Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte... more Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte dalla normativa emergenziale al fine di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e tenta di ricondurle a sistema. Più nel particolare, molte delle norme esaminate, a dispetto della loro natura eccezionale, non fanno che applicare istituti del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti, come l'impossibilità definitiva o temporanea, la risoluzione per impossibilità, la revisione volontaria del contratto etc. Di particolare interesse-anche per l'impatto applicativo-si rivelano le questioni relative alla gestione dei rapporti contrattuali di durata e ai riflessi delle misure restrittive delle attività economiche e non sul regime delle obbligazioni pecuniarie. Norme di taglio marcatamente eccezionale si registrano invece in materia restitutoria. Introduzione L'emergenza epidemiologica provocata dall'infuriare del Covid-19 ha indotto il governo italiano all'ado-zione di misure di natura emergenziale che hanno toccato quasi ogni aspetto della vita privata e sociale dei cittadini, e non solo quelli di natura economica ma anche i profili più strettamente legati all'esplica-zione di diritti fondamentali, quali la libertà di movi-mento e di sviluppo della propria personalità in attività svolte al di fuori della propria abitazione. È impossibile non ritornare con la mente alle pagine di Albert Camus e non proiettare su di noi le vicende che hanno colpito la città algerina Orano nella narrazione di Bernard Rieux. Delle svariate conside-razioni di ordine istituzionale e di natura più squisi-tamente tecnica che la normazione emergenziale solleva, agli occhi del civilista rivestono particolare interesse le norme dedicate alla sorte dei rapporti obbligatori e dei contratti pendenti alla data del varo delle misure emergenziali, specie di quelle che hanno precluso o di svolgere o di fruire di larga parte delle attività economiche che implicano una qualunque forma di contatto personale o di spostamento sul territorio nazionale o anche oltre i confini. Condivido senza riserve l'idea che la situazione sociale, sanitaria, economica e istituzionale determi-nata dalla pandemia rappresenti uno stato d'emer-genza, non tanto dissimile dai periodi post-bellici (1), ma che non debba e non possa essere considerata uno stato d'eccezione (2), perché ciò equivarrebbe a manifestare la disponibilità, o anche l'acquiescenza, alla temporanea sospensione della democrazia e a un (1) Questa è la chiave di lettura adottata da G. D'Amico, L'epi-demia Covid-19 e la "legislazione di guerra", in questa Rivista, 2020, 253 ss. Cfr. anche A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia", in questa Rivista, 2020, 213. Lo rileva anche, molto efficacemente, G. Carapezza Figlia, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, destinato agli Studi in onore di Antonio Flamini, letto in bozze, il quale ricorda gli importanti contributi di alcuni dei più autorevoli civilisti sulle conseguenze di sistema e di ordine valoriale emerse dalle macerie della prima Guerra mondiale: F. Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, (1919) in Studi giuridici, Milano, 1960, II, 377 ss., G. Carrara, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1920, 256 ss.; F. Ferrara, Diritto di guerra e diritto di pace, (1918), in Scritti giuridici, I, Milano, 1954,70 ss. Sulla legislazione di guerra e i contributi della scienza civilistica cfr. L. Moscati, La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana, in Riv. it. scienze giur., 2016, 349 ss. Sulle conseguenze economiche del primo conflitto mondiale cfr. A. Somma, Verso la grande trasformazione. Il primo conflitto mon-diale e la disciplina dell'ordine economico nell'
Ancora sul nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale, 2020
Il commento muove dalle sentenze della Corte di cassazione, 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992 e... more Il commento muove dalle sentenze della Corte di cassazione, 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992 e ne formula una critica, volta a dimostrare che - contrariamente a quanto opinato dalla terza sezione - il nesso di causalità materiale non rappresenta un elemento autonomo della responsabilità contrattuale neppure quando l'obbligazione inadempiuta ha ad oggetto una prestazione di facere intellettuale
Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che... more Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che ritiene il nesso di causalità nella responsabilità professionale del medico oggetto di prova distinta rispetto all'inadempimento o alla colpa, addossandone l'onere al creditore. In tal modo, le due specie della responsabilità civile, contrattuale e aquiliana, non divergerebbero sul versante del requisito della causalità ed e ` questo un esito sistematico di cui si può fondatamente dubitare. A un esame approfondito, l'intero impianto dell'orientamento si rivela piuttosto fragile per una pluralità di ragioni che però sono tutte riconducibili all'errore di fondo di trascurare le specificità della responsabilità contrattuale. E tuttavia queste recenti pronunzie offrono l'occasione di approfondire la riflessione sul funzionamento del giudizio di responsabilità contrattuale sotto il profilo, abbastanza negletto in dottrina, del ruolo della causalità e del problema della ripartizione della relativa prova, con particolare riguardo al rischio della c.d. causa ignota.
Il saggio affronta il nodo della nozione di bene giuridico in diritto privato e tenta di offrire ... more Il saggio affronta il nodo della nozione di bene giuridico in diritto privato e tenta di offrire una revisione critica delle principali teorie, rileggendo il rapporto tra bene e cosa. La nozione di bene che ne emerge consente di risolvere con maggiore coerenza problemi assai attuali quali il trattamento giuridico dei c.d. beni immateriali e la disciplina dei c.d. beni comuni
Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte... more Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte dalla normativa emergenziale al fine di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e tenta di ricondurle a sistema. Più nel particolare, molte delle norme esaminate, a dispetto della loro natura eccezionale, non fanno che applicare istituti del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti, come l'impossibilità definitiva o temporanea, la risoluzione per impossibilità, la revisione volontaria del contratto etc. Di particolare interesse-anche per l'impatto applicativo-si rivelano le questioni relative alla gestione dei rapporti contrattuali di durata e ai riflessi delle misure restrittive delle attività economiche e non sul regime delle obbligazioni pecuniarie. Norme di taglio marcatamente eccezionale si registrano invece in materia restitutoria. Introduzione L'emergenza epidemiologica provocata dall'infuriare del Covid-19 ha indotto il governo italiano all'ado-zione di misure di natura emergenziale che hanno toccato quasi ogni aspetto della vita privata e sociale dei cittadini, e non solo quelli di natura economica ma anche i profili più strettamente legati all'esplica-zione di diritti fondamentali, quali la libertà di movi-mento e di sviluppo della propria personalità in attività svolte al di fuori della propria abitazione. È impossibile non ritornare con la mente alle pagine di Albert Camus e non proiettare su di noi le vicende che hanno colpito la città algerina Orano nella narrazione di Bernard Rieux. Delle svariate conside-razioni di ordine istituzionale e di natura più squisi-tamente tecnica che la normazione emergenziale solleva, agli occhi del civilista rivestono particolare interesse le norme dedicate alla sorte dei rapporti obbligatori e dei contratti pendenti alla data del varo delle misure emergenziali, specie di quelle che hanno precluso o di svolgere o di fruire di larga parte delle attività economiche che implicano una qualunque forma di contatto personale o di spostamento sul territorio nazionale o anche oltre i confini. Condivido senza riserve l'idea che la situazione sociale, sanitaria, economica e istituzionale determi-nata dalla pandemia rappresenti uno stato d'emer-genza, non tanto dissimile dai periodi post-bellici (1), ma che non debba e non possa essere considerata uno stato d'eccezione (2), perché ciò equivarrebbe a manifestare la disponibilità, o anche l'acquiescenza, alla temporanea sospensione della democrazia e a un (1) Questa è la chiave di lettura adottata da G. D'Amico, L'epi-demia Covid-19 e la "legislazione di guerra", in questa Rivista, 2020, 253 ss. Cfr. anche A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia", in questa Rivista, 2020, 213. Lo rileva anche, molto efficacemente, G. Carapezza Figlia, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, destinato agli Studi in onore di Antonio Flamini, letto in bozze, il quale ricorda gli importanti contributi di alcuni dei più autorevoli civilisti sulle conseguenze di sistema e di ordine valoriale emerse dalle macerie della prima Guerra mondiale: F. Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, (1919) in Studi giuridici, Milano, 1960, II, 377 ss., G. Carrara, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1920, 256 ss.; F. Ferrara, Diritto di guerra e diritto di pace, (1918), in Scritti giuridici, I, Milano, 1954,70 ss. Sulla legislazione di guerra e i contributi della scienza civilistica cfr. L. Moscati, La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana, in Riv. it. scienze giur., 2016, 349 ss. Sulle conseguenze economiche del primo conflitto mondiale cfr. A. Somma, Verso la grande trasformazione. Il primo conflitto mon-diale e la disciplina dell'ordine economico nell'
Ancora sul nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale, 2020
Il commento muove dalle sentenze della Corte di cassazione, 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992 e... more Il commento muove dalle sentenze della Corte di cassazione, 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992 e ne formula una critica, volta a dimostrare che - contrariamente a quanto opinato dalla terza sezione - il nesso di causalità materiale non rappresenta un elemento autonomo della responsabilità contrattuale neppure quando l'obbligazione inadempiuta ha ad oggetto una prestazione di facere intellettuale
Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che... more Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che ritiene il nesso di causalità nella responsabilità professionale del medico oggetto di prova distinta rispetto all'inadempimento o alla colpa, addossandone l'onere al creditore. In tal modo, le due specie della responsabilità civile, contrattuale e aquiliana, non divergerebbero sul versante del requisito della causalità ed e ` questo un esito sistematico di cui si può fondatamente dubitare. A un esame approfondito, l'intero impianto dell'orientamento si rivela piuttosto fragile per una pluralità di ragioni che però sono tutte riconducibili all'errore di fondo di trascurare le specificità della responsabilità contrattuale. E tuttavia queste recenti pronunzie offrono l'occasione di approfondire la riflessione sul funzionamento del giudizio di responsabilità contrattuale sotto il profilo, abbastanza negletto in dottrina, del ruolo della causalità e del problema della ripartizione della relativa prova, con particolare riguardo al rischio della c.d. causa ignota.
Il saggio affronta il nodo della nozione di bene giuridico in diritto privato e tenta di offrire ... more Il saggio affronta il nodo della nozione di bene giuridico in diritto privato e tenta di offrire una revisione critica delle principali teorie, rileggendo il rapporto tra bene e cosa. La nozione di bene che ne emerge consente di risolvere con maggiore coerenza problemi assai attuali quali il trattamento giuridico dei c.d. beni immateriali e la disciplina dei c.d. beni comuni
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