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2015, L. Lacché (ed), Il diritto del duce. Giustizia e Repressione nell’Italia fascista
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Riflessioni sulla rielaborazione della memoria della RSI nel dopoguerra
E-Review. Rivista degli Istituti Storici dell'Emilia-Romagna in Rete, 2019
I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI a cura di Roberto Parisini,
Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Storiche, 2019
The Supreme Security Court for the Defense of the State and the process to the Communist Party of Italy L’arco cronologico di studio della tesi è stato quello delle presidenze Sanna e Cristini, nel periodo tra il 1926 e il 1932. Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato nasce per sanzionare i nemici del fascismo, tutto questo all'interno di una dimensione totalitaria della cittadinanza, in cui gli avversari del fascismo divenivano nemici della Patria. Con le sue metodologie da tribunale di guerra, quest’organismo si è segnalato nella storia italiana come un luogo di sopraffazione e di faziosità giudiziaria. Uno dei casi di studio più significativi, da questo punto di vista, fu il processo al Partito Comunista d’Italia, in cui si vide un regime intero usare le armi della legge per colpire un piccolo partito di militanti, che tuttavia riusciva a sopravvivere in clandestinità. Altri processi qui analizzati sono quelli contro il gruppo di "Giustizia e Libertà" e altri contro i singoli individui come quella del futuro Capo dello Stato Pertini, il comunista di base Michele della Maggiora, il primo condannato a morte del regime fascista e la cui esistenza pare uscita da un romanzo verista, e alla famiglia del "giovanetto" Anteo Zamboni, attentatore di Mussolini.
Studi Storici, n. 2, 2009
Nonostante il vincolo dei settant'anni di segretezza a cui era legata la libera consultazione degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la documentazione relativa al processo ai dirigenti comunisti (1926)(1927)(1928)) -conosciuto come «il processone» -è stata oggetto di studio sin dalla fine degli anni Quaranta. Infatti, pur non potendo accedere liberamente a tutta la documentazione, Domenico Zucàro riuscí a portare a compimento nel 1961 una corposa pubblicazione in volume degli atti del processo 1 . Ancora oggi, a distanza di quasi cinquant'anni, il testo di Zucàro rimane un punto di riferimento indispensabile, oltre che unico, per chiunque voglia affrontare lo studio del processone. Nei primi anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta al lavoro di Zucàro se ne sono affiancati altri che, in qualche modo, ne hanno integrato l'apparato documentario. Nel 1981 il generale Floro Roselli, magistrato militare, ha pubblicato le sentenze di rinvio a giudizio, le sentenze di condanna e le «notizie desunte dai fascicoli di esecuzione» per l'anno 1928 2 . Con la legge dell'11 ottobre 1990 n. 291, che ha stabilito le norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale, è venuto meno, in anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge, il vincolo di segretezza. Ciò ha permesso a Giuseppe Fiori di portare alla luce nel 1994 una serie di documenti fino ad allora inediti 3 . * Ringrazio Giuseppe Vacca che, piú di un anno fa, mi ha sollecitato a intraprendere la ricerca offrendomi poi gli stimoli per portarla a termine. Francesco Giasi, Eleonora Lattanzi e Maria Luisa Righi sono stati lettori attenti del saggio e mi hanno saputo dare suggerimenti sempre utili. 1 D. Zucàro, a cura di, Il processone, Roma, Editori riuniti, 1961. Già nel corso dei primi anni Cinquanta Zucàro aveva pubblicato diversi documenti sul processo ai dirigenti comunisti; cfr. Id., Una lettera di Gramsci al Presidente del Tribunale speciale, in Trent'anni di vita e lotta del P.C.I., «Quaderni di "Rinascita"», 1951, n. 2, pp. 82-84; Id., Antonio Gramsci a S. Vittore per l'istruttoria del processo (con alcuni documenti inediti), in «Il Movimento di liberazione in Italia», 1952, n. 16, pp. 3-16; Id., Vita del carcere di Antonio Gramsci, Milano-Roma, Edizioni Avanti!, 1954. 2 Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928, 3 tomi, a cura di F. Roselli, Roma, Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1981. 3 G. Fiori, a cura di, Antonio Gramsci. Cronaca di un verdetto annunciato, Roma, l'Unità, 1994. Eppure, alla ricchezza di documenti a disposizione non hanno fatto seguito studi esaurienti sull'argomento. I contributi di Zucàro sono segnati dall'impossibilità di accesso a tutta la documentazione 4 e dallo stato rudimentale in cui, su determinati argomenti, la ricerca storica si trovava. Costituiva un vantaggio, invece, la possibilità di disporre delle testimonianze di una parte dei protagonisti. Ma se in alcuni casi le testimonianze trovano riscontro, col tempo, nella ricerca storiografica, in molti altri casi -e il lavoro di Zucàro rientra, per lo piú, tra questi -il trascorrere del tempo tende a deformare la memoria dei protagonisti originando narrazioni fallaci su cui solo con difficoltà un serio e puntuale lavoro di ricerca riesce poi ad imporsi. Riaffrontare lo studio del processone a distanza di quasi cinquant'anni significa anche andare oltre la voluminosa documentazione processuale. Si deve innanzi tutto tener conto di questioni di rilievo che in un primo momento potevano non sembrare strettamente legate alla vicenda processuale degli imputati. Non bisogna poi dimenticare che quello che inizialmente era il processo ai corrieri comunisti Bonaventura Gidoni e Giacomo Stefanini si trasforma ben presto, anche per la presenza tra gli imputati di tre dei massimi dirigenti del partito (Scoccimarro, Terracini e Gramsci), nel processo all'intero gruppo dirigente del Pcd'I. Perciò non è secondario chiedersi, anche ai fini di una accurata ricostruzione, quanto siano intrecciati tra loro il fallimento della trattativa per la liberazione di Gramsci e Terracini avviata nel settembre 1927, e la loro vicenda processuale; se l'episodio della «strana lettera» di Grieco a Gramsci, ma anche a Terracini e Scoccimarro -tutt'altro che chiarita con il recente studio di Luciano Canfora 5 -abbia influito sull'andamento del processo; ma anche, se l'attentato al re Vittorio Emanuele III, il 12 aprile 1928 a Milano, abbia influito sulla sentenza definitiva; se, cioè, è vero quanto sostenuto da Gramsci -nel corso di un colloquio con Tania nel marzo-aprile del 1929 -che prima di quell'attentato era stata prevista per lui una pena minore. Inoltre, appare necessario tornare a interrogarsi su quale fosse davvero la linea difensiva adottata dagli imputati. La risposta a queste come ad altre domande richiede una ricerca combinata su diverse fonti documentarie. Poiché i processi di fronte al Tribunale speciale si basavano essenzialmente sulle indagini della polizia e dei carabinieri, una ricca fonte, oltre alla documentazione processuale, si rivela quella del ministero dell'Interno. A queste fonti si affianca la documentazione conservata nell'Archivio del Partito comunista italiano. 482 Leonardo P. D'Alessandro 4 Lo stesso Zucàro, a p. 69 de Il processone, cit., affermava che «la consultazione degli atti processuali [...] è stata consentita fino a un certo punto». 5 L. Canfora, La storia falsa, Milano, Rizzoli, 2008. I provvedimenti per la difesa dello Stato. La legge 25 novembre 1926, n. 2008, «Provvedimenti per la difesa dello Stato», introduceva la pena di morte per gli attentati contro il re, la regina, il principe ereditario e il capo del governo, come pure per alcuni gravi delitti contro la sicurezza dello Stato: gli attentati contro l'indipendenza e l'unità della Patria (art. 104 del Codice penale); la violazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato (artt. 107 e 108); gli attentati contro la pace interna, cioè i fatti diretti a far «sorgere in armi» gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno (artt. 120 e 252). Inoltre, si configurava come reato la ricostruzione di associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità. Era punito con la detenzione chiunque ne facesse parte o facesse, in qualsiasi modo, la propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione da essi propugnati; chiunque concertava di commettere o istigava a commettere tali delitti. L'art. 7, infine, prevedeva la costituzione di un Tribunale speciale, ordinata dal ministero per la Guerra, a cui deferire, nello stato in cui si trovavano, i procedimenti per i delitti previsti in questa legge in corso al giorno della sua attuazione 6 . Come risolveva il legislatore fascista il problema della retroattività della legge speciale introdotta con l'art. 7? Una risposta veniva data già nella relazione con cui si presentava il disegno di legge alla Camera dei deputati il 9 novembre 1926 7 . Pur ammettendone l'inammissibilità, Mussolini argomentava che «altra cosa è la retroattività della legge penale quanto alla creazione dei delitti, altra cosa la sua retroattività quanto alla pena. Allorché un fatto è già punito dalla legge, nulla vieta in principio, che una legge successiva aggravi la pena» 8 . Si ponevano in questo modo le basi giuridiche per avviare un gran numero di processi per reati politici. Si trattava, in realtà, solo dell'atto conclusivo di una serie di misure e di provvedimenti che segnarono la fine degli ultimi residui di vita politica su base pluripartitica e di libertà di stampa, sancendo il carattere poliziesco del regime fascista. Già con l'attentato di Zaniboni del 4 novembre 1925 si era dato il pretesto al governo per sciogliere il Partito socialista unitario, al quale l'attentatore apparteneva. A distanza di un anno, il 31 ottobre 1926, il fallito attentato a Mussolini (attribuito ad Anteo Zamboni) forní il pretesto per una reazione fasci-483 I dirigenti comunisti davanti al Tribunale speciale 6 La legge entrò in vigore il 6 dicembre. Il 12 dicembre furono emanate le norme di attuazione e il 4 gennaio 1927 furono nominati i componenti del Tribunale speciale che risultarono tutti, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, consoli della Milizia; e dalla Milizia, piuttosto che dai corpi armati regolari, furono sempre tratti in assoluta prevalenza i membri di questo organo giudiziario. 7 Il 20 novembre fu presentato al Senato. 8 Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927, a cura di F. Roselli, Roma, Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1980, p. 27. sta immediata e brutale, sia sul piano dell'azione diretta contro gli oppositori piú in vista in numerose province e centri d'Italia, sia sul piano parlamentare e legislativo. A questo proposito, prime ad entrare in vigore furono le nuove norme di polizia, grazie anche al fatto che già con la legge del 31 dicembre 1925, n. 2318, era stata delegata al governo la facoltà di apportare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. Da allora, i lavori in proposito erano stati portati avanti alacremente. Cosí, già col r.d. del 6 novembre 1926, n. 1848, venne approvato il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che portò innovazioni sostanziali a quello del 1889 9 . Tra le novità piú rilevanti e di maggior significato politico vi erano la sottrazione dei reati in materia politica alla magistratura ordinaria, pur sussistendo formalmente la possibilità di conflitti di competenza; il confino di polizia sia per i reati comuni che per quelli politici e la facoltà data ai prefetti di sciogliere tutte le associazioni che svolgessero attività contraria all'«ordinamento nazionale» 10 . Il testo unico delle leggi di pubblica...
Diritto - Il contributo italiano alla storia del pensiero, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Enciclopedia Italiana, , 2012
Economia Aziendale Online, 2011
The subject of this paper is social report in the courts. The aim of this study is to investigate the relationship that exists among accountability, social report and organizational-managerial configurations, carrying out an exploration of judicial administrations in Italy, using an economic-business focus. The study was conducted through the analysis of institutional sources and laws in matter, as well as making use of both Italian and international literature on judicial systems. The information was gathered through the analysis of the contents of the single social report adopted by different courts, putting them consistently into correlation with the annual program on justice with the objectives indicated by the appropriate Minister in the act of the annual address. Il paper ha per oggetto il bilancio sociale nei tribunali. L’obiettivo del lavoro e indagare le relazioni esistenti tra accountability, bilancio sociale e configurazioni organizzativo-gestionali, compiendo un’esploraz...
This presentation is based on archive material about the activities of Extraordinary Provincial Court in Como. The Extraordinary Provincial Courts were set up in 1943 by Benito Mussolini at the same time with the Extraordinary Special Court, which had to try the “traitors” that on 25th July 1943 had voted against Mussolini on the Grand Council (the Grandi's motion). The Extraordinary Provincial Courts were set up to try: the fascists that broke the fascist's idea oath, who (fascists and not fascists) denigrated fascism and his institutions with words and facts and who made violence against fascist person or fascist's things. The Extraordinary Provincial Courts were the local declination of the inner reckoning that was commit on trial of Verona, at the beginning of Italian Social Republic.
The book seeks to demonstrate that mixed criminal tribunals (Special Court for Sierra Leone, Cambodian Extraordinary Chambers, Special Panels for Serious Crimes in East Timor and Regulations 64 Panels in Kosovo) share two fundamental elements. Formally, they are judicial organs internal to the territorial State. Substantially, they exercise a specific function within the international legal system (as they are aimed at protecting essential values of the international community as a whole, both in an effective and a preventive way), being linked to national reconciliation processes and post-conflict peace-building activities undertaken by the UN in the territories where they are established.
Ci sono due tipologie di diritto che hanno diverso significato:-Diritto nazionale-Diritto internazionale Quello di cui ci occuperemo in questo documento, così come si evince dal titolo, sarà il secondo. DIRITTO INTERNAZIONALE-Definizione è il diritto (e quindi l'insieme delle norme) della comunità degli Stati (intesi nel loro complesso; soggetti del diritto internazionale) che collaborano e cooperano tra loro. Regola la vita della comunità internazionale e i rapporti tra gli Stati stessi e interni alle comunità statali, e quindi la convivenza-vivere civile/forme di collaborazione tra i soggetti del diritto internazionale Non è interno agli Stati MA si forma al di sopra degli Stati Il D.I. non è sempre stato uguale. È un evoluzione del diritto DA… (cosiddetto diritto per diplomatici) DIPLOMATICI: rappresentanti delle potenze Sovrane che dovevano interagire tra di loro per regolare i rapporti tra Stati/Regni che rappresentavano. > regolare esclusivamente il rapporto tra potenze Diritto che regola i rapporti interstatali (regolando materie esterne come guerre, alleanze…) > come diritto per diplomatici, regolare esclusivamente il rapporto tra potenze. NON penetrava all'interno degli ordinamenti statali per regolare dei rapporti interni agli Stati A (oggi)… diritto che regola NON SOLO i rapporti tra Stati, MA ANCHE i rapporti interni a comunità statali e agli Stati stessi. Penetra sempre di più nei diritti statali e interni a comunità degli Stati. La penetrazione negli Stati da cosa dipende?? = Dall'applicazione del diritto internazionale stesso negli Stati passa dall'applicazione che ne fanno i giudici nazionali/operatori giuridici GRAZIE AL FATTO CHE è applicato (IL. DIR.INT.) dai giudici nazionali (internazionalismo) >> PENETRAZIONE IN STATO: Gli Stati devono tradurre le norme del diritto internazionale in norme interne > diritto int. Penetra negli ordinamenti degli Stati Regolare rapporti interni agli Stati = Lo Stato ha L'OBBLIGO DI TRADURRE le norme del diritto int. in norme interne. SOVRANISMI STATALI: Stati al giorno d'oggi che sono restii a cedere/limitare il loro potere/la loro sovranità statale >> il piegarsi dello Stato alle norme del diritto internazionale NON è NATURALE/AUTOMATICO. LA SANTA SEDE-CITTÀ DEL VATICANO (SI) Ente indipendente da Stati, perse dominio territoriale tra 1870 e 1929 ma conservando personalità internazionale (Anche in quel periodo continuava ad avere personalità internazionale, essere sulla scena mondiale). Conclude accordi internazionali (= Concordati) ed esercita governo in comunità territoriale nello Stato della Città del Vaticano. Ernesto Rossi: Uomo politico, giornalista e scrittore antifascista. È in Italia, il massimo promotore dell'Europeismo. Il Manifesto di Ventotene è il libro più importante del suo testamento morale. Altiero Spinelli: Politico e scrittore italiano. Fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo, membro della Commissione Europea, poi del primo Parlamento europeo PRINCIPALI FONDATORI (PRIMI PASSI DELL'UNIONE) Robert Schuman-Dichiarazione Schuman: 9 maggio 1950, il ministro francese Robert Schuman, consigliato dal politico francese Jean Monnet, decide di lanciare un'offerta di collaborazione allo Stato più ex nemico di tutti = la Germania> Konrad Adenauer (Germania dell'Ovest-Repubblica federale tedesca, una parte sotto il controllo occidentale e l'altra dell'est sotto l'unione sovietica). >>
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