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La dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono unanimemente che l’azione di rivendica necessiti, per essere accolta, della prova di un titolo originario d’acquisto (ad es., l’usucapione), poiché la proprietà, efficace erga omnes,... more
La dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono unanimemente che l’azione di rivendica necessiti, per essere accolta, della prova di un titolo originario d’acquisto (ad es., l’usucapione), poiché la proprietà, efficace erga omnes, dovrebbe essere provata appunto nei confronti di tutti.
Ma tale opinione estremamente severa nei confronti del proprietario rivendicante, per quanto temperata da molte “facilitazioni”, si basa a nostro avviso su un equivoco. Si confonde cioè l’assolutezza della proprietà, la sua validità ed efficacia erga omnes, con l’efficacia relativa che ogni processo ha per sua propria natura; l’azione di rivendica si svolge non contro chiunque (o tutti), ma contro un soggetto determinato, il possessore o detentore, che non vanta, in quanto tale, alcun titolo d’acquisto. E la verità (o verosimiglianza) processuale si stabilisce nel corso del processo tra attore e convenuto, prevalendo quello tra i due che avrà offerto al giudice la prova più attendibile del proprio diritto.
Premesse alcune nozioni generali sulla simulazione, l’A. affronta il problema del negozio dissimulato, accogliendo, l’interpretazione generale, del resto chiarissima, secondo la quale la donazione esige la forma scritta notarile,... more
Premesse alcune nozioni generali sulla simulazione, l’A. affronta il problema del negozio dissimulato, accogliendo, l’interpretazione generale, del resto chiarissima, secondo la quale la donazione esige la forma scritta notarile, impedendo in tal modo la conclusione di donazioni dissimulate e proteggendo, in ultima analisi, i diritti dei legittimari, in modo analogo a quanto dispone il codice civile tedesco.
Si afferma giustamente che nelle servitù è essenziale l’utlitas rei, ossia un vantaggio per il fondo dominante, che provenga dal fondo servente (v. l’art. 1027 c. c). Questo è certamente vero. Ma tutti i diritti sono tali in quanto... more
Si afferma giustamente che nelle servitù è essenziale l’utlitas rei, ossia un vantaggio per il fondo dominante, che provenga dal fondo servente (v. l’art. 1027 c. c). Questo è certamente vero. Ma tutti i diritti sono tali in quanto arrechino un vantaggio ad un soggetto, non ad una cosa. Nelle servitù si ha questo di particolare, che l’utilità per il proprietario del fondo dominante deve provenire, indirettamente, dal fondo servente. Illustriamo questo (ovvio) concetto con fattispecie tratte dal diritto attuale e da ipotesi (che oggi chiameremmo di servitù industriali) tratte dal diritto romano.
La Pro Caecina tratta una causa di diritto civile, riguardante il possesso di un fondo, denominato Fulciniano, conteso tra un esponente dell'aristocrazia etrusca, Aulo Cecina, difeso da Cicerone, e il suo avversario, Sesto Ebuzio, di... more
La Pro Caecina tratta una causa di diritto civile, riguardante il possesso di un fondo, denominato Fulciniano, conteso tra un esponente dell'aristocrazia etrusca, Aulo Cecina, difeso da Cicerone, e il suo avversario, Sesto Ebuzio, di origine italica. Nell'abile e incisiva ricostruzione degli eventi, che hanno portato alla causa, si ricompone, per rapide campiture, il quadro complesso di un ambito territoriale già travagliato, sotto il profilo sociale ed economico dalla guerra civile tra Mario e Silla. Dai problemi giuridici relativi alla causa possessoria, l'analisi di Cicerone prende lo spunto per affermare la preminenza della ratio legis nell'interpretazione del diritto, e per illustrare, con ricchezza di argomentazioni e con autentica passione, il valore del diritto civile, quale fondamento dell'ordine sociale e degli interessi essenziali di ogni cittadino. Nel capitolo XXVI, facente parte della Refutatio, hanno particolare rilievo le affermazioni di Cicerone, che riguardano la difesa appassionata del diritto di proprietà, fondamento dell'ordine sociale, la condanna della violenza, la peggior nemica del diritto, e soprattutto la lode del diritto civilegaranzia dell'interesse generaledel quale Cicerone tesse, secondo le parole del Pothier, uno splendido elogio. Il quale costituisce non certo l'ultimo dei motivi, che rendono così avvincente e così attuale, l'orazione ciceroniana in difesa di Cecina.
Il principio del numero chiuso dei diritti reali, che una dogmatica tradizione progressista vuole ristretto agli ordinamenti continentali, è invece proprio anche dei diritti anglosassoni. Ne danno una brillante dimostrazione, condotta... more
Il principio del numero chiuso dei diritti reali, che una dogmatica tradizione progressista vuole ristretto agli ordinamenti continentali, è invece proprio anche dei diritti anglosassoni. Ne danno una brillante dimostrazione, condotta riguardo ad un bene mobile e del punto di vista dell’analisi economica del diritto, T. W. Merril e H. E. Smith.
Secondo la concezione dominante, risalente al diritto romano, il possesso consta di due elementi, l’animus possidendi, inteso come l’intenzione del possessore di comportarsi quale proprietario, e la materiale detenzione della cosa.... more
Secondo la concezione dominante, risalente al diritto romano, il possesso consta di due elementi, l’animus possidendi, inteso come l’intenzione del possessore di comportarsi quale proprietario, e la materiale detenzione della cosa.
L’autore sostiene invece che, di regola, il possesso richiede non tanto l’animus possidendi, ma piuttosto un titolo corrispondente ad un diritto reale.
L’animus possidendi, desumibile dal comportamento oggettivo del possessore, è però necessario in mancanza di un titolo o nelle ipotesi cosiddette di interversione del possesso (art. 1141 cod. civ.).
Note sull'origine e sul significato di ius SOMMARIO: 1. Introduzione.-2. Cenni storico-archeologici sull'origine di Roma.-3. F. Bopp: le prime interpretazioni di jus secondo la filologia indoeuropea.-4. M. Béars: derivazione dal sanscrito... more
Note sull'origine e sul significato di ius SOMMARIO: 1. Introduzione.-2. Cenni storico-archeologici sull'origine di Roma.-3. F. Bopp: le prime interpretazioni di jus secondo la filologia indoeuropea.-4. M. Béars: derivazione dal sanscrito jos e dall'avestico jaoz-da.-5. Th. Benfey: la parentela tra jus e jubeo.-6. G. Devoto: formula mistica di jos e giuridica di jus.-7. Cenni sulla religione mazdea: jaos e ius.-8. G. Dumézil: derivazione di ius da yaoŽ-dâ. Comparazione dei riti funerari mazdei e romani.-9. E. Benveniste: ius e iurare.-10. O. Szémerenyi: derivazione di ius da *yewos-*yeu.-11. Relativa mancanza di dati storici e documentali per una sicura identificazione dell'origine di ius.-12. Ius come comando e disposizione giuridica.-13. A. Willi: il significato di iubēre e il suo rapporto con ius.-14. Ius e iustum.-15. Ius nella letteratura giuridica.-16. L. Palmer: ius e jeudh.-17. Spunti interpretativi dagli studi filologici di G.W. Leibniz.-18. Conclusione: un richiamo a Virgilio. 1. Introduzione. Nell'ambito delle parole che costituiscono il vocabolario giuridico romano, fondamentale anche per il diritto moderno, proprio la più importante e significativa di esse, ius, ha un'origine e un'etimologia assai dibattute e incerte. Fino all'inizio del secolo scorso non solo i dizionari più comuni e diffusi, ma anche le opere più ampie e complesse, come ad es. il Lexicon del Forcellini 1 , non esitavano a collegare la voce ius con il verbo iubere (comandare). Ma da quando la teoria dell'indoeuropeo, quale lingua madre dei popoli d'Europa e di buona parte dei popoli asiatici, si è quasi unanimemente affermata tra i cultori della filologia, gli stessi dizionari (ad es. il Georges-Calonghi) che prima seguivano l'opinione tradizionale 2 , non fanno più riferimento all'antico rapporto etimologico tra ius e iubeo. Fin dai primi del Novecento si è consolidata infatti presso la maggior parte dei filologi 3 l'idea che la parola ius dei Romani deriverebbe dalla parola sanscrita yos, che suona