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Vincenzo Mongillo

Unitelma Sapienza, Law, Department Member
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Il volume affronta in chiave interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia dell'attività di lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al... more
Il volume affronta in chiave interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia dell'attività di lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e pre-giudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall'appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell'attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Conclude il volume un progetto integrato di disciplina della rappresentanza di interessi e di riformulazione del delitto di traffico di influenze, nell'intento di soddisfare principi cardine del diritto penale (tassatività, materialità, offensività, proporzione punitiva) ed esigenze di effettiva residualità della risposta penalistica
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l volume raccoglie i risultati di un progetto di ricerca condotto da un gruppo di studio dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» su incarico di ENEA. Frutto di una riflessione multidisciplinare comune, l’indagine ha ad... more
l volume raccoglie i risultati di un progetto di ricerca condotto da un gruppo di studio dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» su incarico di ENEA. Frutto di una riflessione multidisciplinare comune, l’indagine ha ad oggetto i profili giuridici ˗ internazionalistici, giuslavoristici, comparatistici e penalistici ˗ della salute e sicurezza in Antartide, con precipuo riferimento alla Stazione italo-francese Concordia. La ricerca tocca anche tematiche di più ampio respiro, a partire dalla determinazione del diritto applicabile in un territorio sul quale non sussiste una giurisdizione specifica né vi è prevalenza di una giurisdizione statale rispetto ad un’altra. Lo studio inoltre tratta le problematiche poste dal coinvolgimento di personale per lo più europeo (italiano o francese), riconducibile a rapporti giuridici di varia natura, e mira a enucleare i principi di una adeguata organizzazione della sicurezza in Antartide, segnatamente presso la Stazione Concordia, all’esito di un raffronto comparatistico tra diritto italiano, diritto francese, standard e best practices internazionali.
L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese può assicurare benefici in termini di rafforzamento del sistema di compliance penale eventualmente adottato, ma può anche generare pericoli o eventi lesivi penalmente significativi.... more
L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese può assicurare benefici in termini di rafforzamento del sistema di compliance penale eventualmente adottato, ma può anche generare pericoli o eventi lesivi penalmente significativi. Questo Special Report, presentato in vista del XXI Congresso Internazionale di Diritto Penale dell'AIDP, che si terrà a Parigi dal 26 al 28 giugno 2024 sul tema "Artificial Intelligence and Criminal Justice", si concentra sul secondo profilo d'indagine, dapprima esplorando le possibilità che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, in base all'attuale quadro normativo italiano e internazionale, per reati collegati all'utilizzo di dispositivi d'intelligenza artificiale, per poi analizzare le tecniche fruibili per sanzionare le aziende in caso di non corretto utilizzo di tali strumenti, nonché le obiezioni e i principali ostacoli da superare.
The use of Artificial Intelligence in corporations can lead to significant benefits in terms of strengthening the criminal compliance system, but it can also entail significant risks when the actions of those digital tools could cause... more
The use of Artificial Intelligence in corporations can lead to significant benefits in terms of strengthening the criminal compliance system, but it can also entail significant risks when the actions of those digital tools could cause danger or damage that may result in a criminal offence. This special report will focus on the latter research perspective, first exploring the possibility that an entity may be held accountable for AI-related crimes by looking at the current regulatory framework, and then investigating possible techniques to make corporations criminally liable in this field, as well as potential counter arguments to such a regulatory objective.
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Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ha poco meno di dodici anni di vita, ma una storia già tormentata a livello sia legislativo sia giurisprudenziale. Gli ultimi approdi della Cassazione – tra cui il recentissimo decisum... more
Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ha poco meno di dodici anni di vita, ma una storia già tormentata a livello sia legislativo sia giurisprudenziale. Gli ultimi approdi della Cassazione – tra cui il recentissimo decisum delle Sezioni Unite sulla discontinuità normativa tra millantato credito abrogato e traffico di influenze rimodulato nel 2019 – denotano una situazione di grave incertezza giuridica, nonostante gli sforzi giurisprudenziali di tassativizzare un reato dalla tipicità impalpabile. La riforma “Nordio”, già approvata dal Senato in prima lettura, si propone ora la terza scrittura della disposizione, in questo caso antitetica rispetto all’impeto repressivo dalla legge n. 3/2019, c.d. “spazzacorrotti”. Il delitto coniato nel 2012 si va profilando, così, come uno dei tanti congegni concepiti come una sorta di panacea nel contrasto ai fenomeni corruttivi e tuttavia falliti alla prova dell’applicazione concreta. Tale esperienza è emblematica della crisi della produzione legislativa penale nel nostro Paese e rivela la necessità, sempre più impellente, di una scienza della legislazione all’altezza delle sfide da affrontare.

SOMMARIO: 1. Il traffico di influenze illecite: oltre due lustri di travaglio legislativo e applicativo. – 2. La questione criminologica e i possibili livelli politico-criminali di intervento. – 3. L’ambigua genesi del delitto di traffico di influenze illecite e il reale perimetro giurisprudenziale del vecchio millantato credito – 4. I supposti obblighi internazionali di incriminazione. – 5. La dilatazione iperbolica del 2019. – 6. Dalle relazioni “esistenti” ovvero “asserite” alle influenze “reali” ovvero “supposte”. – 7. Il rebus dei rapporti tra millantato credito (abrogato) e traffico di influenze (modificato). – 7.1. L’intervento delle Sezioni Unite e i problemi residui. – 7.2. (Segue): in attesa della legge Nordio. – 8. L’enigma della “mediazione illecita”. – 9. La riforma Nordio in cantiere: la sostanziale sterilizzazione del delitto. – 10. La morale che dobbiamo trarre.
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Negli ultimi decenni la prevenzione patrimoniale e` evoluta con l’obiettivo di schermare l’economia legale da qualsiasi infiltrazione delle organizzazioni mafiose e dall’interferenza di altre gravi forme di criminalita`. Col tempo,... more
Negli ultimi decenni la prevenzione patrimoniale e` evoluta con l’obiettivo di schermare l’economia legale da qualsiasi infiltrazione delle organizzazioni mafiose e dall’interferenza di altre gravi forme di criminalita`. Col tempo, l’arsenale della “prevenzione economica antimafia” delineato dal d.lgs. n. 159/2011 ha assunto un’articolata fisionomia piramidale, seguendo un criterio gradualistico. L’intensita` dei diversi strumenti di intervento puo` oscillare dall’ablazione patrimoniale, all’interdizione dai contratti o finanziamenti pubblici, a strumenti “curativi” variamente modulati a seconda che l’infiltrazione mafiosa (o l’agevolazione criminale) sia occasionale oppure continuativa (amministrazione giudiziaria ovvero controllo giudiziario, quest’ultimo anche su base volontaria). Permangono, tuttavia, numerose criticita` e zone d’ombra, tra cui il netto divario tra prevenzione giurisdizionale e prevenzione amministrativa – al quale si accompagna una confusa sovrapposizione di competenze – e il danno reputazionale e la perdita di redditivita`, spesso irreversibile, che tende a subire anche l’impresa “vittima” di condizionamento anziche´ collusa. Il nodo principale resta quello delle garanzie e impone una metodologia rinnovata che eviti di suddividere in modo binario le tutele in base all’etichetta “penale” o “non penale”.

ABSTRACT: Over the last few decades, anti-mafia prevention has developed with the aim of protecting the legal economy from the infiltration of mafia organisations and the influence of serious forms of criminal activity. The range of instruments within the framework of “anti-mafia economic prevention”, as defined by Legislative Decree no. 159/2011, has gradually taken on a pyramidal structure, guided by a gradualist approach. The intensity of the various measures includes the confiscation of assets, the prohibition of access to public contracts or financing and various “cooperative compliance- like” measures, depending on whether mafia infiltration (or criminal facilitation) is sporadic or continuous (such as judicial administration or judicial control, the latter also on a voluntary basis). However, this system faces a number of critical issues and uncertainties, such as the strong divergence between judicial and administrative preventive measures, with a confusing overlap of competences, and the damage to reputation and profitability, which is often irreversible and affects even companies that are considered to be “victims” and conditioned by criminals rather than colluding with them. In any case, the central challenge within asset-based prevention remains that of securing fundamental rights and requires an updated methodology that avoids a simplistic categorisation of guarantees based solely on the “criminal” or “non-criminal” nature of the various measures.
El Decreto Legislativo n.º 231/2001 introdujo en Italia un modelo de responsabilidad “para-penal” (formalmente “administrativa”) de las entidades colectivas por la comisión de delitos que está resultando especialmente atractivo a nivel... more
El Decreto Legislativo n.º 231/2001 introdujo en Italia un modelo de responsabilidad “para-penal” (formalmente “administrativa”) de las entidades colectivas por la comisión de delitos que está resultando especialmente atractivo a nivel internacional, en buena parte porque fue pionero en la fundamentación de la responsabilidad penal/punitiva de la persona jurídica basada en el defecto de organización. El artículo analiza las características principales de la disciplina italiana, con el fin de señalar tanto sus puntos fuertes como sus problemas de aplicación y necesidades de reforma.
https://www.zfistw.de/dat/artikel/2023_5_1580.pdf Mit dem Gesetzesdekret Nr. 231/20011 wurde in Italien ein Modell der „parastrafrechtlichen“ (formell „verwaltungsrechtlichen“) Verantwortlichkeit kollektiver Einheiten für die Begehung... more
https://www.zfistw.de/dat/artikel/2023_5_1580.pdf

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 231/20011 wurde in Italien ein Modell der „parastrafrechtlichen“ (formell „verwaltungsrechtlichen“) Verantwortlichkeit kollektiver Einheiten für die Begehung von Straftaten eingeführt. Auf internationaler Ebene hat dieses Modell sich als besonders attraktiv erwiesen, vor allem weil es ein Pionier bei der Begründung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der juristischen Person aufgrund von Organisationsmängeln war. Der Artikel analysiert die Hauptmerkmale der italienischen Regelung, um ihre Stärken, aber auch ihre Anwendungsprobleme und ihren Reformbedarf aufzuzeigen.


Il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto in Italia un modello di responsabilità “parapenale” (formalmente “amministrativa”) degli enti collettivi per la commissione di reati. A livello internazionale, questa disciplina si è rivelata particolarmente attraente, soprattutto perché è stato pionieristica nel fondare la responsabilità penale della persona giuridica su un coefficiente di "colpa di organizzazione". L'articolo analizza le principali caratteristiche del regime italiano al fine di evidenziarne i punti di forza, ma anche i problemi applicativi e le necessità di riforma.
SOMMARIO: 1. La poliedrica natura e funzione della prescrizione penale (e una premessa di “postura metodologica”). – 2. Le ragioni della parabola della prescrizione da istituto “nobile” e periferico ad anomala necessità del sistema. – 3.... more
SOMMARIO: 1. La poliedrica natura e funzione della prescrizione penale (e una premessa di “postura metodologica”). – 2. Le ragioni della parabola della prescrizione da istituto “nobile” e periferico ad anomala necessità del sistema. – 3. La legge “ex Cirielli” (l. n. 251/2005). – a. La selettività discriminatoria. – b. La spinta all’aumento parossistico dei massimi edittali. – 4. I correttivi processualistici della prescrizione nella riforma “Orlando” (l. n. 103/2017). – 5. L’ultimo scomposto progetto di sterilizzazione endoprocessuale della prescrizione: la l. n. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”). – 6. La riforma “Cartabia”. Le modifiche alla disciplina della prescrizione del reato. – 7. Il nodo della ragionevole durata del processo: dalla prescrizione sostanziale alla causa di improcedibilità temporale (art. 344-bis c.p.p.). – 8. Questioni di natura e fondamento: un raffronto tra prescrizione “sostanziale” e prescrizione “processuale” nel prisma della legalità. Spunti comparatistici. – 9. Implicazioni giuridiche del reato prescritto e tecniche di “riduzione sanzionatoria”. Il nodo della confisca. – 10. Conclusioni.
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The anti-corruption package presented by the European Commission last May reaffirms the high political priority of combating corruption offences in the European Union. Concerning the proposal for a new EU directive on this matter, the... more
The anti-corruption package presented by the European Commission last May reaffirms the high political priority of combating corruption offences in the European Union. Concerning the proposal for a new EU directive on this matter, the existing significant disharmony and fragmentation of national legal systems calls for greater alignment at the European level, through the exercise of “non-exclusive” EU competence” in criminal matters, in order to combat serious crimes of corruption in a broader sense on a shared basis, taking into account their potential cross-border dimension as well. Nevertheless, various provisions included in the proposed directive raise serious doubts concerning the adherence to the principle of proportionality, specifically regarding what is necessary to achieve the objectives of the new EU instrument (Art. 5(4) TEU) and the unreasonable choice to largely equate responses to corruption in the public sector and in the private sector. Furthermore, concerns also arise with respect to the preservation of fundamental principles of criminal law, such as legality and the required degree of precision for criminal offences.

SUMMARY: 1. Premise. – 2. Incriminations. – 3. Problems of definition and the principle of legality in criminal law. – 3.1. Abuse of functions. – 3.2. Trading in influence. – 4. Risk of over-criminalisation and the principle of proportionality in criminal law. – 5. Potential residual loopholes in incriminations and outdated provisions. – 6. Backwardness of the model of legal persons’ liability as outlined in the proposed directive. – 7. Other provisions: jurisdiction, statute of limitations and investigative tools. – 8. Conclusion.
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Il contributo verte sulla questione di grande rilievo applicativo, anche alla luce del tessuto produttivo italiano, della configurabilità e dei limiti della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in relazione alle realtà societarie minori,... more
Il contributo verte sulla questione di grande rilievo applicativo, anche alla luce del tessuto produttivo italiano, della configurabilità e dei limiti della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in relazione alle realtà societarie minori, tendenzialmente refrattarie a recepire le istanze cautelative veicolate dal nuovo regime punitivo a destinatario meta-individuale. Il lavoro, anche alla luce della comparazione giuridica, propone alcune soluzioni politico-criminali improntate a una più ragionevole applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità all’ente di piccole o piccolissime dimensioni, nonché a una più accorta differenziazione del regime sanzionatorio, dal punto di vista sia della comminatoria edittale sia della possibile compensazione in concreto tra le sanzioni individuali e “corporative”. Inoltre, il contributo analizza le possibilità di adattamento dei sistemi di compliance penale in funzione dell’elemento dimensionale e segnala una serie di strategie percorribili per contenere i costi dell’implementazione dei modelli organizzativi nella piccola e media impresa.

This article focuses on the issue of possibility and limits of liability of smaller companies pursuant to Legislative Decree No. 231/2001, a crucial issue for the application of this regulation in the light of the Italian productive fabric, considering that such entities tend to be reluctant to implement the preventive measures envisaged by the new punitive regime. Also by means of legal comparison, the present work proposes a number of criminal policy solutions aimed at a more reasonable application of the criteria for imputing liability to micro, small or medium sized organisation, as well as at a more careful differentiation of the sanctions regime, from the point of view both of the sanctions provided and the possible compensation between individual and corporate sanctions. Moreover, the contribution analyses the possibility of adaptation of criminal compliance systems according to the size requirement, highlighting a series of feasible strategies to contain the costs of implementing compliance programs in SMEs.
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The fragmentation of production into global corporate groups, partnerships among companies of different nationalities, and global supply chains increase the risk of cross-border corporate crimes and undermine the effective enforcement by... more
The fragmentation of production into global corporate groups, partnerships among companies of different nationalities, and global supply chains increase the risk of cross-border corporate crimes and undermine the effective enforcement by national States. Consequently, expanded forms of criminal jurisdiction, both territorial and extraterritorial, are currently deemed by national States to be essential tools in the furtherance of an effective fight against cross-border corporate crimes. Conversely, this trend towards an “unbound” jurisdiction makes it difficult to grasp its legitimizing rationale, runs the risk of countering the excesses of globalization with the jurisdictional imperialism of the most powerful States, and poses serious problems when it comes to protecting fundamental rights of corporations and individuals, especially with regard to the transnational dimension of the ne bis in idem principle. Adopting a critical approach and a comparative criminal-law perspective, this article focuses on these issues, with a view to achieving a reasonable balance between effectiveness and guarantees.

La parcellizzazione della produzione in gruppi internazionali, partnership tra società di diversa nazionalità e catene di approvvigionamento globale fomenta la criminalità di impresa transfrontaliera e mina l’effettività dell’enforcement statale. Di conseguenza, le strategie politico-criminali oggi perseguite dagli Stati includono il ricorso a forme estensive di giurisdizione penale, sia territoriale che extraterritoriale. Tuttavia, questo piano inclinato verso un’applicazione “sconfinata” delle norme penali domestiche rende difficile coglierne la ratio legittimante, rischia di contrapporre agli eccessi della globalizzazione l’imperialismo giurisdizionale degli attori statali più potenti sullo scacchiere internazionale e pone serie questioni di rispetto dei diritti fondamentali di enti e individui, a cominciare dal ne bis in idem transnazionale. Adottando una prospettiva critica e comparatistica, il contributo affronta tali questioni, in vista di un equilibrio ragionevole tra efficienza e garanzie.
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La c.d. colpa di organizzazione rappresenta, al contempo, il fondamento e il profilo più enigmatico dell’illecito “da reato” dell’ente ex d.lg. n. 231/2001, anche a cagione della persistente incertezza circa le cautele organizzative da... more
La c.d. colpa di organizzazione rappresenta, al contempo, il fondamento e il profilo più enigmatico dell’illecito “da reato” dell’ente ex d.lg. n. 231/2001, anche a cagione della persistente incertezza circa le cautele organizzative da adottare. L’articolo confronta i più recenti approdi della giurisprudenza
di legittimità, dalla sentenza Impregilo bis della VI sezione della Cassazione alla decisione della IV sezione nel caso concernente il disastro di Viareggio. Nella parte finale vengono formulate dieci tesi sulla struttura dell’illecito dell’ente, il ruolo del modello di organizzazione, il nesso di rischio tra difetto organizzativo e reato e il modo in cui va intesa la evitabilità del reato mediante l’organizzazione diligente, nonché sulle prospettive evolutive della disciplina.

The so-called organizational fault represents at the same time the cornerstone and the most enigmatic aspect of corporate criminal liability pursuant to Italian Legislative Decree no. 231/2001, also due to the uncertainty about the necessary corporate compliance measures. The article compares the most recent achievements in Supreme Court case-law, from the Impregilo bis decision of the VI section to the IV section decision in the case concerning the Viareggio disaster. In the final part, ten theses are formulated on the structure of the corporate wrongdoing, the role of the organisation model, the link between the organizational fault and the crime and the right way to understand the concept of avoidability of the crime through diligent organization, as well as on the future perspectives of the discipline.
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https://www.sistemapenale.it/it/recensione/mongillo-la-perversa-pratica-del-capro-espiatorio-organizzativo-nel-vortice-delle-responsabilita-penali-dimpresa

Recensione a Maurizio Catino, Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni, il Mulino, 2022; trad. in inglese: Scapegoating - How organizations assign blame, Cambridge University Press, 2023.
ABSTRACT: More than twenty years after the entry into force of Legislative Decree No 231/2001 – pioneering legislation that overturned centuriesold dogmatic traditions – the time has come to reflect on possible reforms, through targeted... more
ABSTRACT: More than twenty years after the entry into force of Legislative Decree No 231/2001 – pioneering legislation that overturned centuriesold dogmatic traditions – the time has come to reflect on possible reforms, through targeted measures capable of supporting the guiding principles of the law in Italy governing corporate criminal liability (prevention and reparation), avoiding the acritical adoption of legal models designed for other economic and criminal justice systems. This work aims at investigating the key elements of a possible reform of the system of sanctions applicable to legal entities: a more marked diversification of the catalogue of sanctions, a more precise regulation of the confiscation of crime proceeds, a revision of the maximum amount of the corporate fine also taking into account the size of the organization, and the introduction of incentives for the legal entity to cooperate with enforcement authorities, the introduction of corporate probation, together with other possible ex post mechanisms for not punishing the legal entity. Against this background, there is the crucial issue of promoting a change of cultural habitus among legal practitioners, which is essential to make the new system really work in practice.

A distanza di piu` di venti anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 – un ottimo prodotto legislativo che ha capovolto dogmi secolari con accenti pionieristici – e` giunto il momento di riflettere sulle possibili riforme, mediante interventi mirati e in grado di supportare i principi direttivi della disciplina (prevenzione e riparazione), evitando la ricezione acritica di modelli pensati per altre realta` economico-processuali. Il presente contributo si concentra sulle linee essenziali di una possibile riforma del sistema sanzionatorio concernente l’ente collettivo: una piu` marcata diversificazione del catalogo delle sanzioni, una maggiore tipizzazione della confisca del profitto, la revisione del limite edittale massimo della sanzione pecuniaria tenuto conto anche dell’elemento dimensionale, l’introduzione di incentivi alla collaborazione processuale dell’ente, l’estensione alla societas dell’istituto endoprocedimentale della messa alla prova, unitamente ad altri eventuali meccanismi di non punibilita` sopravvenuta dell’ente. Sullo sfondo resta il nodo cruciale di un cambio di habitus culturale tra gli operatori della giustizia, essenziale perche´ il nuovo sistema possa decollare nella prassi applicativa.

SOMMARIO – 1. Due decenni di responsabilita` “da reato” delle entita` collettive. – 2. Dilemmi immanenti: la natura giuridica della responsabilita` e delle sanzioni corporative. – 3. Dati teleologici acquisiti: la funzione prevenzionale-riparatoria dell’illecito punitivo dell’ente collettivo. – 4. Il telos delle sanzioni destinate all’ente. – 5. La sintassi sanzione/ autore nel sistema della responsabilita` dell’ente. – 5.1. Sanzione pecuniaria. – 5.1.1. Cenni comparatistici ai criteri di quantificazione e possibili modifiche della disciplina interna. – 5.2. Confisca. – 5.3. Sanzioni interdittive. – 5.3.1. Il “delinquente corporativo abituale”. – 6. Gli “assenti” nel sistema sanzionatorio italiano. – 6.1. Modelli di sorveglianza giudiziaria nel panorama internazionale. – 6.2. (segue) e di ingiunzione giudiziaria a vocazione riparatoria. – 6.3. La situazione italiana. – 7. Profili interattivi di commisurazione delle pene dirette all’individuo e all’ente. – 8. Le intersezioni tra diritto sanzionatorio dell’ente e processo. – 9. La questione della collaborazione dell’ente con l’autorita` giudiziaria. – 9.1. Un primo – mal riuscito – embrione di premialita` per la collaborazione. – 9.2. ... I limiti di una possibile valorizzazione della collaborazione e dell’autodenuncia. – 10. Verso una premialita` razionale in chiave deflattiva e anticipatoria delle finalita` del sistema. – 11. Postilla conclusiva.
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La sentenza della Cassazione concernente il disastro ferroviario di Viareggio affronta tutti i principali nodi dell’imputazione colposa, in un contesto produttivo caratterizzato dalla lunga serie di anelli causali e dal coinvolgimento di... more
La sentenza della Cassazione concernente il disastro ferroviario di Viareggio affronta tutti i principali nodi dell’imputazione colposa, in un contesto produttivo caratterizzato dalla lunga serie di anelli causali e dal coinvolgimento di numerosi soggetti societari anche esteri. La ricostruzione delle categorie penalistiche rilevanti – azione e omissione, posizione di garanzia, causalità, imputazione oggettiva, nesso di rischio ed evitabilità dell’evento – riflette la dialettica tra naturalismo e normativismo, in un costante dialogo con l’elaborazione dottrinale. Negli approdi decisori si alternano cadenze restrittive (ad es. nella delimitazione dell’aggravante della ‘‘violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’’, con ricadute sulla responsabilità dell’ente  ex  art. 25-septies , D.Lgs. n. 231/2001) e altre più estensive, come nella definizione della sfera di  competenza dell’amministratore della capogruppo o dei confini della colpa generica
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Art. 322-ter - Confisca anche per equivalente - Reati contro la pubblica amministrazione
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SOMMARIO: 1. Industria alimentare, food crime e tipo criminologico d'autore.-2. Caratteri genetici e tratti endemici del diritto penale alimentare.-3. Segue: il dualismo immanente alle diverse direttrici di tutela: bene giuridico e... more
SOMMARIO: 1. Industria alimentare, food crime e tipo criminologico d'autore.-2. Caratteri genetici e tratti endemici del diritto penale alimentare.-3. Segue: il dualismo immanente alle diverse direttrici di tutela: bene giuridico e modalità di aggressione.-4. Segue: coefficienti di imputazione soggettiva.-5. Organizzazioni complesse e posizioni di garanzia nella filiera alimentare.-6. Segue: l'operatore del settore alimentare quale perno delle politiche europee di food safety.-7. Normativizzazione e oggettivizzazione della colpa nei reati alimentari. La polverizzazione multilivello delle norme di sicurezza.-8. Segue: precetto penale colposo in materia alimentare ed eterointegrazione amministrativa interna e sovranazionale.-9. Colpa penale e tassonomia delle regole di diligenza rilevanti nel settore alimentare.-10. Segue: regole modali.-11. Segue: regole pre-cautelari o cautelative.-12. Segue: sistemi di autocontrollo HACCP: collocazione tipologica e possibile rilievo nel prisma della colpa penale.-13. Colpa e principio di precauzione nei reati alimentari.-14. Responsabilità dell'ente ex d. lg. n. 231 del 2001 e colpa d'organizzazione.
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In a world where economics has become globalized and the cross-border dimension of corporate crime has grown exponentially, the jurisdictional issues become central. The compartmentalization of production into global corporate groups,... more
In a world where economics has become globalized and the cross-border dimension of corporate crime has grown exponentially, the jurisdictional issues become central. The compartmentalization of production into global corporate groups, joint ventures and supply chains not only increases the risk of commission of crimes and human rights violations by multinational or transnational corporations, but also undermines state enforcement efforts. The essay focuses, therefore, on the new forms of extraterritorial jurisdiction – both genuine and “camouflaged” under an extremely extensive notion of territoriality – from a twofold perspective: effectiveness of criminal law and protection of the fundamental rights of persons (individuals and corporations prosecuted by different national authorities, in search of a reasonable balance.

In un mondo in cui l’attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell’estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o  transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale – sia autentiche che “mimetizzate” sotto una nozione di territorialità dilatata all’estremo – da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell’ottica di un equilibrio ragionevole.
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Manipulation of the Legal Language and Reality Constraints: The Principle of Non-Retroactivity of more Stringent Criminal Laws breaks through the Boundaries of Criminal Enforcement. Resorting to artificially concealed legal fiction,... more
Manipulation of the Legal Language and Reality Constraints: The Principle of Non-Retroactivity of more Stringent Criminal Laws breaks through the Boundaries of Criminal Enforcement.

Resorting to artificially concealed legal fiction, notably to “labelling fraud”, is a treacherous and frequently used device in criminal law, since it is used in order to circumvent fundamental principles of guarantee. In its Judgment no. 32/2020, the Italian Constitutional Court took a critical position in in an emblematic case of manipulation of the legal language, namely the dominant qualification of all detention/enforcement rules as “procedural” or, in any case, “non-criminal substantive”, even when they may significantly affect the punishment actually inflicted on the convicted person. By affirming that the guarantee of non-retroactivity in peius must be extended to any provision that entails a transformation of the nature of the punishment in force as at the time of the offence and of its impact on the convict’s personal freedom, this judgment puts an end to artificial distinctions and recognizes that “reality constraints” should act as the insurmountable limit to any dogmatic elaboration. For the future, it seems desirable to reconsider the differentiation made by the Court between alternative measures and “mere prison benefits”.

Il ricorso alla finzione — legale o giuridica — artatamente occultata, segnatamente alla “frode delle etichette”, è un espediente tanto insidioso quanto ricorrente nel settore penale, giacché
impiegato per eludere fondamentali principi di garanzia. La sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 ha censurato un caso emblematico di manipolazione del linguaggio giuridico: l’invalsa qualificazione come “processuali” o comunque “non penali sostanziali” di tutte le norme penitenziarie/esecutive, anche quando capaci di incidere significativamente sulla pena concretamente sofferta dal condannato. Il decisum, nell’affermare che il canone dell’irretroattività in peius va esteso a qualsiasi disposizione che comporti una trasformazione della natura della pena prevista al momento del reato e dell’impatto concreto sulla libertà personale, mette fine a distinzioni artificiose, riconoscendo ai “vincoli di realtà” il ruolo di limite invalicabile dell’elaborazione dogmatica. Per il futuro, appare auspicabile rimeditare la  differenziazione — tracciata dalla Corte — tra misure alternative e “meri benefici penitenziari”.
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This contribution analyzes the socio-cultural, political and legal factors underlying the rise of corruption to the rank of emergency in criminal law. In the increasingly fiercer fight undertaken by the state and by supranational... more
This contribution analyzes the socio-cultural, political and legal factors underlying the rise of corruption to the rank of emergency in criminal law. In the increasingly fiercer fight undertaken by the state and by supranational organizations against corruption as a criminal phenomenon and against the corrupt (in a broad sense) as a “type of  offender”, the “emergency criminal paradigm” has now been fully
defined by combining all of its typical substantive, penitentiary and investigativeprocedural devices, which often conflict with fundamental principles and rights. The final part of the paper offers a minimum program for overcoming the emergency ideology in the field of anti-corruption regulations

Il contributo analizza i fattori — socio-culturali, politici e giuridici — dell’ascesa della corruzione al rango di emergenza nella dimensione penalistica. Nella lotta sempre più intensa intrapresa dallo Stato e dalle organizzazioni sovranazionali contro la corruzione come fenomeno criminoso e il corrotto (in senso lato) come “tipo d’autore”, il paradigma penale emergenziale si è andato delineando a tutto tondo, combinando i suoi caratteristici congegni sostanziali, penitenziari e investigativo-processuali, che sovente entrano in conflitto con principi e diritti fondamentali. Nella parte conclusiva del lavoro viene proposto un programma minimo per il superamento dell’ideologia emergenziale nel settore dell’anticorruzione.
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La globalizzazione ha reso sempre più diffuso l’invio di lavoratori all’estero. Lo svolgimento di un’attività lavorativa in un Paese diverso da quello di origine impone alla Società titolare del rapporto di lavoro di affrontare i rischi... more
La globalizzazione ha reso sempre più diffuso l’invio di lavoratori all’estero. Lo svolgimento di un’attività lavorativa in un Paese diverso da quello di origine impone alla Società titolare del rapporto di lavoro di affrontare i rischi connessi alla movimentazione del personale. Questi rischi aumentano quando il posto di lavoro si trova all’interno di contesti di crisi. Una mancata o insufficiente valutazione e gestione del rischio può comportare l’insorgenza di ipotesi di responsabilità penale in capo ai membri del consiglio di amministrazione e a contestazioni 231 a carico della Società per violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza.
Parole chiave: tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori inviati all’estero – responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato – responsabilità penale dei consiglieri di amministrazione.
The globalization means also sending workers abroad. Working abroad requires company to deal with the risks arising from the staff transfer. These risks increase when workplace is situated in critical or dangerous area. If risk assessment and risk management are missing or inadequate, boards members may be sentenced for breaching regulations about safety at workplace. At the same way, also the company can be involved in a criminal case in accordance with 231/2001 legislative decree, which regulates the corporate liability.
Keywords: travel health, safety & security – corporate liability – criminal liability of board members.
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ABSTRACT: La pandemia legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha avuto effetti dirompenti su ogni ambito della vita sociale, incluso il lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private. Nella stratificazione alluvionale di regole... more
ABSTRACT: La pandemia legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha avuto effetti dirompenti su ogni ambito della vita sociale, incluso il lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private. Nella stratificazione alluvionale di regole anti-contagio emanate-e incessantemente aggiornate-a livello statale e locale, generale e settoriale, un posto di rilievo è occupato dalle disposizioni della decretazione governativa e dei protocolli condivisi votate al contenimento del rischio infettivo nei luoghi di lavoro. Il contributo cerca di risolvere, anzitutto, i dubbi e i contrasti di vedute insorti in merito al rapporto tra le previsioni di contrasto del Covid-19 negli ambienti lavorativi e il sistema di tutela della salute e sicurezza del lavoro incardinato nel d.lgs. n. 81/2008, prospettando un raccordo sistematico. Vengono, inoltre, indagati i possibili profili di responsabilità penale individuale e dell'ente collettivo ex art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, evidenziando, tra l'altro, i limiti di funzionalità del reato colposo di evento nelle dinamiche eziologiche delle lesioni o dei decessi conseguenti al contagio, nonché la ratio e i limiti del nuovo art. 29-bis del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40/2020, concepito per sottrarre uno spazio residuale di operatività alla colpa generica. La convulsa produzione normativa di questi mesi, che oggi tende ad apparire eccentrica e segnata dall'emergenza, potrebbe nondimeno preannunciare, per taluni aspetti, il percorso del nostro futuro diritto penale della sicurezza sul lavoro.

La pandemia causada por la difusión del virus SARS-CoV-2 ha tenido impacto en todos los ámbitos de la vida social. En el aluvión de normas anti-contagio emanadas a nivel estatal y local, las normas relativas a los protocolos de control del riesgo en los lugares de trabajo ocupan un lugar preferente. El presente artículo busca resolver, en
primer lugar, las dudas y contradicciones existentes en la relación entre, por una parte, las normas de combate del Covid-19 en el ámbito del trabajo y, por la otra, el sistema de protección de la salud y seguridad del trabajo, contenidas en el Decreto Legislativo n. 81/2008, proponiendo una interpretación sistemática. Posteriormente, se analizan las posibles cuestiones de responsabilidad penal individual y de la persona jurídica, destacando, entre otros, los límites de funcionalidad del delito culposo en la dinámica etiológica de lesiones o muertes producto del contagio, así como el fundamento y los límites del nuevo artículo 29 bis del Decreto Legislativo n. 23/2020, convalidado por la Ley n. 40/2020. Sin perjuicio de que la convulsionada producción normativos de estos meses tiende a parecer excéntrica y condicionada por la emergencia, ella podría preanunciar algunos futuros desarrollos de nuestro derecho penal sobre la seguridad del trabajo.

The SARS-CoV-2 pandemic had dramatic effects on every aspect of social life, including work in public and private organizations. Among the stratified and flooding anti-contagion rules issued – and constantly updated – both at a national and local level, as well as at a general and sector level, a relevant role is played by governative
provisions and agreed protocols aimed at containing the infection risk in the workplace. This paper tries to overcome, in the first place, doubts and different views on the relationship between Covid-19 anti-contagion measures in the workplace and the legal framework on health and safety in the workplace outlined by Legislative Decree no. 81/2008, proposing a systemic connection. Furthermore, the paper explores the potential profiles of criminal liability of individuals and corporations under art. 25-septies of the Legislative Decree no. 231/2001, highlighting – inter alia – the limits of negligence-based result crimes in assessing the causal link between contagion and injuries/death of the victim, as well as the rationale and the limits of art. 29-bis of the Law Decree no. 23/2020, converted into Law no. 40/2020, having the aim to reduce the area of ‘generic’ negligence. The frantic lawmaking of the past months, now seen as eccentric and driven by the pandemic emergency, could nevertheless anticipate – for certain aspects – the future of criminal law related to safety in the workplace.

SOMMARIO: 1. Un'inedita minaccia per un'emergenza reale.-2. La convulsa produzione normativa votata al contrasto del Covid-19 nei luoghi di lavoro.-3. Vecchio e nuovo nel sistema di gestione del rischio-coronavirus negli ambienti lavorativi: il punto di osservazione del penalista.-4. Prevenzione.-5. Precauzione. Il ruolo dell'autorità pubblica e quello dei datori di lavoro in contesti di incertezza scientifica.-6. Una rinnovata partnership pubblico-privato in tempi di emergenza. Verso una piramide normativa a tre livelli-7. Dovere di risk assessment del datore di lavoro? Una rosa di argomenti di segno positivo.-8. L'integrazione dell'apparato "speciale" di previsioni anti-contagio nell'architettura prevenzionistica del d.lgs. n. 81/2008.-8.1. Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri alla luce del rischio-contagio.-9. Obblighi di informazione/formazione.-10. Profili di responsabilità individuale e dell'ente.-10.1. Le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure anti-contagio.-10.2. Ricadute contravvenzionali dell'inosservanza delle cautele emergenziali.-10.3. Questioni in tema di responsabilità penale individuale per l'evento-contagio o la morte conseguente. Il contagio come infortunio.-10.3.1. Spazi residui per la colpa generica? L'importanza di standard definiti in un contesto emergenziale e la ratio del nuovo art. 29-bis del d.l. n. 23/2020, conv. con mod. dalla l. n. 40/2020-10.4. Il versante della responsabilità punitiva dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001: le possibili ricadute della pandemia da Covid-19.-11. Note conclusive.
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SOMMARIO: 1. La poliedricità della confisca nel prisma della ragionevolezza costituzionale. — 2. Il banco di prova degli abusi di mercato: l’incostituzionalità (parziale) dell’art. 187-sexies TUF in materia di confisca amministrativa. —... more
SOMMARIO: 1. La poliedricità della confisca nel prisma della ragionevolezza costituzionale. — 2. Il banco di prova degli abusi di mercato: l’incostituzionalità (parziale) dell’art. 187-sexies TUF in materia di confisca amministrativa. — 3. I parametri costituzionali del giudizio di proporzionalità delle pene/sanzioni punitive: il progressivo ridimensionamento del tertium comparationis e il suo abbandono nella sent. n. 112/2019. — 4. Le nozioni di “prodotto”, “profitto” e “beni utilizzati” nella confisca conseguente all’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate. — 5. Carattere punitivo (e sproporzionato) della confisca del prodotto vs. funzione ripristinatoria della confisca del profitto. — 6. La proporzionalità della “risposta sanzionatoria complessiva”. — 7. Dalla “pena” alla “sanzione”: il problematico inquadramento delle confische e l’esigenza di una nuova sistematica. — 8. Proporzione tra fatto e sanzione, proporzione rispetto agli scopi e proporzione rispetto agli effetti (sul destinatario). — 9. Considerazioni conclusive. Polifunzionalità della confisca e polidimensionalità della ragionevolezza-proporzione.
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L'istituto della prescrizione del reato genera da sempre vibranti dispute giuridiche e politico-ideologiche. Ad inasprire le diverse posizioni è stata, da ultimo, la sospensione (de facto il blocco definitivo) della prescrizione a seguito... more
L'istituto della prescrizione del reato genera da sempre vibranti dispute giuridiche e politico-ideologiche. Ad inasprire le diverse posizioni è stata, da ultimo, la sospensione (de facto il blocco definitivo) della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado o di decreto penale di condanna, introdotta dalla L. n. 3/2019 (c.d. ''Spazzacorrotti'') a decorrere dal primo gennaio scorso. Muovendo dal rapporto dialettico tra dover essere (fondamenti teorici e politico-criminali) e realtà della prescrizione nel nostro sistema penale, il contributo analizza portata e ricadute della recente riforma, nonché i possibili profili d'incostituzionalità del nuovo impianto normativo, soprattutto a cagione dell'irragionevole bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali in gioco. Vengono quindi esplorate le possibili correzioni del quadro normativo e la prospettiva della sopravvivenza alla causa estintiva di talune conseguenze non punitive.
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ABSTRACT: In the age we live in, forced labour, so-called gang masters and the exploitation of workers in a state of need are fostered by globalisation, by the worldwide fragmentation of the organisation of production, by deregulation... more
ABSTRACT: In the age we live in, forced labour, so-called gang masters and the exploitation of workers in a state of need are fostered by  globalisation, by the worldwide fragmentation of the organisation of production, by deregulation and the liberalisation of world markets and by imponent migration flows. The related risk of criminal offences and gross violations of human rights nests in the supply chains – national and especially global – of commercial corporations and at times it involves the activity of criminal organisations. Such questions, relevant in the context of both international and national law, require a reflection updated to the changed socio-economic framework. This article focuses, therefore, on the possible strategies to contrast – through criminal law and alternative instruments – forced labour and work exploitation in a globalised economy, centring the analysis on corporate supply chain, especially of multinational corporations. To this end, we will analyse also the most innovative solutions in a comparative  perspective, the potential preventive measures for businesses also in the light of international soft law, together with the main shortcomings of the Italian regulation of corporate criminal liability in this sector ex legislative decree n. 231/2001.

Abstract: Il lavoro forzato, il c.d. caporalato e lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno sono fomentati, nell’epoca in cui viviamo, dalla globalizzazione, dalla frammentazione planetaria dell’organizzazione produttiva, dalla deregolamentazione e liberalizzazione dei mercati mondiali e da flussi migratori imponenti. Il correlato rischio di commissione di illeciti penali e gravi violazioni di diritti umani si annida nelle supply chain – nazionali e soprattutto globali – delle società commerciali e talvolta coinvolge l’operato di organizzazioni criminali. Tali questioni, rilevanti nel contesto sia del diritto internazionale che dei singoli ordinamenti nazionali, richiedono una riflessione aggiornata al mutato quadro socio-economico. Il contributo verte, così, sulle possibili strategie di contrasto – attraverso il diritto penale e strumenti alternativi – al forced labour e allo sfruttamento lavorativo in un’economia globalizzata, assumendo come fulcro dell’analisi la catena di fornitura delle imprese, in particolare delle multinazionali. Verranno a tal fine analizzate anche le soluzioni più innovative in prospettiva comparatistica, le possibili misure preventive adottabili dalle aziende anche alla luce della soft law internazionale, nonché le principali carenze, in questo settore, della disciplina italiana della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.
Nell’ultimo decennio, una folta sequenza di interventi legislativi ha scandito, in Italia, le strategie di lotta alla corruzione, in chiave sia preventiva che repressiva. Nel testo vengono analizzate criticamente le principali novità... more
Nell’ultimo decennio, una folta sequenza di interventi legislativi ha scandito, in Italia, le strategie di lotta alla corruzione, in chiave sia preventiva che repressiva.
Nel testo vengono analizzate criticamente le principali novità della recente legge n. 3/2019: gli inediti strumenti investigativi e premiali volti a far emergere la corruzione nascosta, il forte inasprimento delle pene accessorie interdittive, l’estensione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la p.a., la riformulazione del traffico di influenze illecite, la riforma della prescrizione, e altro ancora.
Il vasto programma politico-criminale delineato dalla legge c.d. “spazzacorrotti” si connota per la piena e definitiva adesione, in questo settore, al “modello emergenziale" di gestione dei problemi sociali mediante il diritto penale, mutuando schemi già invalsi nel contrasto a varie forme di criminalità particolarmente grave.
L’osmosi tra percezione della corruzione come emergenza criminale e incessante escalation legislativa desta preoccupazione per l’erosione dei principi costituzionali del diritto penale e richiede una riflessione di più vasta portata sulle tendenze dello ius puniendi nel nostro Paese, le principali cause interne e sovranazionali, e il “senso del limite” da recuperare.
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The paper analyses the relationship between organised crime and corruption, from a criminological and legal perspective, both at the domestic and the cross-border level. As to the latter, it is explored the link to the notion of... more
The paper analyses the relationship between organised crime and corruption, from a criminological and legal perspective, both at the domestic and the cross-border level. As to the latter, it is explored the link to the notion of "transnational crime" under Law 146/2006. The analysis is then devoted to the EU and international law as well, whose instruments shaped the domestic legislation in these areas of crime. the empirical mix between criminal organisations (including the Mafia-style ones) and corrupt practices influences criminal law policies, that eventually merged, as demonstrated by the recent Law 3/2019 (so-called "spazzacorrotti"). The said osmosis of preventative and repressive strategies, potentially leading to an oversimplified unification, raises new and deep concerns about the fundamental criminal law safeguards.
El presente trabajo analiza la relación entre crimen organizado y corrupción, en perspectiva tanto criminológica como jurídica. Bajo esta segunda óptica se explotan también los nexos con la noción de “delito transnacional”, conforme a la ley n. 146/2006. El análisis se extiende al derecho internacional y de la Unión Europea, los cuales han plasmado la regulación interna en estos sectores de criminalidad. La conciencia de la mezcla empírica entre la actividad de las organizaciones criminales (asociaciones criminales simples o mafosas) y prácticas de corrupción se refeja en las políticas criminales, las cuales gradualmente se han acercado hasta casi sobreponerse, como revela la reciente ley n. 3/2019. Esta ósmosis progresiva de estrategias preventivas y represivas, con el consiguiente riesgo de una reducción simplista ad unitatem, genera nuevas y preocupantes trampas para las garantías penales fundamentales.
Il contributo analizza i rapporti tra crimine organizzato e corruzione, in prospettiva sia criminologica che giuridica, e nella duplice dimensione interna e transfrontaliera. Sotto quest’ultimo profilo vengono esplorati anche i nessi con la nozione di “reato transnazionale” ai sensi della l. n. 146/2006. L’analisi è estesa al diritto dell’UE e a quello internazionale pattizio, che hanno plasmato la regolamentazione interna in questi settori di criminalità. La consapevolezza della commistione empirica tra attività delle organizzazioni criminali (associazioni delittuose semplici ovvero mafiose) e pratiche corruttive si riflette nelle politiche penali, le quali gradualmente si sono avvicinate fin quasi a sovrapporsi, come rivela anche la recente legge n. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”). Tale progressiva osmosi di strategie preventive e repressive, con il conseguente rischio di una semplicistica reductio ad unitatem, genera nuove e preoccupanti insidie per le garanzie penalistiche fondamentali.
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The Italian model of corporate criminal liability under Legislative Decree No. 231/2001 pioneered the embracing of “trend 2.0” whereby legal persons are held liable for economic crimes, starting with the relevance of effective compliance... more
The Italian model of corporate criminal liability under Legislative Decree No. 231/2001 pioneered the embracing of “trend 2.0” whereby legal persons are held liable for economic crimes, starting with the relevance of effective compliance programs for determining corporate responsibility. This article addresses the key characteristics of the Italian corporate liability system, so as to point out both its potential and problems: The nature and structure of it; the principle of joint punishment of natural and legal persons; the challenges of autonomous liability of collective entities; the issues of successor liability and ne bis in idem. Also, a new route emerging in the international debate will be briefly analysed: The independent model of corporate criminal liability between holistic and aggregate approaches.
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Abstracts Intracorporate control on compliance programs aimed at preventing crimes is crucial in fighting corporate crime, being grounded on criminal law compliance and internationally widespread. This paper compares control measures in... more
Abstracts
Intracorporate control on compliance programs aimed at preventing crimes is crucial in fighting corporate crime, being grounded on criminal law compliance and internationally widespread. This paper compares  control measures in the Italian legal system (the supervisory body under Legislative Decree no. 231/2001) and in legal systems of Spanish language (especially Chile, Spain, Perù and Argentina), taking into account the US model of compliance officer as well as the most relevant standards. Notwithstanding the common precautionary aim, the various control models are notably different at a structural and practical level. At any event, among the crucial factors of an effective control there are the indipendency and the lack of conflict of interest by the supervisor, in connection with professional adequacy and sufficient resources. Furthermore, in selecting the best control techniques it is fundamental taking into account both the dimension of the single corporation and the business and legal-corporate framework

La supervisión de la aplicación dentro de la empresa de los modelos de organización para la prevención de delitos es un punto central de la nueva estrategia de combate a la criminalidad de empresa, la cual se basa en los principios del compliance penal, ampliamente difundida a nivel internacional. El presente artículo compara los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico italiano y en aquellos sistemas hispanoparlantes (en particular Chile, España, Perú y Argentina). Sin perjuicio de los comunes objetivos preventivos, los diversos esquemas de control revelan diferencias estructurales y de actuación. En todo caso, entre los factores decisivos para una vigilancia efectiva destacan la independencia del vigilante y la ausencia de conflictos de interés de su parte, una adecuada preparación profesional y la disponibilidad de recursos suficientes. Además, al seleccionar las mejores técnicas de control no se puede prescindir, a nivel micro, de la específica realidad de la empresa en la cual van a ser implementadas y, a nivel macro, del contexto productivo y normativo-societario de referencia.

La vigilanza endoaziendale sui modelli organizzativi per la prevenzione dei reati è un punto focale della nuova strategia di contrasto ai crimini d’impresa, la quale attinge ai principi della compliance penale e sta avendo larga diffusione a livello internazionale. Nell’articolo vengono comparati i sistemi di controllo previsti nell’ordinamento italiano (l’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) e in quelli ispanoparlanti che dal primo hanno tratto ispirazione (soprattutto Cile, Spagna, Perù, Argentina), avuto riguardo anche al paradigma statunitense del compliance officer e alle norme tecniche più significative. Nonostante i comuni obiettivi prevenzionali, i vari schemi di controllo palesano consistenti differenze strutturali e attuative. Ad ogni modo, tra i fattori decisivi di una vigilanza efficace si stagliano l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse in capo al vigilante, che devono coniugarsi con un’adeguata professionalità e la disponibilità di risorse sufficienti. Inoltre, nel selezionare le migliori tecniche di controllo non può prescindersi, a livello micro, dalle singole realtà aziendali in cui vanno innestate e, a livello macro, dal contesto produttivo e normativo-societario di riferimento.
Nel settore del contrasto alla corruzione in Italia, l’istituto della confisca dei proventi illeciti, nell’ultimo ventennio, si è frantumato in un arcipelago di strumenti ablativi, con presupposti e principi direttivi assai eterogenei. La... more
Nel settore del contrasto alla corruzione in Italia, l’istituto della confisca dei proventi illeciti, nell’ultimo ventennio, si è frantumato in un arcipelago di strumenti ablativi, con presupposti e principi direttivi assai eterogenei. La logica che ispira questo processo di differenziazione è sostanzialmente efficientista e mette a rischio le garanzie fondamentali del diritto penale e più in generale dello Stato di diritto
Abstract. Il caso concernente il disastro della nave turistica Costa Concordia riveste particolare interesse penalistico nell’ottica dei confini concettuali della colpa con previsione dell’evento ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza... more
Abstract. Il caso concernente il disastro della nave turistica Costa Concordia riveste particolare interesse penalistico nell’ottica dei confini concettuali della colpa con previsione dell’evento ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza definitiva della Cassazione ha affrontato dal punto di vista del discrimine con la forma immediatamente “inferiore” di colpa, quella semplice o comune, anziché con l’ipotesi di elemento psicologico “superiore”, il dolo eventuale.

L’analisi dell’arresto in discorso rappresenta, così, un’occasione propizia per recuperare una nozione più comprensiva della forma aggravata di colpa, non appiattita sui profili discretivi con il dolus eventualis, ed altresì per saggiare l’impatto del dictum delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp sulla successiva elaborazione giurisprudenziale.
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Today the world food market is dominated by the food multinationals and characterized by corporate concentration, globalization and financialization. This situation makes it necessary that commercial companies be held liable for the... more
Today the world food market is dominated by the food multinationals and characterized by corporate concentration, globalization and financialization. This situation makes it
necessary that commercial companies be held liable for the commission of food crimes.
With regard to the structure of corporate criminal responsibility, the paradigm based on the lack of internal organization appears to be the most suitable; moreover it is consistent with the inspiring philosophy of EU food regulation, according to which the relevant risks must be
managed by companies in a preventive, systematic and documented manner.
The poor legal certainty of the compliance program requirements can be addressed both through careful legislative reform and by applying, in practice, the guidelines emerging from European law, international soft law and private standardization actors, which have a long tradition in the field of food safety management systems.
The recent Italian draft law on agri-food crimes proposed by the Caselli Commission is an appreciable effort to “codify” a standard organizational model for food enterprises. However
the enhancement of hetero-standardization in this crucial sector shows several inconsistencies and it could raise a new wave of interpretative problems.

Lo stato attuale del mercato mondiale degli alimenti, dominato dalle multinazionali del settore e caratterizzato da concentrazione societaria, globalizzazione e finanziarizzazione, rende necessario responsabilizzare direttamente le società commerciali per la realizzazione dei
food crimes.
Circa la struttura di tale responsabilità, il paradigma basato sulla carente organizzazione interna appare il più adatto allo scopo ed anche il più coerente con la filosofia ispiratrice
della fitta regolamentazione europea in materia alimentare, secondo cui i relativi rischi vanno gestiti dalle imprese con un approccio di tipo preventivo, sistematico e documentato.
La questione della scarsa determinatezza dei requisiti giuridici del modello organizzativo di prevenzione del rischio-reato può essere affrontata sia attraverso un’accorta integrazione legislativa, sia recependo, in sede applicativa, gli indirizzi rivenienti dalla normativa europea, dalla soft law internazionale e dalla standardizzazione privata, che vantano una lunga tradizione nel campo dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare.
Il recente progetto italiano di riforma dei reati in materia agroalimentare, elaborato dalla Commissione Caselli, è apprezzabile per lo sforzo di “codificazione” di un modello organizzativo-tipo dell’impresa alimentare (nuovo art. 6-bis del d.lgs. n. 231/2001). Tuttavia, il potenziamento dell’etero-normazione in questo delicato settore, per il modo in cui è stato tecnicamente congegnato, presenta diverse incongruenze e potrebbe sollevare un nuovo sciame di problemi interpretativi.
La sentenza in commento, nel condannare i vertici di una multinazionale italiana per il delitto di corruzione di un pubblico ufficiale di uno Stato estero extraeuropeo, ha affermato la compatibilità di tale fattispecie con l’ipotesi della... more
La sentenza in commento, nel condannare i vertici di una multinazionale italiana per il delitto di corruzione di un pubblico ufficiale di uno Stato estero extraeuropeo, ha affermato la compatibilità di tale fattispecie con l’ipotesi della corruzione per atto conforme ai doveri d’ufficio, attualmente ricompresa, per effetto della L. n. 190/2012, nella rinnovata figura della corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. L’articolo, oltre a rimarcare la portata della decisione a fronte della natura discrezionale dell’atto oggetto del mercimonio sub iudice, affronta il controverso tema delle forme di corruzione riconducibili al novero di quelle sanzionate dall’art. 322 bis, comma 2, n. 2, c.p., anche alla luce delle convenzioni internazionali di riferimento.
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Trading in influence (art. 346-bis c.c.), provided by law 190/2012 is the main Italian offence in the area of influencing public decision making. The offence rose expectations, but the first judicial decisions have shown many... more
Trading in influence (art. 346-bis c.c.), provided by law 190/2012  is the main Italian offence in the area of influencing public decision making. The offence rose expectations, but the first judicial decisions have shown many shortcomings: lack of consistency in the relation with the offence “millantato credito” (a special kind of fraud), violation of the “lex certa” requirement and of the harm principle. Furthermore, the proof of the numerous elements of the offence will be very difficult, especially when the conduct aims to influence the decision making process in the exercise of legislative or discretionary functions. It seems necessary to further reform the offence.


Nei processi decisionali pubblici il rischio penale per l’attività di lobbying oggi gravita soprattutto attorno alla fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), introdotta dalla l. n. 190/2012. Il delitto di nuovo conio aveva suscitato grandi aspettative, ma già i primi riscontri giudiziari appaiono deludenti. Esso non si coordina adeguatamente con il millantato credito (art. 346 c.p.), appare di limitata efficacia deterrente e si pone in attrito con i principi di determinatezza e offensività della fattispecie penale. La fitta schiera di elementi costitutivi complica l’accertamento, specie in relazione all’attività legislativa o amministrativa discrezionale. Appare quindi opportuna una revisione legislativa.
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La sentenza della Cassazione penale italiana, Sez. VI, 17 marzo 2016 (c.c. 12 febbraio 2016), n. 11442, costituisce la prima decisione definitiva di condanna, all’esito di un giudizio dibattimentale, di una società italiana per fatti di... more
La sentenza della Cassazione penale italiana, Sez. VI, 17 marzo 2016 (c.c. 12 febbraio 2016), n. 11442, costituisce la prima decisione definitiva di condanna, all’esito di un giudizio dibattimentale, di una società italiana per fatti di corruzione di pubblici agenti di uno Stato non appartenente all’Ue, la Nigeria. La pronuncia e la relativa vicenda fattuale appaiono paradigmatiche delle costanti criminologiche della grand corruption sui mercati internazionali, connotata da un elevato tasso di “sofisticatezza”, e delle complesse questioni giuridiche che solleva l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 322 bis, comma 2, n. 2, c.p.
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Sommario: 1. L'ipotesi « speciale » di confisca disciplinata dall'art. 322-ter: natura giuridica e orientamento finalistico. — 2. Principio di legalità e confisca ex art. 322-ter. — 3. Ambito di applicazione. — 4. I beni confiscabili ex... more
Sommario: 1. L'ipotesi « speciale » di confisca disciplinata dall'art. 322-ter: natura giuridica e orientamento finalistico. — 2. Principio di legalità e confisca ex art. 322-ter. — 3. Ambito di applicazione. — 4. I beni confiscabili ex art. 322-ter: a) le nozioni di « prezzo » e « profitto » del reato nell'interpretazione dell'art. 240 c.p.; b) i concetti di « prezzo » e « profitto » con specifico riferimento ai delitti indicati nell'art. 322-ter — 5. Ulteriori profili problematici della determinazione del profitto confiscabile: a) il profitto ‘indiretto' o ‘mediato'; b) il problema dei beni “fungibili”. — c) il criterio del ‘lordo' vs il criterio del ‘netto' nel computo del profitto oggetto di confisca. — 6. La confisca per equivalente: a) disciplina, natura e funzione; b) il concetto di « disponibilità » dei beni suscettibili di confisca per equivalente; c) la nozione di « prezzo » confiscabile per equivalente ai sensi del comma 1; d) la confiscabilità per equivalente di un prezzo o profitto non effettivamente conseguito (in tutto o in parte). — 7. Persistenti incertezze circa l’essenza e le finalità della confisca ex art. 322-ter: alcune questioni applicative. 7.1. Confisca e patteggiamento. —7.2. Confisca e requisito della condanna: la divaricazione tra confisca diretta e per equivalente in un recente arresto delle Sezioni Unite. —7.3. Confisca (e sequestro) per equivalente in caso di concorso di persone nell'illecito. — 7.3. Confisca (e sequestro) per equivalente in caso di concorso di persone nell'illecito. — 8. I rapporti con le ipotesi di confisca di cui agli artt. 335-bis c.p., 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 19 d.lg. n. 231/2001.
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A meno di tre anni dalla riforma "di sistema" del 2012 (l. n. 190), la l. n. 69 del 2015 ha ulteriormente irrobustito l'apparato repressivo delle patologie lato sensu corruttive, avvertite nel nostro Paese come sempre più dilaganti e... more
A meno di tre anni dalla riforma "di sistema" del 2012 (l. n. 190), la l. n. 69 del 2015 ha ulteriormente irrobustito l'apparato repressivo delle patologie lato sensu corruttive, avvertite nel nostro Paese come sempre più dilaganti e corrosive del tessuto economico e politico-democratico. L'intervento è contrassegnato da tre direttrici politico-criminali: inasprimento sanzionatorio in funzione di deterrenza, recupero coattivo del vantaggio illecitamente ottenuto dai pubblici agenti, incentivazione della collaborazione processuale di corrotti e corruttori. Pur presentando elementi di novità degni di apprezzamento, anche questo nuovo sforzo legislativo non è immune da difetti che complicano il lavoro dell'interprete e potrebbero ostacolarne l'esito positivo.



SOMMARIO: 1. La ricognizione. La legge 27 maggio 2015, n. 69. - 2. La focalizzazione. Le innovazioni al regime dei reati contro la p.a. - 2.1. Il "ritorno" dell'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi della concussione. - 2.2. I nuovi quadri edittali di pena. Ricadute su prescrizione e strumenti di indagine. - 2.3. L'induzione ex art. 319-quater c.p.: acquisizione di una fisionomia anche edittalmente "intermedia". - 2.4. Il "recupero" del vantaggio illecito quale fondamentale obiettivo della l. n. 69/2015. - 2.5. La nuova attenuante della collaborazione post delictum. - 3. I profili problematici. - 3.1. La "riparazione pecuniaria": incerta natura e difficile coordinamento con la confisca dei proventi illeciti. - 3.2. Incongruenze normative non emendate. - 3.3. Disarmonie linguistiche. - 3.4. La leva della prevenzione amministrativa.
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Il contributo evidenzia sia l’importanza cruciale dell’Organismo di Vigilanza (OdV) all’interno di un’adeguata modellistica preventiva, sia le difficoltà nel trovare una precisa fisionomia, in punto di composizione, funzionamento e... more
Il contributo evidenzia sia l’importanza cruciale dell’Organismo di Vigilanza (OdV) all’interno di un’adeguata modellistica preventiva, sia le difficoltà nel trovare una precisa fisionomia, in punto di composizione, funzionamento e responsabilità. Si argomenta che
tali difficoltà promanano dall’incerta fisionomia dell’OdV, geneticamente sospesa tra due diversi paradigmi strutturali di controllo: il compliance officer di matrice anglo-americana
(«paradigma funzionale») e l’organo di controllo societario, nella nostra tradizione giuridica il Collegio Sindacale («paradigma istituzionale-societario»). Si evidenzia, quindi, anche con l’ausilio dell’analisi comparata (U.S. Federal Sentencing Guidelines for
Organizations; Bribery Act 2010, ecc.), come ciascuno dei due paradigmi presenti dei vantaggi e correlativamente qualche limite. Di qui la diffusione, nella prassi aziendale, di una conformazione «ibrida» dell’OdV, quale presidio creato ad hoc nell’ente; soluzione
messa parzialmente in discussione dalla novella legislativa del 2011, la quale ha segnato, sia pure in termini facoltativi, uno slittamento dell’OdV verso il paradigma dell’organo di controllo societario. Si affrontano, infine, le implicazioni penalistiche di queste diverse soluzioni organizzative e, segnatamente, la questione dell’eventuale responsabilità penale dei membri dell’OdV alla luce dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, criticando le spinte ad attrarlo nella sfera della responsabilità penale e persino delle posizioni di garanzia rilevanti ex art. 40 cpv. c.p.
CONFISCA (PER EQUIVALENTE) E RISPARMI DI SPESA: DALL’INCERTO STATUTO ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI (*) Abstract La confisca del profitto del reato, specialmente nell’innovativo modello “per equivalente”, continua a sollevare numerose e... more
CONFISCA (PER EQUIVALENTE) E RISPARMI DI SPESA: DALL’INCERTO STATUTO ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI (*)
Abstract
La confisca del profitto del reato, specialmente nell’innovativo modello “per equivalente”, continua a sollevare numerose e complesse questioni applicative. L’incerto inquadramento dommatico e teleologico della misura, dovuto anche alla forte indeterminatezza della disciplina legale, è alla radice del disorientamento dell’interprete e delle contraddizioni della prassi giudiziale. Tali criticità emergono in modo macroscopico rispetto ai tentativi, per lo più giurisprudenziali, di ricondurre al concetto di profitto confiscabile anche la sua variante, sostanzialmente analogica, rappresentata dai risparmi di spesa, cioè quei vantaggi immateriali consistenti in mancati esborsi o economie di costi assicurati dalla commissione di un reato. Il contributo intende evidenziare gli ostacoli letterali, assiologici e politico-criminali che rendono de lege lata assai problematica la confisca (per equivalente) di meri risparmi di spesa, enucleando al contempo i ridotti margini di un ricorso legittimo e ragionevole a tale opzione, anche in prospettiva di riforma.

Confiscation for the Equivalent and Cost Saving: from an Uncertain Legal Regime to the Violation of Principles
Abstract
The confiscation of the proceeds of a crime, especially under the innovative system
of confiscation for the equivalent value, continues to raise many complex legal
issues. The uncertain theoretical and teleological framework of this measure, also
due to the vagueness of the underlying legal provisions, is at the root of the
confusion and of the contradictions amongst the courts. These critical issues
emerge patently in the case law with respect to the attempts made at extending – by
analogy – the concept of the proceeds of a crime also to that of “cost saving”, i.e.
the intangible benefits consisting in the costs saved through the commission of a
criminal offence. The author highlights the literal, axiological and criminal-policy obstacles that make, de lege lata, exceptionally problematic any forfeiture for the
equivalent value of saved costs, and explores the limited possibilities of a legitimate
and reasonable use of this instrument, also in view of a possible legal reform.

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Presentazione del volume di Giovanni Maria Flick “Il filo rosso della giustizia nella Costituzione. Un percorso di vita”, Giuffrè, 2023
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L'evento può essere seguito anche a distanza: https://youtu.be/ogujq9t-sLA
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Nel luglio 2021 è stata adottata in ambito nazionale la norma UNI ISO 37301:2021. Si tratta del primo sistema di gestione per la compliance certificabile. La norma non è solo l'ultimo Management System Standard di matrice ISO basato su... more
Nel luglio 2021 è stata adottata in ambito nazionale la norma UNI ISO 37301:2021. Si tratta del primo sistema di gestione per la compliance certificabile. La norma non è solo l'ultimo Management System Standard di matrice ISO basato su una High Level Structure. Essa rappresenta la pietra angolare di un emergente corpus normativo sulla governance delle organizzazioni. Il presente incontro di studio mira ad aprire un primo dibattito sulle prospettive che la norma potrebbe dischiudere nel campo della responsabilità degli enti: sia in vista della ideazione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione di cui agli artt. 6 e 7, D. Lgs. n. 231 del 2001, sia ai fini della valutazione processuale di loro idoneità a prevenire reati della specie di quello verificatosi, qualora il modello sia stato certificato o, comunque, sviluppato in conformità alla norma stessa.
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Dipartimento di Giurisprudenza via San Faustino, 41 / via delle Battaglie, 58 25121 Brescia (BS) Contatti-Segreteria organizzativa: +39 3494503652-p.brambilla001@unibs.it L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, e... more
Dipartimento di Giurisprudenza via San Faustino, 41 / via delle Battaglie, 58 25121 Brescia (BS) Contatti-Segreteria organizzativa: +39 3494503652-p.brambilla001@unibs.it L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, e attribuisce 3 crediti ai fini della formazione professionale Il contrasto allo sfruttamento lavorativo in prospettiva nazionale ed internazionale Responsabili scientifici: Prof. Luca Masera e Dott.ssa Patrizia Brambilla Moderatore: Prof.
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