Navi maggiori e minori
Diritto italiano
[modifica | modifica wikitesto]La definizione di nave maggiore e di nave minore è data, nel diritto italiano dall'articolo 136 del Codice della navigazione.[1]
Navi maggiori
[modifica | modifica wikitesto]Le navi maggiori sono le navi d'altura, destinate alla navigazione di alto mare, oltre le 20 miglia dalla costa, che abbiano idonee sistemazioni per l'equipaggio e che siano superiore alla stazza minima di 10 tonnellate per le navi a propulsione meccanica, e 25 tonnellate per le navi a vela.
Navi minori
[modifica | modifica wikitesto]Le navi minori: sono le navi costiere, destinate alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari dello stato, a distanza non superiore alle 20 miglia, e le navi adibite alla navigazione interna e al servizio marittimo dei porti. Sono classificate tra i beni mobili soggette a registrazioni in appositi registri.[2]
Iscrizione nei registri
[modifica | modifica wikitesto]L'art. 146 del Codice della navigazione stabilisce che:
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli uffici designati dal Ministero per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Conduzione
[modifica | modifica wikitesto]Le unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri iscritte nel registro delle navi minori per uso in conto proprio possono navigare nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa. Fino a 6 miglia vi è un particolare regime in merito alla patente nautica.[3]
Diritto comparato
[modifica | modifica wikitesto]Ordinamento greco
[modifica | modifica wikitesto]Anche per il diritto greco è possibile la conduzione delle navi minori da parte del proprietari, ma le norme sulla necessità della patente sono più severe (9CV contro i 40,2 CV del diritto italiano. Sono previste deroghe per gli stranieri che si vedono applicare, se più favorevoli, le loro leggi nazionali.[4]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
- ^ l'art. 25, L. n. 472/99, che stabilisce che "Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.".[1][collegamento interrotto]
- ^ patenti nautiche, su nautica.it. URL consultato il 2 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 2 novembre 2011).
- ^ Yachts.it - Leggi - L'Avvocato risponde, su yachts.it. URL consultato il 2 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2011).