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SIDI Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea 26 Pubblicazioni Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. La riforma del Diritto internazionale privato italiano (I Convegno – Roma 1996), Napoli, 1997 Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione della Organizzazione Mondiale del Commercio (II Convegno – Milano 1997), Napoli, 1998 Cooperazione fra Stati e giustizia penale internazionale (III Convegno – Siena 1998), Napoli, 1999 Riforme Costituzionali. Prospettiva europea e prospettiva internazionale (IV Convegno – Salerno 1999), Napoli, 2000 La Moneta tra sovranità statale e diritto internazionale (V Convegno – Torino 2000), Napoli, 2001 Il diritto internazionale del mare fra usi antichi e nuove forme di utilizzazione (VI Convegno – Padova, Treviso, Venezia 2001), Napoli, 2002 L’internazionalizzazione dei mezzi di comunicazione e la sovranità statale (VII Convegno – Napoli 2002), Napoli, 2003 Ordine internazionale e valori etici (VIII Convegno – Verona 2003), Napoli, 2004 Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale comunitario e interno (IX Convegno – Roma 2004), Napoli, 2005 Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo (X Convegno – Trieste-Gorizia 2005), Napoli, 2006 Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente (XI Convegno – Alghero 2006), Napoli, 2007 I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico. Soggetti, valori e strumenti (XII Convegno – Milano 2007), Napoli, 2008 La crisi del disarmo nel diritto internazionale. Nel quarto centenario della morte di Alberico Gentili (XIII Convegno – Roma 2008), Napoli, 2009 Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata (XIV Convegno – Bari 2009), Napoli, 2010 La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali (XV Convegno – Bologna 2010), Napoli, 2011 La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale (XVI Convegno – Catania 2011) Napoli, 2012 L’Unione europea a vent’anni da Maastricht: verso nuove regole (XVII Convegno – Genova 2012), Napoli, 2013 Diritto internazionale e pluralità delle culture (XVIII Convegno – Napoli 2013), Napoli, 2014 Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche (XIX Convegno – Cormayeur 2014), Napoli, 2015 L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo (XX Convegno – Macerata 2015), Napoli, 2016 La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari (XXI Convegno – Parma 2016), Napoli, 2017 Migrazioni e Diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza? (XXII Convegno – Trento 2017), Napoli, 2018 La codificazione nell’ordinamento internazionale e dell’Unione europea (XXIII Convegno – Ferrara 2018), Napoli, 2019 Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni, (XXIV Convegno – Roma 2019), Napoli, 2020 Beni e valori comuni nelle dimensioni internazionale e sovranazionale, (XXV Convegno – Lecce 2021), Napoli, 2022 SIDI Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea L’INTERESSE DELLE GENERAZIONI FUTURE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA XXVI Convegno Firenze 9-10 giugno 2022 a cura di Micaela Frulli EDITORIALE SCIENTIFICA Pubblicazione finanziata con il fondo otto per mille della Chiesa Valdese Proprietà letteraria riservata © Copyright maggio 2023 Editoriale Scientifica s.r.l. Via San Biagio dei Librai, 39 80138 Napoli ISBN 979-12-5976-668-7   INDICE-SOMMARIO Presentazione ANGELA DI STASI 9 Introduzione MICAELA FRULLI 11 PARTE PRIMA La tutela delle generazioni future: quale ruolo nel diritto internazionale e dell’Unione Europea? ALESSANDRA GIANNELLI La tutela delle future generazioni nel diritto internazionale: regola, principio o valore? 19 MASSIMO IOVANE e DONATO GRECO L’interesse delle future generazioni al mantenimento della pace 49 ANNAMARIA VITERBO Ipotecare il futuro? Le future generazioni tra debito sovrano e sviluppo sostenibile 75 LAURA PINESCHI Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale come strumenti per garantire i diritti delle generazioni future: il contributo degli organi internazionali giurisdizionali e non giurisdizionali 95 PARTE SECONDA La tutela giudiziale delle generazioni future: limiti, sfide, opportunità BEATRICE BONAFÉ Interesse delle generazioni future come interesse collettivo?   133 6 Indice ANDREA SACCUCCI La tutela degli interessi delle future generazioni nei trattati sui diritti umani: ambito, limiti e prospettive di sviluppo 157 PIETRO FRANZINA Il contenzioso civile transnazionale sulla corporate accountability 199 CRISTINA CAMPIGLIO La condizione femminile tra presente e futuro: prospettive internazionalprivatistiche 227 FRANCESCA DE VITTOR Cambiamento climatico e ricorsi alla Corte europea dei diritti umani: quali premesse per una giurisdizione intertemporale? 255 LORENZO ACCONCIAMESSA Le generazioni future davanti alla Corte europea dei diritti umani: verso il riconoscimento di un diritto alla tutela del patrimonio culturale? 277 MARIO GERVASI Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell’ambiente nel contenzioso climatico 297 PARTE TERZA Il ruolo delle organizzazioni internazionali: NextGeneration EU, Agenda 2030 e altri strumenti di tutela delle generazioni future GIANLUCA CONTALDI Il Programma Next Generation EU e le future generazioni 333 FEDERICO CASOLARI Il contributo dell’Unione Europea alla tutela della biodiversità nell’interesse delle generazioni future: una visione d’insieme 359 FRANCESCA CAPONE Eradicare la povertà nell’interesse delle generazioni future: spunti teorici e prassi regionali a partire dall’Agenda 2030 391   Indice 7   SARA DE VIDO In dubio pro futuris generationibus: una risposta giuridica eco-centrica alla slow violence 419 FILIPPO CROCI Next Generation EU e solidarietà tra generazioni nell’ambito dell’Unione Europea: quali rapporti? 447 MARIANGELA LA MANNA L’eterno ritorno del crimine di ecocidio: la proposta del Panel di esperti designato dalla Stop Ecocide Foundation 471 FRANCESCO SALERNO Conclusioni 495 APPENDICE Organi direttivi   511     L’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI AL MANTENIMENTO DELLA PACE∗ Massimo IOVANE** - Donato GRECO*** SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il concetto di «pace» e la sua duplice dimensione. – 3. La pace come «valore fondamentale». – 4. Gli interessi delle «future generazioni». – 5. Il rapporto tra pace e future generazioni. – 6. Segue: l’interesse delle future generazioni alla pace nella prassi in materia di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale in tempo di guerra. – 7. Per un inquadramento dell’interesse delle future generazioni al mantenimento della pace. – 8. Segue: l’influenza del principio di equità intergenerazionale in materia di riparazione. – 9. Conclusioni. 1. Introduzione Queste pagine raccolgono alcune riflessioni sul tema del mantenimento della pace come valore fondamentale per le future generazioni. Non andrebbe lontano dal vero il lettore che in esse dovesse avvertire l’eco della guerra. Alla data in cui si scrive, infatti, poco più di un anno è trascorso dall’inizio del conflitto armato tra Russia e Ucraina, il quale, se ancora non lascia intravedere gli spiragli di una soluzione, continuamente evoca il rischio della minaccia nucleare. L’oggetto dello studio coinvolge tre termini: ai più noti concetti di «pace» e «valore fondamentale», si affianca qui l’altro, piuttosto misterioso in tale contesto, delle «future generazioni». Si tratta di tre elementi elastici e aperti, il cui inquadramento sistematico risulta, proprio per questo, quanto mai complesso. Di essi, pertanto, si cercherà di tratteggiare i lineamenti nella prima parte del lavoro, prima di cercare di riordinarli assieme, nell’immediato prosieguo, all’interno di un quadro unitario che dia conto delle tecniche normative e argomentative attraverso le qua   ∗ Sebbene queste pagine raccolgano il frutto del lavoro congiunto dei due autori, i paragrafi 1, 3 e 9 sono da attribuire a Massimo Iovane, i restanti paragrafi a Donato Greco. ** Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli Federico II. *** Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli Federico II. 50 M. Iovane D. Greco li l’interesse delle future generazioni alla pace può trovare forme di tutela positiva. In particolare, declinando la categoria nei termini di un generale principio di equità (o responsabilità) intergenerazionale, si cercherà di evidenziare come, anche in materia di mantenimento della pace, essa possa contribuire tanto alla reinterpretazione di istituti classici del diritto internazionale quanto all’emersione di nuove istanze normative. 2. Il concetto di «pace» e la sua duplice dimensione Se è vero che, tradizionalmente, gli internazionalisti sono portati a identificare il concetto di pace con l’assenza di un conflitto armato (c.d. «pace negativa»)1, gli ultimi decenni hanno segnato la progressiva transizione dell’ordinamento giuridico internazionale da sistema di coesistenza a sistema di cooperazione2. Se, nel primo modello, le norme internazionali avevano dunque un connotato prevalentemente negativo, volto, cioè, a delimitare la sfera di influenza di ciascuno Stato sovrano, il secondo modello, plasmato dal repentino incedere di un mondo globalizzato e sempre più interdipendente, ha visto l’emersione di obblighi cooperativi, di carattere positivo, necessari a soddisfare interessi comuni e non altrimenti perseguibili senza un coordinamento internazionale3. È così gradualmente emersa una dimensione positiva della pace, come parte di un più ampio progetto di comunità democratica, in cui il benessere sociale e lo sviluppo dei diritti della persona favoriscono la maturazione di quelle condizioni che, naturalmente, contribuiscono alla promozione e al mantenimento della pace. Seguendo quest’ordine di idee, è stato autorevolmente sostenuto che, in ultima istanza, l’effettività della pace risieda nell’osservanza di un nucleo ristretto di diritti fondamentali, il cui mancato rispetto spingerebbe, invece, gli uomini e gli Stati «alla disobbedienza, alla ribellione e in ultima analisi alla guerra»4. Ciò   1 Sul punto si rinvia a un nostro precedente lavoro dove il valore fondamentale della pace è stato analizzato essenzialmente nella sua dimensione negativa: IOVANE, Il divieto dell’uso della forza armata tra obblighi degli Stati e diritto dei popoli alla pace, in BOSCHIERO (a cura di), Ordine internazionale e valori etici, [VIII Convegno della Società italiana di Diritto internazionale, Verona 26-27 giugno 2003], Napoli, 2004, p. 79 ss. 2 FRIEDMANN, The Changing Structure of International Law, London, 1964. 3 La prospettiva qui delineata sviluppa le illuminanti osservazioni di VIOLA, Pace giusta e guerra giusta. Luci e ombre nel diritto internazionale contemporaneo, in Rivista di Diritto costituzionale. Rivista dell’Associazione «Gruppo di Pisa», 2003, p. 212 ss., in particolare p. 232 ss. 4 FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, I. Teoria del diritto, seconda edizione, Roma-Bari, 2009, p. 885 ss.     Future generazioni e mantenimento della pace 51 si mostra tanto più vero in un ordinamento giuridico caratterizzato da un alto grado di decentramento della forza coattiva pubblica, che, dunque, ancor meno può permettersi di basare il mantenimento dell’ordine costituito sulla sola forza repressiva e sanzionatoria. Questa dimensione positiva del concetto di pace è deducibile da una serie di atti giuridici internazionali, dove peraltro è talvolta messa esplicitamente in relazione con i diritti delle future generazioni. In tal senso, innanzitutto, occorre richiamare la Carta delle Nazioni Unite5, in cui il proposito, solennemente affermato nel preambolo, di salvare le nuove generazioni dal flagello della guerra si accompagna, nell’art. 55, a un progetto di impegni sostanziali sul piano dell’uguaglianza, della giustizia sociale e della dignità umana, i quali sono stati successivamente ribaditi nel preambolo della Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli tra Stati6. Inoltre, basti qui ricordare che la tutela della cultura, della salute e dell’ambiente è stata riconosciuta come condizione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, rispettivamente, nell’art. 1, par. 1, della Costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)7, nel preambolo del trattato istitutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)8 e nel principio 25 della Dichiarazione di Rio9.   5 Charter of the United Nations, San Francisco 26 giugno 1945, in vigore dal 24 ottobre 1945, in British Treaty Series, vol. 67, 1946, p. 1135 ss. 6 «Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening international peace founded upon freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights and of developing friendly relations among nations irrespective of their political, economic and social systems or the levels of their development»: cfr. Assemblea generale, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970, p. 2. 7 Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, fermata a Londra il 16 novembre 1945, entrata in vigore il 4 novembre 1946, in United Nations, Treaty Series, vol. 4, 1947, p. 276 ss.: «The purpose of the Organisation is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations». 8 «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. (…) The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security»: cfr. Constitution of the World Health Organization, adottata a New York il 22 luglio 1946, in vigore dal 7 aprile 1948, in United Nations, Treaty Series, vol. 14, 1948, p. 185 ss. 9 «Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible»: cfr. Rio Declaration on Environment and Development, adottata a Rio de Janeiro il   52 M. Iovane D. Greco In conclusione di questo primo punto, è allora possibile affermare che dall’analisi della prassi risulta un concetto di pace che implica non soltanto assenza di conflitto, ma, soprattutto, lo sviluppo di quelle condizioni sociali che rappresentano l’unica vera garanzia, in termini di effettività, di una convivenza armonica all’interno della comunità internazionale. 3. La pace come «valore fondamentale» Il secondo concetto su cui occorre insistere è quello di «valore fondamentale». Tale nozione è stata elaborata dal costituzionalismo, in particolare tedesco e ha trovato una concretizzazione storica con le costituzioni democratiche a partire dal Secondo dopoguerra. In questo contesto, si parla di valore «con riferimento al cosiddetto nucleo essenziale» della Costituzione, e cioè al suo «spirito informatore», alle sue «scelte ideologiche di fondo», e programmatiche10. La norma costituzionale portatrice di un valore fondamentale «individua, pertanto, quello che in una determinata fase storica si ritiene costituisca l’interesse prevalente della collettività»11. Se questo è vero per i sistemi giuridici nazionali, anche in relazione all’ordinamento giuridico internazionale è possibile identificare una o più norme rappresentative di interessi prevalenti della generalità12. Tra di essi, la pace senza alcun dubbio rappresenta il valore supremo, come è desumibile da una serie di atti oltre che dall’impianto generale della Carta delle Nazioni Unite. Al carattere fondamentale di tale valore, infatti, si riferisce espressamente la Dichiarazione del 1984 sul diritto dei popoli alla pace13. Nel riconoscere il sacro dovere di ogni Stato di assicurare ai popoli le condizioni di una pacifica convivenza14, essa dichiara la volontà e l’aspirazione a eradicare la guerra dalla vita dell’umanità – concetto quest’ultimo che per definizione trascende la generazione presente – quale condizione indispensabile a garantirne la sopravvivenza nell’era   14 giugno 1992, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I) del 12 agosto 1992, all. I, Principio n. 25. 10 CHIEFFI, Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare, Napoli, 1990, p. 61. 11 Ivi, p. 63. 12 Ibidem. 13 Assemblea generale, Declaration on the Right of Peoples to Peace, UN Doc. A/RES/39/11, 12 novembre 1984, punto 2. 14 Ivi, punto 1.     Future generazioni e mantenimento della pace 53 della minaccia nucleare15. Tali atti, sebbene non vincolanti, contribuiscono a creare un consenso internazionale sulla ratio di alcune disposizioni del trattato istitutivo delle Nazioni Unite e sulla portata delle scelte programmatiche che hanno ispirato la «carta fondamentale». La circostanza che la pace costituisca un valore supremo tanto degli ordinamenti nazionali quanto del diritto internazionale è tutt’altro che casuale. Ad avviso di chi scrive, ci si trova di fronte a un fenomeno di reciproca influenza dei due livelli: in una fase ascendente, gli ordinamenti interni, di matrice democratica, hanno contribuito all’affermazione della pace sul piano internazionale; in una fase successiva, di carattere discendente, l’ordinamento internazionale ha poi consolidato il valore, favorendone la protezione in chiave universalistica. 4.  Gli interessi delle «future generazioni» È adesso necessario soffermarsi sul terzo e ultimo termine della discussione, ovvero le «future generazioni». Per inquadrare correttamente la categoria, e prospettarne un possibile impiego da parte della scienza giuridica, occorre innanzitutto analizzarla sotto la lente della dommatica tradizionale. Focalizzandosi quindi sul problema della soggettività giuridica di questa astratta entità, bisogna partire con il constatare che, nella sua conformazione attuale, l’ordinamento giuridico internazionale riconosce all’individuo, se non una piena personalità legale, quanto meno la capacità giuridica necessaria ad essere titolare di diritti ed obblighi giuridici derivanti da tale sistema normativo. In tal senso basti pensare alla tutela internazionale dei diritti umani, alla protezione degli investimenti esteri o al diritto internazionale penale. Ma, allora, quando un individuo può dirsi tale e così acquisire capacità giuridica? La risposta a tale domanda appare dirimente se ci si interroga sulla possibilità che le future generazioni possano vantare dei diritti. Ebbene, il diritto internazionale mutua sul punto un canone comune ai principali sistemi giuridici del mondo, i quali tendono ad attribuire capacità giuridica alle persone fisiche, ovvero agli uomini nati16 – in contrapposizione agli «unborn», altra formula con cui nel linguaggio internazionalistico ci si è soliti riferire alle future generazioni – e alle persone giuridiche costituite e riconosciute tali secondo la legislazione nazionale   15 Ivi, Preambolo. Basti citare come esempio l’art. 1 del Codice civile italiano, ai sensi del quale «[l]a capacità giuridica si acquista dal momento della nascita». 16   54 M. Iovane D. Greco di uno Stato. D’altra parte, che nel riconoscere l’esistenza delle persone giuridiche il diritto internazionale si riferisca agli ordinamenti interni è confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia laddove, nel caso della Barcelona Traction, questa ha avuto modo di rilevare che «international law has had to recognize the corporate entity as an institution created by States in a domain essentially within their domestic jurisdiction»17. Tale impostazione, senza eccessiva difficoltà, può essere estesa alla categoria delle persone fisiche, considerato che la distinzione tra persone giuridiche e persone fisiche è un retaggio naturalistico, laddove tutti i soggetti di diritto sono persone giuridiche, in quanto riconosciuti come tali sulla base di criteri definiti dall’ordinamento giuridico18. Tale premessa rende evidente la principale ragione per cui, in base ai canoni della scienza giuridica, le future generazioni non solo non possono agire, ma nemmeno possono essere considerate come veri e propri soggetti di diritto19. Tale conclusione, tuttavia, pur netta nei suoi termini, in alcun modo intende negare un ruolo positivo dell’equità intergenerazionale come principio guida nella produzione normativa e nell’interpretazione dei diritti e degli obblighi sussistenti in capo alla generazione presente, di modo che essi, attraverso una proiezione prognostica, vengano adattati, ampliati o circoscritti, al fine di assicurare la sopravvivenza stessa dell’umanità, preservandone nel tempo l’ambiente, il patrimonio culturale e le forme di civiltà che essa ha espresso: «the distant future is protected by the present law» 20.   17 Corte internazionale di giustizia, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium v. Spain), seconda fase, sentenza del 5 febbraio 1970, p. 33, par. 38. 18 KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto (1934), trad. it. di TREVES, seconda edizione, Torino, 1967, p. 89 ss. 19 Uno dei modelli più invocati in dottrina per superare tale ostacolo teorico è stato quello del «trust intergenerazionale»; per tutti si veda in proposito BROWN WEISS, The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity, in Ecology Law Quarterly, vol. 11, n. 4, 1984, p. 495 ss., in particolare pp. 499-500. Per un’analisi filosofica del problema della soggettività delle future generazioni si veda POMARICI, Verso nuove forme dell’identità? Generazioni future e dignità umana, in CIARAMELLI, MENGA (a cura di), La responsabilità per le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica e alla politica, Napoli, 2017, p. 91 ss. 20 Opinione dissenziente del giudice Weeramantry in Corte internazionale di Giustizia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, parere consultivo dell’8 luglio 1996, p. 456. La prospettiva cui si fa qui riferimento è stata magistralmente esplorata in un lungimirante lavoro di BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008, p. 27, in cui l’autore osserva come l’equità intergenerazionale si traduca in «possibili forme di tutela giuridica, azionabili dagli uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini     Future generazioni e mantenimento della pace 55 Quanto alle origini e alla portata normativa, non vi è dubbio che il principio di equità intergenerazionale sia sorto, nell’ambito del diritto internazionale dell’ambiente, congiuntamente al principio dello sviluppo sostenibile21. In tale contesto, esso essenzialmente afferma che ciascuna generazione, nello sfruttamento delle risorse naturali, ha il dovere di proteggere l’ambiente e il patrimonio culturale a beneficio, anche, delle future generazioni. Nonostante un precedente richiamo fosse già rintracciabile nella Convenzione sulla regolazione della caccia alla balena, del 1946, il cui preambolo riconosce «the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks»22, il primo riferimento esplicito alle future generazioni viene generalmente individuato nel principio 1 della Dichiarazione di Stoccolma del 197223, il quale afferma la responsabilità dell’uomo nella protezione dell’ambiente nell’interesse della presente e delle future generazioni. Diversi regimi settoriali istituiti nel periodo immediatamente successivo sono stati influenzati dall’adozione della Dichiarazione, come la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale24 e la   ancora non esistenti». Nella stessa direzione D’ALOIA, Generazioni future (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali IX, 2016, p. 311 ss., in particolare p. 374 ss. 21 Occorre anzittutto richiamare i numerosi e pionieristici lavori di BROWN WEISS, In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity, Tokyo-New York, 1989; IDEM, Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment, in American Journal of International Law, vol. 84, n. 1, 1990, p. 198 ss.; IDEM, In Fairness to Future Generations and Sustainable Development, in American University International Law Review, vol. 8, n. 1, 1992, p. 19 ss.; IDEM, Implementing intergenerational equity, in FITZMAURICE, DONG, MERKOURIS (a cura di), Research Handbook on International Environmental Law, CheltenhamNorthampton, 2010, p. 100 ss.; più di recente, BROWN WEISS, Intergenerational Equity, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, aprile 2021, disponibile online. 22 International Convention for the Regulation of Whaling, firmata a Washington il 2 dicembre 1946, in vigore il 10 novembre 1948, in United Nations, Treaty Series, vol. 161, 1953, p. 74 ss. 23 Declaration of the United Nations Conference on The Human Environment, in Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stoccolma 5-16 giugno 1972 (c.d. ‘Dichiarazione di Stoccolma’), UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, Principio 1: «Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations». 24 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Parigi 16 novembre 1972, in vigore dal 17 dicembre 1975, in United Nations, Treaty Series, vol. 1037, 1977, p. 151, art. 4.   56 M. Iovane D. Greco Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione25. Una tappa ulteriore nell’emersione della categoria delle future generazioni è stata segnata dal Rapporto Brundtland, del 1987, in cui diversi passaggi fanno menzione del principio di equità intergenerazionale26, prima che il principio 3 della Dichiarazione di Rio, del 1992, gli desse una formulazione compiuta, sancendo che «[t]he right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations»27. Riferimenti analoghi figurano anche nei due accordi licenziati dalla stessa Conferenza di Rio quali la Convenzione sulla biodiversità28 – il cui preambolo espressamente individua nella conservazione di tale bene giuridico, nell’interesse delle future generazioni, un contributo alla pace – e la Convenzione quadro sul cambiamento climatico29. Nel mentre andava emergendo e consolidandosi sul piano normativo, il concetto di future generazioni ha trovato un riflesso nella giurisprudenza internazionale, dove ha iniziato ad apparire con sempre maggiore frequenza. Oltre al parere consultivo sulla Liceità della minaccia e dell’uso di armi nucleari, su cui si avrà modo di tornare in dettaglio più avanti, è opportuno richiamare il caso del Progetto GabčíkovoNagymaros. In questo contesto, la Corte ha precisato il carattere conti   25 Convention on International Trade in Endangered Species, Washington 3 marzo 1973, in vigore dal 1° luglio 1975, in United Nations, Treaty Series, vol. 993, 1976, p. 243 ss., preambolo. 26 Report of the World Commission on Environment and Development, UN Doc. A/42/427 del 4 agosto 1987. Proseguono su questa scia The Goa Guidelines on intergenerational equity, adottate dall’Advisory Committee to the UN University Research Project il 15 febbraio 1988. 27 Rio Declaration on Environment and Development, cit. La Dichiarazione riprende sul punto il Preambolo della United Nations World Charter for Nature, UN Doc. A/RES/37/7, 28 ottobre 1982, Principio 3. In termini analoghi si esprime la dichiarazione adottata a margine della Conferenza di Vienna sui diritti umani: v. Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna 25 giugno 1993, p. 4, par. 11. 28 Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro 5 giugno 1992, in vigore il 29 dicembre 1993, in United Nations, Treaty Series, vol. 1760, 1993, p. 79 ss., Preambolo. 29 United Nations Framework Convention on Climate Change, New York 9 maggio 1992, in vigore il 21 marzo 1994, in United Nations, Treaty Series, vol. 1771, 1994, p. 107 ss., Preambolo. Così anche: Assemblea generale, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1, 25 settembre 2015, Preambolo, e il Paris Agreement, Parigi 12 dicembre 2015, in vigore dal 4 novembre 2016, in United Nations, Treaty Series, vol. 3156, 2016, No. 54113. Tali atti sviluppano la linea già tracciata dalla risoluzione dell’Assemblea generale Protection of global climate for present and future generations of mankind, UN Doc. A/RES/43/53, 6 dicembre 1988, e recentemente ripresa in Protection of global climate for present and future generations of humankind, UN Doc. A/RES/77/165, 14 dicembre 2022.     Future generazioni e mantenimento della pace 57 nuo degli obblighi di prevenzione del danno ambientale, riconoscendo la necessità di riconciliare lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente, data la «crescente consapevolezza dei rischi per l’umanità – per le generazioni presenti e future – di perseguire tali interventi [sull’ambiente] ad un ritmo non ponderato e ininterrotto»30. Poco meno di quindici anni più tardi, le future generazioni tornano in gioco nell’opinione separata resa dal giudice Cançado Trindade nel caso delle Cartiere sul fiume Uruguay, in cui egli afferma che «in 2010, it can hardly be doubted that the acknowledgement of inter-generational equity forms part of conventional wisdom in International Environmental Law»31. Più di recente, l’equità intergenerazionale ha riscontrato un notevole successo nel contenzioso climatico. Diverse giurisdizioni interne e internazionali, infatti, hanno variamente preso in considerazione il principio nel motivare l’esistenza di obblighi positivi in capo agli Stati nel senso che essi dovessero adottare tutte le misure necessarie a evitare che dal cambiamento climatico potessero derivare danni agli interessi delle future generazioni. Su questa scia, nel caso Neubauer32, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Bundesklima   30 Corte internazionale di giustizia, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), sentenza del 25 settembre 1997, pp. 77-78, par. 140. 31 Opinione separata del giudice Cançado Trindade, Corte internazionale di giustizia, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), sentenza del 20 aprile 2010; al principio di equità intergenerazionale sono dedicate le pp. 177-184, parr. 114-131. 32 Corte costituzionale tedesca (Deutsche Bundesverfassungsgericht), Neubauer g. die Bundesrepublik Deutschland, decisione del 24 marzo 2021, pp. 56-57, parr. 192-193. Apri-fila del contenzioso climatico dinanzi alle corti interne sono state le decisioni Salamanca Mancera e Urgenda. Nel primo caso, la Corte suprema colombiana ha accolto il ricorso di venticinque attori di età compresa tra i sette e i ventisei anni, affermando che il godimento di molti diritti fondamentali è intrinsecamente legato alla tutela dell’ambiente e concludendo che il Governo colombiano avesse il dovere di adottare un piano contro la deforestazione di quella parte della foresta amazzonica che insiste sul territorio nazionale. Nel raggiungere tale approdo, la Corte ha basato diversi passaggi della motivazione sul principio di equità intergenerazionale. Cfr. Corte Suprema de Justicia (Sala de cassaciòn civil), A.M. Salamanca Mancera et al. c. Presidencia de la República de Colombia et al., sentenza del 5 aprile 2018, pp. 19-22, parr. 5.3 e 6, p. 32 ss., par. 11. Quanto al secondo caso, occorre segnalare che, nel confermare la decisione di prima istanza – la quale aveva riconosciuto come il gruppo ambientalista Urgenda, agendo a tutela della presente generazione, stesse implicitamente tutelando anche gli interessi di quelle future, non soltanto olandesi (parr. 34-37) –, la Corte suprema olandese ha statuito che un obbligo positivo incombesse in capo al Governo nazionale, in base agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di adottare misure di prevenzione del cambiamento climatico. Cfr. Corte Suprema dei Paesi Bassi, The State of the Netherlands vs. Urgenda Foundation, sentenza n. 19/00135, del 20 dicembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), pp. 27-28, par. 5.7.3.   M. Iovane D. Greco 58 schutzgesetz (Legge federale sulla protezione del clima) in relazione all’art. 20a della Costituzione tedesca, per non aver previsto misure adeguate a ridurre le emissioni di CO2 oltre il 2030. Nel raggiungere tale conclusione, i giudici hanno ampiamente valorizzato il principio di equità intergenerazionale, rilevando che l’art. 20a è innanzitutto diretto a preservare le fonti naturali di vita, nell’interesse delle future generazioni, e che, pertanto, non può essere consentito a una generazione di consumare ampie porzioni del budget di CO2, sostenendo una quota relativamente minore dello sforzo di riduzione, se ciò significa scaricarne l’onere sulle generazioni successive e così esporre le loro vite a gravi perdite di libertà. Nel 2022, nel caso Torres Islanders, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha accertato una violazione, da parte dell’Australia, degli artt. 17 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici33 per aver essa mancato di proteggere adeguatamente gli indigeni delle Isole dello Stretto di Torres dall’impatto negativo del cambiamento climatico34. In particolare, per quanto concerne il diritto di godere della cultura minoritaria, l’inadempimento delle autorità australiane ha pregiudicato la possibilità delle comunità indigene di tramandare ai figli e alle generazioni future la cultura, le tradizioni, e gli usi della terra e delle risorse del mare. Negli atti e nelle decisioni sin qui richiamati, di tutta evidenza appare il dato per cui il principio di equità intergenerazionale, come limite allo sviluppo economico, sovrintenda alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale35. Tuttavia, come si avrà modo di precisare di seguito, ciò non esclude affatto che esso possa svolgere un ruolo anche in settori diversi da quelli appena menzionati, a maggior ragione se questi ultimi fanno proprie considerazioni di carattere, al contempo, umanitario, culturale e ambientalistico.   33 Patto Internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976, in United Nations, Treaty Series, vol. 999, 1976, p. 171 ss. 34 Comitato dei diritti umani, Daniel Billy et al. v. Australia, Comunicazione n. 3624/2019, osservazioni del 21 luglio 2022, UN Doc. CCPR/C/135/D/3624/2019 del 22 settembre 2022, pp. 12-13, par. 8.3, in particolare p. 16, par. 8.14. 35 Si veda PINESCHI, Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale come strumenti per garantire i diritti delle generazioni future: il contributo degli organi internazionali giurisdizionali e non giurisdizionali, in questo volume.     Future generazioni e mantenimento della pace 59 5. Il rapporto tra pace e future generazioni Con riguardo al rapporto che sussiste tra i due termini che definiscono le direttrici fondamentali di questo studio, occorre innanzitutto ricordare che, sin dai primi tempi della sua emersione come valore supremo all’interno della Carta delle Nazioni Unite, la pace sia stata associata all’equità intergenerazionale. Tale rapporto, tuttavia, non è mai stato approfondito dalla dottrina, che si è prevalentemente soffermata su aspetti certamente fondamentali ma pur sempre settoriali, per lo più relativi alla tutela ambientale36. Ricollegandosi al preambolo della Carta, la Dichiarazione del 1978 sulla preparazione delle società a una vita pacifica ricongiunge i due concetti, riaffermando il proposito di salvare le generazioni successive dal flagello della guerra e riconoscendo l’assoluta necessità di garantire una pace – giusta e duratura – tanto per le presenti quanto per le future generazioni37. Nel 1999, l’Assemblea generale contribuisce a chiarire le diverse facce di questo rapporto adottando una risoluzione sulla costruzione di una cultura di pace, definita come «a set of values, attitudes, traditions and modes of behaviour and ways of life based on: [inter alia…] Efforts to meet the developmental and environmental needs of present and future generations»38. Più di recente, la Dichiarazione del 2016 sul diritto alla pace riafferma, nel preambolo, come le presenti generazioni debbano assicurare che esse stesse e le future generazioni imparino a vivere insieme in pace, perseguendo l’aspirazione di risparmiare alle future generazioni il flagello della guerra39.   36 FITZMAURICE, Intergenerational Equity Revisited, in BUFFARD, CRAWFORD, PELWITTICH (a cura di), International Law between Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Leiden, 2008, p. 195 ss.; SHELTON, Intergenerational Equity, in WOLFRUM, KOJIMA (a cura di), Solidarity: A Structural Principle of International Law, Heidelberg, 2010, p. 123 ss.; MOLINARI, Principle 3: From a Right to Development to Intergenerational Equity, in VIÑUALES (a cura di), The Rio Declaration on Environment and Development. A Commentary, Oxford, 2015, p. 139 ss. 37 Assemblea generale, Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, UN Doc. A/RES/33/73 del 15 dicembre 1978. In termini analoghi, IDEM, Implementation of the Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, UN Doc. A/RES/45/81, 12 dicembre 1990. 38 Assemblea generale, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, UN Doc. A/RES/53/243, del 13 settembre 1999, art. 1. 39 Assemblea generale, Declaration on the Right to Peace, UN Doc. A/RES/71/189, 19 dicembre 2016, Preambolo. LET,   60 M. Iovane D. Greco Sul piano regionale europeo, non può non richiamarsi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea40, nel cui preambolo si afferma che «[i] popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. […] Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future»41. 6. Segue: l’interesse delle future generazioni alla pace nella prassi in materia di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale in tempo di guerra Con riguardo alla protezione dell’ambiente in tempo di guerra, al di là delle possibili sovrapposizioni con il concetto di «patrimonio naturale», su cui si avrà modo di tornare a breve, la prassi normativa in materia di armi nucleari rende evidente l’interesse delle future generazioni al mantenimento della pace. Nel preambolo del Trattato sul divieto di armi nucleari, infatti, si riconosce l’impossibilità di calcolare le conseguenze catastrofiche dell’impiego di armi atomiche, le quali travalicano i confini nazionali e minacciano la stessa sopravvivenza del genere umano, l’ambiente e la salute della generazione presente e di quelle a venire42. Discorrendo di tutela dell’ambiente nel contesto dei conflitti armati, ci vengono poi in soccorso i lavori che la Commissione del diritto internazionale ha deciso di dedicare a questa materia43. Il principio 12 accoglie una riformulazione della clausola Martens, precisando che «[i]n cases not covered by international agreements, the environment remains under the protection and authority of the principles of international law derived from estab   40 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Nizza 7 dicembre 2000, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 18 dicembre 2000, C 364/1, a cui l’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona ha riconosciuto, nella versione adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, lo stesso valore giuridico dei trattati. 41 Seppur in termini meno espliciti, si veda anche l’art. 3 del Trattato sull’Unione europea, Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore il 1° novembre 1993, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26 ottobre 2012, C 326/13. 42 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, New York 7 luglio 2017, in vigore il 22 gennaio 2021, in United Nations, Treaty Series, non ancora pubblicato. 43 Commissione del diritto internazionale, Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict, 2022, in Yearbook of the International Law Commission, vol. II, parte II, 2022. In proposito si veda LEHTO, Armed conflicts and the environment: The International Law Commission’s new draft principles, in Review of European Community & International Environmental Law, vol. 29, 2020, p. 67 ss.     Future generazioni e mantenimento della pace 61 lished custom, the principles of humanity and the dictates of public conscience in the interest of present and future generations» (corsivo aggiunto). Passando all’analisi della giurisprudenza internazionale, particolarmente illuminante è il già citato parere del 1996 sulla Liceità delle armi nucleari, in cui la Corte internazionale di giustizia fa spesso riferimento alle future generazioni e all’impatto transgenerazionale di questo tipo di armamenti. In primo luogo, essa chiarisce che «the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn»44. Nell’era della moderna guerra atomica – prosegue la Corte –, tale bene giuridico è quotidianamente minacciato dal possibile impiego delle armi nucleari, i cui effetti sono capaci di annientare ogni forma di civiltà e l’intero ecosistema del pianeta, e non possono essere contenuti nello spazio e nel tempo45. Infatti, il loro utilizzo «would be a serious danger to future generations. Ionizing radiation has the potential to damage the future environment, food and marine ecosystem, and to cause genetic defects and illness in future generations»46. L’esperienza maturata in margine al Secondo conflitto mondiale, a seguito dell’impiego, da parte degli Stati Uniti, di due ordigni nucleari sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki e la migliore scienza oggi disponibile sono in grado di offrire pieno supporto a tale dato. Su questa scia, il giudice Shahabuddeen, nell’opinione dissenziente allegata al parere, rappresenta l’impiego della bomba atomica nei termini di una guerra combattuta tra la generazione presente e quelle future47, nella misura in cui i suoi effetti viaggiano nel tempo e «cause unspeakable sickness followed by painful death, affect the genetic code, damage the unborn, and can render the earth uninhabitable»48. Soffermandoci adesso sulla tutela del patrimonio culturale, occorre rilevare che la sua distruzione in tempo di guerra rappresenta una grave violazione delle obbligazioni concernenti la pace, a detrimento non solo delle generazioni presenti, ma anche – o forse soprattutto – di quelle future. Basti in questa sede richiamare il preambolo della Convenzione dell’Aia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto   44 Nuclear Weapons, cit., p. 241, par. 29. Nuclear Weapons, cit., p. 243, par. 35. 46 Nuclear Weapons, cit., p. 244, par. 35. 47 Nuclear Weapons, cit., opinione dissenziente del giudice Shahabuddeen, pp. 380383. 48 Ivi, p. 382. 45   M. Iovane D. Greco 62 armato49, il quale afferma che i danni al patrimonio culturale di uno Stato sono inferti a tutta l’umanità, ricomprendendo in tale concetto anche le future generazioni. Dal preambolo della Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle future generazioni50, del 1997, emerge la consapevolezza che, in questo momento della storia, sussiste una seria minaccia alla stessa esistenza del genere umano e del suo ambiente. Il punto 9 della Dichiarazione, dedicato alla pace, aggiunge che le generazioni presenti dovrebbero risparmiare a quelle future il flagello della guerra, evitando di esporle ai danni che possono derivare dai conflitti armati, da altre forme di aggressione e dall’uso di armi contrarie a principi umanitari. 7. Per un inquadramento dell’interesse delle future generazioni al mantenimento della pace Dall’esame della prassi condotto sin qui emerge chiaramente un interesse delle future generazioni nel progetto di tutela e mantenimento della pace a livello internazionale. Ma quali conseguenze giuridiche dovrebbero scaturire e quali responsabilità incombono sugli Stati? In realtà, ancora molte incertezze aleggiano sul quadro normativo che ambisce ad assicurare tutela alle «future generazioni». Per rispondere a questo interrogativo, bisogna fare ogni possibile sforzo per inquadrare il problema nelle categorie formali del linguaggio giuridico tradizionale. In linea con i lavori della Commissione del diritto internazionale sui principi generali di diritto, ancora in corso, tutto quel che può dirsi, senza sfociare in formule astratte, è che dalla prassi convenzionale, dagli obblighi generali di diritto non scritto e dalle numerose dichiarazioni citate è possibile derivare un principio di equità intergenerazionale quale principio generale sorto nell’ordinamento giuridico internazionale51. Dopo un articolato dibattito interno, infatti, la Commis   49 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, firmata a L’Aia 14 maggio 1954, entrata in vigore il 7 agosto 1956. Anche l’art. 53 del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, cit., sembra ispirato dal principio in esame laddove proibisce «any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples». 50 Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, Parigi 12 novembre 1997. 51 Sul punto valgano le osservazioni del giudice Weeramantry, secondo cui «the rights of future generations have passed the stage when they were merely an embryonic right struggling for recognition. They have woven themselves into international law     Future generazioni e mantenimento della pace 63 sione ha chiaramente evidenziato l’esistenza di una seconda categoria di principi generali di diritto, originariamente sorti nell’ordinamento internazionale, ricavabili per induzione dalle norme convenzionali e consuetudinarie che li sottendono, oltre che sulla base dell’ampio riconoscimento registrato in trattati e altri atti internazionali52. Orbene, se non vi è dubbio che l’equità intergenerazionale si è affermata, come limite allo sviluppo economico, nel contesto del diritto internazionale sorto a protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, esso ha subito un processo di generalizzazione53 e, pertanto, può senz’altro giocare un ruolo in materia di mantenimento della pace, dove peraltro considerazioni di carattere umanitario si saldano ad altre di natura più strettamente ambientalistica, fino al punto di risultare indistinguibili54. Infatti, come conferma il principio 24 della Dichiarazione di Rio, «[w]arfare is inherently destructive of sustainable development», il quale, a sua volta, si salda con l’equità intergenerazionale. A ciò si aggiunga che il successivo principio 25 chiarisce che «[p]eace, development and environmental protection are interdependent and indivisible».   through major treaties, through juristic opinion and through general principles of law recognized by civilized nations»: cfr. Opinione dissenziente del giudice Weeramantry in Nuclear Weapons, cit., p. 455. Tale posizione sembra superare quella espressa dallo stesso giudice appena un anno prima, secondo cui «the principle of intergenerational equity [is] an important and rapidly developing principle of contemporary environmental law»: v. Opinione dissenziente del giudice Weeramantry, Corte Internazionale di giustizia, Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court S Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, ordinanza del 2 settembre 1995, in particolare pp. 341-342. Nella stessa direzione si veda STEFANIK, The Environment and Armed Conflict Employing General Principles to Protect the Environment, in STAHN, IVERSON, EASTERDAY (a cura di), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace, Oxford, 2017, pp. 93-118, p. 106. Per una ricostruzione alternativa dell’equità intergenerazionale, nei termini di un principio comune agli ordinamenti interni, si veda il contributo di GIANELLI, La tutela delle future generazioni nel diritto internazionale: regola, principio o valore? in questo volume. 52 Commissione del diritto internazionale, General principles of law. Consolidated text of draft conclusions 1 to 11 provisionally adopted by the Drafting Committee, UN Doc. A/CN.4/L.971, 21 luglio 2022, Draft conclusions 3 e 7. 53 In tal senso sembra andare il giudice Cançado Trindade laddove ha affermato che «inter-generational equity marks presence nowadays in a wide range of instruments of international environmental law, and indeed of contemporary public international law» (corsivo aggiunto): cfr. Opinione dissenziente del giudice Cançado Trindade, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), sentenza del 31 marzo 2014, p. 366, par. 47. 54 In tal senso si veda KISS, Droit international de l’environnement, Paris, 1989, p. 43, secondo cui la stessa sopravvivenza della civiltà sotto il profilo economico, sociale e politico, e in ultima analisi il mantenimento della pace, dipende dalla conservazione del mondo naturale e delle sue risorse.   64 M. Iovane D. Greco Nello specifico, il principio in esame gioca un ruolo nell’ambito di quel complesso di norme del diritto internazionale che, pur frammentato in molteplici ambiti materiali, sovrintende alla tutela della pace secondo un duplice ordine di senso: da un lato, previene il conflitto armato, salvaguardando e promuovendo diritti e libertà fondamentali quali condizioni di convivenza civile, tra cui, certamente, rientra la tutela dell’ambiente, della salute ambientale e del patrimonio culturale. Dall’altro, esso limita la ferocia delle ostilità e i danni che da esse possano discendere all’ambiente, al patrimonio culturale e, per loro tramite, all’umanità tutta. In altre parole, il principio di equità intergenerazionale seguirebbe una traiettoria concettualmente inversa rispetto a quella seguita dal principio di due diligence, nella ricostruzione che di quest’ultimo ha fatto la Corte internazionale di giustizia nel caso dello Stretto di Corfù55: se il secondo, sotteso alla Convenzione dell’Aia sulla posa di mine sottomarine56, applicabile in tempo di guerra, può essere legittimamente invocato anche in tempo di pace57, così il principio di equità intergenerazionale, sotteso a regimi istituiti a tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, non solo esercita una funzione preventiva in tempo di pace – nell’ambito dei rapporti economici e sociali –, ma anche una funzione limitativa, in tempo di guerra. Occorre adesso osservare che, diversamente dalle regole, i principi, data la loro ridotta portata prescrittiva, non offrono un autonomo modello di condotta, non obbligano a tenere un determinato comportamento, ma il più delle volte si limitano a indicare «una direzione da seguire, una tendenza da rispettare, un valore che richiede di essere preso in considerazione»58. In questo senso, la funzione del principio è duplice59. Da un lato, esso rappresenta un elemento dinamico, di cambiamento, nella misura in cui stimola gli organi titolari di un potere normativo alla produ   55 Corte internazionale di giustizia, Corfù Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), sentenza del 9 aprile 1949, p. 22. 56 Convention (VIII) relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines, L’Aia 18 ottobre 1907, in vigore il 26 gennaio 1910, in Consolidated Treaty Series, vol. 205, 1907, p. 319 ss. 57 Si veda sul punto Second report on general principles of law, by Marcelo VázquezBermúdez, ILC Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/741, 9 aprile 2020; CANNIZZARO, Diritto internazionale, quinta edizione, Torino, 2020, p. 138; PALOMBINO, Introduzione al diritto internazionale, seconda edizione, Roma-Bari, 2021, p. 74. 58 VIOLA, ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999, p. 385. 59 IOVANE, Metodo costituzionalistico e ruolo dei giudici nella formulazione dei principi generali del diritto internazionale, in Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica, vol. 13, n. 1, 2008, p. 103 ss.     Future generazioni e mantenimento della pace 65 zione di nuove norme, in vista dell’obiettivo che esso indica. Dall’altro lato, il principio induce l’interprete, e il giudice in particolare, a offrire interpretazioni conformi alle mutate esigenze dell’ordinamento giuridico di riferimento. Con riguardo alla funzione nomogenetica, i principi possono costituire il punto di partenza nel processo di formazione di norme convenzionali e consuetudinarie, nella misura in cui mettono in luce un interesse generale o influenzano la formazione di un senso di doverosità giuridica che possa associarsi a una condotta attiva. Sul piano internazionale, il principio di equità intergenerazionale è sotteso all’emersione di norme consuetudinarie in tema di sviluppo sostenibile, come l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto ambientale e il principio di precauzione: norme che svolgono un ruolo fondamentale per prevenire danni che resistano nel tempo compromettendo gli interessi delle future generazioni. Il principio di precauzione, d’altra parte, interessa da vicino anche la violazione della pace, a proposito della decisione sul tipo di armi da adottare nel corso di un evento bellico60. Fortemente ispirata dal principio è stata anche l’emersione del ius post bellum, vale a dire quel complesso di norme che impongono obblighi in capo agli Stati coinvolti in un conflitto armato, nel periodo successivo alla cessazione delle ostilità, in vista della pacificazione e della ricostruzione delle comunità impattate dagli scontri61. In questo contesto, un dovere fondamentale riguarderebbe proprio la bonifica dei territori eventualmente contaminati nel corso del conflitto62. Inoltre, anche la recente proposta di emendare lo Statuto di Roma, introducendo un art. 8-ter che criminalizzi la fattispecie di «ecocidio», può essere letta nella medesima prospettiva. Nella formulazione presentata, infatti, la norma mirerebbe a sanzionare «unlawful or wanton acts   60 Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict, cit., Principio 14. 61 DE BRABANDERE, The Concept of Jus Post Bellum in International Law: A Normative Critique, in STAHN, EASTERDAY, IVERSON (a cura di), Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations, Oxford, 2014, p. 123 ss. 62 In tal senso si veda PAYNE, The Norm of Environmental Integrity in Post-Conflict Legal Regimes, in STAHN, EASTERDAY, IVERSON, Jus Post Bellum, cit., p. 502 ss., il quale nota che «environmental integrity is an obligation owed to the international community, present and future generations, by states and individuals, just and unjust belligerents, civilians, and peacekeepers». Nella stessa direzione si veda DIENELT, ‘After the War is Before the War’: The Environment, Preventive Measures Under International Humanitarian Law, and their Post-Conflict Impact, in STAHN, IVERSON, EASTERDAY (a cura di), Environmental Protection and Transitions, cit., p. 420 ss.; PLAKOKEFALOS, Reparation for Environmental Damage in Jus Post Bellum: The Problem of Shared Responsibility, ivi, p. 257 ss.   66 M. Iovane D. Greco committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts»63. Nell’introduzione del documento un riferimento alle generazioni future appare laddove si afferma che «[p]roceeding to agree a crime of ecocide could contribute to a change of consciousness, (…) one that enhances the protection of the environment and supports a more collaborative and effective legal framework for our common future on a shared planet» (corsivo aggiunto)64. Inoltre, la ratio della proposta di inserire un nuovo considerando nel preambolo dello Statuto di Roma, che espliciti la necessità di apprestare una più severa tutela penale dell’ambiente, viene spiegata con un richiamo a quel passaggio del parere del 1996, in cui la Corte internazionale di giustizia ha offerto una definizione di tale bene che ricomprende la salute degli esseri umani, incluse le generazioni a venire. Sul piano interno, l’interesse delle future generazioni alla pace è sotteso alla lettera dell’art. 11 della Costituzione italiana, in particolare nella parte in cui tale disposizione ha offerto copertura costituzionale all’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite. Più di recente, anche la Legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1 ha inteso codificare il principio di equità intergenerazionale all’art. 9, il quale, adesso, tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, secondo quella concezione positiva della pace indicata in apertura65. Quanto alla funzione nomofilattica, molto più vivace e variegato, invece, è stato l’esercizio interpretativo e argomentativo che la giurisprudenza interna e internazionale ha intrapreso per salvaguardare le esigenze delle future generazioni. In questo scenario, l’interesse che queste ul   63 STOP ECOCIDE FOUNDATION, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Commentary and Core Text, giugno 2021, disponibile online all’indirizzo: https://static1.squarespace.com. Per un’analisi dettagliata della proposta di introdurre un crimine di ecocidio si rinvia al contributo di LA MANNA, L’eterno ritorno del crimine di ecocidio: la proposta del panel di esperti designato dalla STOP ECOCIDE FOUNDATION, in questo volume. 64 STOP ECOCIDE FOUNDATION, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Commentary and Core Text, cit., p. 3. 65 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, Legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, in Gazzetta Ufficiale, a. 163, n. 44 del 22 febbraio 2022, in vigore il 9 marzo 2022, p. 1 ss. In proposito, e sulle diverse forme con cui il principio è stato valorizzato nel quadro costituzionale italiano, si veda il recente contributo di PALOMBINO, Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro, Milano, 2022. Quanto ai risvolti finanziari dell’applicazione interna del principio si veda LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in BIFULCO, D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008, p. 423 ss.     Future generazioni e mantenimento della pace 67 time hanno al mantenimento della pace diventa un valore di riferimento per giustificare una scelta, ogniqualvolta l’interprete, chiamato a decidere sull’esistenza o sul contenuto di un diritto oppure a bilanciare tra due norme egualmente applicabili, sarà tenuto a compiere «valutazioni sostanziali riguardanti il peso dei valori in gioco»66, prima di arrivare alla soluzione concreta di un caso particolare67. Una conferma lampante dell’apporto ermeneutico che il principio di equità intergenerazionale può dare all’amministrazione della giustizia, nell’interesse della pace, viene dalla giurisprudenza di alcune corti internazionali e, nello specifico, riguarda la reinterpretazione di istituti classici come i principi del diritto internazionale umanitario e la riparazione. Nel parere sulla Liceità delle armi nucleari, il problema della minaccia che questo tipo di tecnologia pone alla stessa sopravvivenza del genere umano ed alle future generazioni si è imposto all’attenzione della Corte internazionale di giustizia68. I termini della questione sono noti. Quel che in questa sede interessa sottolineare è che la Corte non ha mai negato che i principi fondamentali del diritto dell’ambiente e lo stesso principio di equità intergenerazionale potessero influire sul diritto di ricorrere alle armi atomiche. Quel che ha negato, quanto meno per quel che qui rileva, è che queste norme potessero influire al punto da arrivare a inibire del tutto il ricorso al tipo di armamento in parola; su questo preciso aspetto si è concentrato il dissenso di alcuni giudici69. Tuttavia, è interessante notare, al positivo, l’utilizzo che, in questo contesto, i giudici hanno operato del principio di equità intergenerazionale. A loro avviso, infatti, per applicare correttamente il diritto che regola l’uso della forza, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, e il diritto applicabile nel contesto dei conflitti armati, in particolare il diritto umanitario, è imperativo considerare i caratteri unici delle armi nucleari: la loro forza distruttiva, la capacità di causare indicibili sofferenze all’umanità, e quella di danneggiare le future generazioni70.   66 PASTORE, VIOLA, ZACCARIA, Le ragioni del diritto, Bologna, 2017, p. 122. In tal senso REDGWELL, Intergenerational Trusts and Environmental Protection, Manchester, 1999, p. 123. 68 In termini non così dissimili, in realtà, la questione era già stata sollevata nel caso dei Test nucleari: Argument of Dr. Finlay, Counsel for the Government of New Zealand, in Oral Arguments on the Request for the Indication of Interim Measures of Protection Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, on 24 and 25 May 1973, President Lachs presiding, and on 22 June 1973, Vice-President Ammoun presiding, p. 103. 69 Si vedano, in particolare, le opinioni dissenzienti dei giudici Shahabuddeen, Weeramantry e Koroma. 70 Nuclear Weapons, cit., p. 244, par. 36. Nello spesso senso, ivi, p. 243, par. 33. 67   M. Iovane D. Greco 68 Come lo Shylock di Shakespeare, nel reclamare legittimamente una libbra della carne di Antonio quale penale del prestito insoluto, di questi non avrebbe potuto pretendere una goccia di sangue in più, così la dimensione intergenerazionale della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale influisce – fino a comprimerli – su criteri fondamentali del diritto dei conflitti armati, come necessità militare, proporzionalità, precauzione e umanità nella scelta di legittimi obiettivi strategici, dei metodi e dei mezzi bellici, di modo che siano quanto meno evitati danni ambientali gravi, diffusi e duraturi, e attacchi a titolo di rappresaglia diretti contro l’ambiente naturale71. In proposito è stato opportunamente osservato che While precaution under IHL without question ‘constitute[s] obligatory standards of conduct’ and is enshrined in customary international law, the concept ‘remains relatively abstract’ [… and] is merely phrased as ‘all feasible precautions’. This is worrisome because it largely leaves it to the military decision-maker to determine what the requirements for fulfilling this duty will be. It fails to provide a yard-   71 Nuclear Weapons, cit., p. 242, par. 30-31. In tal senso si vedano gli artt. 35, par. 3, e 55 del Protocollo Addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alle vittime dei conflitti armati (Protocollo I), adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, in vigore il 7 dicembre 1978, in United Nations, Treaty Series, vol. 1125, 1979, p. 3 ss. Nel senso che si tratti di un obbligo di diritto internazionale consuetudinario, si veda la Regola 45, Causing Serious Damage to the Natural Environment, in COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (nel volume a cura di HENCKAERTS e DOSWALD-BECK), Customary International Humanitarian Law, Rules, Cambridge, 2009, pp. 151-158. Cfr. Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict, cit., Principi 13 e 15. La tutela dell’ambiente, nell’interesse delle presenti e delle future generazioni, riceve l’ulteriore presidio della sanzione penale: l’art. 8(2)(b)(iv) dello Statuto di Roma punisce la condotta di chi sferri un attacco «in the knowledge that such attack will cause (…) widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated»: Statuto della Corte internazionale penale, Roma 17 luglio 1998, in vigore il 1° luglio 2002, in United Nations, Treaty Series, vol. 2187, 2004, p. 3 ss. Sul problema della proporzionalità con riguardo all’impiego di armi nucleari si veda CANNIZZARO, Il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 2000, p. 320 ss.. Sul punto si vedano anche le osservazioni di Cançado Trindade, il quale, in linea con le opinioni espresse da Weeramantry e Shahabudeen nel parere del 1996, e tornando nuovamente sul ruolo del principio di equità intergenerazionale dopo i giudizi relativi alle Cartiere sul fiume Uruguay e alla Caccia alla balena nell’Antartico, critica la posizione assunta dalla Corte nel parere del 1996, notando che «the effects of nuclear weapons, by their nature, are widespread, adverse and indiscriminate, affecting also future generations»: cfr. Opinione dissenziente del giudice Cançado Trindade, Corte internazionale di giustizia, Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. India), pronuncia sulla giurisdizione e ammissibilità, 5 ottobre 2016, p. 972, par. 167. Così anche Statement of the Marshall Islands, ICJ Doc. CR 95/32 del 14 novembre 1995, p. 23.     Future generazioni e mantenimento della pace 69 stick by which to gauge whether the duty has been fulfilled. General principles of international law, such as intergenerational equity and the precautionary principle, can and should be used to provide more of a yardstick in IHL72. Quanto al concetto di danni ambientali gravi, diffusi e duraturi, tali andrebbero considerati, ad esempio, gli effetti prodotti sull’ambiente naturale da erbicidi defolianti, come l’Agente Arancio impiegato dagli Stati Uniti nel corso della Guerra di Vietnam, al fine sia di scovare i Viet Cong nascosti nella foresta sia di colpire le loro colture agricole73. In questo frangente, poco meno del 20% dell’area forestale vietnamita è stata contaminata, determinando così una grave compromissione dei suoli per l’alta concentrazione di diossine e una significativa riduzione della biodiversità nelle zone colpite. 8. Segue: l’influenza del principio di equità intergenerazionale in materia di riparazione Ancora con riguardo all’interpretazione evolutiva di istituti classici, promossa dal principio di equità intergenerazionale, occorre richiamare l’attenzione su recenti sviluppi in materia di riparazione del danno derivante da fatti lesivi della pace sociale. In seno a diverse giurisdizioni internazionali, infatti, si va delineando un orientamento per cui, in presenza di certe condizioni, sarebbe possibile riconoscere alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani una forma di ‘danno transgenerazionale’. Con questa espressione ci si riferisce a quel processo di trasposizione di un trauma da violenza sociale dalla generazione che vi è direttamente esposta a quelle future74.   72 STEFANIK, The Environment and Armed Conflict Employing General Principles to Protect the Environment, cit., p. 114. 73 Tale esperienza ha condotto alla ratifica della Convenzione ENMOD: Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques, New York 10 dicembre 1976, in vigore il 5 ottobre 1978, in United Nations, Treaty Series, vol. 1108, 1978, p. 151 ss. Per un riferimento alla più recente prassi relativa agli effetti di armi chimiche sull’ambiente, nel contesto del conflitto siriano, si veda QANDEEL, SOMMER, Syria Conflict and its Impact. A Legal and Environmental Perspective, in Journal of International Humanitarian Legal Studies, vol. 13, n. 2, 2022, p. 275 ss. 74 Esistono due teorie per spiegare la trasmissione del danno transgenerazionale. In primo luogo, la teoria dell’attaccamento, secondo la quale un trauma non risolto influisce sulla qualità della genitorialità e porta a una traumatizzazione secondaria nella prole e ostacola lo sviluppo autonomo del fanciullo. In secondo luogo, viene in rilievo la teoria della trasmissione epigenetica, secondo la quale, quando un genitore è esposto a un trau-   70 M. Iovane D. Greco Nel caso Gómez Palomino, la Corte interamericana dei diritti umani ha accertato molteplici violazioni della Convenzione americana75 e della Convenzione sulla sparizione forzata76 da parte del Perù, che aveva omesso di avviare un procedimento giudiziario o un’indagine effettiva in relazione alla sparizione forzata di Gòmez Palomino, prelevato, nel 1992, da membri dell’organizzazione militare peruviana nota come ‘Gruppo Colina’. Ebbene, nel definire alcuni aspetti relativi alla riparazione del danno, la Corte takes into account that serious violations of human rights as that at issue in the instant case, leave lingering after-effects on the victims and next of kin directly harmed, which also affect the new generations. Thus, the predicament of the current generations, directly affected by the violation of their human rights, affects future generations in different ways. In order to achieve an integral reparation in the light of the particular circumstances of the instant case, the Court decides that, if the siblings of Mr. Gómez-Palomino mentioned above do not desire to personally avail themselves of the education measures of reparation hereby awarded, they will be able to assign such benefits to their children. Then, the benefit shall be implemented through a grant covering all their primary and secondary educa77 tion at a public school in the country (corsivo aggiunto) . Ancor più appropriato appare in questa sede l’esame della prassi sulla riparazione in materia di diritto internazionale penale, che, come settore normativo, è integralmente deputato a garantire la pace sociale. Il leading case, tutt’oggi, è rappresentato dal caso Katanga (2017), in cui il comandante di una milizia congolese è stato condannato dalla Corte penale internazionale a dodici anni di detenzione, per crimini di guerra e   ma si verificano alterazioni biologiche che portano il bambino a rivivere quel trauma come se fosse il proprio, a causa di un aumento della quantità di metile nel recettore degli ormoni steroidei, che influenza la risposta naturale dell’organismo allo stress. 75 Convenzione americana dei diritti umani, firmata a San José il 22 novembre 1969, in vigore il 18 luglio 1978, in United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 1979, p. 123 ss. 76 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le vittime dalle sparizioni forzate, New York 20 dicembre 2006, in vigore il 23 dicembre 2010, in United Nations, Treaty Series, vol. 2716, 2010, p. 3 ss. 77 Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Gómez-Palomino v. Perú (merito, riparazione e costi), ordinanza del 22 novembre 2005, pp. 51-52, par. 146. Della stessa Corte, in senso analogo può essere letta Rosendo Cantú y otra vs. México (obiezioni preliminari, merito, riparazione e costi), sentenza del 31 agosto 2010, pp. 45-46, parr. 138-139, e pp. 86-87, par. 257.     Future generazioni e mantenimento della pace 71 contro l’umanità, in relazione al massacro avvenuto nel villaggio di Bogoro, nella Repubblica democratica del Congo78. Nel processo le vittime hanno presentato un’istanza di risarcimento del danno transgenerazionale. La Corte, ammettendo implicitamente l’astratta configurabilità di questa voce di danno, ha rigettato la richiesta delle vittime, limitandosi a rilevare che «no evidence is laid before the Chamber to establish on a balance of probabilities the causal nexus between the trauma suffered and the attack on Bogoro»79. Tale precedente ha recentemente trovato conferma nel processo Ntaganda80, in cui la Camera dibattimentale ha riconosciuto la sussistenza del danno transgenerazionale, peraltro offrendone, per la prima volta in questo sistema giurisdizionale, una definizione compiuta, secondo cui [t]ransgenerational harm refers to a phenomenon, whereby social violence is passed on from ascendants to descendants with traumatic consequences for the latter. It is characterised by the existence of an intergenerational cycle of dysfunction that traumatised parents set in motion, handing-down trauma by acting as violent and neglectful caretakers deforming the psyche and impacting the next generation. Traumatised parents, who live in constant and unresolved fear, unconsciously adopt a frightening behaviour. This affects their children’s emotional behaviour, attachment, and well-being, increasing the risk that they will suffer post-traumatic stress disorders, mood disorders, and anxiety issues. It is argued that the noxious effects of trauma may be transmitted from one generation to the next, with a potential impact on the structure and mental health of families across generations81. In secondo grado, tuttavia, la Camera d’appello ha accolto i motivi di gravame della difesa e annullato la sentenza, chiedendo ai giudici di prime cure un’integrazione della motivazione con riguardo alle caratteristiche di questa forma di danno e agli elementi probatori necessari per accertarlo82.   78 Corte penale internazionale, Trial Chamber II, The Prosecutor v. Germain Katanga, No. ICC-01/04-01/07-3728-tENG, Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute, 24 marzo 2017. 79 Ivi, p. 55, par. 134, e p. 66, par. 176. 80 Corte penale internazionale, Trial Chamber VI, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, No. ICC-01/04-02/06, Reparations Order, 8 marzo 2021. 81 Ivi, p. 30, par. 73. Si vedano anche le pp. 30-31, par. 74-75. 82 Corte penale internazionale, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, No. ICC-01/04-02/06 A4-A5, Judgment on the appeals against the decision of Trial Chamber VI of 8 March 2021 entitled “Reparations Order”, 12 settembre 2022, p. 200 ss., par. 492 ss.   M. Iovane D. Greco 72 Nella stessa direzione sembra andare l’opinione separata resa nel caso Lubanga dal giudice Ibáñez Carranza, la quale evidenzia che [t]he conscription and enlistment of children under the age of fifteen years into armed groups or forces and their having been actively used in hostilities damage those children, as well as their communities. The harm transcends to impact the relatives of those children as well as the social fabric, cohesion and future of their communities. Indeed, by harming children, who represent a community’s youngest generation, the crimes may harm those expected to be in charge of the community in the future (corsivo aggiunto)83. Come è chiaro, questa giurisprudenza non è immune da incertezze; ciò non di meno, appare emblematica di quella funzione evolutiva del principio di equità intergenerazionale cui si alludeva poc’anzi e che consente ai giudici di reinterpretare istituti classici in vista del soddisfacimento di esigenze sociali emergenti. 9. Conclusioni L’indagine condotta consente di delineare una duplice dimensione della pace, in ciascuna delle quali il principio di equità intergenerazionale interviene, in chiave evolutiva, offrendo un apporto ermeneutico e di stimolo alla produzione normativa. Da un lato, l’equità intergenerazionale, come emersa e consolidata nel diritto dell’ambiente e a tutela del patrimonio culturale, promuove una dimensione positiva della pace, ovvero uno sviluppo equilibrato e armonico nei rapporti economici e sociali, nell’interesse delle future generazioni. In tale contesto, essa tanto ha influenzato istituti esistenti, sul piano interpretativo, quanto ha contribuito alla formazione di nuove norme, convenzionali e consuetudinarie, a tutela dei beni giuridici menzionati. In questa misura, il principio svolge una funzione di prevenzione del conflitto, promuovendo quelle condizioni materiali che, sole, possono garantire una convivenza pacifica giusta, e quindi duratura. Dall’altro lato, l’equità intergenerazionale ha oltrepassato i confini dei settori normativi in cui si è tradizionalmente consolidata e gioca oggi un ruolo decisivo anche nel contesto di quel complesso di norme che, a   83 Opinione separata del giudice Luz Del Carmen Ibáñez Carranza, Corte penale internazionale (Appeals Chamber), in The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC01/04-01/06, Judgment on the appeals against Trial Chamber II’s ‘Decision Setting the Size of the Reparations Award for which Thomas Lubanga Dyilo is Liable’, 18 luglio 2019, No. ICC-01/04-01/06-3466-AnxII, 16 settembre 2019, pp. 63-64, par. 141.     Future generazioni e mantenimento della pace 73 tutela della dimensione negativa della pace, regola i conflitti armati, proibisce e reprime le più gravi violazioni del diritto internazionale. Sono qui chiamati in causa tanto lo ius ad bellum quanto lo ius in bello oltre che i diritti umani e il diritto internazionale penale. In tali ambiti, infatti, il principio ha portato a introdurre (o a considerare l’introduzione di) norme che vietino e perseguano le più gravi forme di offesa della dignità umana e dell’ambiente, nell’interesse delle future generazioni. Per altro verso, esso ha consentito di reinterpretare in chiave evolutiva istituti classici, tra i quali i canoni del diritto internazionale umanitario e la riparazione del danno. Come si è avuto modo di segnalare, tali sviluppi sono ancora in corso e tutt’altro che definiti. Tuttavia, essi già evidenziano il ruolo fecondo che, nella ‘fucina del diritto internazionale’, il principio di equità intergenerazionale svolge a tutela della pace, nelle sue diverse dimensioni.