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Federico Gasparinetti
  • Piazza del Popolo 59/1
    33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
    ITALY

Federico Gasparinetti

University of Innsbruck, Law, Graduate Student
Il presente contributo approfondisce i dettami contenuti nella sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020 delle Sezioni Unite relativa alla forma del pactum fiduciae in un negozio fiduciario avente ad oggetto diritti reali su beni immobili. In... more
Il presente contributo approfondisce i dettami contenuti nella sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020 delle Sezioni Unite relativa alla forma del pactum fiduciae in un negozio fiduciario avente ad oggetto diritti reali su beni immobili.

In particolare le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
"Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario."
"La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria."
L’articolo si propone di affrontare alcuni aspetti di una tematica che riveste oggi grande importanza sociale prima ancora che giuridica. L’utilizzo dei social network ha infatti profondamente influenzato la vita relazionale della... more
L’articolo si propone di affrontare alcuni aspetti di una tematica che riveste oggi grande importanza sociale prima ancora che giuridica. L’utilizzo dei social network ha infatti profondamente influenzato la vita relazionale della collettività, con evidenti e rilevanti implicazioni anche all’interno dell’ordinamento giuridico. In ispecie si osserva come il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. abbia trovato nei social network una nuova dimensione. All’interno delle numerose problematiche giuridiche correlate ad un uso “patologico” dei social network gli Autori hanno deciso di concentrarsi principalmente su tre aspetti. In primo luogo ci si è soffermati sulla rinnovata necessità di trovare un equilibrio tra contrapposti interessi aventi entrambi rango costituzionale e consistenti rispettivamente nella libera manifestazione del pensiero e nella tutela dell’onore e della reputazione. Importanza centrale ha poi avuto l’analisi dei profili di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguenti alla pubblicazione sul web di una dichiarazione diffamatoria. Infine sono stati approfonditi alcuni degli eventuali profili di responsabilità dei cd. hosting provider e degli amministratori di pagina, con specifico riferimento all’eventuale applicabilità delle disposizioni speciali in materia di rettifica e della disciplina delle pratiche commerciali scorrette.

This article addresses selected aspects of a topic of great current relevance from both a societal and a legal perspective. The use of social networks has profoundly influenced relational interactions, with evident implications also from a legal perspective. Specifically, this article notes that the crime of defamation (“diffamazione”) pursuant to article 595 of the Italian criminal code has now found a “new dimension” with regard to social networks. Among the numerous legal issues related to a “pathological” use of social networks, the Authors’ main focus is on three aspects. First, the article analyzes the renewed need to find a balance between opposing constitutionally protected interests, respectively the free expression of thought and the protection of honor and reputation. Moreover, key importance has the analysis of compensation for damages, both pecuniary and non-pecuniary, resulting from the publication on the web of a defamatory statement. Finally, the article examines some of the liability issues concerning hosting provider and site administrators, with specific regard to the possible applicability of the special provisions on rectification and of the rules on unfair commercial practices.
A seguito della riforma del diritto societario avvenuta con il d.lgs. 6/2003, è stata resa possibile la costituzione da parte delle s.p.a. di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della normativa di cui agli artt. 2447-bis... more
A seguito della riforma del diritto societario avvenuta con il d.lgs. 6/2003, è stata resa possibile la costituzione da parte delle s.p.a. di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della normativa di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c. In particolare viene disciplinata la possibilità per una società di isolare uno specifico affare dal resto della propria attività, destinandovi parte del patrimonio societario e creando così la separazione giuridica ed economica dei beni destinati al medesimo rispetto al resto del capitale sociale. Il compendio destinato risponde infatti in via esclusiva delle obbligazioni contratte in relazione all’affare e al contempo su questo non possono soddisfarsi i creditori esterni allo stesso. Si osserva pertanto come in un ordinamento giuridico contraddistinto dal principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741, co. I, c.c. e dal principio di universalità della responsabilità del debitore ex art. 2740, co. I, c.c., l’istituto in oggetto rappresenti una delle più rilevanti eccezioni. Inoltre, va però preso atto di come l’applicazione pratica di tale istituto risulti, ad oggi, marginale. Parte dell’indagine di cui al presente contributo sarà quindi dedicata ad analizzare le cause e le ragioni del mancato (o perlomeno parziale) utilizzo dell’istituto regolato dagli artt. 2447-bis e ss. c.c., per ipotizzare di seguito le modalità per favorirne la diffusione nella realtà societaria italiana ed i vantaggi che ne potrebbero conseguire.

Following the company law reform put in place by the Legislative Decree 6/2003, limited companies (società per azioni) have the possibility to establish assets dedicated to a specific business activity in accordance with the regulations contained in articles 2447-bis and ff. of the Italian Civil Code. Specifically, such law provisions provide a company with the possibility to isolate a specific business activity from the rest of its activities. Such instrument enables the company to allocate part of its assets to said specific activity, thus creating the legal and economic separation of the assets dedicated to it from the rest of the share capital. As a matter of fact, the company is liable only with dedicated assets for the obligations contracted in relation to the specific business activity and at the same time creditors external to such activity cannot be paid through the latter. It is therefore necessary to observe that the described instrument represents one of the most relevant exceptions in a legal system characterized by the par condicio creditorum principle pursuant to art. 2741, par. I, Italian Civil Code and by the principle of universality of the debtor’s liability pursuant to art. 2740, par. I, Italian Civil Code. It should also be noted that the practical application of this juridical instrument is so far marginal. Part of the research contained in this article will therefore be dedicated to analyse the causes and reasons for the avoided (or at least partial) use of the instrument regulated by art. 2447-bis and ff. of the Italian Civil Code; the intention is to portray how to support its use by Italian companies and demonstrate the advantages that could result from it.