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Matteo Patrone

MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque... more
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per... more
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per... more
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le... more
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di... more
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per... more
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per... more
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di... more
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo di esercitarlo), sussiste comunque l’obbligo di ponderare la scelta che ha condotto il titolare a decidere di non utilizzare il potere (ciò,... more
Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo di esercitarlo), sussiste comunque l’obbligo di ponderare la scelta che ha condotto il titolare a decidere di non utilizzare il potere (ciò, a maggior ragione, quando vi è una richiesta dei beneficiari in tal senso). Tale decisione deve essere infatti coscienziosa e appropriata. In caso contrario, il giudice può ordinare al trustee di riconsiderare la propria decisione sul mancato utilizzo, indicando altresì elementi e ragionamenti che sarebbe opportuno considerare.
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le... more
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque... more
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
The Italian case-law on sham trust is growing up every day. Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to... more
The Italian case-law on sham trust is growing up every day.
Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to the most recent case law on sham trust, united to an analysis of mixed and civil law jurisdictions’ trust laws on the subject, lead to uphold this theory.
Italy however does not have its own trust law, but Italian trusts exist thanks to the Hague convention. According to the author, even in Italian law the civil law concept of simulation is still the preferable one, but the choice between sham and simulation depends very much on the meaning of sham you decide to pick.
Provider’s liability for copyright infringement in European law’s frame
Travel organizer’s liability for the illegal conduct of the supplier of services’ employee
Protectors (or enforcers) nowadays are common in both Italian domestic trust and off-shore trust, but in the past, specially in England, there were almost none of them. That is why the author analysis is focused on the rising of... more
Protectors (or enforcers) nowadays are common in both Italian domestic trust and off-shore trust, but in the past, specially in England, there were almost none of them. That is why the author analysis is focused on the rising of protectors in trust and on their functions.
Like other powers in trust law, protectors’ powers, specially the one to nominate new trustees, are subjects to a very complex framework of rules. Civil lawyers are not always aware of (protectors’) powers complexity. That is why the author try to illustrate the nature of the powers and how those powers work, being aware that in civil law jurisdictions the protectors may have a different role than in common law ones.
La teoria del negozio fiduciario tramandata dalla pandettistica tedesca di fine ‘800 ha influenzato la dottrina italiana che è rimasta legata alla concezione classica dell’istituto che vede un negozio (principale) di trasferimento e un... more
La teoria del negozio fiduciario tramandata dalla pandettistica tedesca di fine ‘800 ha influenzato la dottrina italiana che è rimasta legata alla concezione classica dell’istituto che vede un negozio (principale) di trasferimento e un pactum fiducia con lo scopo di limitarne gli effetti. Tuttavia, un’attenta analisi della giurisprudenza (con particolare attenzione ai fatti) dimostra che tale impostazione non trova molti riscontri nella prassi. Neppure i suc- cessivi tentativi di ampliare i confini dell’istituto introducendo ad esempio il concetto di c.d. “fiducia statica” sono riusciti a fornire un quadro di riferimento che ricomprende tutte le varie sfaccettature adottate nella prassi. Questo porta a interrogarsi sulla valenza del con- cetto di “negozio fiduciario” come categoria generale. Tale approccio consente di inquadrare al meglio il problema principale legato alla figura: la forma dell’impegno del fiduciario al ri-trasferimento dei beni analizzando i vari orientamenti giurisprudenziali.
Una sentenza della Corte Suprema del Wyoming conferma l’attualità delle c.d. clausole di non-contestazione negli USA e nel mondo anglosassone in generale. L’Autore approfitta per descrivere il variopinto panorama del diritto nei vari... more
Una sentenza della Corte Suprema del Wyoming conferma l’attualità delle c.d. clausole di non-contestazione negli USA e nel mondo anglosassone in generale. L’Autore approfitta per descrivere il variopinto panorama del diritto nei vari Stati U.S.A. soffermandosi poi sull’analisi della disciplina nell'ordinamento italiano.
L’autore ripercorre le principali tappe storiche evolutive della donatio mortis causa, dal diritto romano ad oggi, in un’ottica comparatista, con riferimento ai principali ordinamenti di diritto europeo continentale, per poi analizzare... more
L’autore ripercorre le principali tappe storiche evolutive della donatio mortis causa, dal diritto romano ad oggi, in un’ottica comparatista, con riferimento ai principali ordinamenti di diritto europeo continentale, per poi analizzare come tale particolare donazione si è radicata in diritto inglese.
Il fenomeno dei trust interni ha comportato una reazione del nostro ordinamento che ha percepito la carenza dei propri strumenti per reagire al fenomeno e ha assorbito concetti alieni al diritto civile, come quello di trust sham.... more
Il fenomeno dei trust interni ha comportato una reazione del nostro ordinamento che ha percepito la carenza dei propri strumenti per reagire al fenomeno e ha assorbito concetti alieni al diritto civile, come quello di trust sham.
Tuttavia, negli ordinamenti di origine, la nozione di sham è emersa solo in tempi relativamente recenti ed il lasso di tempo trascorso è troppo breve per avere una teoria o una disciplina ben delineate.
L'autore cerca di delineare tale disciplina offrendo una comparazione con il diritto civile e l'istituto della simulazione.
Oltre ai classici modelli elaborati dalla dottrina, ossia la multiproprietà reale, quella societaria e quella alberghiera, viene anche analizzato il fenomeno del godimento turnario attraverso il trust. Con l’occasione vengono altresì... more
Oltre ai classici modelli elaborati dalla dottrina, ossia la multiproprietà reale, quella societaria e quella alberghiera, viene anche analizzato il fenomeno del godimento turnario attraverso il trust. Con l’occasione vengono altresì individuati i van- taggi offerti dal trust nell’ambito in questione. Tale ricostruzione fornisce, da un lato, gli strumenti per comprendere al meglio la decisione del Tribunale pisano, dall’altro, un quadro generale sulla multiproprietà nel nostro Paese.
Fin dai tempi più antichi, è sempre stata irresi- stibile la tentazione di inserire, nei testamenti e successivamente nei trust, clausole secondo le quali chi contesta l’atto perde tutti i vantaggi da esso derivanti. Chiamati a... more
Fin dai tempi più antichi, è sempre stata irresi- stibile la tentazione di inserire, nei testamenti e successivamente nei trust, clausole secondo le quali chi contesta l’atto perde tutti i vantaggi da esso derivanti.
Chiamati a confrontarsi con questo fenomeno, gli ordinamenti, ognuno alla sua maniera, han- no adottato regole più o meno restrittive. Tuttavia, le varie discipline sembrano avere una radice comune.
La nota affronta brevemente le problematiche relative al negozio fiduciario concentrandosi sull’analisi della giurisprudenza. L’Autore cerca di individuare le soluzioni che la giurisprudenza ha offerto ai proble- mi di cui sopra,... more
La nota affronta brevemente le problematiche relative al negozio fiduciario concentrandosi sull’analisi della giurisprudenza. L’Autore cerca di individuare le soluzioni che la giurisprudenza ha offerto ai proble- mi di cui sopra, soffermandosi principalmente su quelli affrontati dalla sentenza in commento: la forma del patto fiduciario e l’efficacia obbligatoria della dichiarazione unilaterale del fiduciario ricognitiva di tale patto. In seguito, si passa all’analisi della sentenza, cercando di illustrarne il ragionamento giuridico ad essa sotteso cercando di evidenziare la portata innovativa delle soluzioni adottate.
The Author illustrates the figure of “purpose trust” and its complexity. The analysis starts from English law where, in accordance to the beneficiary principle, purpose trusts are generally void. That is why it occurs to explain... more
The Author illustrates the figure of “purpose trust” and its complexity. The analysis starts from English law where, in accordance to the beneficiary principle, purpose trusts are generally void. That is why it occurs to explain (briefly) the dispute on the beneficiary principle true meaning. However, it is well known that English law allows the institution of trust for charitable purposes. Starting from this exception, off-shore jurisdiction enacted laws allowing settlors to set up non-charitable purpose trusts. Some of them, like Bermuda and Cayman Islands, even create legal arrangement, labelled as “trust”, but that are not trust at all; that is because they lacks of the (some) fundamental characteristics according to trust law principles.
After this general explanation, the Author illustrates some application of purpose trusts in the Italian law system and he compares purpose trust with some Italian legal arrangement such as foundations.
It has now been more than 15 years that the “patto di famiglia” has been introduced into Italian law in order to facilitate the generational handover of economic activities. The traditional view believes that the “patto di famiglia” is... more
It has now been more than 15 years that the “patto di famiglia” has been introduced into Italian law in order to facilitate the generational handover of economic activities.
The traditional view believes that the “patto di famiglia” is enforceable only if subscribed by “all those who would be heir-at-law if the succession took place at that moment”, but there is another opinion according to which the lack of some of the heir-at-law would not affect the enforceability of the “patto di famiglia”, but it would only affect the heir possibility of contribute to the estimate of their own shares.
The paper analyzes the “patto di famiglia” from this point of view, highlighting how the second option, albeit a minority one, is probably the most correct and in any case the most in line with the legislator’s intention; without considering that the second approach is the only
one that would allow the “patto di famiglia” to really facilitate the generational handover of economic activities.
The paper, then, deals with trust, very often used in place of the “patto di famiglia” to facilitate the generational handover of economic activities. However, a careful analysis shows that trust and “patto di famiglia” are by no means “foes”, but that they can complement each other.

Sono ormai più di 15 anni che il patto di famiglia è stato introdotto nell’ordinamento italiano al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività economiche.
Accanto alla visione classica che vede il patto possibile soltanto se sottoscritto da “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione”, si è sviluppata un’altra opinione secondo la quale la mancanza di alcuni legittimari non inficerebbe la validità del patto, ma influirebbe soltanto sulla possibilità di contribuire contrattualmente
alla valutazione della propria quota.
Il contributo, analizza l’istituto da questo punto di vista evidenziando come la seconda opzione, seppur minoritaria, è probabilmente la più corretta e comunque la più in linea con l’intenzione del legislatore; senza considerare che la seconda impostazione è la sola che
permetterebbe all’istituto di agevolare realmente il passaggio generazionale delle attività economiche.
Il contributo poi si occupa del trust, molto spesso utilizzato in luogo del patto di famiglia per facilitare il passaggio generazionale di attività economiche. Tuttavia, un’attenta analisi mostra come i due istituti non sono affatto “antagonisti”, ma che possono essere complementari l’uno all’altro.