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24 L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE INTERNAZIONALE L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE INTERNAZIONALE LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE euro 28,00 Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi Editoriale Scientifica M. Sarzo Matteo Sarzo LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi 24 LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE THE SEARCH FOR LAW IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY Direzione/Board of Directors Maurizio ARCARI (Università di Milano - Bicocca) Enrico MILANO (Università di Verona) Attila TANZI (Università di Bologna) Comitato Scientifico/Scientific Board Pierre BODEAU-LIVINEC (Université Paris Nanterre) Eirik BJORGE (University of Bristol) Catherine BRÖLMANN (Universiteit van Amsterdam) Lilian DEL CASTILLO-LABORDE (Universidad de Buenos Aires) Pasquale DE SENA (Università Cattolica di Milano) Micaela FRULLI (Università di Firenze) Pietro GARGIULO (Università di Teramo) Tarcisio GAZZINI (University of East Anglia) Robert KOLB (Université de Genève) Pietro MANZINI (Università di Bologna) Fabrizio MARRELLA (Università Ca’ Foscari - Venezia) Jean-Christophe MARTIN (Université Nice Sophia Antipolis) Owen MCINTYRE (University College Cork) Luca MEZZETTI (Università di Bologna) Paolo PALCHETTI (Università di Macerata) August REINISCH (Universität Wien) Marco ROSCINI (University of Westminster) Stephan SCHILL (Universiteit van Amsterdam) Francesco SEATZU (Università di Cagliari) Francesco SINDICO (University of Strathclyde, Glasgow) Marina SPINEDI (Università di Firenze) Christian TAMS (University of Glasgow) Antonello TANCREDI (Università di Palermo) Segretario Editoriale/Editorial Secretary Paolo TURRINI I volumi della Collana sono sottoposti a referaggio. Proposte editoriali possono essere inviate a: slic.series@gmail.com All volumes in this Series are peer-reviewed. Editorial proposals can be submitted to: slic.series@gmail.com MATTEO SARZO L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE INTERNAZIONALE EDITORIALE SCIENTIFICA NAPOLI Il volume è pubblicato con il contributo finanziario dell’Università di Padova Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - Fondi di Ricerca del Dipartimento “DOR”. Tutti i diritti sono riservati © 2019 Editoriale Scientifica srl Via San Biagio dei Librai 39 Palazzo Marigliano 80138 Napoli www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com ISBN 978-88-9391-633-2   INDICE Introduzione 11 PARTE I QUESTIONI GENERALI SULL’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO Capitolo I L’effetto, la struttura e l’interpretazione della norma internazionale fra l’ordinamento interno e quello internazionale Sezione 1 L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno: dottrina e prassi di diritto interno 1. L’adattamento e l’effetto delle norme internazionali nell’ordinamento interno 2. L’immediata (o diretta) applicabilità e l’effetto diretto a) Posizioni dottrinali riguardanti le nozioni di immediata (o diretta) applicabilità e effetto diretto b) La non applicazione della norma internazionale nell’ordinamento interno come questione di diritto interno o di diritto internazionale Sezione 2 I fattori critici: la struttura e l’interpretazione della norma internazionale 1. La struttura della norma internazionale 2. L’interpretazione e il ruolo dei giudici internazionali (e degli organi quasi-giurisdizionali)   25 25 36 42 49 61 61 70 6 INDICE Capitolo II L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno come questione interpretativa dalla prospettiva del giudice internazionale Sezione 1 L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno dalla prospettiva della Corte permanente di giustizia internazionale 1. Il parere consultivo Jurisdiction of the Danzig Courts 2. Il parere nel dibattito dottrinale del XX secolo fra monismo e dualismo 83 84 90 Sezione 2 L’effetto della norma dell’Unione europea nell’ordinamento interno dalla prospettiva della Corte di giustizia dell’Unione europea 100 1. La sentenza Van Gend & Loos 2. Sviluppi dell’immediata (o diretta) applicabilità delle norme dell’Unione europea e del diritto al ricorso effettivo a) L’immediata (o diretta) applicabilità e la funzione nomofilattica b) L’individuazione del diritto al ricorso effettivo Sezione 3 L’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno dalla prospettiva della Corte internazionale di giustizia 1. I diritti individuali a) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la determinazione della norma secondaria nelle sentenze LaGrand e Avena b) La reazione avversa della Corte suprema degli Stati Uniti 2. L’immunità degli Stati e degli organi stranieri a) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la determinazione della norma secondaria nella sentenza Arrest Warrant   101 113 113 120 131 132 133 146 157 160 7 INDICE b) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e la determinazione della norma secondaria nella sentenza Jurisdictional Immunities of the State 165 Conclusioni della I Parte 173 PARTE II L’EFFETTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNO IN SPECIFICI SETTORI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Capitolo III Divieti e crimini Sezione 1 L’individuo come destinatario immediato di divieti e crimini internazionali 187 Sezione 2 Lo Stato come destinatario immediato degli obblighi di prevenzione, punizione e di condurre indagini effettive 194 1. L’effettività e l’obbligo dello Stato di prevenire il genocidio commesso da individui che agiscono a titolo privato 196 2. L’effettività e gli obblighi di punire e di condurre indagini effettive: il divieto di tortura 202   8 INDICE Capitolo IV Diritti umani Sezione 1 L’esecuzione immediata degli obblighi enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel Patto sui diritti civili e politici 221 1. L’esecuzione immediata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dalla prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo a) L’interpretazione delle clausole di esecuzione e del diritto al ricorso effettivo b) L’individuazione del fatto generatore della responsabilità e della norma secondaria 2. L’esecuzione immediata del Patto sui diritti civili e politici dalla prospettiva del Comitato sui diritti dell’uomo Sezione 2 L’esecuzione non immediata degli obblighi enunciati nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali 1. L’individuazione delle cd. “minimum core obligations” 2. L’individuazione del diritto al ricorso effettivo 223 224 232 250 258 262 266 Capitolo V Rapporti economici Sezione 1 L’interpretazione della norma primaria nell’Organizzazione mondiale del commercio e nell’Unione europea 275 1. L’effetto del divieto di restrizioni quantitative dalla prospettiva dell’Organo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio e della Corte di giustizia dell’Unione europea 276   9 INDICE 2. L’effetto degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio dalla prospettiva della Corte di giustizia dell’Unione europea 280 Sezione 2 L’interpretazione della norma secondaria nell’Organizzazione mondiale del commercio e nell’Unione europea 288 1. L’effetto delle norme secondarie derivanti dalla violazione delle norme sugli aiuti di Stato dalla prospettiva dell’Organo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio 2. L’effetto delle norme secondarie derivanti dalla violazione delle norme sugli aiuti di Stato dalla prospettiva della Corte di giustizia dell’Unione europea 289 Conclusioni della II Parte 309 Conclusioni generali 317 Bibliografia 321 Decisioni e pareri 352 Documenti 374   302       INTRODUZIONE La corretta esecuzione di un obbligo internazionale da parte degli Stati rappresenta un problema centrale anche in relazione al rapporto fra la norma internazionale e l’ordinamento interno. Infatti, come è noto, alcuni obblighi internazionali impongono di raggiungere un determinato risultato nell’ordinamento interno mentre altri, invece, possono indicare comportamenti determinati, i quali devono essere tenuti o evitati dagli organi dello Stato. Pertanto, l’applicazione della norma internazionale nell’ordinamento interno assume un rilievo fondamentale, poiché essa, all’occorrenza, può prescrivere agli organi interni non solo di tenere o evitare specifici comportamenti, ma anche di fare tutto quanto sia necessario in vista del raggiungimento di un certo risultato. Nel primo caso, il margine di discrezionalità lasciato agli Stati in sede d’esecuzione dell’obbligo internazionale appare ridotto laddove, nel secondo, la libertà è maggiore, poiché i singoli comportamenti, necessari per raggiungere il risultato prescritto, non sono precisati dall’obbligo internazionale. Può però accadere che la norma internazionale, pur debitamente introdotta nell’ordinamento giuridico, non sia osservata né applicata dagli organi statali, che non si sentono immediatamente vincolati a tenere o evitare i comportamenti da essa prescritti o a fare in modo di raggiungere un certo risultato. Solitamente, ciò viene giustificato dagli organi statali con alcuni argomenti1. I più usuali sono quelli di ritenerla non im1 Va qui evidenziato, come poi si spiegherà più dettagliatamente nel prossimo capitolo, che il problema dell’immediata o diretta applicabilità si presenta in tutti gli ordinamenti, indipendentemente dalla specifica procedura di adattamento al diritto internazionale. Infatti, la norma internazionale può essere considerata non immediatamente applicabile o non self-executing sia negli Stati definiti a tendenza monista (come la Francia o gli Stati Uniti, paesi nei quali vi è una norma costituzionale che opera un rinvio al diritto internazionale rendendolo applicabile ipso facto nell’or-dinamento interno) sia nei Paesi a tendenza dualista (nei quali l’adattamento può avvenire tramite un procedimento ordinario o speciale per rinvio). Per questi aspetti, cfr. CONDORELLI L., Il giudice italiano e i trattati internazionali: gli accordi self-executing e non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, Milano: Giuffrè, 1972, p. 31. 12 INTRODUZIONE mediatamente applicabile o self-executing, oppure di considerarla priva d’effetto diretto. Con il termine self-executing, nato dalla prassi giudiziaria statunitense, si suole definire – assieme all’analoga dizione «diretta o immediata applicabilità» – quella norma internazionale che viene applicata dall’organo statale così come è stata concepita nell’ordinamento internazionale, una volta correttamente introdotta nell’ordinamento. Come si vedrà in seguito, il termine «diretta applicabilità» fu utilizzato anche dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel famoso parere del 1928 sulla giurisdizione delle corti di Danzica. Invece, qualora gli organi statali, in particolar modo i giudici, adducano la mancanza di effetto diretto per giustificare la non applicazione della norma internazionale, essi intendono rilevare l’assenza di situazioni giuridiche soggettive da tutelare in un processo, in termini di diritti o obblighi. Questo termine, seppur coniato – come meglio si vedrà – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Van Gend & Loos del 1963, viene sovente utilizzato nella prassi giudiziaria di diritto interno. Sebbene quest’ultima nozione, almeno all’apparenza, sembri discostarsi dalla prima, essa nondimeno può esserne considerata un sottotipo2. Invero, se la norma internazionale è priva d’effetto diretto, i singoli non potranno invocarne la violazione di fronte ad un giudice nazionale. In altre parole, il giudice non potrà accertare la violazione della norma internazionale (a dire dell’individuo, attributiva di un diritto), perché l’organo interno non era a sua volta tenuto ad «applicarla», ossia a tenere o evitare quei comportamenti che il privato sosteneva fossero dovuti nei suoi confronti sulla base della norma internazionale. La causa di questa mancata applicazione è determinata, come si vedrà nel corso del presente lavoro, da diversi fattori, fra i quali possono annoverarsi la mancanza di una specifica competenza dell’organo in questione o la sussistenza di un’antinomia risolta a favore di una norma interna3. Benché l’argomento dell’assenza d’effetto diretto venga a maggior rilievo in una prospettiva giudiziale, esso conduce ad un esito simile a quello dell’accertamento della mancanza di diretta o immediata appli2 Su questo punto, cfr. VERHOEVEN J., La notion d’applicabilité directe du droit international, Revue belge de droit international, vol. 40, 1980, pp. 243-244. 3 A tali conclusioni giunse, come meglio si vedrà in seguito, Condorelli. Cfr. CONDORELLI L., Il giudice italiano e i trattati internazionali: gli accordi self-executing e non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, cit., pp. 72-74. INTRODUZIONE 13 cabilità, questione intesa come riguardante tutti gli organi statali e non solamente il giudice. Infatti, gli organi statali giustificano la non applicazione della norma internazionale utilizzando, anche interscambiandole, entrambe le nozioni. Questa scelta si traduce nell’incapacità o nell’impossibilità (o finanche nel rifiuto) da parte di essi di tenere o evitare il comportamento richiesto dalla norma internazionale, qualora si tratti di un obbligo di comportamento determinato; oppure di tenere o evitare tutti quei comportamenti necessari per raggiungere la finalità prescritta, qualora si tratti di un obbligo di risultato. Alla base dell’accertamento dell’insussistenza di diretta o immediata applicabilità e di effetto diretto riposano alcuni argomenti meritevoli di alcuni rilievi critici, che pare opportuno qui anticipare, seppur brevemente. Per quanto riguarda la prima nozione, solitamente la norma non viene considerata immediatamente o direttamente applicabile dai giudici perché ritenuta incompleta. Sembra però difficile rinvenire un criterio con il quale si possa definire, in via generale ed astratta, quando una norma internazionale sia incompleta. A ben vedere, una norma può definirsi incompleta solo in relazione alla sua specifica applicazione e solo quando, per tale ragione, essa venga rapportata alle altre norme interne suscettibili di applicazione in quella circostanza. In altri termini, l’accertamento della completezza di una norma internazionale può avvenire solo facendo riferimento all’organo che, nel caso concreto, non solo dovrebbe osservare i comportamenti da essa prescritti, ma anche quelli enunciati in altre norme interne, ugualmente rilevanti nella fattispecie, rispetto alle quali l’incompletezza della prima emergerebbe. Alla luce di questa evidenza, alcuni studiosi – fra i quali Condorelli, nella monografia dedicata a questo tema risalente agli anni settanta del secolo scorso – hanno affermato che nessuna norma giuridica, inclusa quella internazionale, è di per sé completa, ma che ciascuna norma si completa tramite le altre norme dell’ordinamento. Con questo argomento, Condorelli cercò di sottrarre il giudizio sul carattere selfexecuting di una norma internazionale dall’indagine sulla sua completezza, dimostrando che – alla fine – il problema dell’assenza di diretta o immediata applicabilità va ricondotto esclusivamente all’ordinamento interno a causa della separazione dei poteri ed è lì destinato a risolversi 14 INTRODUZIONE o a rimanere, finanche, insoluto4. Su questo punto, il coinvolgimento dell’ordinamento internazionale sarebbe minimo, benché la norma lì sia stata concepita e creata e debba essere, in ogni caso, rispettata nell’ordinamento interno secondo il generale principio pacta (et consuetudo) sunt servanda. La scelta di far dipendere l’effetto della norma internazionale quasi unicamente dal modo d’essere dell’ordinamento interno appare, però, troppo riduttiva, poiché sembra fondarsi nella prospettiva di una netta separazione fra ordinamenti. Invero, se si considerano gli Stati liberi di adempiere come meglio credono agli obblighi internazionali, scegliendo l’effetto che questi dovrebbero produrre nell’ordinamento interno, allora il rischio di frammentarietà nell’esecuzione del medesimo obbligo diventerebbe sistemico. Sembra allora opportuno chiedersi in quale misura tale rischio sia tollerabile per il diritto internazionale oppure se incontri, invece, alcuni limiti. Un primo limite può essere rinvenuto nella funzione giudiziaria internazionale. Ad esempio, se, per il diritto internazionale, fosse sufficiente solo il raggiungimento di un risultato nell’ordinamento interno (così come gli obblighi di risultato dispongono), allora diverrebbe superfluo, per un giudice internazionale, indagare la causa giuridica che ha impedito o ostacolato il raggiungimento di tale risultato nell’ordinamento interno. Tuttavia, intendere la funzione giudiziaria internazionale in questo modo, oltre a non trovare riscontro – come si vedrà – nella prassi, finisce per svilire il ruolo nomofilattico intrinseco allo stesso jus dicere, negando alle sentenze o alle decisioni qualsiasi funzione preventiva rispetto alla possibilità o al rischio che venga, in futuro, commesso un illecito identico o simile. In effetti, una visione più ampia della responsabilità degli Stati non può svincolarsi dal carattere preventivo della funzione giurisdizionale (o para-giurisdizionale), laddove prevista, attraverso la quale si possono agevolmente ricavare gli effetti che la stessa norma internazionale dovrebbe o avrebbe dovuto spiegare nell’ordinamento interno al fine di esservi correttamente rispettata5. 4 Ivi, pp. 56-57, 60, 77-78. Ciò con l’obiettivo di rinforzare, per l’appunto, la corretta esecuzione delle norme internazionali nell’ordinamento interno. Come efficacemente rilevato, «only a State’s internal system can act effectively to prevent the State from violating international law», poiché l’osservanza del diritto internazionale «relies not so much on the enforcement mechanisms available at international level, but on the resolve of State organs charged 5 INTRODUZIONE 15 Pertanto, discostandosi dalla posizione di Condorelli sul rilievo esclusivamente interno del problema dell’immediata o diretta applicabilità della norma internazionale, ma seguendo la sua scelta di porre al centro dell’indagine il ruolo del giudice, il presente studio si prefigge di indagare come, e in quale misura, i giudici internazionali (e alcuni organi quasi-giurisdizionali) possono individuare la causa che, nell’ordinamento interno, ha impedito l’applicazione della norma internazionale, così svolgendo un ruolo nomofilattico con finalità di prevenzione di future violazioni. In altre parole, sembra necessario indagare come questi organi internazionali contribuiscano a ridefinire le norme internazionali, interpretate alla luce delle norme interne che ne possono aver ostacolato la corretta applicazione. L’indagine comprenderà altresì l’esame degli strumenti a disposizione dei giudici internazionali per porre rimedio alla violazione della norma internazionale nell’ordinamento interno. Anche per quanto concerne la seconda nozione utilizzata dagli organi interni, ma soprattutto dai giudici, per negare l’applicazione di una norma internazionale (ossia il fatto che essa non riguardi posizioni giuridiche soggettive), possono essere anticipate alcune notazioni, che verranno in seguito sviluppate. Anzitutto, l’indagine sul fatto che la norma internazionale riguardi situazioni giuridiche soggettive sembra rappresentare un criterio del tutto discrezionale. Ad esempio, alcune norme internazionali, che generalmente sono ritenute d’immediata applicabilità, solo all’apparenza non si rivolgono agli individui ma, nei fatti, la loro applicazione li coinvolge direttamente, privandoli ad esempio di un diritto. Tuttavia, quest’ultima circostanza non viene presa in considerazione dagli organi interni per accertare o negare l’applicabilità della norma internazionale in questione. Basti pensare, ad esempio, all’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti jure imperi. In questo caso, la consuetudine impone il divieto di esercitare il potere giurisdizionale, qualora il singolo faccia valere il diritto al risarcimento del danno per tali attività contro uno Stato, ma i giudici non ne fanno dipendere l’applicabilità dal fatto with applying the law (i.e., domestic courts and executive organs) to use, as far as possible, the mechanisms provided by municipal law to ensure compliance with international law». Cfr. CONFORTI B., LABELLA A., An Introduction to International Law, Leiden: Martinus Nijhoff, 2012, pp. 3-4. 16 INTRODUZIONE che essa incida su posizioni giuridiche soggettive. Come si può ben osservare, una norma internazionale, pur non formalmente destinata agli individui, può produrre nell’ordinamento un effetto immediato anche nei loro confronti. Al contrario, vi sono norme internazionali che, prescrivendo dei divieti agli individui, sono immediatamente «applicabili» nei loro confronti (si pensi ad esempio al divieto di commettere genocidio da parte di privati), ma la loro effettiva osservanza può essere garantita solo tramite l’imposizione di obblighi agli Stati, come quello di prevenire e punire, qualora non esistano meccanismi internazionali di accertamento della responsabilità penale internazionale. Come è possibile notare, il vaglio sul coinvolgimento di situazioni giuridiche soggettive sembra essere troppo incerto e precario per poter determinare con sicurezza l’applicabilità di una norma internazionale nell’ordinamento interno. In secondo luogo, far dipendere l’applicabilità di una norma internazionale nell’ordinamento interno dalla circostanza che essa riguardi o meno situazioni giuridiche soggettive restringe la questione dell’esecuzione dell’obbligo internazionale al solo aspetto giudiziale, ossia al potere del giudice di accertare la violazione di una norma internazionale e di rimediarvi. Invece, il problema dell’applicabilità della norma internazionale riguarda tutti gli organi interni. Anche qui formulare alcuni esempi parrebbe utile. L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, disponendo il divieto di tortura, si rivolge indistintamente a tutti gli organi statali: il problema della sua applicazione immediata non è, di per sé, circoscritto né alla sua applicazione giudiziaria, né all’invocabilità che può esserne fatta dall’individuo, benché costui ne sia sostanzialmente il beneficiario. Invece, il ruolo del giudice nazionale verrà semmai a rilievo in virtù dell’articolo 13 della Convenzione che, congiuntamente all’articolo 3, impone l’obbligo di accertare e porre rimedio alla violazione del divieto di tortura e degli obblighi positivi da esso derivanti. È quest’ultima norma a conferire all’individuo un diritto d’azione nei confronti dello Stato; ed è parimenti in relazione a questa norma che è necessario accertare quali siano gli specifici comportamenti che i giudici devono tenere o evitare per garantire l’effettività del ricorso. In maniera analoga, mentre l’articolo 36, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari impone l’obbligo di avvisare la persona arrestata del INTRODUZIONE 17 diritto di contattare il posto consolare – e per tale motivo essa deve essere applicata dall’autorità procedente all’arresto, enunciando un comportamento determinato –, l’articolo 36, paragrafo 2 invece dispone, nell’interpretazione data dalla Corte internazionale di giustizia nelle sentenze LaGrand del 2001 e Avena del 2005 un diritto al ricorso effettivo da far valere di fronte al giudice interno per accertare la violazione del paragrafo 1. Come si vedrà in seguito, se l’immediata applicabilità della prima norma era data per scontata da Stati Uniti e Germania, parti della controversia di fronte la Corte, di diverso avviso invece erano le opinioni per quanto concerne i comportamenti necessari che i giudici interni avrebbero dovuto tenere per rispettare la seconda norma. Per questi motivi, sembra riduttivo limitare il problema della mancata applicazione di una norma internazionale nell’ordinamento interno all’analisi del conferimento, da parte di essa, di un diritto da poter far valere in giudizio di fronte ai tribunali nazionali. E ciò a maggior ragione se si considera che, adottando un punto di vista di stretta logica giuridica, il ruolo del giudice è quello di accertare la violazione di una norma internazionale, che avrebbe già dovuto essere correttamente applicata o interpretata dagli altri organi dello Stato (o finanche da un privato, in caso di efficacia cd. orizzontale). Se si vuol riconoscere una certa autonomia concettuale alla nozione di «effetto diretto», allora essa andrebbe rapportata all’esistenza o meno di un diritto al ricorso effettivo. Anche per quanto riguarda quest’aspetto, sembra pertanto opportuno approfondire, nel corso del presente lavoro, come il giudice internazionale consideri la questione del riconoscimento, nell’ordinamento interno, del diritto ad un ricorso effettivo e, di conseguenza, dell’obbligo del giudice di accertare la violazione di una norma internazionale e di porvi rimedio, rapportandola – ove necessario – al tema della sua applicabilità. Nei termini appena esposti, si analizzerà in quale misura il ruolo del giudice internazionale (e di alcuni organi quasi-giurisdizionali) nel determinare, anche indirettamente, l’effetto che la norma internazionale dovrebbe (o avrebbe dovuto) produrre nell’ordinamento interno con le loro decisioni6. Nel corso del lavoro, si cercherà di comprendere come 6 Effetto da intendersi in senso ampio, cioè non limitato all’applicabilità immediata o diretta in giudizio (che, secondo alcuni studiosi, ne è la manifestazione «la plus tangible»: sul punto, cfr. VERHOEVEN J., La notion d’applicabilité directe du droit interna- 18 INTRODUZIONE costui, rinvenendo il fatto generatore della responsabilità ed interpretando le norme interne alla luce della norma internazionale, raggiunga l’obiettivo di facilitare o agevolare il rispetto della norma internazionale da parte degli Stati, ossia sollecitando un’applicazione diretta o immediata oppure, quantomeno, un’interpretazione conforme. Gli aspetti che saranno presi in considerazione a tale fine sono molteplici. Anzitutto, ci si può chiedere fino a quale punto la formulazione della norma internazionale, in termini di obblighi di comportamento determinato o di risultato, incida sul ruolo nomofilattico svolto dal giudice internazionale, qualora esso rilevi il fatto generatore della responsabilità, ossia la «causa» normativa che ha impedito – in via definitiva – di rispettare la norma internazionale. In secondo luogo, sembra appropriato indagare altresì quale ruolo il giudice internazionale attribuisca al diritto al ricorso effettivo. Inoltre, verrà evidenziato come le differenze strutturali fra le procedure giurisdizionali internazionali possano incidere sulla sua capacità di determinare l’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno. Come è noto, non v’è uniformità quanto al metodo di accertamento della violazione di una norma internazionale. Se alcuni giudici internazionali (come la Corte di giustizia dell’Unione europea e alcuni precedenti storici) possono determinare l’effetto prima che avvenga una violazione nell’ordinamento interno tramite una pronuncia interpretativa resa in via pregiudiziale, la maggior parte delle altre giurisdizioni internazionali agisce solo in via successiva. Questo tipo di meccanismo viene a volte «forzato» sviluppando le norme secondarie, come occasionalmente accade nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, l’esame sull’effetto che il giudice internazionale determina quando accerta la violazione di una norma internazionale verrà condotto non solamente con riferimento alle norme primarie, bensì anche a quelle secondarie, nella bipartizione concettuale fatta propria dalla Commissione di diritto internazionale nel progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per fatto illecito internazionale del 2001. Il presente lavoro è suddiviso in due parti. Nella prima parte, si approfondiranno alcuni temi di carattere generale. In particolare, si esational, cit., p. 244), bensì riguardante anche, ad esempio, l’obbligo di interpretare il diritto interno conformemente al diritto internazionale. INTRODUZIONE 19 minerà, seppur brevemente, la prassi di diritto interno e si passeranno in rassegna le opinioni degli studiosi sulla tema della diretta o immediata applicabilità della norma internazionale. Seguirà poi l’individuazione dei fattori critici, che permetteranno lo sviluppo dell’indagine, ossia la connessione fra la struttura della norma internazionale e la sua interpretazione da parte del giudice internazionale quanto alla questione dell’effetto che dovrebbe spiegare nell’ordinamento interno (Capitolo I). Verrà poi condotto un esame della prassi giudiziaria internazionale rappresentativa, a nostro avviso, degli aspetti più generali ed incisivi in relazione al tema oggetto di indagine, seguendo in parte anche un percorso storico. Si farà riferimento alle posizioni della Corte permanente di giustizia internazionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte internazionale di giustizia (Capitolo II). La seconda parte verrà dedicata allo studio di alcuni specifici settori del diritto internazionale per quanto concerne la determinazione dell’effetto della norma internazionale nell’ordinamento interno, sempre assumendo la prospettiva del giudice internazionale (o dell’organo quasi-giurisdizionale). Le tre grandi aree individuate come più rappresentative rispetto al tema oggetto di indagine sono quelle che riguardano divieti e crimini internazionali (Capitolo III), diritti umani (Capitolo IV) e rapporti economici fra Stati (Capitolo V).