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  • Giudice presso il Tribunale di Spoleto -- Judge, Spoleto Court
    Dottore di ricerca in Discipline penalistiche, Università di Firenze -- Phd in Criminal Law, University of Florenceedit
Lo scritto riproduce l'intervento svolto alla prima edizione del corso "Vittorio Occorsio" svoltosi preso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
L'introduzione nella vita comune di strumenti basati sull'intelligenza artificiale prospetta un grosso impatto sulla dimensione dell'imputabilità, per colpa, di eventi avversi. L'estrema difficoltà del riconoscere profili di negligenza in... more
L'introduzione nella vita comune di strumenti basati sull'intelligenza artificiale prospetta un grosso impatto sulla dimensione dell'imputabilità, per colpa, di eventi avversi. L'estrema difficoltà del riconoscere profili di negligenza in capo a singoli soggetti umani afferenti alla rete organizzativa complessa che ha progettato l'IA la cui azione è causa dell'avvenimento negativo, in uno con l'insolubile problema di fondo dell'almeno parziale imprevedibilità dei soggetti artificiali intelligenti, generano una tensione a livello politico-criminale sulla figura dell'utilizzatore umano, sospeso tra istanze colpevoliste, di rassicurazione sociale, e la pragmatica necessità di non frustrare i benefici connessi al loro uso. Nella parte conclusiva, si delineano alcune prospettive di possibile mitigazione-non soluzione-della problematica, mediante l'utilizzo di collettori di imputazione altri dal singolo agente umano.
Tracciando un parallelo con le funzioni e le modalità di imputazione della colpa civile in ambito sanitario, lo scritto si concentra nell'analizzare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa le differenti prospettive di addebito... more
Tracciando un parallelo con le funzioni e le modalità di imputazione della colpa civile in ambito sanitario, lo scritto si concentra nell'analizzare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa le differenti prospettive di addebito dell'evento avverso per il paziente sul versante penale: attribuzione al sanitario intervenuto più prossimo al fatto, ad altri sanitari intervenuti, ai vertici della struttura, all'ente ospedaliero medesimo.
La voce ripercorre sotto vari profili l'inquadramento della imprudencia grave e, più in generale, della imprudencia nell'ordinamento spagnolo. Dopo aver sottolineato la valorizzazione già nel tipo colposo del grado della imprudencia quale... more
La voce ripercorre sotto vari profili l'inquadramento della imprudencia grave e, più in generale, della imprudencia nell'ordinamento spagnolo. Dopo aver sottolineato la valorizzazione già nel tipo colposo del grado della imprudencia quale elemento caratterizzante la colpa in Spagna, si evidenziano le peculiarità dogmatiche e politico-criminali dell'istituto in tale sistema, per poi diffondersi in una ricostruzione storica dell'evoluzione della imprudencia, dai vecchi codici, al codice del 1995, fino alle più recenti riforme. Chiudono il lavoro una riflessione sul contenuto dei diversi gradi della colpa, nonché sulle figure "speciali" della imprudencia profesional e -più in generale- della colpa calata in vari ambiti di riferimento (medico, lavorativo, stradale).
Con la sentenza in commento il G.U.P. del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, condannava un giovane alla pena di otto anni di reclusione per la vicenda, nota alle cronache nazionali, dell'investimento e uccisione di due... more
Con la sentenza in commento il G.U.P. del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, condannava un giovane alla pena di otto anni di reclusione per la vicenda, nota alle cronache nazionali, dell'investimento e uccisione di due ragazze minori che attraversavano una strada a rapido scorrimento della capitale. L'approccio fluido nella ricostruzione del dovere di diligenza che incombe sul guidatore, usuale in giurisprudenza, si accompagna al mancato riconoscimento, nella condotta delle vittime, non solo dei presupposti del principio di affidamento, ma altresì di quelli dell'attenuante della concausa ex art. 589-bis, 7º comma, c.p. Domina su tutto una commisurazione della pena insolitamente severa, che spinge a riflettere sul ruolo del giudice nell'interpretare una disciplina ispirata a logiche di allarme sociale quale quella dell’omicidio stradale, con particolare riferimento al rispetto del principio di proporzione tra disvalore del fatto e sanzione.
Tracciare un confine tra dolo eventuale e colpa cosciente impone di confrontarsi con il problema di che “tipo” di volontà può essere considerato sufficiente a fondare il dolo, il quale storicamente si sovrappone con le mutevoli richieste... more
Tracciare un confine tra dolo eventuale e colpa cosciente impone di confrontarsi con il problema di che “tipo” di volontà può essere considerato sufficiente a fondare il dolo, il quale storicamente si sovrappone con le mutevoli richieste della prevenzione generale. Il lavoro ripercorre l’evoluzione del dibattito sul tema, concentrandosi sull’espansione del dolo eventuale nella giurisprudenza in ragione di una più severa percezione di determinati tipi di rischio, confrontandola con le attuali tendenze del populismo penale che determinano l’inflazione punitiva delle forme più gravi di colpa.
Il tema del potere di sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa discrezionale è un tema classico nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Più spesso, esso è discusso sotto l’angolo visuale delle singole fattispecie... more
Il tema del potere di sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa discrezionale è un tema classico nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Più spesso, esso è discusso sotto l’angolo visuale delle singole fattispecie penali in cui viene in gioco – anzitutto, l’abuso d’ufficio – benché in realtà non sia privo di risvolti più generali relativi alla dimensione istituzionale dell’equilibrio fra poteri dello Stato. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza nelle ipotesi di reato più salienti, che ha condotto verso un’opzione per il controllo totale del potere amministrativo da parte del giudice penale, con conseguenti reazioni critiche da parte della dottrina, il contributo si sofferma sul differente percorso evolutivo del diritto amministrativo, che dalla tradizionale autoritatività e insindacabilità dell’attività provvedimentale è ormai transitato verso la limitazione dei poteri amministrativi, il cui esercizio è controllabile dal giudice. Questa traiettoria, più di recente, si è alimentata moltissimo del proliferare della soft law, il cui effetto è quello di regolare, pur in modo flessibile, l’attività amministrativa. In conclusione, si osserva come l’ottica del diritto penale e di quello amministrativo non siano in fondo così lontane, mirando entrambe a ricercare canoni di prevedibilità della regola di condotta per il pubblico funzionario e dunque calcolabilità delle conseguenze, in termini sia di illegittimità dell’atto che di sanzioni penali relative a tale distorto esercizio della discrezionalità.
L’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dapprima dalla l. n. 123/2007 e poi riscritto dal d.lgs. n. 81/2008, ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente ai delitti d’evento di omicidio e lesioni... more
L’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dapprima dalla l. n. 123/2007 e poi riscritto dal d.lgs. n. 81/2008, ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente ai delitti d’evento di omicidio e lesioni gravi o gravissime colposi, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: passo decisivo verso il radicarsi del “sistema 231” in quei settori tipica espressione della criminalità d’impresa, ed oltretutto di indubbio rilievo pratico, tenuto conto della diffusività dei delitti contemplati quali basi ascrittive dell’illecito alla societas. La natura colposa dei reati pre-supposto, nonché la specificità del sistema prevenzionistico – consistentemente normativizzato – ex d.lgs. n. 81/2008, preludono ad alcune difficoltà di adattamento dell’apparato predisposto dalla parte generale del decreto n. 231/2001, sia riguardo i criteri ascrittivi dell’interesse o vantaggio dell’ente, sia rispetto al ruolo degli agenti individuali, sia con riferimento ai modelli organizzativi.
Lo sviluppo dell’autonomous driving sta compiendo passi da gigante in altri paesi e recentemente ha toccato anche l’Italia. Il presente lavoro mira a fornire un quadro generale dei possibili futuri profili di intersezione tra tale... more
Lo sviluppo dell’autonomous driving sta compiendo passi da gigante in altri paesi e recentemente ha toccato anche l’Italia. Il presente lavoro mira a fornire un quadro generale dei possibili futuri profili di intersezione tra tale tematica e il diritto penale.
Dopo aver calato l’autonomous driving nella dialettica rischi-benefici che definisce la sua accettabilità sociale, fissando il livello del rischio consentito in un certo ordinamento, lo scritto affronta poi il nodo centrale del reato colposo d’evento, chiedendosi se e in che misura la tradizionale figura del conducente potrà rimanere il centro di imputazione privilegiato delle morti e delle lesioni derivate da un sinistro stradale.
Due più brevi sezioni, infine, si occupano rispettivamente di come potrebbero mutare i reati di condotta previsti dal Codice della strada all’impatto con le tecnologie driverless, e delle possibili scelte legislative adottabili rispetto ad alcuni ipotetici ambiti criminosi di nuova emersione.
«Machina delinquere non potest» è quel principio non scritto, vigente in ogni ordinamento giuridico, per cui un soggetto artificiale non può essere considerato responsabile di un reato. Tradizionalmente, infatti, una “macchina” è... more
«Machina delinquere non potest» è quel principio non scritto, vigente in ogni ordinamento giuridico, per cui un soggetto artificiale non può essere considerato responsabile di un reato. Tradizionalmente, infatti, una “macchina” è considerata soltanto un possibile strumento attraverso cui un agente umano può commettere un illecito penale. La crescente diffusione e complessità di soggetti artificiali nel mondo contemporaneo, tuttavia, induce a interrogarsi se tale principio sia destinato a essere ridiscusso. Lo scritto approfondisce la questione, toccando in particolare l’affascinante parallelo con la responsabilità da reato delle persone giuridiche. La risposta negativa, cui comunque ancora si perviene, non chiude tuttavia la strada a prospettive di superamento di tale principio, in particolare nel mondo futuro.
Gli illeciti considerati in questo capitolo sono accomunati dal tutelare oggetti materiali “informatici” – dati, programmi e sistemi – da aggressioni che minino la loro integrità a prescindere da profili di offensività ulteriori. Si... more
Gli illeciti considerati in questo capitolo sono accomunati dal tutelare oggetti materiali “informatici” – dati, programmi e sistemi – da aggressioni che minino la loro integrità a prescindere da profili di offensività ulteriori. Si tratta di una categoria sistematica non legislativa, giacché le norme considerate, introdotte dapprima dalla L. n. 547/1993 e poi modificate dalla L. n. 48/2008, sono topograficamente collocate in sezioni sparse del codice penale: apparentemente a presidio delle oggettività giuridiche tradizionali tipiche della loro collocazione, sebbene si ritiene sia enucleabile un nuovo bene giuridico che le accomuni, l’integrità informatica in sé e per sé considerata, che dia unità sistematica alla categoria. Oltre al microsistema quadripartito dei danneggiamenti informatici di cui agli artt. 635-bis, ter, quater e quinquies c.p., ottenuti combinando le due coppie hardware/software riguardo al tipo di oggetto materiale e privato/pubblico quanto alla sua qualificabilità, si analizzeranno le condotte – prodromiche al danneggiamento – di diffusione di dispositivi e programmi nocivi di cui all’art. 615-quinquies c.p., nonché la nozione generale (e residuale) di violenza informatica sulle cose di cui all’art. 392, comma 3, c.p.
La pronuncia in commento affronta un caso in cui i medici imputati, al fine di percepire fraudolentemente rimborsi pubblici, hanno sottoposto numerosi pazienti a interventi chirurgici senza finalità terapeutica, cagionando la morte di... more
La pronuncia in commento affronta un caso in cui i medici imputati, al fine di percepire fraudolentemente rimborsi pubblici, hanno sottoposto numerosi pazienti a interventi chirurgici senza finalità terapeutica, cagionando la morte di alcuni di essi. La Cassazione, in conformità ai suoi precedenti in materia, ritiene corretta la configurabilità quantomeno dell’omicidio preterintenzionale, escludendo l’ipotesi colposa; reputando insufficiente, invece, la motivazione dei giudici di appello rispetto alla sussistenza del più grave dolo di omicidio. Il lavoro, dopo aver brevemente ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale riguardante il dolo nel trattamento medico, si concentra sul problema della configurabilità del dolo di omicidio e della sua prova nel settore di riferimento, con particolare riguardo al ruolo giocato dai suoi indicatori.
Con la pronuncia in analisi la Suprema corte è tornata ancora una volta ad occuparsi di un problema ormai classico della giurisprudenza dell’ultimo decennio: l’operatività del principio di affidamento in materia di omicidio o lesioni... more
Con la pronuncia in analisi la Suprema corte è tornata ancora una volta ad occuparsi
di un problema ormai classico della giurisprudenza dell’ultimo decennio: l’operatività del
principio di affidamento in materia di omicidio o lesioni colposi commessi a seguito di un
sinistro stradale. Dopo aver ripercorso il quadro dottrinale e l'evoluzione giurisprudenziale rilevanti in materia, il contributo si sofferma sulla sentenza in commento e sulla sua incerta - se non addirittura solo apparente - adesione ai più avanzati assunti della giurisprudenza di legittimità in materia di personalizzazione del rimprovero colposo. Conclusivamente, dopo il profilo dogmatico, non si manca di criticare l'indirizzo tradizionale - sostanzialmente denegante una qualsiasi operatività del principio di affidamento nella materia della circolazione stradale - anche sul piano della coerenza politico-criminale.
La pronuncia in commento, relativa a un caso di violenta captazione di una garanzia ad un credito, si inserisce in un recente filone della giurisprudenza di legittimità che è tornato a ribadire l’orientamento tradizionale – fondato... more
La pronuncia in commento, relativa a un caso di violenta captazione di una garanzia ad un credito, si inserisce in un recente filone della giurisprudenza di legittimità che è tornato a ribadire l’orientamento tradizionale – fondato sull’elemento soggettivo – riguardo i confini tra le fattispecie di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; al contempo rigettando espressamente l’indirizzo “intermedio” che distingueva tra i due illeciti in base all’intensità della violenza o della minaccia utilizzate. La riconferma della formula dominante si accompagna tuttavia ad alcune importanti precisazioni circa la struttura dei reati di ragion fattasi, il cui effetto applicativo ultimo è senza dubbio quello di contenere entro termini ristretti, pur per differente via, l’area di incriminazione propria di tali delitti.
L’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dapprima dalla l. n. 123/2007 e poi riscritto dal d.lgs. n. 81/2008, ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente ai delitti d’evento di omicidio e lesioni... more
L’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dapprima dalla l. n. 123/2007 e poi riscritto dal d.lgs. n. 81/2008, ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente ai delitti d’evento di omicidio e lesioni gravi o gravissime colposi, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: passo decisivo verso il radicarsi del “sistema 231” in quei settori tipica espressione della criminalità d’impresa, ed oltretutto di indubbio rilievo pratico, tenuto conto della diffusività dei delitti contemplati quali basi ascrittive dell’illecito alla societas. La natura colposa dei reati pre-supposto, nonché la specificità del sistema prevenzionistico – consistentemente normativizzato – ex d.lgs. n. 81/2008, preludono ad alcune difficoltà di adattamento dell’apparato predisposto dalla parte generale del decreto n. 231/2001, sia riguardo i criteri ascrittivi dell’interesse o vantaggio dell’ente, sia rispetto al ruolo degli agenti individuali, sia con riferimento ai modelli organizzativi.
Il trattamento medico eseguito senza il valido consenso del paziente, questione di risalente trattazione dogmatica, anche per gli evidenti nessi che la collegano al dibattito circa la più generale questione della legittimazione... more
Il trattamento medico eseguito senza il valido consenso del paziente, questione di risalente trattazione dogmatica, anche per gli evidenti nessi che la collegano al dibattito circa la più generale questione della legittimazione dell'attività terapeutica, si colloca nell'area più estrema della responsabilità penale del sanitario – che invero è tipicamente colposa – ponendo il problema del possibile sconfinamento nel campo del dolo. L'articolo esamina la questione prendendo le mosse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, tentando di ricostruire un quadro sistematico dei requisiti che questa sembra porre affinché un atto medico possa essere qualificato come reato doloso. In particolare, la trattazione del tema è svolta anche alla luce dell'innovativo approccio pragmatico-indiziario al problema dell'accertamento del dolo eventuale proposto dalle Sezioni unite nel caso Thyssenkrupp, che ruota attorno al ruolo nevralgico degli indicatori probatori del dolo.
L'articolo si occupa della sempre attuale e annosa questione di quali siano i corretti criteri per individuare la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, al “giro di boa” della pronuncia delle Sezioni unite resa nel caso... more
L'articolo si occupa della sempre attuale e annosa questione di quali siano i corretti criteri per individuare la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, al “giro di boa” della pronuncia delle Sezioni unite resa nel caso Thyssen. In una prima parte del lavoro, si dà conto del frastagliato quadro giurisprudenziale di riferimento che si presentava alla vigilia dell'intervento delle Sezioni unite, enucleando le quattro diverse e talora divergenti formule definitorie allora utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità, senza tacere del ruolo che le stesse sentenze di merito nel caso Thyssen hanno rivestito nell'evoluzione del dibattito. In una seconda sezione, viene analizzata in dettaglio la sentenza delle Sezioni unite, evidenziando il ruolo della rivalutazione dell'elemento volitivo mediante la scelta della c.d. formula del bilanciamento, declinata però in un'ottica accertativo-indiziaria operante attraverso specifici indicatori del dolo eventuale, ognuno dei quali viene poi specificamente approfondito. Infine, dopo una serie di osservazioni critiche sulla risoluzione nel merito del caso Thyssen, vengono ripercorse le prime reazioni giurisprudenzali successive alla svolta operata dalle Sezioni unite, dalle quali sembra potersi evincere una – pur faticosa – affermazione di una specifica pratica degli indicatori del dolo eventuale.
Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione affronta per la prima volta nel merito la questione relativa all'operatività dell'abolitio criminis rispetto al reato di falso nummario di cui all'art. 455 c.p. a seguito della modifica delle... more
Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione affronta per la prima volta nel merito la questione relativa all'operatività dell'abolitio criminis rispetto al reato di falso nummario di cui all'art. 455 c.p. a seguito della modifica delle norme extrapenali disciplinanti il corso legale della moneta, risolvendola in senso negativo. In particolare, viene fatta applicazione del c.d. criterio strutturale, o della fattispecie astratta, ormai consolidato nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia di modifiche mediate. Dopo aver ricostruito il quadro dottrinale e giurisprudenziale nel quale la pronuncia si colloca, l'Autore svolge una serie di osservazioni critiche riguardo l'indirizzo dominante, focalizzandosi in particolare sulla sua pervicace resistenza rispetto all'influenza delle fonti europee, aventi al contrario attualmente un impatto decisivo su molte altre problematiche di successione di leggi penali.
M. L. Mattheudakis, L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale, Bononia University Press, Bologna, 2020, pp. 654.
16-19 maggio 2022 --- Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma
22-23 ottobre 2021 --- webinar --- Sessione: Etica e diritto per le intelligenze artificiali
29 settembre 2021 --- Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Giurisprudenza (webinar) --- II Sessione: Il Diritto penale e le nuove tecnologie
July 6-9, 2021 --- webinar --- Session VI, Panel 60: Taming Chaos. Judges and Courts grappling with the Challenges of the Pandemic (Italian)
5 novembre 2020 --- Università di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche (webinar)
22-24 ottobre 2020 --- The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (webinar)
22-23 novembre 2019 --- Università di Firenze, Campus di Novoli, Firenze --- Panel n. 88
January 21-23, 2019 --- University of Illinois College of Law, Urbana-Champaign, Illinois, USA
29, 30 novembre, 1 dicembre 2018 --- The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Siracusa
November 23, 2018 --- Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Law, Budapest, Hungary
15 novembre 2018 --- Università di Firenze, Campus di Novoli, Firenze
25 maggio 2018 --- Università di Tirana, Facoltà di Giurisprudenza, Tirana, Albania
22-24 maggio 2017 --- Hotel Poiano Resort, Garda (VR)
3 marzo 2017 --- Sede BNL-BNP Paribas via Bettino n. 2, Prato