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L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE INTERNAZIONALE
L’EFFETTO DELLA NORMA
INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
NELLA PROSPETTIVA
DEL GIUDICE INTERNAZIONALE
LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
euro 28,00
Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi
Editoriale Scientifica
M. Sarzo
Matteo Sarzo
LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi
24
LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
THE SEARCH FOR LAW IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY
Direzione/Board of Directors
Maurizio ARCARI (Università di Milano - Bicocca)
Enrico MILANO (Università di Verona)
Attila TANZI (Università di Bologna)
Comitato Scientifico/Scientific Board
Pierre BODEAU-LIVINEC (Université Paris Nanterre)
Eirik BJORGE (University of Bristol)
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Segretario Editoriale/Editorial Secretary
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I volumi della Collana sono sottoposti a referaggio.
Proposte editoriali possono essere inviate a: slic.series@gmail.com
All volumes in this Series are peer-reviewed.
Editorial proposals can be submitted to: slic.series@gmail.com
MATTEO SARZO
L’EFFETTO DELLA NORMA
INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE
INTERNAZIONALE
EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI
Il volume è pubblicato con il contributo finanziario dell’Università di Padova Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - Fondi di
Ricerca del Dipartimento “DOR”.
Tutti i diritti sono riservati
© 2019 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli
www.editorialescientifica.com
info@editorialescientifica.com
ISBN 978-88-9391-633-2
INDICE
Introduzione
11
PARTE I
QUESTIONI GENERALI SULL’EFFETTO DELLA NORMA
INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO
Capitolo I
L’effetto, la struttura e l’interpretazione della norma internazionale
fra l’ordinamento interno e quello internazionale
Sezione 1
L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno:
dottrina e prassi di diritto interno
1. L’adattamento e l’effetto delle norme internazionali nell’ordinamento interno
2. L’immediata (o diretta) applicabilità e l’effetto diretto
a) Posizioni dottrinali riguardanti le nozioni di immediata (o diretta)
applicabilità e effetto diretto
b) La non applicazione della norma internazionale nell’ordinamento
interno come questione di diritto interno o di diritto internazionale
Sezione 2
I fattori critici:
la struttura e l’interpretazione della norma internazionale
1. La struttura della norma internazionale
2. L’interpretazione e il ruolo dei giudici internazionali (e degli organi
quasi-giurisdizionali)
25
25
36
42
49
61
61
70
6
INDICE
Capitolo II
L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno come questione
interpretativa dalla prospettiva del giudice internazionale
Sezione 1
L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno
dalla prospettiva della Corte permanente di giustizia internazionale
1. Il parere consultivo Jurisdiction of the Danzig Courts
2. Il parere nel dibattito dottrinale del XX secolo fra monismo e
dualismo
83
84
90
Sezione 2
L’effetto della norma dell’Unione europea nell’ordinamento interno
dalla prospettiva della Corte di giustizia dell’Unione europea
100
1. La sentenza Van Gend & Loos
2. Sviluppi dell’immediata (o diretta) applicabilità delle norme
dell’Unione europea e del diritto al ricorso effettivo
a) L’immediata (o diretta) applicabilità e la funzione nomofilattica
b) L’individuazione del diritto al ricorso effettivo
Sezione 3
L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno
dalla prospettiva della Corte internazionale di giustizia
1. I diritti individuali
a) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la
determinazione della norma secondaria nelle sentenze LaGrand e
Avena
b) La reazione avversa della Corte suprema degli Stati Uniti
2. L’immunità degli Stati e degli organi stranieri
a) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la
determinazione della norma secondaria nella sentenza Arrest
Warrant
101
113
113
120
131
132
133
146
157
160
7
INDICE
b) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la
determinazione della norma secondaria nella sentenza Jurisdictional
Immunities of the State
165
Conclusioni della I Parte
173
PARTE II
L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
IN SPECIFICI SETTORI
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Capitolo III
Divieti e crimini
Sezione 1
L’individuo come destinatario immediato di divieti e crimini internazionali 187
Sezione 2
Lo Stato come destinatario immediato degli obblighi di prevenzione,
punizione e di condurre indagini effettive
194
1. L’effettività e l’obbligo dello Stato di prevenire il genocidio
commesso da individui che agiscono a titolo privato
196
2. L’effettività e gli obblighi di punire e di condurre indagini effettive:
il divieto di tortura
202
8
INDICE
Capitolo IV
Diritti umani
Sezione 1
L’esecuzione immediata degli obblighi enunciati nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e nel Patto sui diritti civili e politici
221
1. L’esecuzione immediata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
dalla prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo
a) L’interpretazione delle clausole di esecuzione e del diritto al
ricorso effettivo
b) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e della
norma secondaria
2. L’esecuzione immediata del Patto sui diritti civili e politici dalla
prospettiva del Comitato sui diritti dell’uomo
Sezione 2
L’esecuzione non immediata degli obblighi enunciati
nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali
1. L’individuazione delle cd. “minimum core obligations”
2. L’individuazione del diritto al ricorso effettivo
223
224
232
250
258
262
266
Capitolo V
Rapporti economici
Sezione 1
L’interpretazione della norma primaria nell’Organizzazione mondiale
del commercio e nell’Unione europea
275
1. L’effetto del divieto di restrizioni quantitative dalla prospettiva
dell’Organo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione
mondiale del commercio e della Corte di giustizia dell’Unione
europea
276
9
INDICE
2. L’effetto degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio
dalla prospettiva della Corte di giustizia dell’Unione europea
280
Sezione 2
L’interpretazione della norma secondaria nell’Organizzazione mondiale
del commercio e nell’Unione europea
288
1. L’effetto delle norme secondarie derivanti dalla violazione delle
norme sugli aiuti di Stato dalla prospettiva dell’Organo di
risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del
commercio
2. L’effetto delle norme secondarie derivanti dalla violazione delle
norme sugli aiuti di Stato dalla prospettiva della Corte di giustizia
dell’Unione europea
289
Conclusioni della II Parte
309
Conclusioni generali
317
Bibliografia
321
Decisioni e pareri
352
Documenti
374
302
INTRODUZIONE
La corretta esecuzione di un obbligo internazionale da parte degli
Stati rappresenta un problema centrale anche in relazione al rapporto
fra la norma internazionale e l’ordinamento interno. Infatti, come è noto, alcuni obblighi internazionali impongono di raggiungere un determinato risultato nell’ordinamento interno mentre altri, invece, possono
indicare comportamenti determinati, i quali devono essere tenuti o evitati dagli organi dello Stato. Pertanto, l’applicazione della norma internazionale nell’ordinamento interno assume un rilievo fondamentale,
poiché essa, all’occorrenza, può prescrivere agli organi interni non solo
di tenere o evitare specifici comportamenti, ma anche di fare tutto
quanto sia necessario in vista del raggiungimento di un certo risultato.
Nel primo caso, il margine di discrezionalità lasciato agli Stati in sede
d’esecuzione dell’obbligo internazionale appare ridotto laddove, nel secondo, la libertà è maggiore, poiché i singoli comportamenti, necessari
per raggiungere il risultato prescritto, non sono precisati dall’obbligo
internazionale.
Può però accadere che la norma internazionale, pur debitamente introdotta nell’ordinamento giuridico, non sia osservata né applicata dagli
organi statali, che non si sentono immediatamente vincolati a tenere o
evitare i comportamenti da essa prescritti o a fare in modo di raggiungere un certo risultato. Solitamente, ciò viene giustificato dagli organi statali con alcuni argomenti1. I più usuali sono quelli di ritenerla non im1
Va qui evidenziato, come poi si spiegherà più dettagliatamente nel prossimo capitolo, che il problema dell’immediata o diretta applicabilità si presenta in tutti gli ordinamenti, indipendentemente dalla specifica procedura di adattamento al diritto internazionale. Infatti, la norma internazionale può essere considerata non immediatamente
applicabile o non self-executing sia negli Stati definiti a tendenza monista (come la Francia o gli Stati Uniti, paesi nei quali vi è una norma costituzionale che opera un rinvio al
diritto internazionale rendendolo applicabile ipso facto nell’or-dinamento interno) sia
nei Paesi a tendenza dualista (nei quali l’adattamento può avvenire tramite un procedimento ordinario o speciale per rinvio). Per questi aspetti, cfr. CONDORELLI L., Il giudice
italiano e i trattati internazionali: gli accordi self-executing e non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, Milano: Giuffrè, 1972, p. 31.
12
INTRODUZIONE
mediatamente applicabile o self-executing, oppure di considerarla priva
d’effetto diretto.
Con il termine self-executing, nato dalla prassi giudiziaria statunitense, si suole definire – assieme all’analoga dizione «diretta o immediata
applicabilità» – quella norma internazionale che viene applicata dall’organo statale così come è stata concepita nell’ordinamento internazionale, una volta correttamente introdotta nell’ordinamento. Come si vedrà
in seguito, il termine «diretta applicabilità» fu utilizzato anche dalla
Corte permanente di giustizia internazionale nel famoso parere del 1928
sulla giurisdizione delle corti di Danzica. Invece, qualora gli organi statali, in particolar modo i giudici, adducano la mancanza di effetto diretto per giustificare la non applicazione della norma internazionale, essi
intendono rilevare l’assenza di situazioni giuridiche soggettive da tutelare in un processo, in termini di diritti o obblighi. Questo termine, seppur coniato – come meglio si vedrà – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Van Gend & Loos del 1963, viene sovente utilizzato nella prassi giudiziaria di diritto interno.
Sebbene quest’ultima nozione, almeno all’apparenza, sembri discostarsi dalla prima, essa nondimeno può esserne considerata un sottotipo2. Invero, se la norma internazionale è priva d’effetto diretto, i singoli
non potranno invocarne la violazione di fronte ad un giudice nazionale.
In altre parole, il giudice non potrà accertare la violazione della norma
internazionale (a dire dell’individuo, attributiva di un diritto), perché
l’organo interno non era a sua volta tenuto ad «applicarla», ossia a tenere o evitare quei comportamenti che il privato sosteneva fossero dovuti
nei suoi confronti sulla base della norma internazionale. La causa di
questa mancata applicazione è determinata, come si vedrà nel corso del
presente lavoro, da diversi fattori, fra i quali possono annoverarsi la
mancanza di una specifica competenza dell’organo in questione o la
sussistenza di un’antinomia risolta a favore di una norma interna3.
Benché l’argomento dell’assenza d’effetto diretto venga a maggior
rilievo in una prospettiva giudiziale, esso conduce ad un esito simile a
quello dell’accertamento della mancanza di diretta o immediata appli2
Su questo punto, cfr. VERHOEVEN J., La notion d’applicabilité directe du droit international, Revue belge de droit international, vol. 40, 1980, pp. 243-244.
3
A tali conclusioni giunse, come meglio si vedrà in seguito, Condorelli. Cfr. CONDORELLI L., Il giudice italiano e i trattati internazionali: gli accordi self-executing e non
self-executing nell’ottica della giurisprudenza, cit., pp. 72-74.
INTRODUZIONE
13
cabilità, questione intesa come riguardante tutti gli organi statali e non
solamente il giudice. Infatti, gli organi statali giustificano la non applicazione della norma internazionale utilizzando, anche interscambiandole, entrambe le nozioni. Questa scelta si traduce nell’incapacità o
nell’impossibilità (o finanche nel rifiuto) da parte di essi di tenere o evitare il comportamento richiesto dalla norma internazionale, qualora si
tratti di un obbligo di comportamento determinato; oppure di tenere o
evitare tutti quei comportamenti necessari per raggiungere la finalità
prescritta, qualora si tratti di un obbligo di risultato.
Alla base dell’accertamento dell’insussistenza di diretta o immediata
applicabilità e di effetto diretto riposano alcuni argomenti meritevoli di
alcuni rilievi critici, che pare opportuno qui anticipare, seppur brevemente.
Per quanto riguarda la prima nozione, solitamente la norma non
viene considerata immediatamente o direttamente applicabile dai giudici perché ritenuta incompleta. Sembra però difficile rinvenire un criterio con il quale si possa definire, in via generale ed astratta, quando una
norma internazionale sia incompleta. A ben vedere, una norma può definirsi incompleta solo in relazione alla sua specifica applicazione e solo
quando, per tale ragione, essa venga rapportata alle altre norme interne
suscettibili di applicazione in quella circostanza. In altri termini,
l’accertamento della completezza di una norma internazionale può avvenire solo facendo riferimento all’organo che, nel caso concreto, non
solo dovrebbe osservare i comportamenti da essa prescritti, ma anche
quelli enunciati in altre norme interne, ugualmente rilevanti nella fattispecie, rispetto alle quali l’incompletezza della prima emergerebbe.
Alla luce di questa evidenza, alcuni studiosi – fra i quali Condorelli,
nella monografia dedicata a questo tema risalente agli anni settanta del
secolo scorso – hanno affermato che nessuna norma giuridica, inclusa
quella internazionale, è di per sé completa, ma che ciascuna norma si
completa tramite le altre norme dell’ordinamento. Con questo argomento, Condorelli cercò di sottrarre il giudizio sul carattere selfexecuting di una norma internazionale dall’indagine sulla sua completezza, dimostrando che – alla fine – il problema dell’assenza di diretta o
immediata applicabilità va ricondotto esclusivamente all’ordinamento
interno a causa della separazione dei poteri ed è lì destinato a risolversi
14
INTRODUZIONE
o a rimanere, finanche, insoluto4. Su questo punto, il coinvolgimento
dell’ordinamento internazionale sarebbe minimo, benché la norma lì sia
stata concepita e creata e debba essere, in ogni caso, rispettata
nell’ordinamento interno secondo il generale principio pacta (et consuetudo) sunt servanda.
La scelta di far dipendere l’effetto della norma internazionale quasi
unicamente dal modo d’essere dell’ordinamento interno appare, però,
troppo riduttiva, poiché sembra fondarsi nella prospettiva di una netta
separazione fra ordinamenti. Invero, se si considerano gli Stati liberi di
adempiere come meglio credono agli obblighi internazionali, scegliendo
l’effetto che questi dovrebbero produrre nell’ordinamento interno, allora il rischio di frammentarietà nell’esecuzione del medesimo obbligo diventerebbe sistemico. Sembra allora opportuno chiedersi in quale misura tale rischio sia tollerabile per il diritto internazionale oppure se incontri, invece, alcuni limiti.
Un primo limite può essere rinvenuto nella funzione giudiziaria internazionale. Ad esempio, se, per il diritto internazionale, fosse sufficiente solo il raggiungimento di un risultato nell’ordinamento interno
(così come gli obblighi di risultato dispongono), allora diverrebbe superfluo, per un giudice internazionale, indagare la causa giuridica che
ha impedito o ostacolato il raggiungimento di tale risultato nell’ordinamento interno. Tuttavia, intendere la funzione giudiziaria internazionale in questo modo, oltre a non trovare riscontro – come si vedrà –
nella prassi, finisce per svilire il ruolo nomofilattico intrinseco allo stesso jus dicere, negando alle sentenze o alle decisioni qualsiasi funzione
preventiva rispetto alla possibilità o al rischio che venga, in futuro,
commesso un illecito identico o simile. In effetti, una visione più ampia
della responsabilità degli Stati non può svincolarsi dal carattere preventivo della funzione giurisdizionale (o para-giurisdizionale), laddove prevista, attraverso la quale si possono agevolmente ricavare gli effetti che
la stessa norma internazionale dovrebbe o avrebbe dovuto spiegare
nell’ordinamento interno al fine di esservi correttamente rispettata5.
4
Ivi, pp. 56-57, 60, 77-78.
Ciò con l’obiettivo di rinforzare, per l’appunto, la corretta esecuzione delle norme
internazionali nell’ordinamento interno. Come efficacemente rilevato, «only a State’s
internal system can act effectively to prevent the State from violating international law»,
poiché l’osservanza del diritto internazionale «relies not so much on the enforcement
mechanisms available at international level, but on the resolve of State organs charged
5
INTRODUZIONE
15
Pertanto, discostandosi dalla posizione di Condorelli sul rilievo
esclusivamente interno del problema dell’immediata o diretta applicabilità della norma internazionale, ma seguendo la sua scelta di porre al
centro dell’indagine il ruolo del giudice, il presente studio si prefigge di
indagare come, e in quale misura, i giudici internazionali (e alcuni organi quasi-giurisdizionali) possono individuare la causa che, nell’ordinamento interno, ha impedito l’applicazione della norma internazionale, così svolgendo un ruolo nomofilattico con finalità di prevenzione
di future violazioni. In altre parole, sembra necessario indagare come
questi organi internazionali contribuiscano a ridefinire le norme internazionali, interpretate alla luce delle norme interne che ne possono aver
ostacolato la corretta applicazione. L’indagine comprenderà altresì
l’esame degli strumenti a disposizione dei giudici internazionali per porre rimedio alla violazione della norma internazionale nell’ordinamento
interno.
Anche per quanto concerne la seconda nozione utilizzata dagli organi interni, ma soprattutto dai giudici, per negare l’applicazione di una
norma internazionale (ossia il fatto che essa non riguardi posizioni giuridiche soggettive), possono essere anticipate alcune notazioni, che verranno in seguito sviluppate.
Anzitutto, l’indagine sul fatto che la norma internazionale riguardi
situazioni giuridiche soggettive sembra rappresentare un criterio del
tutto discrezionale. Ad esempio, alcune norme internazionali, che generalmente sono ritenute d’immediata applicabilità, solo all’apparenza
non si rivolgono agli individui ma, nei fatti, la loro applicazione li coinvolge direttamente, privandoli ad esempio di un diritto. Tuttavia,
quest’ultima circostanza non viene presa in considerazione dagli organi
interni per accertare o negare l’applicabilità della norma internazionale
in questione. Basti pensare, ad esempio, all’immunità degli Stati dalla
giurisdizione civile per atti jure imperi. In questo caso, la consuetudine
impone il divieto di esercitare il potere giurisdizionale, qualora il singolo faccia valere il diritto al risarcimento del danno per tali attività contro
uno Stato, ma i giudici non ne fanno dipendere l’applicabilità dal fatto
with applying the law (i.e., domestic courts and executive organs) to use, as far as possible, the mechanisms provided by municipal law to ensure compliance with international
law». Cfr. CONFORTI B., LABELLA A., An Introduction to International Law, Leiden:
Martinus Nijhoff, 2012, pp. 3-4.
16
INTRODUZIONE
che essa incida su posizioni giuridiche soggettive. Come si può ben osservare, una norma internazionale, pur non formalmente destinata agli
individui, può produrre nell’ordinamento un effetto immediato anche
nei loro confronti. Al contrario, vi sono norme internazionali che, prescrivendo dei divieti agli individui, sono immediatamente «applicabili»
nei loro confronti (si pensi ad esempio al divieto di commettere genocidio da parte di privati), ma la loro effettiva osservanza può essere garantita solo tramite l’imposizione di obblighi agli Stati, come quello di prevenire e punire, qualora non esistano meccanismi internazionali di accertamento della responsabilità penale internazionale. Come è possibile
notare, il vaglio sul coinvolgimento di situazioni giuridiche soggettive
sembra essere troppo incerto e precario per poter determinare con sicurezza l’applicabilità di una norma internazionale nell’ordinamento interno.
In secondo luogo, far dipendere l’applicabilità di una norma internazionale nell’ordinamento interno dalla circostanza che essa riguardi o
meno situazioni giuridiche soggettive restringe la questione dell’esecuzione dell’obbligo internazionale al solo aspetto giudiziale, ossia al potere del giudice di accertare la violazione di una norma internazionale e di
rimediarvi. Invece, il problema dell’applicabilità della norma internazionale riguarda tutti gli organi interni.
Anche qui formulare alcuni esempi parrebbe utile. L’articolo 3 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, disponendo il divieto di tortura, si rivolge indistintamente a tutti gli organi statali: il problema della
sua applicazione immediata non è, di per sé, circoscritto né alla sua applicazione giudiziaria, né all’invocabilità che può esserne fatta
dall’individuo, benché costui ne sia sostanzialmente il beneficiario. Invece, il ruolo del giudice nazionale verrà semmai a rilievo in virtù
dell’articolo 13 della Convenzione che, congiuntamente all’articolo 3,
impone l’obbligo di accertare e porre rimedio alla violazione del divieto
di tortura e degli obblighi positivi da esso derivanti. È quest’ultima
norma a conferire all’individuo un diritto d’azione nei confronti dello
Stato; ed è parimenti in relazione a questa norma che è necessario accertare quali siano gli specifici comportamenti che i giudici devono tenere
o evitare per garantire l’effettività del ricorso. In maniera analoga, mentre l’articolo 36, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari impone l’obbligo di avvisare la persona arrestata del
INTRODUZIONE
17
diritto di contattare il posto consolare – e per tale motivo essa deve essere applicata dall’autorità procedente all’arresto, enunciando un comportamento determinato –, l’articolo 36, paragrafo 2 invece dispone,
nell’interpretazione data dalla Corte internazionale di giustizia nelle
sentenze LaGrand del 2001 e Avena del 2005 un diritto al ricorso effettivo da far valere di fronte al giudice interno per accertare la violazione
del paragrafo 1. Come si vedrà in seguito, se l’immediata applicabilità
della prima norma era data per scontata da Stati Uniti e Germania, parti
della controversia di fronte la Corte, di diverso avviso invece erano le
opinioni per quanto concerne i comportamenti necessari che i giudici
interni avrebbero dovuto tenere per rispettare la seconda norma.
Per questi motivi, sembra riduttivo limitare il problema della mancata applicazione di una norma internazionale nell’ordinamento interno
all’analisi del conferimento, da parte di essa, di un diritto da poter far
valere in giudizio di fronte ai tribunali nazionali. E ciò a maggior ragione se si considera che, adottando un punto di vista di stretta logica giuridica, il ruolo del giudice è quello di accertare la violazione di una
norma internazionale, che avrebbe già dovuto essere correttamente applicata o interpretata dagli altri organi dello Stato (o finanche da un privato, in caso di efficacia cd. orizzontale). Se si vuol riconoscere una certa autonomia concettuale alla nozione di «effetto diretto», allora essa
andrebbe rapportata all’esistenza o meno di un diritto al ricorso effettivo. Anche per quanto riguarda quest’aspetto, sembra pertanto opportuno approfondire, nel corso del presente lavoro, come il giudice internazionale consideri la questione del riconoscimento, nell’ordinamento
interno, del diritto ad un ricorso effettivo e, di conseguenza, dell’obbligo del giudice di accertare la violazione di una norma internazionale
e di porvi rimedio, rapportandola – ove necessario – al tema della sua
applicabilità.
Nei termini appena esposti, si analizzerà in quale misura il ruolo del
giudice internazionale (e di alcuni organi quasi-giurisdizionali) nel determinare, anche indirettamente, l’effetto che la norma internazionale
dovrebbe (o avrebbe dovuto) produrre nell’ordinamento interno con le
loro decisioni6. Nel corso del lavoro, si cercherà di comprendere come
6
Effetto da intendersi in senso ampio, cioè non limitato all’applicabilità immediata
o diretta in giudizio (che, secondo alcuni studiosi, ne è la manifestazione «la plus tangible»: sul punto, cfr. VERHOEVEN J., La notion d’applicabilité directe du droit interna-
18
INTRODUZIONE
costui, rinvenendo il fatto generatore della responsabilità ed interpretando le norme interne alla luce della norma internazionale, raggiunga
l’obiettivo di facilitare o agevolare il rispetto della norma internazionale
da parte degli Stati, ossia sollecitando un’applicazione diretta o immediata oppure, quantomeno, un’interpretazione conforme.
Gli aspetti che saranno presi in considerazione a tale fine sono molteplici. Anzitutto, ci si può chiedere fino a quale punto la formulazione
della norma internazionale, in termini di obblighi di comportamento
determinato o di risultato, incida sul ruolo nomofilattico svolto dal giudice internazionale, qualora esso rilevi il fatto generatore della responsabilità, ossia la «causa» normativa che ha impedito – in via definitiva –
di rispettare la norma internazionale. In secondo luogo, sembra appropriato indagare altresì quale ruolo il giudice internazionale attribuisca al
diritto al ricorso effettivo. Inoltre, verrà evidenziato come le differenze
strutturali fra le procedure giurisdizionali internazionali possano incidere sulla sua capacità di determinare l’effetto della norma internazionale
nell’ordinamento interno.
Come è noto, non v’è uniformità quanto al metodo di accertamento
della violazione di una norma internazionale. Se alcuni giudici internazionali (come la Corte di giustizia dell’Unione europea e alcuni precedenti storici) possono determinare l’effetto prima che avvenga una violazione nell’ordinamento interno tramite una pronuncia interpretativa
resa in via pregiudiziale, la maggior parte delle altre giurisdizioni internazionali agisce solo in via successiva. Questo tipo di meccanismo viene
a volte «forzato» sviluppando le norme secondarie, come occasionalmente accade nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Pertanto, l’esame sull’effetto che il giudice internazionale
determina quando accerta la violazione di una norma internazionale
verrà condotto non solamente con riferimento alle norme primarie,
bensì anche a quelle secondarie, nella bipartizione concettuale fatta
propria dalla Commissione di diritto internazionale nel progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per fatto illecito internazionale del
2001.
Il presente lavoro è suddiviso in due parti. Nella prima parte, si approfondiranno alcuni temi di carattere generale. In particolare, si esational, cit., p. 244), bensì riguardante anche, ad esempio, l’obbligo di interpretare il diritto interno conformemente al diritto internazionale.
INTRODUZIONE
19
minerà, seppur brevemente, la prassi di diritto interno e si passeranno
in rassegna le opinioni degli studiosi sulla tema della diretta o immediata applicabilità della norma internazionale. Seguirà poi l’individuazione
dei fattori critici, che permetteranno lo sviluppo dell’indagine, ossia la
connessione fra la struttura della norma internazionale e la sua interpretazione da parte del giudice internazionale quanto alla questione
dell’effetto che dovrebbe spiegare nell’ordinamento interno (Capitolo
I). Verrà poi condotto un esame della prassi giudiziaria internazionale
rappresentativa, a nostro avviso, degli aspetti più generali ed incisivi in
relazione al tema oggetto di indagine, seguendo in parte anche un percorso storico. Si farà riferimento alle posizioni della Corte permanente
di giustizia internazionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea e
della Corte internazionale di giustizia (Capitolo II).
La seconda parte verrà dedicata allo studio di alcuni specifici settori
del diritto internazionale per quanto concerne la determinazione
dell’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno, sempre assumendo la prospettiva del giudice internazionale (o dell’organo
quasi-giurisdizionale). Le tre grandi aree individuate come più rappresentative rispetto al tema oggetto di indagine sono quelle che riguardano divieti e crimini internazionali (Capitolo III), diritti umani (Capitolo
IV) e rapporti economici fra Stati (Capitolo V).