno a Schmitt e al binomio amico/nemico che costituisce punto di intersezione delle ataviche contraddizioni che affliggono la società, lo Stato e il diritto.
Parole chiave: amico, nemico, diritto, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli. Abstract: The essay addresses the problem of the thematisation of the concept of the enemy in public law, in particular by reconstructing the opposing theses and the comparison between Jacobs and Ferrajoli around the theory of the so-called criminal law of the enemy and its corrosive implications on democratic institutions. In this context, it was inescapable to return to Schmitt and the friend/enemy binomial that constitutes the point of intersection of the atavistic contradictions afflicting society, the state and law.
Keywords: friend, enemy, law, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Parole chiave: amico, nemico, diritto, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli
Thinking the enemy. On the sidelines of the debate between Jacobs and Ferrajoli. Abstract: The essay addresses the problem of the thematisation of the concept of the enemy in public law, in particular by reconstructing the opposing theses and the comparison between Jacobs and Ferrajoli around the theory of the so-called criminal law of the enemy and its corrosive implications on democratic institutions. In this context, it was inescapable to return to Schmitt and the friend/enemy binomial that constitutes the point of intersection of the atavistic contradictions afflicting society, the state and law.
Keywords: friend, enemy, law, Schmitt, Jacobs, Ferrajoli
Research Interests:
The transition from the old model of the Judicial Psychiatric Hospitals to the reformed system of the Rems (territorial residences for the execution of detention security measures) has produced an imbalance between the demand and the... more
The transition from the old model of the Judicial Psychiatric Hospitals to the reformed system of the Rems (territorial residences for the execution of detention security measures) has produced an imbalance between the demand and the availability of places in these facilities, thus creating the phenomenon of so-called waiting lists.
This phenomenon has been the subject of a referring order to the Constitutional Court
challenging the provision which excludes the Justice Department from the implementation of the security measures. The paper critically analyses the arguments at the base of the order and evaluates the possibility of dealing with the request for the implementation of custodial security measures, as required by Law n. 81/2014, through a
continuous work to improve the network that involves the judiciary and mental health services.
Detention, security measures, detention facilities, law 81/2014, constitutional law
This phenomenon has been the subject of a referring order to the Constitutional Court
challenging the provision which excludes the Justice Department from the implementation of the security measures. The paper critically analyses the arguments at the base of the order and evaluates the possibility of dealing with the request for the implementation of custodial security measures, as required by Law n. 81/2014, through a
continuous work to improve the network that involves the judiciary and mental health services.
Detention, security measures, detention facilities, law 81/2014, constitutional law
Research Interests:
Fenomeno dall’altissimo costo sociale in termini di vite umane e di garanzia del diritto alla salute fisica e psichica, la pandemia da Covid-19 si è rivelata uno “specchio” della tenuta dei principi di eguaglianza e non discriminazione.... more
Fenomeno dall’altissimo costo sociale in termini di vite umane e di garanzia del diritto alla salute fisica e psichica, la pandemia da Covid-19 si è rivelata uno “specchio” della tenuta dei principi di eguaglianza e non discriminazione. Ha infatti amplificato le diseguaglianze sociali e, al contempo, ne ha generate di nuove. Tra i soggetti che più hanno subìto l’impatto negativo della pandemia sulle loro vite, figurano le persone con disabilità e quelle anziane non autosufficienti, i cui diritti umani sono stati violati con più frequenza e maggiore facilità, per la presenza di barriere istituzionali, ambientali e attitudinali, in gran parte diffuse già prima della pandemia, e che quest’ultima ha esacerbato. All’interno del volume, esperti del mondo della ricerca e dell’associazionismo rivolgono la propria attenzione al contesto nazionale, riflettendo sull’impatto prodotto dalla pandemia da Covid-19 sui diritti umani delle persone con disabilità, incentrando la propria analisi su stigma e istituzionalizzazione, accessibilità, discriminazioni multiple delle donne con disabilità, caregiving.
Research Interests:
Il saggio analizza, a partire da una recente sentenza, il problema della competenza giurisdizionale in relazione ai provvedimenti volti a limitare la pandemia Covid-19 da applicare nei Centri di accoglienza straordinaria. L'incisione di... more
Il saggio analizza, a partire da una recente sentenza, il problema della competenza giurisdizionale in relazione ai provvedimenti volti a limitare la pandemia Covid-19 da applicare nei Centri di accoglienza straordinaria. L'incisione di tali provvedimenti sul diritto alla salute, quale diritto fondamentale, ripropone il tema della tutela di tali posizioni giuridiche nei confronti dell'Amministrazione.
Abstract: The essay analyses, starting from a recent judgment, the problem of jurisdiction in relation to measures aimed at limiting the Covid-19 pandemic to be applied in the Centres of extraordinary reception. The engraving of these measures on the right to health, as a fundamental right, raises the issue of the protection of those legal positions vis-à-vis the public power.
Abstract: The essay analyses, starting from a recent judgment, the problem of jurisdiction in relation to measures aimed at limiting the Covid-19 pandemic to be applied in the Centres of extraordinary reception. The engraving of these measures on the right to health, as a fundamental right, raises the issue of the protection of those legal positions vis-à-vis the public power.
Research Interests:
Economia politica della segregazione / the Political Economy of Segregation PROLOGO L’edentulo senile. Su aver cura, dominio e libertà Ciro Tarantino INTRODUZIONE / INTRODUCTION Parlare di segregazione è una scelta. Parlare di... more
Economia politica della segregazione / the Political Economy of Segregation
PROLOGO
L’edentulo senile. Su aver cura, dominio e libertà
Ciro Tarantino
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Parlare di segregazione è una scelta. Parlare di segregazione è una necessità /Talking about segregation is a choice. Talking about segregation is a necessity
Giovanni Merlo
UMANI?
Le persone con disabilità intellettiva tra marginalità sociale, discriminazione e antichi pregiudizi
Carlo Francescutti, Marco O. Bertelli
INCAPACITAZIONI E DISABILITÀ NELLA PROSPETTIVA EVOLUTIVA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Daniele Piccione
IN NOME DELLA PROCEDURA?
Giovanni Merlo, Fabrizio Magani
DISABILITÀ E CAPACITÀ
Alla ricerca di una sintesi
Maria Giulia Bernardini
TOCCARE L’ACQUA, TOCCARE IL VENTO
Disabilità, diritti sociali e limiti finanziari
Stefano Rossi
PROGETTO INDIVIDUALE E GIURISPRUDENZA
Gianfranco de Robertis
IL BUDGET DI SALUTE COME STRUMENTO DI SUPERAMENTO DELLE FORME DI SEGREGAZIONE
Mara Tognetti Bordogna, Marco Terraneo, Sara Mazzeo
LE FUNZIONI DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Gilda Losito
ALLEGATO / ANNEX
CONFERENZA DI CONSENSO “DISABILITÀ: RICONOSCERE LA SEGREGAZIONE”.
Documento finale della giuria /CONSENSUS CONFERENCE “DISABILITY:
RECOGNIZING SEGREGATION”.
Final document of the Jury
PROLOGO
L’edentulo senile. Su aver cura, dominio e libertà
Ciro Tarantino
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Parlare di segregazione è una scelta. Parlare di segregazione è una necessità /Talking about segregation is a choice. Talking about segregation is a necessity
Giovanni Merlo
UMANI?
Le persone con disabilità intellettiva tra marginalità sociale, discriminazione e antichi pregiudizi
Carlo Francescutti, Marco O. Bertelli
INCAPACITAZIONI E DISABILITÀ NELLA PROSPETTIVA EVOLUTIVA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Daniele Piccione
IN NOME DELLA PROCEDURA?
Giovanni Merlo, Fabrizio Magani
DISABILITÀ E CAPACITÀ
Alla ricerca di una sintesi
Maria Giulia Bernardini
TOCCARE L’ACQUA, TOCCARE IL VENTO
Disabilità, diritti sociali e limiti finanziari
Stefano Rossi
PROGETTO INDIVIDUALE E GIURISPRUDENZA
Gianfranco de Robertis
IL BUDGET DI SALUTE COME STRUMENTO DI SUPERAMENTO DELLE FORME DI SEGREGAZIONE
Mara Tognetti Bordogna, Marco Terraneo, Sara Mazzeo
LE FUNZIONI DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Gilda Losito
ALLEGATO / ANNEX
CONFERENZA DI CONSENSO “DISABILITÀ: RICONOSCERE LA SEGREGAZIONE”.
Documento finale della giuria /CONSENSUS CONFERENCE “DISABILITY:
RECOGNIZING SEGREGATION”.
Final document of the Jury
Research Interests:
La dottrina giuridica si è sempre interrogata su quale debba essere il proprio oggetto e, di conseguenza, su quale ruolo assumere nella società e nelle istituzioni che essa esprime. Si tratta di una riflessione che in prima istanza... more
La dottrina giuridica si è sempre interrogata su quale debba essere il proprio oggetto e, di conseguenza, su quale ruolo assumere nella società e nelle istituzioni che essa esprime. Si tratta di una riflessione che in prima istanza coinvolge soprattutto gli studiosi dei poteri pubblici, e che nel contesto italiano costituisce una costante quasi formalizzata a partire, quanto meno, dal magistero di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), cui si è soliti attribuire la fondazione di una moderna e autorevole scuola giuspubblicistica. È naturale, dunque, tornare a Orlando, specie nel momento presente, nel quale il dibattito sul metodo del diritto pubblico pare intrecciarsi a una diffusa consapevolezza sulla necessità di rispondere alle tante e profonde trasformazioni economiche e scientifico-tecnologiche che si sono affermate nel passaggio da un secolo all'altro. Anche il grande giurista siciliano, del resto, aveva vissuto una temperie analoga. Di qui deriva il rinnovato interesse per la sua poliedrica figura, non tanto allo scopo di rievocarne in modo anacronisti-co le teorie o gli insegnamenti: la finalità è capire se in quell'importante e cruciale itinerario di pensiero si possano scorgere le tracce per ritrovare, anche oggi, la via di una nuova spinta propulsiva, coordinata con le istanze del presente. I saggi raccolti in questo volume hanno accettato la sfida di intraprendere una simile ricerca, cercando di rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: qual è lo spazio del diritto nell'arena pubblica? In che cosa si contraddistingue l'approccio del giurista pubblicista? Può essere utile, tale prospettiva, al dialogo che il diritto deve tenere con le scienze attualmente più influenti? Le mutazioni dello scenario accademico italiano sono davvero sinergiche rispetto a questa esigenza?
Research Interests:
Research Interests:
[It]: Con la sentenza n. 186/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo contenuta nel "Decreto Sicurezza" (d.l. n. 113/2018). Il saggio analizza le... more
[It]: Con la sentenza n. 186/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo contenuta nel "Decreto Sicurezza" (d.l. n. 113/2018). Il saggio analizza le motivazioni del giudice costituzionale ponendo in rilievo come il canone della ragionevolezza-utilizzato per svolgere un giudizio di natura intrinseca e per vagliare un'ipotesi di disparità di trattamento-venga a garantire la pari dignità sociale, condizione, sostanza e fine del pieno sviluppo della persona umana.
Abstract [En]: In decision no. 186/2020, the Constitutional Court declared unconstitutional the ban on the civil registration of asylum seekers in the "Security Decree" (d.l. 113/2018). The essay analyzes the motivations of the constitutional judge argued that the canon of reasonableness-used to carry out a judgment of an intrinsic nature and to examine a hypothesis of unequal treatment-comes to guarantee the equal social dignity, condition, substance and end of the full development of the human person.
Sommario: 1. La battaglia contro il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo tra poteri territoriali e cause strategiche. 2. La residenza come diritto minimo. 3. Tra giudizio cautelare ed incidentale. 4. L'interpretazione costituzionalmente orientata tra voluntas legis e voluntas legislatoris. 5. La decretazione d'urgenza come regola della disciplina dell'immigrazione. 6. L'iscrizione anagrafica come diritto ai diritti.
Abstract [En]: In decision no. 186/2020, the Constitutional Court declared unconstitutional the ban on the civil registration of asylum seekers in the "Security Decree" (d.l. 113/2018). The essay analyzes the motivations of the constitutional judge argued that the canon of reasonableness-used to carry out a judgment of an intrinsic nature and to examine a hypothesis of unequal treatment-comes to guarantee the equal social dignity, condition, substance and end of the full development of the human person.
Sommario: 1. La battaglia contro il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo tra poteri territoriali e cause strategiche. 2. La residenza come diritto minimo. 3. Tra giudizio cautelare ed incidentale. 4. L'interpretazione costituzionalmente orientata tra voluntas legis e voluntas legislatoris. 5. La decretazione d'urgenza come regola della disciplina dell'immigrazione. 6. L'iscrizione anagrafica come diritto ai diritti.
Research Interests:
The essay intends to investigate, starting from the Siaarti’s document, the difficult allocative choices, in particular in access to intensive care units, made by doctors during the period of the pandemic emergency. These choices call... more
The essay intends to investigate, starting from the Siaarti’s document, the difficult allocative choices, in particular in access to intensive care units, made by doctors during the period of the pandemic emergency. These choices call into question the principles of fairness and justice in the health context that are declined in light of the hard core limit of the right to health and the criterion of clinical appliness. In this sense, the practices proper to the law are a heuristic model in the decision of tragic cases.
Il saggio intende indagare, a partire dal documento Siaarti, le difficili scelte allocative, in particolare nell’accesso ai reparti di terapia intensiva, compiute dai medici nel periodo dell’emergenza pandemica. Tali scelte chiamano in causa i principi di equità e giustizia nel contesto sanitario che vengono declinati alla luce del limite del nucleo duro del diritto alla salute e del criterio di appriatezza clinica. In questo senso le pratiche proprie del diritto costituiscono un modello in chiave euristica nella decisione dei casi tragici.
Sommario: 1. Immersi nella società del rischio.-2. Chiavi di lettura in tempi di pandemia.-3. Principi ispiratori ed etica pratica nel documento della Saarti.-4. Sulle scelte allocative e il limite del nucleo duro del diritto alla salute.-5. Sul nucleo duro e il maximin.-6. Sull'appropriatezza clinica come criterio micro-allocativo.-7. Decidere sui casi tragici: virtualità ed aporie del diritto.
«La vita è tragedia, e la tragedia è lotta perpetua, senza vittoria o speranza; è contraddizione»
M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1911)
1. Immersi nella società del rischio
Rileggere, specie in queste giornate, le pagine de La società del rischio di Ulrich Beck offre una chiave interpretativa ancora efficace dei dinamismi nascosti dentro i fenomeni so-ciali contemporanei. Se è vero infatti che da tempo immemorabile i contesti sociali sono attraversati senza sosta da grandi paure, tuttavia, a differenza del passato, oggi i rischi sono invisibili e diffusi, sfuggendo quindi al controllo sociale. Nello scenario della società postmoderna, connotato dalla scomparsa delle ideologie, dalla crisi della scienza, dall'emersione dei limiti della globalizzazione economica e tecnologica, si insinua un profondo senso di incertezza e di perdita di un ordine simbolico e strutturale stabile, laddove anche i concetti e le parole perdono il loro significato tradizionale, costretti alla trasformazione da una realtà che rifiuta di essere ridotta ad unità, da un'insicurezza epistemologica che si estrinseca nelle forme di una resistenza del mondo al dominio umano e alle sue regole. [...]
Il saggio intende indagare, a partire dal documento Siaarti, le difficili scelte allocative, in particolare nell’accesso ai reparti di terapia intensiva, compiute dai medici nel periodo dell’emergenza pandemica. Tali scelte chiamano in causa i principi di equità e giustizia nel contesto sanitario che vengono declinati alla luce del limite del nucleo duro del diritto alla salute e del criterio di appriatezza clinica. In questo senso le pratiche proprie del diritto costituiscono un modello in chiave euristica nella decisione dei casi tragici.
Sommario: 1. Immersi nella società del rischio.-2. Chiavi di lettura in tempi di pandemia.-3. Principi ispiratori ed etica pratica nel documento della Saarti.-4. Sulle scelte allocative e il limite del nucleo duro del diritto alla salute.-5. Sul nucleo duro e il maximin.-6. Sull'appropriatezza clinica come criterio micro-allocativo.-7. Decidere sui casi tragici: virtualità ed aporie del diritto.
«La vita è tragedia, e la tragedia è lotta perpetua, senza vittoria o speranza; è contraddizione»
M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida (1911)
1. Immersi nella società del rischio
Rileggere, specie in queste giornate, le pagine de La società del rischio di Ulrich Beck offre una chiave interpretativa ancora efficace dei dinamismi nascosti dentro i fenomeni so-ciali contemporanei. Se è vero infatti che da tempo immemorabile i contesti sociali sono attraversati senza sosta da grandi paure, tuttavia, a differenza del passato, oggi i rischi sono invisibili e diffusi, sfuggendo quindi al controllo sociale. Nello scenario della società postmoderna, connotato dalla scomparsa delle ideologie, dalla crisi della scienza, dall'emersione dei limiti della globalizzazione economica e tecnologica, si insinua un profondo senso di incertezza e di perdita di un ordine simbolico e strutturale stabile, laddove anche i concetti e le parole perdono il loro significato tradizionale, costretti alla trasformazione da una realtà che rifiuta di essere ridotta ad unità, da un'insicurezza epistemologica che si estrinseca nelle forme di una resistenza del mondo al dominio umano e alle sue regole. [...]
Research Interests:
Spesso sembra che le discussioni che vengono a porre a confronto (o in conflitto) diritti fondamentali e interessi collettivi debbano per forza trascendere in una sorta di versione dialettica del gioco del «tiro alla fune», laddove... more
Spesso sembra che le discussioni che vengono a porre a confronto (o in conflitto) diritti fondamentali e interessi collettivi debbano per forza trascendere in una sorta di versione dialettica del gioco del «tiro alla fune», laddove ciascuna squadra punta a far ruzzolare per terra l'altra, potendo vantare una vittoria esclusiva ed escludente nel contesto del gioco. Nessuno poi contempla il rischio che la fune si spezzi, ovvero che le ragioni e le forme del confronto nello spazio pubblico degenerino, elidendo il dialogo per lasciare spazio a forme di puro conflitto. È appunto per evitare il verificarsi di tali condizioni che l'ordinamento ha legittimato la piena inclusione del conflitto sociale nel "giardino" delle istituzioni e delle procedure costituzionali.
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[It]: A partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 259/2019 che ha risolto il conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Emilia Romagna e l'ordine dei medici di Bologna a seguito del provvedimento di radiazione adottato... more
[It]: A partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 259/2019 che ha risolto il conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Emilia Romagna e l'ordine dei medici di Bologna a seguito del provvedimento di radiazione adottato nei confronti dell'assessore alla Sanità della Regione, il saggio intende indagare il ruolo degli ordini professionali nel contesto ordinamentale, vagliandone le ambiguità strutturali derivanti dalla qualificazione quale ente pubblico associativo e l'influenza esercitata a cavallo tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi. Sullo sfondo si staglia il problema della dimensione deontologica nel contesto del sistema delle fonti che apre al dilemma rappresentato dai conflitti tragici tra legge positiva e autonomia deontologica.
Abstract [En]: Starting from the decision of the Constitutional Court no. 259/2019 that resolved the conflict of powers arising between the Emilia Romagna Region and the order of doctors of Bologna following an removal decision adopted against Region Health assessor, the essay seeks to examine the role of professional orders in the legal context, considering the structural ambiguities arising from qualification as associative public entity and the influence exercised at the turn of political representation and representation of interests. In the background the problem of deontological dimension stands out in the context of system of sources that opens up to the dilemma represented by the tragic conflicts between positive law and deontological autonomy. Sommario: 1. Il contesto. 2. Le ragioni della Regione, ovvero sul limite tra politica e professione. 3. Gli ordini professionali tra pubblico e privato. 4. Gli ordini professionali tra rappresentanza di interessi e rappresentanza politica. 5. Sulla deontologia nel sistema delle fonti. 6. Tracciare i confini
Abstract [En]: Starting from the decision of the Constitutional Court no. 259/2019 that resolved the conflict of powers arising between the Emilia Romagna Region and the order of doctors of Bologna following an removal decision adopted against Region Health assessor, the essay seeks to examine the role of professional orders in the legal context, considering the structural ambiguities arising from qualification as associative public entity and the influence exercised at the turn of political representation and representation of interests. In the background the problem of deontological dimension stands out in the context of system of sources that opens up to the dilemma represented by the tragic conflicts between positive law and deontological autonomy. Sommario: 1. Il contesto. 2. Le ragioni della Regione, ovvero sul limite tra politica e professione. 3. Gli ordini professionali tra pubblico e privato. 4. Gli ordini professionali tra rappresentanza di interessi e rappresentanza politica. 5. Sulla deontologia nel sistema delle fonti. 6. Tracciare i confini
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SOMMARIO: 1. La condizione del «non cittadino»: percezione, politiche e diritti. – 2. Gli stranieri e la cruna dell’ago dell’eguaglianza. – 3. La vulnerabilità dello straniero disabile e la discriminazione intersezionale. – 4. L’accesso... more
SOMMARIO: 1. La condizione del «non cittadino»: percezione, politiche e diritti. – 2. Gli stranieri e la cruna dell’ago dell’eguaglianza. – 3. La vulnerabilità dello straniero disabile e la discriminazione intersezionale. – 4. L’accesso ai diritti sociali come strumento di liberazione. – 5. L’accesso ai diritti come forma della fraternità. – 6. Dalla parte dei sommersi: democrazia, disabilità e immigrazione.
Trattare della condizione del «non cittadino» – termine preferibile rispetto a quello di «straniero», a motivo della sua idoneità a comprendere in tutta la loro estensione i vari tipi di soggetti cui fa riferimento – ci pone dinanzi ad una sorta di specchio che riflette le ombre e le inquietudini che si aggregano intorno alla figura speculare e contraria del cittadino, concetto divenuto col tempo sempre più incerto e fatto oggetto di profondo ripensamento, persino nei suoi lineamenti essenziali. [...]
Trattare della condizione del «non cittadino» – termine preferibile rispetto a quello di «straniero», a motivo della sua idoneità a comprendere in tutta la loro estensione i vari tipi di soggetti cui fa riferimento – ci pone dinanzi ad una sorta di specchio che riflette le ombre e le inquietudini che si aggregano intorno alla figura speculare e contraria del cittadino, concetto divenuto col tempo sempre più incerto e fatto oggetto di profondo ripensamento, persino nei suoi lineamenti essenziali. [...]
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The text analyses some key principles that connote the discipline of biolaw from their recognition in the debates in the Constituent Assembly. Although the bioethical questions have emerged with vehemence, following of social evolution... more
The text analyses some key principles that connote the discipline of biolaw from their recognition in the debates in the Constituent Assembly. Although the bioethical questions have emerged with vehemence, following of social evolution and technological development, only a long time after the drafting of the Constitutional Charter, it contains the values and principles that can govern the hard cases.
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Riassunto La legge n. 219/2017 regola, tramite norme e principi generali, la relazione terapeutica tra medico e paziente con specifico riguardo a: consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure... more
Riassunto
La legge n. 219/2017 regola, tramite norme e principi generali, la relazione terapeutica tra medico e paziente con specifico riguardo a: consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure condivisa tra paziente e medico. In questo rinnovato quadro normativo, si contempla anche l’amministrazione di sostegno (introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge n. 6/2004) che delinea uno degli strumenti attraverso i quali i diritti della persona sono protetti durante il fine della vita.
Abstract
Law n. 219/17 regulates, for general rules and principles, the therapeutic relationship between doctor and patient with specific regard to: informed consent in health, advance treatment declarations and advanced care planning. In this renewed regulatory framework, the support administration (introduced in italian legal system by Law n. 6/2004) is also included outlining one of the tools through which the rights of the person are safelocated in the end of life.
La legge n. 219/2017 regola, tramite norme e principi generali, la relazione terapeutica tra medico e paziente con specifico riguardo a: consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure condivisa tra paziente e medico. In questo rinnovato quadro normativo, si contempla anche l’amministrazione di sostegno (introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge n. 6/2004) che delinea uno degli strumenti attraverso i quali i diritti della persona sono protetti durante il fine della vita.
Abstract
Law n. 219/17 regulates, for general rules and principles, the therapeutic relationship between doctor and patient with specific regard to: informed consent in health, advance treatment declarations and advanced care planning. In this renewed regulatory framework, the support administration (introduced in italian legal system by Law n. 6/2004) is also included outlining one of the tools through which the rights of the person are safelocated in the end of life.
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Il volume affronta il tema del consenso alle cure alla luce della nuova legge 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»). Un discorso che vede coinvolti non solo... more
Il volume affronta il tema del consenso alle cure alla luce della nuova legge 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»).
Un discorso che vede coinvolti non solo giuristi, ma diverse professionalità, tra cui il medico, il bioeticista, il teologo, il sociologo, il pedagogista: un’ideale “comunità sanante”, impegnata a costruire una relazione di cura basata sull’ascolto e sulla comunicazione.
Un approccio interdisciplinare che favorisce il dialogo dei saperi, e apre alla comprensione della realtà clinica, al riconoscimento della soggettività del paziente e dei suoi bisogni reali.
Il giurista, in particolare, è chiamato a professare un diritto “senza soglia”: un diritto che attinge saperi dalle altre scienze e con esse si mette in dialogo, riconoscendosi scienza fra le altre scienze.
Un discorso che vede coinvolti non solo giuristi, ma diverse professionalità, tra cui il medico, il bioeticista, il teologo, il sociologo, il pedagogista: un’ideale “comunità sanante”, impegnata a costruire una relazione di cura basata sull’ascolto e sulla comunicazione.
Un approccio interdisciplinare che favorisce il dialogo dei saperi, e apre alla comprensione della realtà clinica, al riconoscimento della soggettività del paziente e dei suoi bisogni reali.
Il giurista, in particolare, è chiamato a professare un diritto “senza soglia”: un diritto che attinge saperi dalle altre scienze e con esse si mette in dialogo, riconoscendosi scienza fra le altre scienze.
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Questo saggio prende occasione da una sentenza del giudice costituzionale (sent. n. 275/2017) per ripercorrere criticamente la disciplina normativa del respingimento alla frontiera, affrontando alcuni snodi critici della normativa vigente... more
Questo saggio prende occasione da una sentenza del giudice costituzionale (sent. n. 275/2017) per ripercorrere criticamente la disciplina normativa del respingimento alla frontiera, affrontando alcuni snodi critici della normativa vigente (o meglio delle sue omissioni) per valutare il senso del monito lanciato dalla Corte al legislatore.
This essay takes occasion from a judgment of the constitutional judge (sent. n. 275/2017) to critically retrace the regulatory discipline of refoulement at the frontier, addressing some critical junction of current legislation (or better than its omissions) to assess the sense of the warning launched by the Constitutional Court to the legislator.
This essay takes occasion from a judgment of the constitutional judge (sent. n. 275/2017) to critically retrace the regulatory discipline of refoulement at the frontier, addressing some critical junction of current legislation (or better than its omissions) to assess the sense of the warning launched by the Constitutional Court to the legislator.
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Numero monografico a cura di Elena Marescotti e Arianna Thiene avente a tema "La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla... more
Numero monografico a cura di Elena Marescotti e Arianna Thiene
avente a tema "La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative"
Obbligo vaccinale e legislazione sanitaria in ambito scolastico, ovvero i corsi e ricorsi della storia
Abstract – The recent law n. 119/2017 laying down " urgent provisions on vaccination prevention " has provoked a broad debate in public opinion and in the scientific community both on the opportunity for regulatory choice and in relation to the problems related to compulsory vaccination against minors. In this perspective, it must be remembered how, before 1999 (year in which some regions decided to adopt regulations derogating from the paradigm of compulsory), the transgressions to the vaccination obligations ensured the application of administrative penalties Financials, also in accordance with art. 47, D.P.R. n. 1518/1967, refusal of admission to compulsory schooling and examinations in case of non-certification of the pupil's subposition to compulsory vaccinations. So can we talk about a return to the past? The answer is not linear or simple, but involves an examination of the existing legislation in relation to the innovations made in 2017, evaluating the historical context, the social sensitivity and the state of scientific knowledge that represented the Hinterland on whose basis certain regulatory choices have been taken. There is no doubt, however, that the balance between the collective interest in health, the right to education and individual self-determination has emerged and has changed, which paves the way for reflections on the balancing criteria between the rights Constitutional in a pluralist context.
Riassunto – La recente legge n. 119 del 2017 recante " disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale " ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica sia in merito all'opportunità del-la scelta normativa che in relazione ai problemi connessi all'imposizione obbligatoria della profilassi vaccinale nei confronti di minori. In quest'ottica si deve rammentare come, prima del 1999 (anno in cui alcune regioni decisero di adottare normative che derogavano al paradigma dell'obbligatorietà), le trasgressioni agli obblighi vaccinali comportavano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendosi altresì, in virtù dell'art. 47, d.P.R. n. 1518/1967, il rifiuto dell'ammissione alla scuola dell'obbligo e agli esami nel caso di mancata certifica-zione della sottoposizione dell'alunno alle vaccinazioni obbligatorie. Si può dunque parlare di un ritorno al passato ? La risposta non è lineare né semplice, ma comporta una disamina della normativa previgente in relazione al-le innovazioni apportate nel 2017, valutando il contesto storico, la sensibilità sociale e lo stato delle conoscenze scientifiche che hanno rappresentato il retroterra sulla cui base determinate scelte normative sono state adottate. Pare indubbio comunque che siano emersi e si siano modificati gli equilibri tra l'interesse collettivo alla salute, il diritto all'istruzione e l'autodeterminazione individuale, il che apre la strada a riflessioni sui criteri di bilanciamento tra i diritti costituzionali in un contesto pluralista.
Parole chiave – vaccini, legislazione sanitaria, scuola, regioni
avente a tema "La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative"
Obbligo vaccinale e legislazione sanitaria in ambito scolastico, ovvero i corsi e ricorsi della storia
Abstract – The recent law n. 119/2017 laying down " urgent provisions on vaccination prevention " has provoked a broad debate in public opinion and in the scientific community both on the opportunity for regulatory choice and in relation to the problems related to compulsory vaccination against minors. In this perspective, it must be remembered how, before 1999 (year in which some regions decided to adopt regulations derogating from the paradigm of compulsory), the transgressions to the vaccination obligations ensured the application of administrative penalties Financials, also in accordance with art. 47, D.P.R. n. 1518/1967, refusal of admission to compulsory schooling and examinations in case of non-certification of the pupil's subposition to compulsory vaccinations. So can we talk about a return to the past? The answer is not linear or simple, but involves an examination of the existing legislation in relation to the innovations made in 2017, evaluating the historical context, the social sensitivity and the state of scientific knowledge that represented the Hinterland on whose basis certain regulatory choices have been taken. There is no doubt, however, that the balance between the collective interest in health, the right to education and individual self-determination has emerged and has changed, which paves the way for reflections on the balancing criteria between the rights Constitutional in a pluralist context.
Riassunto – La recente legge n. 119 del 2017 recante " disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale " ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica sia in merito all'opportunità del-la scelta normativa che in relazione ai problemi connessi all'imposizione obbligatoria della profilassi vaccinale nei confronti di minori. In quest'ottica si deve rammentare come, prima del 1999 (anno in cui alcune regioni decisero di adottare normative che derogavano al paradigma dell'obbligatorietà), le trasgressioni agli obblighi vaccinali comportavano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendosi altresì, in virtù dell'art. 47, d.P.R. n. 1518/1967, il rifiuto dell'ammissione alla scuola dell'obbligo e agli esami nel caso di mancata certifica-zione della sottoposizione dell'alunno alle vaccinazioni obbligatorie. Si può dunque parlare di un ritorno al passato ? La risposta non è lineare né semplice, ma comporta una disamina della normativa previgente in relazione al-le innovazioni apportate nel 2017, valutando il contesto storico, la sensibilità sociale e lo stato delle conoscenze scientifiche che hanno rappresentato il retroterra sulla cui base determinate scelte normative sono state adottate. Pare indubbio comunque che siano emersi e si siano modificati gli equilibri tra l'interesse collettivo alla salute, il diritto all'istruzione e l'autodeterminazione individuale, il che apre la strada a riflessioni sui criteri di bilanciamento tra i diritti costituzionali in un contesto pluralista.
Parole chiave – vaccini, legislazione sanitaria, scuola, regioni
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LAW 180/1978 AS A FACTOR FOR REVISING PARADIGMS. FROM IMMUNITAS TO COMMUNITAS ABSTRACT: The law that in 1978 reformed the psychiatric assistance in Italy represented an historical passage not only respect to the policy of the assistance... more
LAW 180/1978 AS A FACTOR FOR REVISING PARADIGMS. FROM IMMUNITAS TO COMMUNITAS ABSTRACT: The law that in 1978 reformed the psychiatric assistance in Italy represented an historical passage not only respect to the policy of the assistance to mentally ill people but also for the cultural and social approach to psychiatric illness. The abolition of mental hospital, the return of the citizenship rights and the beginning of the process of destigmatization of mental illness are a sign of scientific, anthropological and legal paradigms shift. Forty years after the law, despite contradictions, gaps and the chronic underfunding of psychiatric services, the " Basaglia " law has led to a great phenomenon of liberation, an extraordinary journey that is still unfinished.
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Sommario: 1. Una premessa: il referendum irlandese e il dilemma dell'aborto. 2. L'ottavo emendamento: ambiguità e limiti di un diritto per valori. 2.1. L'ottavo emendamento come norma con funzione conservatrice. 3. Il caso A, B e C contro... more
Sommario: 1. Una premessa: il referendum irlandese e il dilemma dell'aborto. 2. L'ottavo emendamento: ambiguità e limiti di un diritto per valori. 2.1. L'ottavo emendamento come norma con funzione conservatrice. 3. Il caso A, B e C contro Irlanda e le sue conseguenze. 4. Il testo normativo del 2013 sull'interruzione di gravidanza. 5. Il referendum: storia di un percorso partecipativo. 6. Principi e direttive per la progettazione legislativa.
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STEFANO ROSSI, Lessons from the United States. Balancing the Interests of Society and Individual Autonomy in the Context of Immunization The US Supreme Court has raised questions about the power of state governments to protect public... more
STEFANO ROSSI, Lessons from the United States. Balancing the Interests of Society and Individual Autonomy in the Context of Immunization
The US Supreme Court has raised questions about the power of state
governments to protect public health and the Constitution's provisions to protect personal liberty. This paper examines various conceptions of State power and personal liberty, through the constitutional case law that expanded upon or superseded those same notions. The sovereign power of states to legislate has not changed; rather, what has changed is the Supreme Court 's recognition of the importance of individual liberty and how this limits such sovereign power. Preserving public health requires preserving respect for personal liberty: this much emerges from the current debate on the appropriate boundaries of police power. However, while it is necessary to protect civil liberties, it is equally necessary to ensure state protection of public health and safety.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sollevato affrontando criticamente il problema della legittimità e dei limiti del potere del governo nel proteggere la salute pubblica a fronte della tutela dei diritti costituzionali dei singoli. Questo scritto si propone di esaminare le concezioni relative al potere statale e alle libertà individuali attraverso la giurisprudenza costituzionale che ne ha espanso e mutato la portata. Il potere sovrano degli Stati di fare leggi non si è modificato, ciò che è cambiato è il riconoscimento attribuito dalla Corte all’importanza della libertà individuale e come esso limiti tale potere. Preservare la salute
pubblica richiede il rispetto della libertà personale, come emerge dal dibattito in evoluzione sui giusti limiti da porre al potere di polizia, tuttavia, se è indispensabile tutelare le libertà civili, è ugualmente necessario consentire la protezione da parte dello Stato della salute pubblica e della sicurezza.
The US Supreme Court has raised questions about the power of state
governments to protect public health and the Constitution's provisions to protect personal liberty. This paper examines various conceptions of State power and personal liberty, through the constitutional case law that expanded upon or superseded those same notions. The sovereign power of states to legislate has not changed; rather, what has changed is the Supreme Court 's recognition of the importance of individual liberty and how this limits such sovereign power. Preserving public health requires preserving respect for personal liberty: this much emerges from the current debate on the appropriate boundaries of police power. However, while it is necessary to protect civil liberties, it is equally necessary to ensure state protection of public health and safety.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sollevato affrontando criticamente il problema della legittimità e dei limiti del potere del governo nel proteggere la salute pubblica a fronte della tutela dei diritti costituzionali dei singoli. Questo scritto si propone di esaminare le concezioni relative al potere statale e alle libertà individuali attraverso la giurisprudenza costituzionale che ne ha espanso e mutato la portata. Il potere sovrano degli Stati di fare leggi non si è modificato, ciò che è cambiato è il riconoscimento attribuito dalla Corte all’importanza della libertà individuale e come esso limiti tale potere. Preservare la salute
pubblica richiede il rispetto della libertà personale, come emerge dal dibattito in evoluzione sui giusti limiti da porre al potere di polizia, tuttavia, se è indispensabile tutelare le libertà civili, è ugualmente necessario consentire la protezione da parte dello Stato della salute pubblica e della sicurezza.
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Vi sono casi che fanno emergere la permanente tensione del diritto verso l’universalità e l’eguaglianza nei diritti, verso l’inclusione di ogni persona che non può essere soddisfatta se non squarciando il velo rappresentato da astrazioni... more
Vi sono casi che fanno emergere la permanente tensione del diritto verso l’universalità e l’eguaglianza nei diritti, verso l’inclusione di ogni persona che non può essere soddisfatta se non squarciando il velo rappresentato da astrazioni e formalismi.
Esemplificativa in tal senso appare la sentenza n. 258 del 2017 della Corte costituzionale che è venuta a scardinare un dispositivo escludente che impediva l’acquisizione e dunque l’esercizio della cittadinanza limitato e “interdetto” a stranieri portatori di una disabilità tale da non consentire loro di prestare il giuramento prescritto dalla legge n. 91 del 1992.
Esemplificativa in tal senso appare la sentenza n. 258 del 2017 della Corte costituzionale che è venuta a scardinare un dispositivo escludente che impediva l’acquisizione e dunque l’esercizio della cittadinanza limitato e “interdetto” a stranieri portatori di una disabilità tale da non consentire loro di prestare il giuramento prescritto dalla legge n. 91 del 1992.
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Along the route of constitutionalisation of the person. Reflections on the work of Stefano Rodotà RIASSUNTO: Stefano Rodotà è stato un uomo di confine. Al confine tra diritto privato e diritto costituzionale, al confine tra diritto e... more
Along the route of constitutionalisation of the person.
Reflections on the work of Stefano Rodotà
RIASSUNTO: Stefano Rodotà è stato un uomo di confine. Al confine tra diritto privato e diritto costituzionale, al confine tra diritto e politica, tra ricerca intellettuale e impegno istituzionale. Il percorso intellettuale di Rodotà si è sviluppato dalla critica della proprietà e del modello antropologico dell’individualismo proprietario all’indagine sull’umano, spaziando verso nuove frontiere, concentrandosi ogni volta su temi e problematiche inediti: dalla rete, alla privacy sino ai casi tragici del bio-diritto e della bioetica. Il filo rosso delle sue ricerche tuttavia si rinviene nella riconfigurazione dei concetti e delle categorie giuridiche in chiave costituzionalmente orientata, per attribuire centralità alla persona e ai suoi diritti.
ABSTRACT: Stefano Rodotà was a frontier man. On the border between private law and constitutional law, on the border between law and politics, between intellectual research and institutional commitment. The intellectual path of Rodotà has developed from the critique of the property and the anthropological model of individualism owned by the research on humans, moving towards new frontiers, concentrating each time on unprecedented themes and problems: from the web, to privacy to the tragic cases of bio-law and bioethics. The red thread of his research howevwer is comes in the reconfiguration of the concepts and juridical categories in a constitutionally oriented, to give centrality to the person and his rights.
Reflections on the work of Stefano Rodotà
RIASSUNTO: Stefano Rodotà è stato un uomo di confine. Al confine tra diritto privato e diritto costituzionale, al confine tra diritto e politica, tra ricerca intellettuale e impegno istituzionale. Il percorso intellettuale di Rodotà si è sviluppato dalla critica della proprietà e del modello antropologico dell’individualismo proprietario all’indagine sull’umano, spaziando verso nuove frontiere, concentrandosi ogni volta su temi e problematiche inediti: dalla rete, alla privacy sino ai casi tragici del bio-diritto e della bioetica. Il filo rosso delle sue ricerche tuttavia si rinviene nella riconfigurazione dei concetti e delle categorie giuridiche in chiave costituzionalmente orientata, per attribuire centralità alla persona e ai suoi diritti.
ABSTRACT: Stefano Rodotà was a frontier man. On the border between private law and constitutional law, on the border between law and politics, between intellectual research and institutional commitment. The intellectual path of Rodotà has developed from the critique of the property and the anthropological model of individualism owned by the research on humans, moving towards new frontiers, concentrating each time on unprecedented themes and problems: from the web, to privacy to the tragic cases of bio-law and bioethics. The red thread of his research howevwer is comes in the reconfiguration of the concepts and juridical categories in a constitutionally oriented, to give centrality to the person and his rights.
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Con la sentenza n. 258 del 2017, la Corte costituzionale ha avuto modo di affrontare una questione incidente sulle forme di acquisizione e dunque di esercizio di un diritto fondamentale, come la cittadinanza, limitato e “interdetto” a... more
Con la sentenza n. 258 del 2017, la Corte costituzionale ha avuto modo di affrontare una questione incidente sulle forme di acquisizione e dunque di esercizio di un diritto fondamentale, come la cittadinanza, limitato e “interdetto” a stranieri portatori di un disabilità tale da non consentire loro di esprimersi in conformità a quanto prescritto dalla
legge al fine di adempiere agli obblighi procedurali richiesti.
legge al fine di adempiere agli obblighi procedurali richiesti.
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Lo scritto, dopo aver ripercorso il processo legislativo che ha portato alla dismissione dell'istituto degli Ospedali psichiatrici giudiziari, ne vaglia le ricadute nella fase di implementazione della novella legislativa, considerando, da... more
Lo scritto, dopo aver ripercorso il processo legislativo che ha portato alla dismissione dell'istituto degli Ospedali psichiatrici giudiziari, ne vaglia le ricadute nella fase di implementazione della novella legislativa, considerando, da un lato, le pronunce adottate dalla Corte costituzionale su aspetti chiave della nuova disciplina e, dall'altro, l'opera svolta dal commissario governativo per superare le inadempienze a livello regionale.
SOMMARIO: 1. Prolegòmeni sulla crisi della misura di sicurezza dell'internamento in O.p.g. – 2. Abbandonare gli O.p.g. per abitare la soglia – 3. Repetita non iuvant: il commissariamento e le regioni inadempienti – 4. Giurisprudenza difensiva vs. Corte costituzionale progressiva – 5. A che punto è la notte?
SOMMARIO: 1. Prolegòmeni sulla crisi della misura di sicurezza dell'internamento in O.p.g. – 2. Abbandonare gli O.p.g. per abitare la soglia – 3. Repetita non iuvant: il commissariamento e le regioni inadempienti – 4. Giurisprudenza difensiva vs. Corte costituzionale progressiva – 5. A che punto è la notte?
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La notizia è passata come una delle tante stravaganze estive e forse per questo è sfuggita ai più ed è stata confinata (e sottovalutata) nelle pagine della cronaca locale della Lombardia. Il riferimento è alla campagna sistematica... more
La notizia è passata come una delle tante stravaganze estive e forse per questo è sfuggita ai più ed è stata confinata (e sottovalutata) nelle pagine della cronaca locale della Lombardia. Il riferimento è alla campagna sistematica organizzata dai sindaci della Lega Nord che hanno adottato delle ordinanze fotocopia, con l’intento di boicottare il sistema approntato dal Ministero dell’Interno per favorire la cosiddetta
“accoglienza diffusa” attraverso l’accordo diretto tra Prefettura e proprietari di immobili che vogliano destinarli all’accoglienza dei richiedenti asilo.
“accoglienza diffusa” attraverso l’accordo diretto tra Prefettura e proprietari di immobili che vogliano destinarli all’accoglienza dei richiedenti asilo.
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GLEANINGS ON THE “GELLI” LAW BETWEEN TEXT AND CONTEST This paper provides a critical analysis of the recent Italian law relating to Medical responsability. The law n. 24 of 2017 (so-called Gelli), welcomed with great enthusiasm by the... more
GLEANINGS ON THE “GELLI” LAW BETWEEN TEXT AND CONTEST
This paper provides a critical analysis of the recent Italian law relating to Medical responsability. The law n. 24 of 2017 (so-called Gelli), welcomed with great enthusiasm by the medical class, intervenes, to less than five years from the law Balduzzi, on the statute of the responsability in sanitary circle. The new physiognomy of the negligence of the doctor is based on discipline of the guide lines inside which to potentially individualize the binding recommendations for the operators the sanitary professions and on the introduction of double track between contractual liability of the sanitary structure and the independent contractor and extracontractual liability of the doctor related to the hospital. The analisy presented emphasises the gaps and the contradictions of law which also from the formulation chosen by the legislator.
SOMMARIO: 1. Vuoti e pieni di una legge di " sistema " – 2. Relazione terapeutica e responsabilità medica – 3. Dogmatica e limiti delle linee guida – 4. Sulla responsabilità civile: il gioco degli specchi.
This paper provides a critical analysis of the recent Italian law relating to Medical responsability. The law n. 24 of 2017 (so-called Gelli), welcomed with great enthusiasm by the medical class, intervenes, to less than five years from the law Balduzzi, on the statute of the responsability in sanitary circle. The new physiognomy of the negligence of the doctor is based on discipline of the guide lines inside which to potentially individualize the binding recommendations for the operators the sanitary professions and on the introduction of double track between contractual liability of the sanitary structure and the independent contractor and extracontractual liability of the doctor related to the hospital. The analisy presented emphasises the gaps and the contradictions of law which also from the formulation chosen by the legislator.
SOMMARIO: 1. Vuoti e pieni di una legge di " sistema " – 2. Relazione terapeutica e responsabilità medica – 3. Dogmatica e limiti delle linee guida – 4. Sulla responsabilità civile: il gioco degli specchi.
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Scienza e politica sono ineluttabilmente intrecciate nelle scelte relative ai programmi sanitari. Il ruolo trainante che la scienza è venuta assumendo rispetto allo sviluppo economico e sociale ha fatto sì che politica e diritto abbiano... more
Scienza e politica sono ineluttabilmente intrecciate nelle scelte relative ai programmi sanitari. Il ruolo trainante che la scienza è venuta assumendo rispetto allo sviluppo economico e sociale ha fatto sì che politica e diritto abbiano dovuto dedicare un'attenzione particolare alla regolazione di ambiti connessi alla tecnoscienza e siano stati al tempo stesso pervasi e colonizzati dal sapere scientifico, capillarmente presente nella vita stessa delle istituzioni giuridiche e politiche. In questi mesi, nel dibattito pubblico, la polemica sul tema delle campagne vaccinali è stata particolarmente accesa. Era inevitabile se si pensa che la commistione tra scienza e società, tra scienza e istituzioni politiche e giuridiche è infatti ormai tale da incidere profondamente sulle strutture e sulle dinamiche istituzionali, sul ruolo dei gruppi che rappresentano categorie di soggetti e di interessi, sulle posizioni dei cittadini: le possibilità offerte dalla scienza infatti hanno ricondotto nel dominio della volontà decisioni che prima non vi appartenevano, collegando perciò le conseguenze di quella scelta ad un atto umano e dunque ad una responsabilità individuale. Se infatti il mutamento incessante di cui è portatrice la scienza è oggetto di difficile metabolizzazione sociale soprattutto in conseguenza delle novità che arreca, mettendo in discussione dati antropologici e certezze consolidate, ciò si riflette sull'atteggiamento dei cittadini che sono in balia dell'alluvione di informazioni più o meno credibili sul tema e sono conseguentemente intimoriti dai rischi connessi alle reazioni avverse. Ciò ha determinato l'espansione del fenomeno del vaccine hesitancy (cd. " esitazione vaccinale ") che però non è prevalentemente il frutto della mancanza di conoscenza specifica del problema, dato che – come emerge dai dati delle ricerche svolte – la maggior parte dei soggetti che rifiutano l'offerta vaccinale appartengono a classi culturalmente evolute, con livello medio-elevato di istruzione. Tale fenomeno è legato al ruolo attivo e consapevole del paziente, sempre meno disposto ad essere in balia dell'autorità medica e sempre più partecipativo nella costruzione del percorso e delle scelte intorno alla propria salute e nella valutazione delle organizzazioni sanitarie e dei professionisti che vi operano. Il dibattito pubblico sui vaccini soffre quindi di una sorta di schizofrenia, essendo orientato dagli indiscutibili successi della scienza e, al contempo nella società del rischio, dall'aver fatto corrispondere al progresso materiale un incremento dei rischi che minacciano la salute. Dopo essere stati per molti anni confinati nell'ambito medico, gli effetti indesiderati dei vaccini sono sempre più spesso portati all'attenzione dell'opinione pubblica in modo eclatante e acritico. Si tratta di campagne postmoderne che obliterano ogni confronto con il passato quando malattie come poliomielite, difterite e morbillo mietevano migliaia di vittime ed erano ben pochi a ritenere che non valesse la pena correre qualche rischio per ottenere i benefici assicurati dalle vaccinazioni. Nell'epoca della medicalizzazione di ogni aspetto della vita, in cui molte malattie sono drasticamente diminuite, se non addirittura scomparse, il rischio che si manifestino effetti indesiderati viene percepito in una prospettiva diversa: rispetto all'incidenza delle malattie che il vaccino previene, le possibili reazioni avverse vengono infatti ad assumere un peso percentualmente trascurabile, ma socialmente avvertito come un rischio non sopportabile. Il rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni è rappresentato dal cd. " effetto piramide " , ove la base della piramide è costituita dal beneficio che deriva alla gran parte della popolazione dall'uso
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Il saggio si incentra sull'analisi dell'attuale stato di salute dello Stato Belga, sull'evoluzione delle sue istituzioni federali, sui possibili rischi di secessione o "evaporazione".
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Sommario: 1. La vulnerabilità come soglia – 2. La vulnerabilità come risorsa – 3. Declinazioni della vulnerabilità: la condizione giuridica delle persone con disabilità – 4. La disabilità dal modello medico a quello biopsicosociale – 5.... more
Sommario: 1. La vulnerabilità come soglia – 2. La vulnerabilità come risorsa – 3. Declinazioni della vulnerabilità: la condizione giuridica delle persone con disabilità – 4. La disabilità dal modello medico a quello biopsicosociale – 5. Forme di tutela della vulnerabilità: l’inclusione nella legge sul “Dopo di noi” – 5.1. Limiti definitori della disabilità e qualificazione del bisogno – 6. Approccio delle capacità e
ridefinizione dei diritti “vulnerabili” – 6.1. Dare concretezza ai diritti: la determinazione dei Lep e la disabilità – 7. L’istituzione di un fondo per il “dopo di noi” e i suoi limiti – 7.1. Diritti sociali e limiti di bilancio – 7.2. Budget salute e welfare di comunità – 7.3. Un secondo pilastro per la tutela della condizione disabile ? – 8. Conclusioni provvisorie.
Define who are the vulnerable persons and give them legal status is much difficult for the fragmented nature of their condition. The vulnerability, looking in the lens of rights, provides an opportunity to discuss these problems, seeking one point of common intersection that finally meets to calls for equality and dignity claimed by vulnerable people. In this perspective only a meek right, open to diversity and flexible, can answer to these questions of justice. The essay offers also in this sense a few comments on some of the most significant implications of vulnerability, which affect, on the one hand, the more general issue of the disability and, on the other hand, the choice of legislator aimed at protecting the rights of disabled people through the recent law on “After us”.
ridefinizione dei diritti “vulnerabili” – 6.1. Dare concretezza ai diritti: la determinazione dei Lep e la disabilità – 7. L’istituzione di un fondo per il “dopo di noi” e i suoi limiti – 7.1. Diritti sociali e limiti di bilancio – 7.2. Budget salute e welfare di comunità – 7.3. Un secondo pilastro per la tutela della condizione disabile ? – 8. Conclusioni provvisorie.
Define who are the vulnerable persons and give them legal status is much difficult for the fragmented nature of their condition. The vulnerability, looking in the lens of rights, provides an opportunity to discuss these problems, seeking one point of common intersection that finally meets to calls for equality and dignity claimed by vulnerable people. In this perspective only a meek right, open to diversity and flexible, can answer to these questions of justice. The essay offers also in this sense a few comments on some of the most significant implications of vulnerability, which affect, on the one hand, the more general issue of the disability and, on the other hand, the choice of legislator aimed at protecting the rights of disabled people through the recent law on “After us”.
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Il saggio, dopo aver affrontato il tema del controverso e complesso rapporto tra scienza e diritto, cerca di vagliarne la declinazione con riferimento all'accertamento della pericolosità della persona portatrice di un disturbo mentale,... more
Il saggio, dopo aver affrontato il tema del controverso e complesso rapporto tra scienza e diritto, cerca di vagliarne la declinazione con riferimento all'accertamento della pericolosità della persona portatrice di un disturbo mentale, sia sotto il profilo sostanziale della relativa disciplina penalistica che sotto quello della disciplina processuale inerente la legittimità dell'uso delle neuroscienze nel processo.
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E’ incostituzionale l’art. 6, comma 2-bis, l. reg. Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni... more
E’ incostituzionale l’art. 6, comma 2-bis, l. reg. Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,» per violazione dell’art. 38 della Costituzione (1) .
(1) I. - Con la sentenza n. 275 del 2016, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, l. reg. Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Tale questione era stata sollevata, in relazione all’art. 38 Cost. e all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dal Tar Pescara (ordinanza del 19 marzo 2014). La sezione era stata investita della domanda con cui la Provincia di Pescara aveva chiesto alla Regione Abruzzo il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della menzionata l. reg. n.78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
II. - La Corte, nel ritenere fondata la questione, ha osservato che:
a) la natura fondamentale del diritto allo studio impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile rappresentato dal «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010, in Foro it., 2010, I, 1066, che ha dichiarato incostituzionale la fissazione, da parte del legislatore, di un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno così escludendo la possibilità di deroghe in presenza di studenti con disabilità grave), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza per lo studente disabile, perché per questi ultimi esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto;
b) l'indeterminatezza così come l’insufficienza del finanziamento condiziona l’effettività del servizio e quindi la tutela del medesimo diritto;
c) non può essere condivisa l’affermazione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debba essere sempre e comunque assoggettato ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili; atteso che la sostenibilità può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici solo per le spese correnti di natura facoltativa, ma non per quelle necessarie ad assicurare servizi a tutela di diritti incomprimibili;
d) l’esigenza di pareggio di bilancio e il rispetto della discrezionalità del legislatore nel destinare le risorse non può consentire che le risorse disponibili siano destinate in modo promiscuo a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti incomprimibili;
e) quanto all’art. 81 Cost., il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; difatti è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione;
f) le scelte allocative di risorse attuate con legge sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento del Giudice costituzionale (sentenza n. 260 del 1990, in Foro it., 1991, I, 2020 e n. 10 del 2016, in Riv. corte conti, 2016, fasc. 1, 362); non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa materia, costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale; e ciò anche se si tratti di scelte finanziarie attuate nella redazione del bilancio con semplici e aleatorie operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine al rispetto della scala di valori che con le risorse si intende sorreggere.
(1) I. - Con la sentenza n. 275 del 2016, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, l. reg. Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Tale questione era stata sollevata, in relazione all’art. 38 Cost. e all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dal Tar Pescara (ordinanza del 19 marzo 2014). La sezione era stata investita della domanda con cui la Provincia di Pescara aveva chiesto alla Regione Abruzzo il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della menzionata l. reg. n.78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
II. - La Corte, nel ritenere fondata la questione, ha osservato che:
a) la natura fondamentale del diritto allo studio impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile rappresentato dal «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010, in Foro it., 2010, I, 1066, che ha dichiarato incostituzionale la fissazione, da parte del legislatore, di un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno così escludendo la possibilità di deroghe in presenza di studenti con disabilità grave), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza per lo studente disabile, perché per questi ultimi esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto;
b) l'indeterminatezza così come l’insufficienza del finanziamento condiziona l’effettività del servizio e quindi la tutela del medesimo diritto;
c) non può essere condivisa l’affermazione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debba essere sempre e comunque assoggettato ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili; atteso che la sostenibilità può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici solo per le spese correnti di natura facoltativa, ma non per quelle necessarie ad assicurare servizi a tutela di diritti incomprimibili;
d) l’esigenza di pareggio di bilancio e il rispetto della discrezionalità del legislatore nel destinare le risorse non può consentire che le risorse disponibili siano destinate in modo promiscuo a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti incomprimibili;
e) quanto all’art. 81 Cost., il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; difatti è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione;
f) le scelte allocative di risorse attuate con legge sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento del Giudice costituzionale (sentenza n. 260 del 1990, in Foro it., 1991, I, 2020 e n. 10 del 2016, in Riv. corte conti, 2016, fasc. 1, 362); non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa materia, costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale; e ciò anche se si tratti di scelte finanziarie attuate nella redazione del bilancio con semplici e aleatorie operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine al rispetto della scala di valori che con le risorse si intende sorreggere.
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Questo volume nasce da un convegno svoltosi nel novembre 2015 presso l’università di Bergamo, pensato per mettere in dialogo diritto e storia costituzionale viste attraverso la molteplicità dei percorsi esistenziali di alcuni giuristi che... more
Questo volume nasce da un convegno svoltosi nel novembre 2015 presso l’università di Bergamo, pensato per mettere in dialogo diritto e storia costituzionale viste attraverso la molteplicità dei percorsi esistenziali di alcuni giuristi che sono stati partecipi – direttamente o indirettamente – alla lotta partigiana.
I comportamenti, le scelte, le idee e le elaborazioni, anche giuridiche,
che i giuristi veicolarono, specie in quel tormentato torno di tempo, riflettono i valori etici degli individui che li concretarono. Valori la cui moralità è stata alimentata da istanze etiche che si sono tramutate e sono confluite in progettualità politiche, contribuendo a disegnare le fondamenta del nuovo sistema politico dell’Italia democratica.
Ancora attraverso il loro vissuto, che da individuale è divenuto collettivo,
si è quindi espressa la natura di una esperienza, quella resistenziale, dalle molteplici radici ma che nella matrice ideale di lotta di liberazione
avrebbe trovato la sua identità più forte ed autentica.
Il testo analizza in particolare la figura di uno dei padri della nostra Costituzione, Giuseppe Dossetti.
I comportamenti, le scelte, le idee e le elaborazioni, anche giuridiche,
che i giuristi veicolarono, specie in quel tormentato torno di tempo, riflettono i valori etici degli individui che li concretarono. Valori la cui moralità è stata alimentata da istanze etiche che si sono tramutate e sono confluite in progettualità politiche, contribuendo a disegnare le fondamenta del nuovo sistema politico dell’Italia democratica.
Ancora attraverso il loro vissuto, che da individuale è divenuto collettivo,
si è quindi espressa la natura di una esperienza, quella resistenziale, dalle molteplici radici ma che nella matrice ideale di lotta di liberazione
avrebbe trovato la sua identità più forte ed autentica.
Il testo analizza in particolare la figura di uno dei padri della nostra Costituzione, Giuseppe Dossetti.
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Sosteneva Ermanno Gorrieri che «la povertà economica, sia relativa che assoluta (...), altro non è che l’aspetto più grave e intollerabile di un fenomeno più generale: la disuguaglianza». La povertà, e in generale le diverse forme di... more
Sosteneva Ermanno Gorrieri che «la povertà economica, sia relativa che assoluta (...), altro non è che l’aspetto più grave e intollerabile di un fenomeno più generale: la disuguaglianza». La povertà, e in generale le diverse forme di diseguaglianza sociale, sono prodotti del funzionamento di un determinato modello sociale, non sono semplicemente il frutto delle distonie o inefficienze nei suoi processi regolativi. I meccanismi (economici, politici, culturali) che generano la povertà per alcuni individui o gruppi sono gli stessi che producono benessere e integrazione per altri. La povertà non rappresenta peraltro un indice solo economico di misurazione della diseguaglianza ma investe anche altri aspetti dei mondi vitali delle persone, incidendo sulla possibilità di soddisfare bisogni essenziali, quali la salute, l’istruzione, la socialità e la partecipazione. In questi termini la riduzione della diseguaglianza rappresenta dunque un dividendo democratico, nella misura in cui la libertà dal bisogno costituisce presupposto e, al tempo stesso, condizione per l’esercizio dei diritti e delle libertà, che trovano sublimazione in alcuni principi come quelli di “dignità”, “sviluppo della persona” e “eguaglianza” che sono costituzionalmente sanciti e il cui rispetto comporta il soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali. È infatti l’affermazione di una condizione di giustizia, quale forma di eguale-libertà, a costituire la «scena» che consente di portare alla ribalta gli interessi in gioco, i problemi sociali, permettendo a certe categorie di persone di emergere dal buio della marginalità sociale, economica o politica. È su questa scena che viene rappresentato il conflitto sociale al fine di elaborare processi istituzionali capaci di disinnescarlo, cui si ricorre quindi per fissare le angosce, designare obbiettivi e darsi speranza.
The contribution focuses the theme of the absolute poverty and the measures to fight it in a phase in which it is in discussion the sustainability of welfare state during the current economic crisis. After
describing the phenomenon of the absolute poverty and the policies to combat implemented in Italy , the contribution faces critically the proposal to impose a burden to the beneficiaries of care services, framing the theme in the conception of the dignity elaborated by Dworkin. The aim is that of a “compatible” and “sustainable” Welfare State that sees an increased commitment of those members of the public that use it, who are now reduced to being merely passive consumers of services; it is on the terrain that the forces of civil society will be able most effectively to compensate for the shortcomings of the Italian model of the Welfare State.
The contribution focuses the theme of the absolute poverty and the measures to fight it in a phase in which it is in discussion the sustainability of welfare state during the current economic crisis. After
describing the phenomenon of the absolute poverty and the policies to combat implemented in Italy , the contribution faces critically the proposal to impose a burden to the beneficiaries of care services, framing the theme in the conception of the dignity elaborated by Dworkin. The aim is that of a “compatible” and “sustainable” Welfare State that sees an increased commitment of those members of the public that use it, who are now reduced to being merely passive consumers of services; it is on the terrain that the forces of civil society will be able most effectively to compensate for the shortcomings of the Italian model of the Welfare State.
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ABSTRACT: The text intends to analyze the ordinance n. 149/2016 pronounced in the conflitcs arising from allocation of powers of the State raised by forty senators adverse determinations – considering detrimental to their munus –... more
ABSTRACT: The text intends to analyze the ordinance n. 149/2016 pronounced in the conflitcs arising from allocation of powers of the State raised by forty senators adverse determinations – considering
detrimental to their munus – undertaken by the Conference of Group Leaders and the President of the Senate.
The ordinance, by which it was declared the appeal inadmissible, offers an opportunity to address a number of issues, from the legitimacy of parlamentarians to the role of the parliamentary regulation in the context of constitutional jurisprudence. The law amending the Constitution then pose further problems and challenges in the definition and resolution of legal errors of the legislative process.
SOMMARIO: 1. Il caso in sintesi – 2. Il contesto parlamentare e i motivi del ricorso – 2.1. Appunti critici sul ricorso – 3. Sulla legittimazione dei parlamentari al conflitto – 4. L’ultima fortezza: i regolamenti parlamentari – 5. In attesa della riforma.
detrimental to their munus – undertaken by the Conference of Group Leaders and the President of the Senate.
The ordinance, by which it was declared the appeal inadmissible, offers an opportunity to address a number of issues, from the legitimacy of parlamentarians to the role of the parliamentary regulation in the context of constitutional jurisprudence. The law amending the Constitution then pose further problems and challenges in the definition and resolution of legal errors of the legislative process.
SOMMARIO: 1. Il caso in sintesi – 2. Il contesto parlamentare e i motivi del ricorso – 2.1. Appunti critici sul ricorso – 3. Sulla legittimazione dei parlamentari al conflitto – 4. L’ultima fortezza: i regolamenti parlamentari – 5. In attesa della riforma.
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SOMMARIO: 1. Dalle corti alla Corte: origini di una legge a rime obbligate – 2. Dalla vita privata al matrimonio same sex nella Cedu – 3. Forzature procedurali e drafting normativo – 4. Il nome della rosa: matrimonio e unioni civili... more
SOMMARIO: 1. Dalle corti alla Corte: origini di una legge a rime obbligate – 2. Dalla vita privata al matrimonio same sex nella Cedu – 3. Forzature procedurali e drafting normativo – 4. Il nome della rosa: matrimonio e unioni civili secondo la Cirinnà – 5. Legificare la giurisprudenza, ovvero la disciplina delle convivenze – 6. Stepchild adoption: il legislatore impotente e la giurisprudenza influente
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La l. 180/1978, c.d. legge Basaglia, ha dato luogo ad una rivoluzione non solo nella prevenzione e cura della salute mentale, archiviando il sistema totale rappresentato dal manicomio, ma ha anche influito sulla posizione e ruolo degli... more
La l. 180/1978, c.d. legge Basaglia, ha dato luogo ad una rivoluzione non solo nella prevenzione e cura della salute mentale, archiviando il sistema totale rappresentato dal manicomio, ma ha anche influito sulla posizione e ruolo degli psichiatri che si confrontano con i bisogni e i diritti dei pazienti, non più oggetti ma soggetti del rapporto terapeutico.
Il disturbo mentale non identifica il paziente ma la sua patologia. L’idea che i pazienti psichiatrici siano pericolosi, aggressivi e non curabili, rappresenta il frutto di una falsa informazione che fa capo ad un pregiudizio (stigma). Le persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente
curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali
compatibili con una vita sociale attiva e produttiva.
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele. L’omissione della cautele in parola lo espone a responsabilità civile e penale.
Il disturbo mentale non identifica il paziente ma la sua patologia. L’idea che i pazienti psichiatrici siano pericolosi, aggressivi e non curabili, rappresenta il frutto di una falsa informazione che fa capo ad un pregiudizio (stigma). Le persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente
curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali
compatibili con una vita sociale attiva e produttiva.
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele. L’omissione della cautele in parola lo espone a responsabilità civile e penale.
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Le possibilità offerte dalla scienza hanno ricondotto nel dominio della volontà decisioni che prima non vi appartenevano, collegando perciò le conseguenze di quella scelta ad un atto umano e dunque ad una responsabilità individuale. Così... more
Le possibilità offerte dalla scienza hanno ricondotto nel dominio della volontà decisioni che prima non vi appartenevano, collegando perciò le conseguenze di quella scelta ad un atto umano e dunque ad una responsabilità
individuale. Così il diritto ha dovuto fare i conti non solo con
un mutamento culturale, ma soprattutto con la radicale trasformazione dello storico paradigma della naturalità, dando accesso ad una prospettiva che tende a conciliare le esigenze di tutela della dignità della persona senza precludere le opportunità che la scienza sembra offrire, dando vita ad un «diritto omeostatico», capace di autoadattamento, di seguire il costante mutamento determinato da scienza e tecnica.
L’affermazione del consenso informato si colloca nel contesto dello sviluppo del diritto alla salute, che da questione oggettiva di sanità ed igiene pubblica è divenuta espressione del vissuto soggettivo dell’individuo, trovando nel concetto di benessere – elaborato dall’OMS – il suo referente normativo e assiologico. Attraverso il consenso informato assume consistenza non solo un diritto, ma anche un diverso sistema di rapporti che coinvolge la relazione tra medico e paziente, ove al dominio del ‘giudizio competente’ del primo si sostituisce, senza per questo eliderlo, la scelta libera e consapevole del secondo.
individuale. Così il diritto ha dovuto fare i conti non solo con
un mutamento culturale, ma soprattutto con la radicale trasformazione dello storico paradigma della naturalità, dando accesso ad una prospettiva che tende a conciliare le esigenze di tutela della dignità della persona senza precludere le opportunità che la scienza sembra offrire, dando vita ad un «diritto omeostatico», capace di autoadattamento, di seguire il costante mutamento determinato da scienza e tecnica.
L’affermazione del consenso informato si colloca nel contesto dello sviluppo del diritto alla salute, che da questione oggettiva di sanità ed igiene pubblica è divenuta espressione del vissuto soggettivo dell’individuo, trovando nel concetto di benessere – elaborato dall’OMS – il suo referente normativo e assiologico. Attraverso il consenso informato assume consistenza non solo un diritto, ma anche un diverso sistema di rapporti che coinvolge la relazione tra medico e paziente, ove al dominio del ‘giudizio competente’ del primo si sostituisce, senza per questo eliderlo, la scelta libera e consapevole del secondo.
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Riassunto: L’articolo si propone di esaminare gli sviluppi della legislazione in materia di salute mentale nel contesto del modello sanitario italiano. La salute mentale, e in particolare la condizione giuridica delle persone affette da... more
Riassunto: L’articolo si propone di esaminare gli sviluppi della legislazione in materia di salute mentale nel contesto del modello sanitario italiano. La salute mentale, e in particolare la condizione giuridica delle persone affette da sofferenza mentale, costituisce un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica ci offre, le contraddizioni ancora insite nell’ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, ma anche le linee evolutive, nel campo dei diritti civili e sociali, che hanno inteso restituire dignità sociale ai ‘folli’. In tali termini, il percorso di analisi che si è inteso intraprendere è volto a vagliare i tratti frastagliati e complessi del tema della salute mentale attraverso alcuni principi propri del lessico costituzionalistico e le ricaduto che hanno caratterizzato il contesto normativo italiano.
RESUMEN: El artículo tiene como objetivo examinar el desarrollo de la legislación sobre la salud mental en el contexto del modelo sanitario italiano. La salud mental, y en particular la condición jurídica de las presonas que tienen algún transtorno mental, representa un observatorio privilegiado para analizar y destacar, con los materiales que la prespectiva constitucionlista ofrece, las contradicciones que aún persisten en el ordenamiento italiano, así como las dificultades de descartar o afianzar algunas formas de tutela de determinados derechos, y sus líneas evolutivas, en el campo de los derechos civiles y sociales, que han pretendido restituir la “dignidad” social a los llamados “locos”. Por tanto, el desarrollo del análisis descrito se propone examinar el carácter irregular y complejo de la salud mental a través de algunos principios que pertenecen al léxico constitucionalista y las inconsistencias que han caracterizado al marco jurídico italiano.
ABSTRACT: The article has as aim examine the development of the legislation on the mental health in the context of the sanitary Italian model. The mental health, and especially the juridical condition of the people that they have some mental disorder, represent an observatory favoured to analyze and to emphasize, with the materials that the constitutionalist perspective offers, the contradictions that still persist in The Italian System, as well as the difficulties of rejecting or guaranteeing some forms of guardianship of certain rights, and their evolutionary lines, in the field of the civil and social laws, which have tried to return the social “dignity” to the so called “crazy persons”. Therefore, the development of the described analysis propose to examine the irregular and complex character of the mental health across some principles that belong to the lexicon constitutional and the inconsistencies that they have characterized to the juridical italian system.
Palabras clave: Reforma Psiquiátrica; Ley de Salud Mental; Dignidad humana; Derechos constitucionales; Identidad personal
Keywords: Psychiatric Reform; Mental Health Act; Dignity; Constitutional rights; Personal identity
RESUMEN: El artículo tiene como objetivo examinar el desarrollo de la legislación sobre la salud mental en el contexto del modelo sanitario italiano. La salud mental, y en particular la condición jurídica de las presonas que tienen algún transtorno mental, representa un observatorio privilegiado para analizar y destacar, con los materiales que la prespectiva constitucionlista ofrece, las contradicciones que aún persisten en el ordenamiento italiano, así como las dificultades de descartar o afianzar algunas formas de tutela de determinados derechos, y sus líneas evolutivas, en el campo de los derechos civiles y sociales, que han pretendido restituir la “dignidad” social a los llamados “locos”. Por tanto, el desarrollo del análisis descrito se propone examinar el carácter irregular y complejo de la salud mental a través de algunos principios que pertenecen al léxico constitucionalista y las inconsistencias que han caracterizado al marco jurídico italiano.
ABSTRACT: The article has as aim examine the development of the legislation on the mental health in the context of the sanitary Italian model. The mental health, and especially the juridical condition of the people that they have some mental disorder, represent an observatory favoured to analyze and to emphasize, with the materials that the constitutionalist perspective offers, the contradictions that still persist in The Italian System, as well as the difficulties of rejecting or guaranteeing some forms of guardianship of certain rights, and their evolutionary lines, in the field of the civil and social laws, which have tried to return the social “dignity” to the so called “crazy persons”. Therefore, the development of the described analysis propose to examine the irregular and complex character of the mental health across some principles that belong to the lexicon constitutional and the inconsistencies that they have characterized to the juridical italian system.
Palabras clave: Reforma Psiquiátrica; Ley de Salud Mental; Dignidad humana; Derechos constitucionales; Identidad personal
Keywords: Psychiatric Reform; Mental Health Act; Dignity; Constitutional rights; Personal identity
Research Interests:
Abstract: La salute mentale è un fenomeno complesso che si riflette nelle forme della regolazione giuridica e nella rappresentazione sociale delle persone con sofferenza psichica. Il saggio si propone, pur dando conto dell’incertezza che... more
Abstract: La salute mentale è un fenomeno complesso che si riflette nelle forme della regolazione giuridica e nella rappresentazione sociale delle persone con sofferenza psichica. Il saggio si propone, pur dando conto dell’incertezza che connota il rapporto tra psichiatria e diritto, di ricostruire la costellazione dei diritti nel campo della salute mentale, interrogandosi sul problema del consenso informato come espressione dell’integrità della persona e, al contempo, sulla condizione di vulnerabilità in cui si trovano i pazienti psichiatrici. Integrità e vulnerabilità descrivono i confini dell’identità giuridica dei sofferenti psichici, specie dopo che la legge 180/1978 ha restituito loro una piena cittadinanza.
Abstract: Mental health is a complex phenomenon that affects both legal system and social representation related to people with mental suffering. Aware of the fact that the relationship between psychiatry and law is characterized by uncertainty, this essay aims to reconstruct the constellation of rights in the mental health field, examining, on the one hand, the informed consent issue as an expression of the person integry and, on the other hand, the vulnerability condition in which psychiatric patients are. Integrity and vulnerability describe the boundaries of the legal identity of people suffering from a psychiatric disorder, especially after the law 180/1978 that gave them full citizenship back.
Keywords: Mental Health – rights – constitution – personal identity – integrity
Affrontare il problema del diritto alla salute mentale pone di fronte a confini strutturalmente variabili, tali da non consentire di individuarne il centro di gravità ma solo di tracciare una mappa concettuale che si snoda tra descrizione e prescrizione, tenendo altresì a mente che il linguaggio e le forme del diritto non sono meno complesse del suo referente in ambito medico-psichiatrico.
Quando, infatti, il campo della salute mentale viene attraversato dal diritto è inevitabile che da tale intreccio scaturiscano principi, regole e semantiche spesso fra loro estremamente distanti. Tale “frattura” ermeneutica rappresenta tuttavia uno dei fattori dell’evoluzione realizzatasi in questo ambito, che, incluso nel circuito normativo, prima costituzionale (artt. 2, 13 e 32 Cost.) e poi legislativo (legge 180/1970), è divenuto moltiplicatore trasformativo e, al contempo, stabilizzatore sociale delle conquiste raggiunte. Quello che le parole del diritto sono venute esprimere e raccontare è una vita complessa, animata nelle sue combinazioni di interessi e passioni, sentimenti e strategie, stabilità e incertezze, rischi, scelte e destini, nella quale si sono riversate tutte le semantiche influenti che il linguaggio del tempo ha sedimentato, enfatizzando o dissolvendo caratteri peculiari dell’esperienza sociale e giuridica.
Se la malattia mentale – come sosteneva Franco Basaglia – è, alla sua stessa origine, perdita dell’individualità, dell’identità e della libertà, nel manicomio il malato non ha trovato altro che il luogo ove perdersi, reso oggetto della malattia e del ritmo dell’internamento. L’abolizione degli istituti psichiatrici, che si è compiuta nel contesto di tensioni, conflitti e resistenze, e le culture e le pratiche della de-istituzionalizzazione, hanno restituito cittadinanza, e dunque identità e integrità, ai sofferenti psichici, anche attraverso la creazione di un teatro ove la contraddizione della follia può rappresentarsi ed esprimersi in senso dialettico, rendendola sopportabile al malato stesso, al suo ambiente sociale e alla società nel suo insieme.
Non si è trattato di un processo che ha negato la follia, in quanto la malattia è parte integrante dell’identità (anche giuridica) della persona, ma mettendola “tra parentesi”, ha lasciato in circolo la contraddizione in essa intrinseca consentendo lo sviluppo di opportunità di apprendimento per i singoli e la collettività, creando condizioni per convivere anche con differenze inconciliabili, per onorare diritti fondamentali, per investire su capacità prima ignorate.
Il diritto, specie quello costituzionale, ha contribuito in modo determinante al lavoro di cambiamento sociale innescato dalle prassi di de-istituzionalizzazione, rimuovendo gli ostacoli al pieno sviluppo e alla partecipazione delle persone con sofferenza psichica alla vita sociale, sgretolando i rapporti di oppressione, consentendo di «vivere la contraddizione del rapporto con l’altro» e di accettare la contestazione, ovvero di dare valenza positiva al conflitto, alla crisi, all’indebolirsi dei ruoli e delle identità.
Il diritto interviene, in tale contesto, non soltanto per garantire il riconoscimento e la tutela di diritti che proteggono uno spazio di intimità che circonda l’individuo o che ne garantiscono la libertà di cercare, attraverso le relazioni con gli altri, le condizioni per lo sviluppo della propria personalità, ma soprattutto per consentire agli individui, specie se vulnerabili, di sottrarsi all’omologazione dei comportamenti e all’imposizione di identità dall’esterno.
È entro questo circuito che si riflette l’idea secondo cui la tutela dell’integrità della persona ne garantisce anche la dimensione dell’identità. Nel suo nucleo semantico, l’integrità esprime infatti, da un lato, un profilo di confine del Sé dall’altro, un profilo di pienezza del Sé, profili che, a loro volta, si declinano in relazione al vissuto e quindi al disegno vitale dell’identità (nel senso dell’ identity view of integrity) arricchendo la sfera dei diritti la cui “consistenza” definisce la posizione di cittadino. Anche per tali ragioni la riflessione sull’identità della persona – descritta dal testo costituzionale nella ricchezza di attributi densissimi che la connotano – non potrebbe dunque esaurirsi nella sua sola dimensione fisica, avendo ormai assunto anche quella psichica un rilievo tale da farne strumento di partecipazione alla vita di relazione, epifania della sua socialità ed elemento costitutivo dell’identità di ciascuno.
Abstract: Mental health is a complex phenomenon that affects both legal system and social representation related to people with mental suffering. Aware of the fact that the relationship between psychiatry and law is characterized by uncertainty, this essay aims to reconstruct the constellation of rights in the mental health field, examining, on the one hand, the informed consent issue as an expression of the person integry and, on the other hand, the vulnerability condition in which psychiatric patients are. Integrity and vulnerability describe the boundaries of the legal identity of people suffering from a psychiatric disorder, especially after the law 180/1978 that gave them full citizenship back.
Keywords: Mental Health – rights – constitution – personal identity – integrity
Affrontare il problema del diritto alla salute mentale pone di fronte a confini strutturalmente variabili, tali da non consentire di individuarne il centro di gravità ma solo di tracciare una mappa concettuale che si snoda tra descrizione e prescrizione, tenendo altresì a mente che il linguaggio e le forme del diritto non sono meno complesse del suo referente in ambito medico-psichiatrico.
Quando, infatti, il campo della salute mentale viene attraversato dal diritto è inevitabile che da tale intreccio scaturiscano principi, regole e semantiche spesso fra loro estremamente distanti. Tale “frattura” ermeneutica rappresenta tuttavia uno dei fattori dell’evoluzione realizzatasi in questo ambito, che, incluso nel circuito normativo, prima costituzionale (artt. 2, 13 e 32 Cost.) e poi legislativo (legge 180/1970), è divenuto moltiplicatore trasformativo e, al contempo, stabilizzatore sociale delle conquiste raggiunte. Quello che le parole del diritto sono venute esprimere e raccontare è una vita complessa, animata nelle sue combinazioni di interessi e passioni, sentimenti e strategie, stabilità e incertezze, rischi, scelte e destini, nella quale si sono riversate tutte le semantiche influenti che il linguaggio del tempo ha sedimentato, enfatizzando o dissolvendo caratteri peculiari dell’esperienza sociale e giuridica.
Se la malattia mentale – come sosteneva Franco Basaglia – è, alla sua stessa origine, perdita dell’individualità, dell’identità e della libertà, nel manicomio il malato non ha trovato altro che il luogo ove perdersi, reso oggetto della malattia e del ritmo dell’internamento. L’abolizione degli istituti psichiatrici, che si è compiuta nel contesto di tensioni, conflitti e resistenze, e le culture e le pratiche della de-istituzionalizzazione, hanno restituito cittadinanza, e dunque identità e integrità, ai sofferenti psichici, anche attraverso la creazione di un teatro ove la contraddizione della follia può rappresentarsi ed esprimersi in senso dialettico, rendendola sopportabile al malato stesso, al suo ambiente sociale e alla società nel suo insieme.
Non si è trattato di un processo che ha negato la follia, in quanto la malattia è parte integrante dell’identità (anche giuridica) della persona, ma mettendola “tra parentesi”, ha lasciato in circolo la contraddizione in essa intrinseca consentendo lo sviluppo di opportunità di apprendimento per i singoli e la collettività, creando condizioni per convivere anche con differenze inconciliabili, per onorare diritti fondamentali, per investire su capacità prima ignorate.
Il diritto, specie quello costituzionale, ha contribuito in modo determinante al lavoro di cambiamento sociale innescato dalle prassi di de-istituzionalizzazione, rimuovendo gli ostacoli al pieno sviluppo e alla partecipazione delle persone con sofferenza psichica alla vita sociale, sgretolando i rapporti di oppressione, consentendo di «vivere la contraddizione del rapporto con l’altro» e di accettare la contestazione, ovvero di dare valenza positiva al conflitto, alla crisi, all’indebolirsi dei ruoli e delle identità.
Il diritto interviene, in tale contesto, non soltanto per garantire il riconoscimento e la tutela di diritti che proteggono uno spazio di intimità che circonda l’individuo o che ne garantiscono la libertà di cercare, attraverso le relazioni con gli altri, le condizioni per lo sviluppo della propria personalità, ma soprattutto per consentire agli individui, specie se vulnerabili, di sottrarsi all’omologazione dei comportamenti e all’imposizione di identità dall’esterno.
È entro questo circuito che si riflette l’idea secondo cui la tutela dell’integrità della persona ne garantisce anche la dimensione dell’identità. Nel suo nucleo semantico, l’integrità esprime infatti, da un lato, un profilo di confine del Sé dall’altro, un profilo di pienezza del Sé, profili che, a loro volta, si declinano in relazione al vissuto e quindi al disegno vitale dell’identità (nel senso dell’ identity view of integrity) arricchendo la sfera dei diritti la cui “consistenza” definisce la posizione di cittadino. Anche per tali ragioni la riflessione sull’identità della persona – descritta dal testo costituzionale nella ricchezza di attributi densissimi che la connotano – non potrebbe dunque esaurirsi nella sua sola dimensione fisica, avendo ormai assunto anche quella psichica un rilievo tale da farne strumento di partecipazione alla vita di relazione, epifania della sua socialità ed elemento costitutivo dell’identità di ciascuno.
Research Interests:
Introduce e modera Luciana Guaglianone (Università degli Studi di Brescia) Relatori Stefano Rossi (Università degli Studi di Bergamo) Giacomo Viggiani (Università degli Studi di Brescia) DOVE: Università degli Studi di Brescia,... more
Introduce e modera
Luciana Guaglianone (Università degli Studi di Brescia)
Relatori
Stefano Rossi (Università degli Studi di Bergamo)
Giacomo Viggiani (Università degli Studi di Brescia)
DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Faustino 41, AULA 6.
Luciana Guaglianone (Università degli Studi di Brescia)
Relatori
Stefano Rossi (Università degli Studi di Bergamo)
Giacomo Viggiani (Università degli Studi di Brescia)
DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Faustino 41, AULA 6.
Research Interests:
L’incontro si propone di condurre, in occasione del 70° anniversario della Costituzione italiana, una riflessione sull’impatto che la “questione di genere” ha avuto nel processo di costruzione della costituzione italiana e nella... more
L’incontro si propone di condurre, in occasione del 70° anniversario della
Costituzione italiana, una riflessione sull’impatto che la “questione di genere” ha avuto nel processo di costruzione della costituzione italiana e nella definizione dei suoi contenuti.
L’arco temporale di settanta anni consente oggi di analizzare non solo le dinamiche ed i nodi problematici dello sviluppo dei contenuti costituzionali segnati dalla questione di genere (tenendo conto del lento superamento delle discriminazioni nei diversi ambiti, della promozione attiva dell’uguaglianza, del “diritto diseguale”), ma anche di riflettere sulle categorie attraverso le quali dottrina e giurisprudenza hanno
reagito all’apertura del testo costituzionale alla prospettiva di genere, per chiedersi se, ed eventualmente in quale misura ed in quali forme, il costituzionalismo italiano abbia recepito la questione di genere e ne sia stato influenzato.
Guardando alle origini, al processo costituente, non sembra di potersi dubitare della qualità fondativa della questione di genere; nel momento della discontinuità rispetto alla tradizione statutaria (d..lgs.lgt. 151/1944, prima costituzione provvisoria) l’apertura al suffragio universale emerge come fonte della legittimazione delle nuove forme della sovranità: non solo per il passaggio da una costituzione ottriata ad una democratica (con il capovolgimento del verso del rapporto tra la costituzione, come
forma della sovranità, ed i cittadini, che ne sono i titolari), ma anche per l’estensione qualitativa della cittadinanza implicata dal riconoscimento dell’autonoma cittadinanza politica delle donne.
Benché questo elemento determinante della discontinuità costituzionale si collochi a
monte della stessa Assemblea costituente, a qualificarne e, nello stesso tempo, a
determinarne e circoscriverne i poteri, una piena percezione del suo rilievo costitutivo e fondante sembra essere mancata (o, almeno, essere stata decisamente carente). Una (relativa) irrilevanza, inversamente proporzionale al rilievo storicamente centrale nel dare apertura alla vicenda costituente, ha caratterizzato sia lo svolgersi delle discussioni in Costituente, sia la ricezione che, sul piano politico e della dottrina
costituzionalistica, la questione di genere ha avuto nei processi di attuazione ed applicazione della Costituzione.
Pur così presente nel processo costituente, insomma, il principio antisubordinazione di genere, che si sviluppa dall’ingresso delle donne come soggetti autonomi nella sfera politica, non sembra essere riuscito ad alimentare la “narrazione delle origini”, al più nutrendo omaggi rituali o facili retoriche.
La riflessione a più voci proposta da questo convegno (dalle relazioni e dalla discussione), vuole sollecitare la verifica critica della possibilità di tracciare un itinerario che ricongiunga l’origine – storica e materiale – ed il principio – di senso – che si è incorporato nella norma costituzionale.
L’incontro sarà introdotto da Barbara Pezzini; le relazioni di Adriana Apostoli, Marilisa D’Amico, Silvia Niccolai, Maurizio Pedrazza Gorlero, Laura Ronchetti, Carmela Salazar, Paolo Veronesi saranno distribuite in sessioni, in ciascuna delle quali è previsto uno spazio di discussione e intervento.
Costituzione italiana, una riflessione sull’impatto che la “questione di genere” ha avuto nel processo di costruzione della costituzione italiana e nella definizione dei suoi contenuti.
L’arco temporale di settanta anni consente oggi di analizzare non solo le dinamiche ed i nodi problematici dello sviluppo dei contenuti costituzionali segnati dalla questione di genere (tenendo conto del lento superamento delle discriminazioni nei diversi ambiti, della promozione attiva dell’uguaglianza, del “diritto diseguale”), ma anche di riflettere sulle categorie attraverso le quali dottrina e giurisprudenza hanno
reagito all’apertura del testo costituzionale alla prospettiva di genere, per chiedersi se, ed eventualmente in quale misura ed in quali forme, il costituzionalismo italiano abbia recepito la questione di genere e ne sia stato influenzato.
Guardando alle origini, al processo costituente, non sembra di potersi dubitare della qualità fondativa della questione di genere; nel momento della discontinuità rispetto alla tradizione statutaria (d..lgs.lgt. 151/1944, prima costituzione provvisoria) l’apertura al suffragio universale emerge come fonte della legittimazione delle nuove forme della sovranità: non solo per il passaggio da una costituzione ottriata ad una democratica (con il capovolgimento del verso del rapporto tra la costituzione, come
forma della sovranità, ed i cittadini, che ne sono i titolari), ma anche per l’estensione qualitativa della cittadinanza implicata dal riconoscimento dell’autonoma cittadinanza politica delle donne.
Benché questo elemento determinante della discontinuità costituzionale si collochi a
monte della stessa Assemblea costituente, a qualificarne e, nello stesso tempo, a
determinarne e circoscriverne i poteri, una piena percezione del suo rilievo costitutivo e fondante sembra essere mancata (o, almeno, essere stata decisamente carente). Una (relativa) irrilevanza, inversamente proporzionale al rilievo storicamente centrale nel dare apertura alla vicenda costituente, ha caratterizzato sia lo svolgersi delle discussioni in Costituente, sia la ricezione che, sul piano politico e della dottrina
costituzionalistica, la questione di genere ha avuto nei processi di attuazione ed applicazione della Costituzione.
Pur così presente nel processo costituente, insomma, il principio antisubordinazione di genere, che si sviluppa dall’ingresso delle donne come soggetti autonomi nella sfera politica, non sembra essere riuscito ad alimentare la “narrazione delle origini”, al più nutrendo omaggi rituali o facili retoriche.
La riflessione a più voci proposta da questo convegno (dalle relazioni e dalla discussione), vuole sollecitare la verifica critica della possibilità di tracciare un itinerario che ricongiunga l’origine – storica e materiale – ed il principio – di senso – che si è incorporato nella norma costituzionale.
L’incontro sarà introdotto da Barbara Pezzini; le relazioni di Adriana Apostoli, Marilisa D’Amico, Silvia Niccolai, Maurizio Pedrazza Gorlero, Laura Ronchetti, Carmela Salazar, Paolo Veronesi saranno distribuite in sessioni, in ciascuna delle quali è previsto uno spazio di discussione e intervento.
Research Interests:
Si segnala all’attenzione dei lettori il Convegno che si terrà in data 17 maggio c.a. dalle 14.30 alle 18.00 presso l’Università degli Studi di Bergamo – Campus Economico-Giuridico di via dei Caniana dedicato all’ “Affaire Cappato”. La... more
Si segnala all’attenzione dei lettori il Convegno che si terrà in data 17 maggio c.a. dalle 14.30 alle 18.00 presso l’Università degli Studi di Bergamo – Campus Economico-Giuridico di via dei Caniana dedicato all’ “Affaire Cappato”.
La Corte di Assise di Milano ha infatti sollevato con ordinanza del 14 febbraio 2018 questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli articoli 3, 13 II comma, 25 III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Deve, infatti, ritenersi che, in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 13 I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione, con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che, di conseguenza, solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame.
Ne discuteranno:
Barbara Pezzini – Università degli Studi di Bergamo
INTERVENGONO
Domenico Pulitanò – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Carlo Casonato – Università degli Studi di Trento
Roberto Pucella – Università degli Studi di Bergamo
Seguirà DIBATTITO
Si invitano a partecipare ed intervenire tutti/e gli/le studiosi/e interessati/e
La Corte di Assise di Milano ha infatti sollevato con ordinanza del 14 febbraio 2018 questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli articoli 3, 13 II comma, 25 III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Deve, infatti, ritenersi che, in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 13 I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione, con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che, di conseguenza, solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame.
Ne discuteranno:
Barbara Pezzini – Università degli Studi di Bergamo
INTERVENGONO
Domenico Pulitanò – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Carlo Casonato – Università degli Studi di Trento
Roberto Pucella – Università degli Studi di Bergamo
Seguirà DIBATTITO
Si invitano a partecipare ed intervenire tutti/e gli/le studiosi/e interessati/e
Research Interests:
Settant'anni di Costituzione, tra vecchi e nuovi diritti
- VII seminario di Diritto costituzionale UPO Alessandria
- VII seminario di Diritto costituzionale UPO Alessandria
Research Interests:
Negli ultimi mesi si è letteralmente scatenato nel nostro Paese un vivace e talora polemico dibattito sull’utilità delle vaccinazioni e sulla legittimità della loro obbligatorietà. Ne è derivata una contrapposizione fra i sostenitori di... more
Negli ultimi mesi si è letteralmente scatenato nel nostro Paese
un vivace e talora polemico dibattito sull’utilità delle
vaccinazioni e sulla legittimità della loro obbligatorietà.
Ne è derivata una contrapposizione fra i sostenitori di due tesi che
appaiono inconciliabili, e su di essa si è innestata la risonanza
amplificatrice della propaganda mediatica.
L’Accademia Olimpica di Vicenza si sente chiamata a un dovere di chiarezza culturale e, attraverso la tornata odierna, intende proporre
elementi certi sull’importanza dei sistemi biologici umani della
immunità, sulla sicurezza e affidabilità delle pratiche mediche
vaccinali e sull’etica di applicazione e di rispetto della
legislazione.
La trattazione dei vari temi è affidata a specialisti, attivi nel
campo della ricerca scientifica, della docenza universitaria e della
pratica medica.
un vivace e talora polemico dibattito sull’utilità delle
vaccinazioni e sulla legittimità della loro obbligatorietà.
Ne è derivata una contrapposizione fra i sostenitori di due tesi che
appaiono inconciliabili, e su di essa si è innestata la risonanza
amplificatrice della propaganda mediatica.
L’Accademia Olimpica di Vicenza si sente chiamata a un dovere di chiarezza culturale e, attraverso la tornata odierna, intende proporre
elementi certi sull’importanza dei sistemi biologici umani della
immunità, sulla sicurezza e affidabilità delle pratiche mediche
vaccinali e sull’etica di applicazione e di rispetto della
legislazione.
La trattazione dei vari temi è affidata a specialisti, attivi nel
campo della ricerca scientifica, della docenza universitaria e della
pratica medica.
Research Interests:
SICUREZZA URBANA LA SICUREZZA DELLE CITTÀ E L'IMPATTO DELLE NORME APPROVATE CON LA L. 18 APRILE 2017 n° 48 Moderatore: Marco Agostini - Comandante Polizia Locale di Venezia Gli scenari delineati dai nuovi poteri di ordinanza, ordine di... more
SICUREZZA URBANA
LA SICUREZZA DELLE CITTÀ E L'IMPATTO DELLE NORME APPROVATE CON LA L. 18 APRILE 2017 n° 48
Moderatore: Marco Agostini - Comandante Polizia Locale di Venezia
Gli scenari delineati dai nuovi poteri di ordinanza, ordine di allontanamento e divieto di accesso. Le prassi di attuazione e le criticità
Relatore: Pino Napolitano – Avvocato Dirigente Comune di Pistoia
Dal decreto Maroni al decreto Minniti: profili di costituzionalità delle ordinanze sindacali
Relatore: Stefano Rossi - dottore di ricerca di diritto pubblico - Università degli studi di Bergamo
Ordinanze e regolamenti di polizia urbana: i rapporti con le fonti del diritto
Relatore: Antonio De Vita - Magistrato del Tar Lombardia
LA SICUREZZA DELLE CITTÀ E L'IMPATTO DELLE NORME APPROVATE CON LA L. 18 APRILE 2017 n° 48
Moderatore: Marco Agostini - Comandante Polizia Locale di Venezia
Gli scenari delineati dai nuovi poteri di ordinanza, ordine di allontanamento e divieto di accesso. Le prassi di attuazione e le criticità
Relatore: Pino Napolitano – Avvocato Dirigente Comune di Pistoia
Dal decreto Maroni al decreto Minniti: profili di costituzionalità delle ordinanze sindacali
Relatore: Stefano Rossi - dottore di ricerca di diritto pubblico - Università degli studi di Bergamo
Ordinanze e regolamenti di polizia urbana: i rapporti con le fonti del diritto
Relatore: Antonio De Vita - Magistrato del Tar Lombardia
Research Interests:
La repressione ed il dispotismo nella scienza mi ripugnano; qui l’unica regola dovrebbe essere la libertà di spirito, la ricerca fondamentale, la confutazione delle ipotesi, il confronto delle osservazioni, l’aderenza ai fatti e non alle... more
La repressione ed il dispotismo nella scienza mi ripugnano; qui l’unica regola dovrebbe essere la libertà di spirito, la ricerca fondamentale, la confutazione delle ipotesi, il confronto delle osservazioni, l’aderenza ai fatti e non alle personalità. Prova tutto e trattieni ciò che è buono: questo è e rimane il primo comandamento della scienza. La Medicina è scienza dell’esperienza, è pratica, è continuo esperimento… e l’esperimento non è mai concluso. Libertà di pensiero, libertà di scienza, questo è il nostro più alto baluardo e così deve rimanere se vogliamo progredire. Nessun tipo di dispotismo, nessuna regola unica, nessuna soppressione del pensiero. Persino il governo dovrebbe astenersi dall’invadere il campo della scienza o dal favorire o danneggiare una certa opinione; ciò ha sempre danneggiato, come l’esperienza insegna, la ricerca della verità. Solo l’esperimento, la discussione e la contro-discussione, il continuo e libero studio ed il tempo potranno separare il vero dal falso, l’utile dall’inutile.
C.W. Hufeland,1 System der Prakt. Heilkunde, 1830
C.W. Hufeland,1 System der Prakt. Heilkunde, 1830
Research Interests:
Le persone con disabilità in carcere. Il difficile bilanciamento tra tutela della dignità umana ed esecuzione della pena Intervengono: Marilisa D’Amico Ordinario di Diritto costituzionale e coordinatrice di Direct, Discrimination and... more
Le persone con disabilità in carcere.
Il difficile bilanciamento tra tutela della dignità umana ed esecuzione della pena
Intervengono:
Marilisa D’Amico
Ordinario di Diritto costituzionale e coordinatrice di Direct, Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, Università degli Studi di Milano
Angela Della Bella
Ricercatrice in Diritto penale, Università degli Studi di Milano
Giovanna Di Rosa
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano
Alessandra Naldi
Garante dei Diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano
Valeria Verdolini
Presidente di Antigone Lombardia
Stefano Rossi
Avvocato del Foro di Bergamo
Giuseppe Arconzo
Associato di Diritto Costituzionale e delegato del Rettore per le disabilità e DSA, Università degli Studi di Milano
Martedì 23 maggio 2017, ore 14.30 -18.30, Sala Napoleonica
Via Sant’Antonio, 12- Milano
Il difficile bilanciamento tra tutela della dignità umana ed esecuzione della pena
Intervengono:
Marilisa D’Amico
Ordinario di Diritto costituzionale e coordinatrice di Direct, Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, Università degli Studi di Milano
Angela Della Bella
Ricercatrice in Diritto penale, Università degli Studi di Milano
Giovanna Di Rosa
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano
Alessandra Naldi
Garante dei Diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano
Valeria Verdolini
Presidente di Antigone Lombardia
Stefano Rossi
Avvocato del Foro di Bergamo
Giuseppe Arconzo
Associato di Diritto Costituzionale e delegato del Rettore per le disabilità e DSA, Università degli Studi di Milano
Martedì 23 maggio 2017, ore 14.30 -18.30, Sala Napoleonica
Via Sant’Antonio, 12- Milano
Research Interests:
Il volume «Il manicomio dei bambini. Storie di istituzionalizzazione», scritto da Alberto Gaino, è essenzialmente un libro di storia raccontata attraverso storie individuali, eppure paradigmatiche dell’evoluzione di un clima culturale e... more
Il volume «Il manicomio dei bambini. Storie di istituzionalizzazione»,
scritto da Alberto Gaino, è essenzialmente un libro di storia raccontata attraverso storie individuali, eppure paradigmatiche dell’evoluzione di un clima culturale e sociale (e, in tale contesto, di condizioni esistenziali) narrato dal peculiare osservatorio del manicomio quale istituzione totale. [...]
scritto da Alberto Gaino, è essenzialmente un libro di storia raccontata attraverso storie individuali, eppure paradigmatiche dell’evoluzione di un clima culturale e sociale (e, in tale contesto, di condizioni esistenziali) narrato dal peculiare osservatorio del manicomio quale istituzione totale. [...]
Research Interests:
Introduzione al Forum PAOLO CARNEVALE Siamo, con questo, al terzo Forum di discussione pubblicato nell'ultimo anno sulle pagine della Rivista, a testimonianza, da un verso, della vitalità della nuova fase di attività che è stata... more
Introduzione al Forum
PAOLO CARNEVALE
Siamo, con questo, al terzo Forum di discussione pubblicato nell'ultimo anno sulle pagine della Rivista, a testimonianza, da un verso, della vitalità della nuova fase di attività che è stata imboccata e, dall'altro, della vivacità del rapporto instaurato con la comunità scientifica. Il primo Forum-pubblicato nel numero 3/2018-è stato dedicato alla complessa vicenda dell'iter di formazione del governo Conte (I); il secondo-pubblicato sul numero 1/2019-ha avuto come tema-oggetto la pronunzia n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, nota ai più col nome di ordinanza Cappato. Quello che si presenta ora è indirizzato all'esame delle più recenti iniziative di riforma costituzionale in itinere, in tema segnatamente di iniziativa popolare rafforzata e referendum, nonché di riduzione del numero dei parlamentari. La struttura-quella cioè della articolazione in quesiti predeterminati cui si chiede di dar risposta-e la logica complessiva-della promozione del dibattito intorno a questioni di attualità che agitano il diritto costituzionale-rimangono gli stessi. A differire è invece la scelta, operata questa volta, di riservare l'invito ad intervenire a giovani studiosi. S'è pensato, infatti, che una tale perimetrazione soggettiva della platea dei partecipanti potesse corrispondere a quella che costituisce una sorta di "ragione sociale" dell'Associazione "Gruppo di Pisa", che si riflette e in qualche modo permea l'intera sua attività: offrire spazio e valorizzare il contributo delle giovani generazioni di studiosi del diritto costituzionale. La risposta ottenuta mi sembra davvero incoraggiante e spinge a riproporre in futuro l'iniziativa. Un sentito ringraziamento va, per questo, a tutti coloro che hanno inteso rispondere positivamente alla proposta di partecipazione al Forum, offrendo il proprio qualificato contributo.
PAOLO CARNEVALE
Siamo, con questo, al terzo Forum di discussione pubblicato nell'ultimo anno sulle pagine della Rivista, a testimonianza, da un verso, della vitalità della nuova fase di attività che è stata imboccata e, dall'altro, della vivacità del rapporto instaurato con la comunità scientifica. Il primo Forum-pubblicato nel numero 3/2018-è stato dedicato alla complessa vicenda dell'iter di formazione del governo Conte (I); il secondo-pubblicato sul numero 1/2019-ha avuto come tema-oggetto la pronunzia n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, nota ai più col nome di ordinanza Cappato. Quello che si presenta ora è indirizzato all'esame delle più recenti iniziative di riforma costituzionale in itinere, in tema segnatamente di iniziativa popolare rafforzata e referendum, nonché di riduzione del numero dei parlamentari. La struttura-quella cioè della articolazione in quesiti predeterminati cui si chiede di dar risposta-e la logica complessiva-della promozione del dibattito intorno a questioni di attualità che agitano il diritto costituzionale-rimangono gli stessi. A differire è invece la scelta, operata questa volta, di riservare l'invito ad intervenire a giovani studiosi. S'è pensato, infatti, che una tale perimetrazione soggettiva della platea dei partecipanti potesse corrispondere a quella che costituisce una sorta di "ragione sociale" dell'Associazione "Gruppo di Pisa", che si riflette e in qualche modo permea l'intera sua attività: offrire spazio e valorizzare il contributo delle giovani generazioni di studiosi del diritto costituzionale. La risposta ottenuta mi sembra davvero incoraggiante e spinge a riproporre in futuro l'iniziativa. Un sentito ringraziamento va, per questo, a tutti coloro che hanno inteso rispondere positivamente alla proposta di partecipazione al Forum, offrendo il proprio qualificato contributo.