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Luca Pressacco
Prendendo spunto dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Figurka c. Ucraina, si analizzano i rapporti tra imparzialità del giudice e assenza della parte accusatrice nel processo. Il caso di specie... more
Prendendo spunto dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Figurka c. Ucraina, si analizzano i rapporti tra imparzialità del giudice e assenza della parte accusatrice nel processo. Il caso di specie riguardava un illecito stradale (considerato afferente alla materia penale, secondo i cosiddetti "criteri Engel").

Sommario: 1. Illeciti “para-penali” e processo “accettabilmente equo”. — 2. Imparzialità del giudice e assenza dell’accusatore nel processo. — 3. Un censurabile obiter dictum.
The paper provides a critical comment to the judgement n. 192/2023 of the Italian Constitutional Court on the Regeni case. The judgment at stake is examined from the specific perspective of criminal procedure, highlighting the judicial... more
The paper provides a critical comment to the judgement n. 192/2023 of the Italian Constitutional Court on the Regeni case. The judgment at stake is examined from the specific perspective of criminal procedure, highlighting the judicial path that led to the ruling, the legal options available to the Constitutional Court and the consequences of its decision on the criminal justice system. In particular, it is argued that the Constitutional Court's decision inserted a new hypothesis of trial in absentia, outside the logic of those already provided for by the provisions of the Code of Criminal Procedure. This solution is critically analysed in light of the specific circumstances of the case and their relationship with the need to protect the right of defence and the fair trial in criminal proceedings. Finally, there is a reflection on the scope of positive obligations to prosecute and the disagreements raised by their advancement among scholars and practitioners in the field of criminal justice.

SOMMARIO: 1. Il giudizio in assenza dell’imputato tra processo penale e obblighi internazionali. – 2. Gradualità del processo penale e definizione della questione pregiudiziali di rito. – 3. Considerazioni in prospettiva processuale sui parametri costituzionali evocati dal giudice remittente. – 4. Una graduazione temporale delle garanzie processuali? – 5. Materia penale e obblighi positivi di repressione dei reati.
SOMMARIO: 1. Obblighi positivi e tutela dei diritti umani attraverso il diritto penale. – 2. L’obbligo di svolgere investigazioni effettive secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – 3. Investigazioni effettive e divieto di... more
SOMMARIO: 1. Obblighi positivi e tutela dei diritti umani attraverso il diritto penale. – 2.
L’obbligo di svolgere investigazioni effettive secondo la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo – 3. Investigazioni effettive e divieto di discriminazione. – 4. La questione
dell’onere della prova. – 5. Notazioni conclusive.
Sommario: 1. Atti processuali e provvedimenti giurisdizionali. 2. Distinzioni concettuali in seno alla categoria dell’atto processuale: atto, documentazione, documento. 3. Processo penale telematico e camera di consiglio “virtuale”. 4.... more
Sommario: 1. Atti processuali e provvedimenti giurisdizionali. 2. Distinzioni
concettuali in seno alla categoria dell’atto processuale: atto, documentazione,
documento. 3. Processo penale telematico e camera di consiglio “virtuale”. 4.
Segue: provvedimenti giurisdizionali e trattamenti automatizzati. 5. Digitalizzazione
e documentazione dei provvedimenti giurisdizionali. 6. Digitalizzazione
del processo e “stile” della sentenza.
Traendo spunto dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso A.E. c. Bulgaria (sez. III, sent. 23 maggio 2023), l'autore si interroga sui rapporti tra poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale e obblighi... more
Traendo spunto dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso A.E. c. Bulgaria (sez. III, sent. 23 maggio 2023), l'autore si interroga sui rapporti tra poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale e obblighi (positivi) di tutela dei diritti fondamentali in capo agli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il caso riguardava, in particolare, l'obbligo di tutelare adeguatamente le vittime di violenza di genere.

Sommario: 1. Obblighi “positivi” di tutela dei diritti fondamentali e poteri dei privati nell’esercizio dell’azione penale. — 2. Pubblicità dell’azione penale e violenza domestica. — 3. L’azione penale privata nel sistema convenzionale: condizioni e limiti.
Se il processo è un mistero, come insegnava Salvatore Satta, la sentenza ne è certamente la manifestazione più emblematica. La pretesa di disciplinare giuridicamente la decisione giurisdizionale e, in particolare, di regolare il... more
Se il processo è un mistero, come insegnava Salvatore Satta, la sentenza ne è certamente la manifestazione più emblematica. La pretesa di disciplinare giuridicamente la decisione giurisdizionale e, in particolare, di regolare il convincimento del giudice appare come un’impresa titanica. Del resto, il giudizio possiede una dimensione psicologica che, per sua stessa natura, sfugge a ogni verifica e controllo esterno. Ciò induce a guardare con un certo disincanto – se non, addirittura, con aperto scetticismo – alle disposizioni del codice di rito dedicate alla formazione della sentenza, ai suoi contenuti tipici e alle modalità della sua pubblicazione. Come se non bastasse, individuare la “fisionomia” della sentenza è compito tutt’altro che agevole, anche se l’indagine rimane confinata sul piano strettamente giuridico. Poiché la nozione in esame è insita nell’idea stessa di processo, dottrina e giurisprudenza si accontentano il più delle volte di definizioni tralatizie, le quali riflettono pregiudizi assai radicati circa la natura, la posizione e il valore dell’atto giurisdizionale per eccellenza. Si tratta di formule intuitive, delle quali è apprezzabile soprattutto l’efficacia didattica. Esse, tuttavia, da un lato, si rivelano imprecise alla luce delle disposizioni processuali e, dall’altro lato, non apportano contributi significativi per la risoluzione delle complesse questioni ermeneutiche che emergono dalla disciplina della sentenza (quando non si rivelano, addirittura, fuorvianti per la loro comprensione). Si perde, in ogni caso, la consapevolezza circa la relatività storica e teorica dell’istituto, come se la decisione giurisdizionale fosse immersa in una “realtà” normativa immutabile. Bisogna, invece, tenere presente che le differenti opinioni circa la natura della sentenza e le funzioni che essa svolge nel sistema processuale dipendono in larga misura dalle premesse teoriche che, più o meno palesemente, le condizionano. Pure l’analisi diacronica testimonia come l’ampiezza della categoria in esame abbia subito notevoli oscillazioni nel corso del tempo, essendo una variabile dipendente sia dalla struttura processuale complessiva sia dalle scelte contingenti compiute dal legislatore.
A vent’anni esatti di distanza dalla sua prima apparizione nel “Corpus Juris” portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, la Procura europea è stata finalmente istituita. Il pubblico... more
A vent’anni esatti di distanza dalla sua prima apparizione nel “Corpus Juris” portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, la Procura europea è stata finalmente istituita. Il pubblico ministero europeo, dunque, non rappresenta più un progetto su cui dibattere, ma una realtà con la quale è necessario confrontarsi. Mossi da questa consapevolezza, diversi accademici e operatori del diritto riflettono sul Regolamento (UE) 2017/1939 e sulla normativa interna di attuazione (d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 9), nel tentativo di aiutare l’interprete ad orientarsi nel complicato quadro normativo di riferimento e di conciliare l’esigenza di perseguire efficacemente i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione con l’imperativo categorico di salvaguardare le libertà fondamentali dei cittadini europei.
L’obiettivo del presente contributo è analizzare il rapporto tra intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale. In primo luogo, si osserva l’incidenza delle tecnologie di intelligenza artificiale sulle categorie... more
L’obiettivo del presente contributo è analizzare il rapporto tra intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale. In primo luogo, si osserva l’incidenza delle tecnologie di intelligenza artificiale sulle categorie dogmatiche utilizzate per descrivere il fenomeno probatorio, fornendo alcuni esempi. Successivamente, si analizza la disciplina che regola l’emissione di decisioni automatizzate nel processo penale. Infine, dopo aver vagliato le funzioni degli strumenti di intelligenza artificiale
nei diversi contesti epistemologici in cui si articola il procedimento giudiziario (contesto di ricerca, decisione e giustificazione), si passano in rassegna alcuni modelli di collaborazione uomo - macchina per la formulazione del giudizio di fatto.

The aim of this paper is to analyze the relationship between artificial intelligence and evidential reasoning in the criminal trial. Firstly, we provide some examples of the artificial intelligence’ impact on the conceptual foundation of evidence. Subsequently, the attention is focused on the framework governing automated decisions issued in the criminal trial. Finally, after examining the role of artificial intelligence tools in the different epistemological contexts of the judicial proceeding (context of
research, discovery and justification), we carry out a review about some models of man-machine collaboration for the fact-finding process.
SOMMARIO: 1. Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel sistema convenzionale.- 2. Riparazione per ingiusta detenzione e condizioni del ricorso individuale alla Cedu.- 3. La "vittima" della detenzione ingiusta illegittima fra... more
SOMMARIO: 1. Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel sistema convenzionale.- 2. Riparazione per ingiusta detenzione e condizioni del ricorso individuale alla Cedu.- 3. La "vittima" della detenzione ingiusta illegittima fra ordinamento europeo e rimedi interni.- 4. Riflessi sulla disciplina italiana in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione.
L’utilizzo dei software di intelligenza artificiale (IA) nel contesto processuale rappresenta l’ultima evoluzione del travagliato rapporto che lega nuove tecnologie e giurisdizione penale. In sede scientifica e istituzionale sono già... more
L’utilizzo dei software di intelligenza artificiale (IA) nel contesto processuale rappresenta l’ultima evoluzione del travagliato rapporto che lega nuove tecnologie e giurisdizione penale. In sede scientifica e istituzionale sono già stati individuati i pericoli insiti nella rivoluzione in atto, evidenziando il rischio che gli strumenti in questione, impiegati soprattutto in funzione di prevenzione o di investigazione dei reati, si convertano in vere e proprie “tecnologie di controllo”, a detrimento dei diritti fondamentali dell’individuo. Affinché non si avveri questa profezia inquisitoria, è necessario compiere uno sforzo di immaginazione, riflettendo sui limiti e sulle potenzialità applicative degli strumenti in esame per offrire un’alternativa credibile al legislatore e ai soggetti che operano a vario titolo nel sistema di giustizia penale. Da questa consapevolezza sorge il quesito di fondo, da cui muovono le riflessioni degli autori: può l’intelligenza artificiale servire alla causa di un processo penale più giusto ed efficiente?
Il contributo è dedicato alla disciplina dei contrasti tra la Procura europea, competente per individuare e perseguire i soggetti responsabili dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, e le autorità requirenti nazionali.... more
Il contributo è dedicato alla disciplina dei contrasti tra la Procura europea, competente per individuare e perseguire i soggetti responsabili dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, e le autorità requirenti nazionali. Dopo aver individuato le peculiarità di tali contrasti, l’autore si
sofferma sulla genesi, sul procedimento e sull’autorità incaricata di dirimere i conflitti in esame; confrontando la disciplina contenuta nel regolamento istitutivo della Procura europea (art. 25 § 6 reg. EPPO) con quella prevista dalla normativa interna di attuazione (art. 16 d.lg. n. 9/2021). Infine, si dà conto del primo contrasto sulla legittimazione investigativa della Procura europea, che ha coinvolto la Fiscalia Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada spagnola.

The article focuses on the conflicts of competence between the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) – responsible for investigating and prosecuting the perpetrators of crimes affecting Union’s financial interests – and the national prosecuting authorities. After discussing the characters of these peculiar conflicts, the contribution analyzes the genesis, the proceedings and the authority competent to decide on the attribution of investigative powers; comparing the framework provided by the relevant founding regulation with the rules laid down in the italian implementing legislation
L’ufficio del pubblico ministero europeo non è più un progetto su cui discutere, ma una realtà con la quale è necessario confrontarsi. All’indomani della inaugurazione delle sue attività, il presente contributo si sofferma, in... more
L’ufficio del pubblico ministero europeo non è più un progetto su cui discutere, ma una realtà con la quale è necessario confrontarsi. All’indomani della inaugurazione delle sue attività, il presente contributo si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento delle indagini e di esercizio dell’azione penale da parte dello European Public Prosecutor’s Office. L’obiettivo è individuare con precisione presupposti, condizioni e limiti dei poteri di investigazione e di accusa che sono stati conferiti dal regolamento istitutivo a tale inedito soggetto processuale. Questa analisi consente, da un lato, di cogliere le ripercussioni dell’istituzione del pubblico ministero europeo sull’ordinamento interno, dall’altro, di individuare le garanzie essenziali per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nei procedimenti di competenza della Procura europea.

The European Public Prosecutor’s Office is no longer a project to be debated, but a reality that must be taken into due account. Shortly after its operational debut, this article focuses, in particular, on the rules governing the investigations and the criminal prosecution carried out by the new authority. The purpose is to accurately identify the prerequisites, limits and conditions of the investigation and prosecution powers assigned to this new European authority by the relevant founding Regulation. This analysis allows to first understand the implications of the establishment of the new institution on the domestic legal system, and to identify the procedural guarantees that are crucial for safeguarding the rights of individuals involved in proceedings falling within the jurisdiction of the European Public Prosecutor’s Office.
Il contributo affronta il problema del fondamento della giurisdizione penale italiana nei casi di migrazione irregolare via mare. Si tratta di una questione controversa per la natura transfrontaliera di tali reati e per le modalità... more
Il contributo affronta il problema del fondamento della giurisdizione penale italiana nei casi di migrazione irregolare via mare. Si tratta di una questione controversa per la natura transfrontaliera di tali reati e per le modalità operative delle organizzazioni criminali (§ 1). In tale contesto, si esaminano anzitutto gli orientamenti della giurisprudenza, che considera il reato commesso nel territorio dello Stato se qui si verifica lo sbarco dei migranti soccorsi in acque internazionali (§ 2). Rilevate diverse criticità, si analizzano i fondamenti alternativi della giurisdizione penale (§ 3) e le norme che regolano l’esercizio di poteri coercitivi nei diversi settori dello spazio marino (§ 4). Infine, si evidenziano le mancanze del legislatore, ricordando come le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza abbiano provocato un insidioso slittamento del criterio di territorialità del reato verso il principio della difesa di (veri o presunti) interessi nazionali (§ 5).

The article analyzes the basis of the Italian criminal jurisdiction in cases of irregular migration by sea. This is a controversial issue due to the cross-border nature of these offenses and the operating methods of criminal organizations (§ 1). In this context, case law of the Supreme Court is examined first, which considers the crime committed in the territory of the State if the disembarkation of rescued migrants in international waters occurs here (§ 2). Having identified various critical issues, the paper addresses both the alternative foundations of criminal jurisdiction (§ 3) and the rules governing the exercise of coercive powers in different sectors of the marine space (§ 4). Finally, the shortcomings of the legislator are highlighted, stating that the solutions developed by the jurisprudence have provoked an insidious shift of the territoriality principle towards the defense of (real or presumed) national interests (§ 5).
Traendo spunto dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Rizzotto c. Italia, l'a. analizza in chiave critica il sistema dei rimedi giurisdizionali a disposizione del soggetto dichiarato latitante per... more
Traendo spunto dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Rizzotto c. Italia, l'a. analizza in chiave critica il sistema dei rimedi giurisdizionali a disposizione del soggetto dichiarato latitante per contestare la legittimità delle misure cautelari di cui egli sia destinatario. L'attenzione si sofferma, in particolare, sulla accessibilità ed effettività di tali rimedi, affinché siano rispettati i canoni del "giusto procedimento cautelare", previsto dall'art. 5 comma 4 della Conv. eur. dir. uomo così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Sommario: 1. Latitanza e diritto al ricorso giurisdizionale effettivo in sede cautelare. — 2. — La vicenda cautelare. — 3. Diritto al riesame del latitante e “unicità del diritto all’impugnazione”. — 4. Revoca o sostituzione della misura cautelare e audizione del soggetto in vinculis.
Nel contributo l'A. analizza due fondamentali profili dell'equità processuale, con particolare attenzione alle implicazioni relative al sistema di giustizia penale. Si tratta del diritto alla pubblicità dell'udienza e della sentenza e del... more
Nel contributo l'A. analizza due fondamentali profili dell'equità processuale, con particolare attenzione alle implicazioni relative al sistema di giustizia penale. Si tratta del diritto alla pubblicità dell'udienza e della sentenza e del diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. L'esposizione dei contenuti normativi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è accompagnata dalla illustrazione sistematica delle pronunce della Corte di Strasburgo più significative in relazione alle suddette materie. Alla luce di tale analisi, infine, vengono poste in luce le possibili interferenze e gli eventuali contrasti fra la normativa processuale interna e il dettato convenzionale.
La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un’elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo” o “tipico”. Attraverso la... more
La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un’elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo”
o “tipico”. Attraverso la motivazione del relativo provvedimento, il giudice dovrebbe rendere conto, alla collettività e ai soggetti interessati alla vicenda cautelare, dell’itinerario logico e giuridico compiuto.
Al fine di verificare se tale garanzia sia sostanzialmente rispettata, si rende necessaria una ricognizione della materia, anche per porre ordine nella congerie degli orientamenti giurisprudenziali e comprendere le
prospettive di sviluppo dell’istituto in esame.

The partial vagueness of the legislative requirements provided by section 321 par. 1 of the Italian Code of Criminal Procedure has given rise to a lively case law and a fierce debate in literature about the legal conditions for the application of preventive seizure. Through the justification of the legal order, the court should be accountable to the community - including all the parties concerned by the measure - for the
logical and legal route of the decision. In order to verify if this fundamental guarantee is actually respected, it is necessary to reconstruct the “state of art” by carefully organizing the case law and the literature in this field. Moreover, in our opinion this approach opens the way for a clear comprehension and further development of the subject examined
Muovendo dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Škaro c. Croazia (sez. II, sent. 6 dicembre 2016), l'A. si sofferma sul rapporto fra equità processuale e principio di immutabilità del giudice del... more
Muovendo dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Škaro c. Croazia (sez. II, sent. 6 dicembre 2016), l'A. si sofferma sul rapporto fra equità processuale e principio di immutabilità del giudice del dibattimento. In particolare, si evidenziano i punti di convergenza (e di divergenza) dell'ordinamento processuale interno rispetto agli orientamenti della giurisprudenza europea.

SOMMARIO: 1. Gli orientamenti della giurisprudenza europea.—2. Flessibilità della garanzia in una recente pronuncia della Corte di Strasburgo. — 3. Convergenze operative oltre i principi?
Traendo spunto dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lorefice c. Italia (sez. I, 29 giugno 2017), il contributo si sofferma sul tema della rinnovazione dell'istruzione probatoria nel giudizio d'appello.... more
Traendo spunto dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lorefice c. Italia (sez. I, 29 giugno 2017), il contributo si sofferma sul tema della rinnovazione dell'istruzione probatoria nel giudizio d'appello. In particolare, si evidenziano i profili evolutivi dell'istituto nell'ordinamento processuale interno alla luce della giurisprudenza europea, senza dimenticare le modifiche introdotte nel contesto dell'art. 603 c.p.p. dalla cosiddetta "riforma Orlando".

SOMMARIO: 1. Una censura lungamente annunciata.—2. Una vicenda giudiziaria emblematica. — 3. Oralità, immediatezza e garanzie processuali nell’evoluzione della giurisprudenza europea. — 4. Un tratto di penna del legislatore (che lascia diversi quesiti irrisolti).
Traendo spunto dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Boyan Gospodinov c. Bulgaria (sez. V, sent. 5 aprile 2018), il contributo si sofferma sulle complesse interazioni fra la responsabilità civile... more
Traendo spunto dalla pronuncia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Boyan Gospodinov c. Bulgaria (sez. V, sent. 5 aprile 2018), il contributo si sofferma sulle complesse interazioni fra la responsabilità civile derivante dall'esercizio di funzioni giudiziarie e l'imparzialità del giudice.

SOMMARIO: 1. Giurisprudenza europea ed “eterno ritorno” dello iudex suspectus. — 2.
L’imparzialità del giudice nel “prisma” delle apparenze: un caso bulgaro. — 3. Imparzialità
del giudice e responsabilità del magistrato per l’esercizio di funzioni giudiziarie.
Muovendo dalla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Provenzano c. Italia (sez. I, sent. 25 ottobre 2018), l'autore si interroga sulle conseguenze che un mutamento nelle condizioni di salute del detenuto può... more
Muovendo dalla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Provenzano c. Italia (sez. I, sent. 25 ottobre 2018), l'autore si interroga sulle conseguenze che un mutamento nelle condizioni di salute del detenuto può determinare in ordine ai presupposti di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. penit.

SOMMARIO: 1. “Dinamismo” europeo e “resistenze” interne sull’art. 41-bis ord. penit. — 2. Le doglianze del ricorrente e la risposta della Corte europea. — 3. Mutamento delle condizioni di salute del detenuto e proroga del regime detentivo speciale.
Il fenomeno dell’overruling è stato negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza italiana, anche sulla scorta del ruolo crescente attribuito al “diritto vivente” e degli orientamenti... more
Il fenomeno dell’overruling è stato negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza italiana, anche sulla scorta del ruolo crescente attribuito al “diritto vivente” e degli orientamenti della giurisprudenza europea. Nel presente contributo, gli Autori ripercorrono gli itinerari, specialmente giurisprudenziali, che hanno progressivamente conferito rilievo giuridico al fenomeno dell’overruling. In particolare, vengono analizzati presupposti, limiti ed effetti del revirement giurisprudenziale nei settori amministrativo, civile e penale, per dare conto dei rimedi esperibili al fine di tutelare l’affidamento nell’interpretazione di regole di natura sostanziale o processuale.
All’esito di una lunga gestazione, l’ufficio della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office) è stato finalmente istituito con l’adozione del regolamento 2017/1939/UE. Si tratta di un nuovo importante tassello nella costruzione... more
All’esito di una lunga gestazione, l’ufficio della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office) è stato finalmente istituito con l’adozione del regolamento 2017/1939/UE. Si tratta di un nuovo importante tassello nella costruzione di un autentico «ordine giudiziario europeo», nel quale potrebbero essere idealmente ricomprese anche la Corte di giustizia dell’Unione e l’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria (Eurojust). In questa prospettiva, l’esame della posizione
istituzionale e dei profili ordinamentali del pubblico ministero europeo appare particolarmente interessante, sia per le peculiari caratteristiche dei reati attribuiti alla sua sfera di competenza originaria, sia per il livello di integrazione (strutturale e funzionale) che la medesima Procura europea sembra destinata a raggiungere con gli organismi requirenti nazionali. Tutto ciò nella consapevolezza che la legittimità di un “accusatore continentale” dipende – in buona misura – proprio dallo statuto di tale inedito soggetto processuale.

Profiles of the European Public Prosecutor’s System
At the end of a long process, the European Public Prosecutor ’s Office was finally established by the adoption of 2017/1939/EU regulation. This is a significant step forward for the construction of a truly “European Judicial Order”, in which the Cour t of Justice and the Judicial Cooperation Unit (Eurojust) could ideally be included. In this perspec-tive, the analysis of the European Public Prosecutor ’s institutional design seems par ticularly interesting, both for the peculiar characteristics of the financial crimes devolved to its original competence, and also for the level of integration (structural and functional) that the same European Public Prosecutor seems destined to reach with national enforcement bodies. All this in the awareness that the legitimacy of a “continental accuser” depends – to a large extent – on the status of this unprecedented procedural subject.
Like a third wheel? The Court of Justice of the European Union between The European Public Prosecutor's Office and National Jurisdictions La Corte di Giustizia dell'Unione europea è il vero convitato di pietra del progetto volto alla... more
Like a third wheel? The Court of Justice of the European Union between The European Public Prosecutor's Office and National Jurisdictions

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è il vero convitato di pietra del progetto volto alla creazione di un ufficio europeo di pubblica accusa. Le proposte legislative tese all'istituzione del pubblico ministero europeo sembrano relegare la Corte di Giustizia a un ruolo puramente marginale nel sistema in costruzione. Tuttavia, l'analisi approfondita delle proposte in questione nel contesto sistematico dell'ordinamento europeo lascia intravedere uno scenario sensibilmente diverso.