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Per partecipare all'evento è necessario registrarsi via QR code oppure al seguente link: https://bit.ly/registrazione-fondazioni-partecipazione-24052024 L'evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia con... more
Per partecipare all'evento è necessario registrarsi via QR code oppure al seguente link: https://bit.ly/registrazione-fondazioni-partecipazione-24052024 L'evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia con l'attribuzione di 3 crediti formativi per la partecipazione. L'evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.
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Una recente riforma della procedura civile in Italia ha conferito ai notai il potere di autorizzare la redazione degli atti autentici che coinvolgono minori o incapaci. Queste autorizzazioni hanno la medesima funzione di quelle rilasciate... more
Una recente riforma della procedura civile in Italia ha conferito ai
notai il potere di autorizzare la redazione degli atti autentici che
coinvolgono minori o incapaci. Queste autorizzazioni hanno la
medesima funzione di quelle rilasciate dal giudice e, analogamente
ad esse, godono di una presunzione di legittimità.
Qualora un’autorizzazione sia erroneamente rilasciata, l’eventuale
azione di danni di una parte contro il notaio ha natura contrattuale.
Deve però esservi il nesso causale tra il danno subito e
l’autorizzazione indebitamente concessa. Tuttavia, se l’attore (o il
Pubblico Ministero) non impugna l’autorizzazione viziata tale nesso
fa difetto, perché l’annullamento dell’autorizzazione avrebbe
impedito il danno.
*************
The author’s view
A recent reform of civil procedure in Italy has empowered notaries to
authorize the authentic instruments that they issue, involving minors or
incapacitated persons. These authorizations may replace judicial
authorisations and, like them, carry a presumption of legitimacy.
Where an authorization is erroneously released, an action for damages
against the notary by a party to the instrument sounds in contract. A
prerequisite for a claim is the causal link between the damage suffered
and the authorization. However, if the claimant (or the Public
Prosecutor’s Office) does not seek a judicial avoidance of it, that link
would be lacking, because the judicial declaration of its invalidity would
have prevented the damage.
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Il saggio analizza la relazione tra la separazione patrimoniale e la tutela del credito alla luce dell’art. 2929-bis c.c. Il criterio di gratuità non è monolitico ma dev’essere coniugato a seconda dei contesti e dei rapporti in campo. La... more
Il saggio analizza la relazione tra la separazione patrimoniale e la tutela del credito alla luce dell’art. 2929-bis c.c.
Il criterio di gratuità non è monolitico ma dev’essere coniugato a seconda dei contesti e dei rapporti in campo.
La regola nemo liberalis, nisi liberatus sfuma in caso di 4 a causa di solidarietà e di trust a causa familiare.

The paper scrutinises the relationship between partitioning of assets and credit protection in the light of article 2929-bis of the Italian Civil Code.
The criterion of gratuitousness is not a rigid one, but requires to be assessed according to the background and the relationships on the field.
The “nemo liberalis nisi liberatus” rule blurs before solidarity trust and family trust.

Sommario: 1. A mo’ di introduzione. – 2. L’orizzonte dell’art. 2929-bis c.c. e gli obiettivi che il legislatore si è proposto con la sua introduzione. – 3. Le novità. – 4. L’inefficacia ex art. 2929-bis c.c. quale rimedio a struttura opzionale. – 5. La massima nemo liberalis, nisi liberatus, i trust a causa di solidarietà orizzontale e quelli a causa familiare. – 5.1. Segue: Una premessa necessaria. – 5.2. Segue: I trust a causa di solidarietà orizzontale. – 5.3. Segue: I trust a causa familiare. – 5.4. Segue: Tirando le fila. – 6. Una chiosa sugli atti di destinazione a servizio di una procedura concorsuale. – 7. A mo’ di sconclusione.
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Sommario: 1. Il caso. - 2. La funzione dell’inventario di tutela. - 3. Le coordinate positive dell’inventario notarile. - 4. Le perplessità sull’inventario di tutela (aperta ma) non ancora costituita. - 5. A proposito di una... more
Sommario: 1. Il caso. - 2. La funzione dell’inventario di tutela. - 3. Le coordinate positive dell’inventario notarile. - 4. Le perplessità sull’inventario di tutela (aperta ma) non ancora costituita. - 5. A proposito di una “velocizzazione” della procedura: critica. - 6. Le fonti storiche. - 7. Il tutore provvisorio e l’anticipazione della protezione dell’interdicendo. - 8. La formazione dell’inventario quale spartiacque degli atti che il tutore può compiere. - 9. L’infaticabile tentativo di metamorfosi della tutela provvisoria in una situazione (pressoché) definitiva dalle lettres de cachet a oggi. - 10. Una prima ricognizione dei risultati raggiunti. - 11. Un verbale notarile d’inventario “atipico”: sua inutilità ai fini di cui all’art. 370 c.c. - 12. Alla maniera d’una conclusione.
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Abstract. I trust a vantaggio di persone deboli possono valorizzarne la dignità, sia nella dimensione individuale, sia nell’ambito dei rapporti familiari. Sul piano organizzativo, il controllo del trustee è perfettamente compatibile con... more
Abstract. I trust a vantaggio di persone deboli possono valorizzarne la dignità, sia nella dimensione individuale, sia nell’ambito dei rapporti familiari. Sul piano organizzativo, il controllo del trustee è perfettamente compatibile con un controllo sul trustee da parte del guardiano, anche con poteri di revoca e di nomina di un nuovo trustee. Sul piano contenutistico, la nuda proprietà di immobili costituisce un valore, prima che un diritto e può essere fondamentale per la realizzazione del programma.
Nei trust a causa familiare e di solidarietà c’è riscontro di una cause suffisante. La causa familiare e quella di solidarietà sono autonome rispetto a quella liberale. Nel caso in cui disponente sia una persona priva di autonomia occorre rifarsi alle valutazioni del giudice, cui è demandato il compito di fissare, caso per caso, il punto di equilibrio tra beneficità e autodeterminazione. La discrezionalità del trustee nella distribuzione dei redditi e nella scelta del beneficiario finale non incontra invece ostacoli nella personalità della volizione liberale.
Nelle conclusioni l’Autore apre una finestra sulle regualae che governano l’ampiezza e la profondità delle investiture fiduciarie alla luce della legge 22 dicembre 2017, n. 219: se è possibile mettere in mani altrui la propria vita, non si vede perché non si possa affidare alla discrezionalità altrui i proprî denari.
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Trusts for the benefit of weak persons can enhance their dignity, both in individual dimension and in the context of family relationships. From an organisational point of view, the control of a trustee is perfectly compatible with the enforcer’s power to oversee the trustee, including powers to revoke and appoint a new trustee. In terms of content, the bare ownership is a value, before a right, that can be fundamental to the implementation of the program.
Family trusts and trusts for benefit of a charity present an autonomous consideration. If the settlor is  interdict or minor, it’s necessary to rely on the judge’s assessment: the judge has to find, case by case, a balance between legal protection and self-determination. The trustee’s discretionary in distribution of incomes and in choice of the final beneficiary doesn’t encounter obstacles in the personality of the liberal volition.
In his conclusions, the Author opens a window on the regualae that govern the breadth and depth of fiduciary investitures with regard to italian Law no. 219 of 22 December 2017: if it’s possibile to put life on hands of an other person, at the same way it should be possible to rely own money on trustee’s discretionary.
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Sommario: 1. I fatti.-2. la vicenda e il provvedimento.-3. le questioni sul tap-peto.-4. Il controllo "del" e "sul" trustee e lo statuto legale di amministrazione del patrimonio delle persone prive di autonomia.-5. Trust a causa... more
Sommario: 1. I fatti.-2. la vicenda e il provvedimento.-3. le questioni sul tap-peto.-4. Il controllo "del" e "sul" trustee e lo statuto legale di amministrazione del patrimonio delle persone prive di autonomia.-5. Trust a causa complessa.-6. Trust a causa familiare.-7. Trust a causa di solidarietà.-8. causa familiare e di solidarietà e persone prive in tutto o in parte di autonomia.-8.1. la capacità di donare della persona soggetta ad amministrazione di sostegno.-8.2. Il (preteso) principio di personalità della volizione liberale.-8.3. le regole applicabili ai trust liberali e alle liberalità indirette.-9. A mo' di conclusione.
== Abstract ==
I trust a vantaggio di persone deboli possono valorizzarne la dignità, sia nella dimensione individuale, sia nell’ambito dei rapporti familiari. Sul piano organizzativo, il controllo del trustee è perfettamente compatibile con un controllo sul trustee da parte del guardiano, anche con poteri di revoca e di nomina di un nuovo trustee. Sul piano contenutistico, la nuda proprietà di immobili costituisce un valore, prima che un diritto e può essere fondamentale per la realizzazione del programma.
Nei trust a causa familiare e di solidarietà c’è riscontro di una cause suffisante. La causa familiare e quella di solidarietà sono autonome rispetto a quella liberale. Nel caso in cui disponente sia una persona priva di autonomia occorre rifarsi alle valutazioni del giudice, cui è demandato il compito di fissare, caso per caso, il punto di equilibrio tra beneficità e autodeterminazione. La discrezionalità del trustee nella distribuzione dei redditi e nella scelta del beneficiario finale non incontra invece ostacoli nella personalità della volizione liberale.
Nelle conclusioni l’Autore apre una finestra sulle regualae che governano l’ampiezza e la profondità delle investiture fiduciarie alla luce della legge 22 dicembre 2017, n. 219: se è possibile mettere in mani altrui la propria vita, non si vede perché non si possa affidare alla discrezionalità altrui i proprî denari.
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Trusts for the benefit of weak persons can enhance their dignity, both in individual dimension and in the context of family relationships. From an organisational point of view, the control of a trustee is perfectly compatible with the enforcer’s power to oversee the trustee, including powers to revoke and appoint a new trustee. In terms of content, the bare ownership is a value, before a right, that can be fundamental to the implementation of the program.
Family trusts and trusts for benefit of a charity present an autonomous consideration. If the settlor is  interdict or minor, it’s necessary to rely on the judge’s assessment: the judge has to find, case by case, a balance between legal protection and self-determination. The trustee’s discretionary in distribution of incomes and in choice of the final beneficiary doesn’t encounter obstacles in the personality of the liberal volition.
In his conclusions, the Author opens a window on the regualae that govern the breadth and depth of fiduciary investitures with regard to italian Law no. 219 of 22 December 2017: if it’s possibile to put life on hands of an other person, at the same way it should be possible to rely own money on trustee’s discretionary.
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The paper deals with problems arising from the Italian Law 22 December 2017, no. 219, containing rules on informed consent and advance treatment provisions. The Authors start from the consideration that the Law no. 219/17 involves... more
The paper deals with problems arising from the Italian Law 22 December 2017, no.
219, containing rules on informed consent and advance treatment provisions. The Authors start from the consideration that the Law no. 219/17 involves relationships between persons, human beings, not legal entities, not Titius, Caius and their imaginary juridical relatives. Crossing this, they investigate the rules on law: the relationships between patients and doctors, the importance of the personal identity in approaching the advance treatment provisions, the role of the fiduciary and his duties, the problem of the adequacy of the information received before drawing them. There is a dignity in living, and a dignity in dying. Now it is necessary to verify on the field, whether Italy and Italian people are ready for a mild and gentle law.
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The paper deals with problems arising from the Italian Law 22 December 2017, no. 219, containing rules on informed consent and advance treatment provisions. The Authors start from the consideration that the Law no. 219/17 involves... more
The paper deals with problems arising from the Italian Law 22 December 2017, no.
219, containing rules on informed consent and advance treatment provisions. The Authors
start from the consideration that the Law no. 219/17 involves relationships between
persons, human beings, not legal entities, not Titius, Caius and their imaginary juridical
relatives. Crossing this, they investigate the rules on law: the relationships between patients
and doctors, the importance of the personal identity in approaching the advance treatment
provisions, the role of the fiduciary and his duties, the problem of the adequacy of the information
received before drawing them. There is a dignity in living, and a dignity in dying.
Now it is necessary to verify on the field, whether Italy and Italian people are ready for a
mild and gentle law.
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Sociology, Law, Jurisprudence, Comparative Law, Civil Law, and 167 more
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Una massima della c.d. modernità liquida ci dice che quando manca la qualità si cerca rifugio nella quantità; quando non c’è niente che duri, è la rapidità che può redimere. A questa massima sembra oggi ispirarsi il legislatore italiano,... more
Una massima della c.d. modernità liquida ci dice che quando manca la qualità si cerca rifugio nella quantità; quando non c’è niente che duri, è la rapidità che può redimere. A questa massima sembra oggi ispirarsi il legislatore italiano, non rinunciando, peraltro, a ciò che, sin dalla riforma del diritto di famiglia, è stata una sua costante: il compromesso.
La legge 6 maggio 2015, n. 55, è paradigmatica dell’enunciato connubio rapidità vs compromesso. Si muove su due fronti. Reca disposizioni in materia (i) di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè (ii) di comunione dei beni tra i coniugi.
(i) Il connubio rapidità vs compromesso è chiarissimo sul primo fronte, quello del divorzio, tanto per chiamare gli istituti col proprio nome.
La rapidità. In Italia, a differenza che in buona parte degli altri Paesi europei (e non solo europei), i coniugi per divorziare dovevano attendere tre anni dall’avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Questa circostanza ha portato diverse coppie al forum shopping servendosi di altri ordinamenti per velocizzare lo scioglimento del loro matrimonio. Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003, in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, ne ha facilitato il compito. In tempo di globalizzazione economico-giuridica, gli ordinamenti giuridici sono in concorrenza tra loro. Quello italiano è stato reputato da più coppie meno efficiente di altri, a cominciare dagli ordinamenti spagnolo, inglese, rumeno e bulgaro.
Il compromesso. Il legislatore italiano aveva davanti a sé una scelta. L’alternativa era tra mettere in discussione la sequenza “separazione-divorzio” affrontando, vis-à-vis, il tema del c.d. “divorzio diretto” o, piuttosto, tener ferma la duplicazione dei procedimenti accorciando i termini per il divorzio. Ecco il connubio. La separazione personale tra coniugi è rimasta salda, confermando le peculiarità del sistema Italia: si sono ridotti i termini processuali per il divorzio. L’art. 1 della legge n. 55/2015 modifica il secondo cpv. della lett. b), del n. 2), dell’art. 3 della legge div. (1° dicembre 1970, n. 898) e introduce un nuovo dies a quo per la proposizione della domanda di divorzio. Bastano oggi "dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e […] sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
(ii) Il connubio rapidità vs compromesso si coglie pure sul secondo fronte, quello della comunione dei beni tra i coniugi, cui sono principalmente dedicate queste chiose a prima lettura. L’art. 2 della legge n. 55/2015 dispone che all’art. 191 c.c., dopo il comma 1, è inserito il seguente: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”
                                                                                                                                              * * *                                                                                                                                     
1) Nella procedura tradizionale di separazione giudiziale la comunione si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (art. 191, comma 2, c.c.). La cessazione del regime di comunione legale è automatica, immediata e irreversibile ex lege, salva la riconciliazione. L’ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione della cessazione del regime di comunione (art. 191, comma 2, c.c.). La cessazione del regime di comunione è peraltro opponibile ai terzi anche anteriormente alla pubblicità nei registri dello stato civile se (si prova che) questi ne hanno avuto conoscenza.
2) Nella procedura tradizionale di separazione consensuale la comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato (art. 191, comma 2, c.c.). L’omologa è condizione della cessazione del regime di comunione: condizione risolutiva con effetti ex nunc. L’opponibilità alla generalità dei terzi è assicurata dall’annotazione del decreto d’omologa della separazione nell’atto di matrimonio (l’art. 69, lett. d), d.P.R. n. 396/2000). Pure qui la cessazione del regime di comunione è peraltro opponibile ai terzi anche anteriormente alla pubblicità nei registri dello stato civile se (si prova che) questi ne hanno avuto conoscenza.
3) Nella procedura degiurisdizionalizzata di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita la situazione è, ai nostri fini, sostanzialmente analoga a quella del procedimento tradizionale di separazione giudiziale. La cessazione del regime di comunione si ha con la certificazione degli avvocati (della serietà e dell’integrità) della comune volontà dei coniugi di separarsi e (della conformità) dell’accordo sulle condizioni di separazione. L’art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 ci dice che l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita – quindi certificato dagli avvocati –produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale. L’art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 non lascia sufficiente spazio interpretativo per intendere il nullaosta e l’autorizzazione del p.m. come condizione della cessazione del regime di comunione legale o per instaurare un parallelismo con il procedimento tradizionale di separazione consensuale. La certificazione degli avvocati tiene dunque luogo dell’autorizzazione presidenziale a vivere separati. Con essa cessa la comunione legale dei beni. La cessazione è automatica, immediata e irreversibile ex lege, salva la riconciliazione. L’opponibilità alla generalità dei terzi è assicurata dall’annotazione dell’accordo di separazione personale nell’atto di matrimonio (l’art. 69, lett. d), d.P.R. n. 396/2000): è sotto questo frangente che sono di scena il nullaosta e l’autorizzazione del p.m., senza i quali non può aversi annotazione nell’atto di matrimonio (art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 132/2014), ferma peraltro restando l’opponibilità della cessazione del regime di comunione ai terzi se (si prova che) questi ne hanno avuto conoscenza.
4) Nella procedura degiurisdizionalizzata di separazione personale a seguito di accordo autogestito ricevuto dal sindaco la situazione è pari modo analoga a quella del procedimento tradizionale di separazione giudiziale: la cessazione del regime di comunione si ha con la certificazione del sindaco dell’accordo coniugale di volersi separare di volersi separare (“fase uno”) e non è necessario attendere il secondo appuntamento innanzi al sindaco (“fase due”). L’art. 12, comma 3, d.l. n. 132/2014 ci dice che l’accordo concluso innanzi al sindaco produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale. La certificazione del sindaco tiene dunque luogo dell’autorizzazione presidenziale a vivere separati. Con essa cessa la comunione legale dei beni. La cessazione, pure in quest’ipotesi, è automatica, immediata e irreversibile ex lege, salva la riconciliazione. L’opponibilità alla generalità dei terzi è assicurata dall’annotazione dell’accordo di separazione personale nell’atto di matrimonio (art. 69, lett. d-ter), d.P.R. n. 396/2000): è sotto questo frangente che è di scena la conferma dell’accordo di separazione resa in sede di seconda comparizione, immutata peraltro restando l’opponibilità della cessazione del regime di comunione ai terzi se (si prova che) questi ne hanno avuto conoscenza.
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Globalization, Family studies, Family Law, Family, Marriage and Divorce, and 34 more
La trascrizione dell’atto di matrimonio tra coniugi stranieri ha funzione pubblicitaria e l’annotazione dell’optio legis è necessaria ai fini dell’opponibilità
La magia di trasformare, come con una bacchetta magica, (la scelta di) una argomentazione letterale in una argomentazione teleologica, il chiasmo (mica poi tanto complicato) d’invertire la premessa con la conclusione, la cecità davanti... more
La magia di trasformare, come con una bacchetta magica, (la scelta di) una argomentazione letterale in una argomentazione teleologica, il chiasmo (mica poi tanto complicato) d’invertire la premessa con la conclusione, la cecità davanti alle sineddoche, ecco, tutto questo può risultare un po’ ruvido, se non carta-vertoso, sulla pelle delle persone straniere che legittimamente chiedono, a fini pubblicitari, la trascrizione del proprio atto di matrimonio celebrato all’estero e l’annotazione di uno degli atti di cui all’art. 69 d.P.R. n. 396 del 2000.
Si dice che un problema senza soluzione non è un problema. Da ciò non possiamo tuttavia dedurre che il modo più rapido per risolvere un problema è negarlo: lo slittamento di senso sarebbe marchiano.
Il vero è che il tema del “come”, ancora una volta, è molto più complicato del tema del “se”. Impone una verifica di compatibilità degli atti stranieri con l’ordine pubblico.
I pesi e contrappesi della l. 218 del 1995, del d.P.R. n. 396 del 2000 e del codice civile, a questo punto, dovrebbero essere chiari. Chiara dovrebbe essere anche la dissociazione tra regola declamatoria e regola operativa che il Ministero dell’Interno propone agli ufficiali dello stato civile. Il Ministero, probabilmente, non si fida a sufficienza. E dice agli ufficiali dello stato civile che (in tutte le ipotesi su cui non ha emesso una circolare) a questa verifica di compatibilità deve procedere necessariamente, caso per caso e, soprattutto, in via preventiva, l’autorità giudiziaria.
È l’ennesima ipotesi di un diritto non verbalizzato. Di regole che sono applicate ma non formulate.
C’è di più. Secondo il racconto ministeriale, la trascrizione ex art. 19 d.P.R. n. 396 del 2000 sarebbe in buona misura una trascrizione a funzione cangiante: la funzione riproduttiva, a seguito del provvedimento giudiziario di annotazione, assumerebbe valenza pubblicitaria. Nulla di cui stupirsi. Già. Il Ministero dell’Interno non riconosce al procedimento ex artt. 95 ss. d.P.R. n. 396 del 2000 un valore alchemico: nient’affatto! Il Ministero dell’Interno aggiunge solo, a un lungo catalogo, un altro crittotipo.
Il comparatista ce lo ripete da tempo: per l’operatore giuridico è più difficile liberarsi da un crittotipo che non da una regola di cui abbia piena consapevolezza. Da questa latitudine, si potrebbe avere l’impressione che talune difficoltà tuttora riscontrabili nella pratica, più che da ragioni (di rispetto di un rapporto) di gerarchia, dipendono, anche qui, dalla soggezione al crittotipo, che, probabilmente, costituisce, ancora oggi, la mentalità del giurista italiano.
V’è comunque che il Ministero dell’Interno, così, offre generosamente lavoro in outsourcing, sollevandosi da responsabilità, giacchè, come visto, il compito di impartire agli ufficiali dello stato civile istruzioni in merito alla esecuzione della pubblicità sugli archivi grava proprio sul Ministero dell’Interno (art. 9 d.P.R. n. 396 del 2000).
Il che significa chiudere gli occhi (propri o altrui qui non interessa) dinanzi al pluralismo, col rischio che, a seguire imperterriti la circolare del 2001, l’abisso finisca non solo per dividerci, ma per… circondarci.
Il che significa (e non è né ossimoro né un… cerchio che si chiude, il che significa) rimanere immobili, ma, anche noi (ci piaccia o no), in cammino sulle palpebre del mondo.
I decreti del Trib. Venezia 15 settembre 2006 e del Trib. Monza 31 marzo 2007 sono certamente da condividere. Nel caso di coniugi stranieri coniugati all’estero e residenti in Italia che abbiano optato per la legge italiana la... more
I decreti del Trib. Venezia 15 settembre 2006 e del Trib. Monza 31 marzo 2007 sono certamente da condividere. Nel caso di coniugi stranieri coniugati all’estero e residenti in Italia che abbiano optato per la legge italiana la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile ha funzione pubblicitaria e non meramente riproduttiva. Sia l’optio legis sia l’eventuale convenzione matrimoniale possono essere annotate nei registri dello stato civile ai sensi degli artt. 69, lett. b), d.P.R. 396/2000 e 162 c.c. con conseguente opponibilità ai terzi.
Analoga soluzione vale, naturalmente e a maggior ragione, per il caso in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio in Italia.
Rimane sul tappeto la tematica dell’opponibilità dei regimi patrimoniali regolati dalla legge straniera. È il caso dei coniugi stranieri coniugati all’estero che non abbiano esercitato l’optio legis di cui all’art. 30, primo comma secondo periodo, l. 218/1995. La trascrizione è l’unica forma di pubblicità da cui poter trarre in modo diretto informazioni circa il regime patrimoniale tra coniugi. Essa, però, non è condizione di opponibilità, ma fatto giuridico, oggettivo ed esterno, idoneo a ingenerare un legittimo affidamento dei terzi (aventi causa o creditori), il quale in tanto può ritenersi meritevole di tutela in quanto sia (un affidamento) incolpevole.
Il panorama pubblicitario dei regimi patrimoniali tra coniugi stranieri risulta dunque ampiamente frastagliato. Presenta margini d’incertezza sia dalla prospettiva dell’interesse dei coniugi sia dalla prospettiva dell’interesse dei terzi. I coniugi hanno interesse ad avere un regime giuridico patrimoniale il più adeguato alle proprie esigenze, uno statuto che, nei “rapporti interni”, li vincoli alla parola data e che, nei “rapporti esterni”, sia facilmente opponibile. I terzi hanno ovviamente interesse alla certezza dei traffici giuridici e alla tutela del loro credito.
Focalizziamo ora la prospettiva e il gioco delle proporzioni. La scelta della legge italiana, spesso suggerita dagli operatori, è stata sino a oggi ampiamente scoraggiata dal ripetuto rifiuto di annotazione opposto dagli ufficiali dello stato civile facendo scudo della circolare MIACEL 2/2001. La giurisprudenza in commento ha reso la soluzione meno insicura.
V’è che la stessa optio legis, pur presentando indubbi vantaggi, è una soluzione a metà. Consente ai coniugi stranieri di scegliere la legge italiana per rendere più appetibile un loro bene immobile (che, peraltro, è generalmente la casa di abitazione). Ma, al contempo, è una soluzione che li costringe non solo a rimodulare integralmente il proprio regime patrimoniale, ma anche a un’attività di non semplice raccordo tra le regole dei loro rapporti personali e quelle dei loro rapporti patrimoniali. È il trionfo di Giano Bifronte.
Certo, allo stato attuale, la normativa è quella che è. La revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile apportata con il d.P.R. 396/2000 è nata vecchia. È  quanto mai opportuno che l’ordinamento dello stato civile sia al più presto radicalmente rivisto, specie se si vuol affrontare, davvero, il problema della concorrenza tra ordinamenti giuridici. Il che non significa ― o almeno non necessariamente significa ― shopping dei diritti. In una società multietnica, così globalizzata che gli stessi discorsi sulla globalizzazione finiscono ormai per farci sbadigliare, si aprono tematiche differenti rispetto al passato. Il geo-diritto di famiglia ha già bussato alla porta.
Se si desidera tener in piedi l’attuale sistema dei registri dello stato civile e le idee che ne sono maturate, ecco questo sistema, almeno per quel che concerne il regime patrimoniale della famiglia, andrebbe come minimo rimodulato. Un sistema più efficiente potrebbe essere su base nazionale e svincolato dal criterio della residenza che implica una stabilità non sempre conciliabile con il crescente dinamismo e con questa assurda velocità di cui, volenti o nolenti, siamo oggi partecipi tutti: italiani e non.
A far i conti della serva, l’Italia dei Comuni ― ognuno con la sua prassi vincolante per sé ma non per gli altri e vincolante per gli altri ma non per sé ― rischia di rendere meno appetibili i beni immobili di proprietà degli stranieri e di accrescere quella méfiance che, in assenza di un adeguato sistema pubblicitario, talvolta suscita, anche nel nostro territorio, la trattativa con i coniugi stranieri. Rischia altresì, e questo è ancora più grave, rischia di creare dei sottomercati immobiliari (e non solo questi) tra stranieri della medesima nazionalità.
Il pluralismo è un’altra cosa.
Lo studio intende illustrare l'ammissibilità e la validità nel nostro ordinamento della rinuncia da parte del legittimario all'azione di restituzione contro l'avente causa del donatario anche prima della morte del donante, stante... more
Lo studio intende illustrare l'ammissibilità e la validità nel nostro ordinamento della rinuncia da parte del legittimario all'azione di restituzione contro l'avente causa del donatario anche prima della morte del donante, stante l'alterità della azione di restituzione rispetto all'azione di riduzione.
L’atto notarile di rinuncia all’azione di restituzione è pienamente valido e può essere oggetto di segnalazione pubblicitaria nei registri immobiliari. (Testo completo di una nota pubblicata, per estratto, su Guida al diritto, Gruppo... more
L’atto notarile di rinuncia all’azione di restituzione è pienamente valido e può essere oggetto di segnalazione pubblicitaria nei registri immobiliari.
(Testo completo di una nota pubblicata, per estratto, su Guida al diritto, Gruppo 24ore (Milano, IT), n. 49-50/2014, del 3 novembre 2014, consultabile anche all’indirizzo www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-10-30/la-rinuncia-restituzione-donazione-e-annotabile-conservatoria--160909.php?uuid=ABqMjV8B
Della rinuncia all’azione di restituzione: bozze a cura del notaio Angelo Di Sapio, approvate dal Consiglio Notarile di Cuneo con deliberazione 1-4/2014 del 7 aprile 2014
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Law, Jurisprudence, Comparative Law, Civil Law, International Law, and 87 more
Il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento. È escluso che il trust possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno destinatario di... more
Il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.
È escluso che il trust possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento; le esigenze di rigore formale che
permeano il regime di pubblicità immobiliare impediscono di riferire al trustee una nota di trascrizione che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui è eseguita la formalità.
Research Interests:
Il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento. È escluso che il trust possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno destinatario di... more
Il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.
È escluso che il trust possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento; le esigenze di rigore formale che
permeano il regime di pubblicità immobiliare impediscono di riferire al trustee una nota di trascrizione che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui è eseguita la formalità.
Research Interests:
Il diritto, la cinematografia e la letteratura sono rappresentativi e, in qualche misura, concorrono a formare la realtà e possono essere veicolo e portabandiera di ideologie. Il diritto ha il privilegio e l’onere di avere portata... more
Il diritto, la cinematografia e la letteratura sono rappresentativi e, in qualche misura, concorrono a formare la realtà e possono essere veicolo e portabandiera di ideologie.
Il diritto ha il privilegio e l’onere di avere portata prescrittiva, ma si alimenta di una serie di narrazioni.
Il lungometraggio de Gli Aristogatti, visto con gli occhiali del giurista, non è solo la storia di quattro micini e di un gattone, ma è la storia di come e perché può essere istituto un trust a favore di specifici animali. Rende palese che la fiducia non è solo fiducia data, ma anche, al contempo, fiducia attesa. E, con gustosa ironia, mette a bella posta che i temi posti sul tappeto dalla traduzione delle regole giuridiche sono comuni ad altri settori della conoscenza.
Il protective trust può assicurare un sistema di gestione e di cura adeguato e proporzionale alle esigenze del beneficiario privo di autonomia, realizzandone il best interest. L’istituzione di un trust di protezione autodestinato... more
Il protective trust può assicurare un sistema di gestione e di cura adeguato e proporzionale alle esigenze del beneficiario privo di autonomia, realizzandone il best interest.
L’istituzione di un trust di protezione autodestinato consente al beneficiario di predeterminare in maniera vincolante, sia per l’amministratore di sostegno, sia per il G. T., gli scopi cui dovrà essere destinato il suo patrimonio e ne rafforza le autonomie nello spirito della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
La cura e la protezione delle persone prive di autonomia è, di per sé, un interesse giuridico meritevole di tutela. I trust interni di protezione possono consentire un importante riequilibrio dell’interesse del beneficiario con... more
La cura e la protezione delle persone prive di
autonomia è, di per sé, un interesse giuridico
meritevole di tutela.
I trust interni di protezione possono consentire
un importante riequilibrio dell’interesse del beneficiario
con l’interesse dei terzi, la cui tutela
costituisce il tallone d’Achille della legge 9 gennaio
2004, n. 6.
I trust interni di protezione, quale autonoma
misura negoziale di protezione, sono uno strumento
complementare o alternativo alle misure
legali di protezione.
La complementarità del trust può accrescere la
funzionalità dell’amministrazione di sostegno,
come della tutela e della curatela.
L’alternatività del trust può garantire un sistema
maggiormente proporzionato alle esigenze,
anche di riservatezza, della persona priva di autonomia.
La cura e la protezione delle persone prive di autonomia è, di per sé, un interesse giuridico meritevole di tutela. I trust interni di protezione possono consentire un importante riequilibrio dell’interesse del beneficiario con... more
La cura e la protezione delle persone prive di
autonomia è, di per sé, un interesse giuridico
meritevole di tutela.
I trust interni di protezione possono consentire
un importante riequilibrio dell’interesse del beneficiario
con l’interesse dei terzi, la cui tutela
costituisce il tallone d’Achille della legge 9 gennaio
2004, n. 6.
I trust interni di protezione, quale autonoma
misura negoziale di protezione, sono uno strumento
complementare o alternativo alle misure
legali di protezione.
La complementarità del trust può accrescere la
funzionalità dell’amministrazione di sostegno,
come della tutela e della curatela.
L’alternatività del trust può garantire un sistema
maggiormente proporzionato alle esigenze,
anche di riservatezza, della persona priva di autonomia.
I trust interni autodestinati possono costituire una misura di protezione, in sé efficace e adeguata, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia: una misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali. Un... more
I trust interni autodestinati possono costituire
una misura di protezione, in sé efficace e adeguata,
delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia: una misura negoziale complementare
o alternativa alle misure legali. Un recente
decreto offre interessanti spunti di approfondimento
dell’argomento. L’Autore, nello scandagliare
la previsione della sorveglianza e dell’intervento
del giudice italiano, toglie il velo dal
dogma della tipicità dei provvedimenti di c.d.
volontaria giurisdizione. E, nelle conclusioni,
apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai
trust donandi o solvendi causa c’è spazio per i
trust a causa familiare.
I trust interni autodestinati possono costituire una misura di protezione, in sé efficace e adeguata, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia: una misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali. Un... more
I trust interni autodestinati possono costituire
una misura di protezione, in sé efficace e adeguata,
delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia: una misura negoziale complementare
o alternativa alle misure legali. Un recente
decreto offre interessanti spunti di approfondimento
dell’argomento. L’Autore, nello scandagliare
la previsione della sorveglianza e dell’intervento
del giudice italiano, toglie il velo dal
dogma della tipicità dei provvedimenti di c.d.
volontaria giurisdizione. E, nelle conclusioni,
apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai
trust donandi o solvendi causa c’è spazio per i
trust a causa familiare.
Il fondo patrimoniale costituito per atto inter vivos è una convenzione matrimoniale avente ad oggetto taluni specifici beni sui quali viene impresso un vincolo di destinazione allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia... more
Il fondo patrimoniale costituito per atto inter vivos è una convenzione matrimoniale avente ad oggetto taluni specifici beni sui quali viene impresso un vincolo di destinazione allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia «nucleare», con esclusione, tra gli altri, dei figli nascituri non concepiti.
I beni del fondo possono essere alienati o vincolati solo allorché il relativo atto sia necessario o di utilità evidente in funzione dell'interesse familiare. Occorre poi distinguere a seconda che vi siano o meno dei figli.
In assenza di figli è sufficiente e necessaria la sola volontà negoziale espressa dai titolari del bene; solo nell'ipotesi in cui (discutibilmente) si ammettesse che in sede di costituzione del fondo la (nuda) proprietà dei beni vincolati può anche non esser attribuita ad entrambi i coniugi, potrebbe propriamente parlarsi di un consenso al negozio, manifestato da chi amministra i beni, quale espressione di tale suo potere.
Nel caso in cui vi siano figli minori (e/o nascituri concepiti) è necessaria l'autorizzazione del giudice, salvo che nell'atto costitutivo del fondo sia stato diversamente consentito. Competente a rilasciare il provvedimento di volontaria giurisdizione (che ha la forma di decreto) è il Tribunale (ordinario) della circoscrizione del domicilio (o, sussidiariamente, della residenza) del minore, il quale valuterà se l'atto di cui all'art. 169 c.c. (ed il programmato impiego e/o reimpiego del ricavato) possa recare nocumento agli interessi del minore. Il relativo ricorso può essere presentato sia da entrambi i coniugi - amministratori (i cui interessi e quelli del minore sono centrìpeti), sia da un curatore speciale, sia dal notaio incaricato della stipula dell'atto.
Nel caso in cui vi siano figli maggiorenni, ove si ammettesse in uno alla dottrina largamente prevalente che il fondo è destinato a far fronte anche ai loro bisogni, potrebbe ritenersi, altresì, che essi possono esercitare un controllo meramente interno sul concreto esercizio dei poteri di amministrazione .
Il ricavato dell'atto dispositivo deve essere sempre impiegato nella necessità che ha giustificato l'alienazione e/o reimpiegato in un acquisto di un bene che sia idoneo a far fronte ai bisogni della famiglia e che rientri tra quelli indicati nell'art. 167 c.c.
L'alienazione produce effetti sia sui beni che ne costituiscono l'oggetto, i quali divengono automaticamente svincolati, sia sul fondo, il quale, in caso di disposizione dell'unico bene (o di tutti i beni) per far fronte ad una necessità della famiglia, dovrà intendersi estinto per esaurimento.
L'alienazione dell'unico bene costituito e la conseguente estinzione del fondo per esaurimento dei beni costituiti si distingue dal suo scioglimento poiché mentre quest'ultimo incide sul negozio costitutivo, l'atto dispositivo incide sul fondo patrimoniale nella sua portata oggettiva. Di poi, mentre in caso di accordo risolutivo lo scioglimento è diretto, espressamente voluto dalle parti, in caso di alienazione dell'unico bene l'estinzione è mediata, ossia si pone come conseguenza di un atto di amministrazione. Inoltre, se l'alienazione dell'unico bene ex art. 169 c.c. comporta, sempre ed inevitabilmente, l'automatica e coeva estinzione per esaurimento, lo scioglimento può essere totalmente svincolato da una successiva alienazione. Infine, lo scioglimento (convenzionale) del fondo, a differenza degli atti dispositivi compiuti in ossequio all'art. 169 c.c., è generalmente improntato a soddisfare le esigenze meramente individualistiche dei coniugi e non persegue la funzione tipica di soddisfazione dei bisogni familiari.
L'interesse dei coniugi e la loro autonomia privata (artt. 3, comma secondo e 41, comma primo Cost.) consente ad essi (in uno all'eventuale terzo costituente) di addivenire allo scioglimento del fondo (artt. 1321 e 1372 c.c.) solo ove non siano contrastati da interessi e prinicìpi cui l'ordinamento ha ritenuto di attribuire maggior tutela, come la solidarietà sociale (artt. 3, comma secondo e 41, comma secondo, Cost.) certamente invocabile nel (solo) caso di figli minori. Diversamente, deve dirsi relativamente ai figli maggiorenni che godono di tutela esclusivamente obbligatoria ed ai creditori che potranno agire (esclusivamente) con l'actio pauliana.
Gli artt. 163 c.c. e 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, sono applicabili al fondo patrimoniale di cui disciplinano diverse tipologie di atti: il primo le modifiche, ossia i cambiamenti interni; il secondo i mutamenti, ossia i cambiamenti totali e quindi lo scioglimento (totale o parziale).
Il negozio di disposizione dell'unico bene ex art. 169 c.c. che comporta l'estinzione del fondo, essendo un atto di amministrazione, non è soggetto a nessuna delle disposizioni citate. È consentito a ciascun coniuge rilasciare procura speciale (non irrevocabile) per il compimento dell'atto de quo la cui forma ai fini della validità è, in caso di beni immobili o mobili registrati, quella scritta (art. 1350 c.c.), mentre ai fini pubblicitari è quella dell'atto pubblico: l'estinzione del vincolo, infatti, andrà segnalata sia nei registri immobiliari, sia in quelli dello stato civile (relativamente ai quali l'art. 57, comma primo, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, impone la forma pubblica).
I negozi di alienazione dell'unico bene che non conducono all'estinzione del fondo (e così quelli compiuti per utilità evidente), pur essendo atti di amministrazione, gettano le basi per una "modificazione" del fondo. Ciò induce ad escludere l'applicabilità dell'art. 2 l. 142/1981, mentre, quanto all'art. 163, si sono manifestate perplessità circa l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, essendo quest'ultima una pubblicità generale. Si è poi distinto tra l'atto di alienazione e quello di (ri)acquisto le cui trascrizioni dovranno essere accompagnate dalla segnalazione, rispettivamente, del venire meno del vincolo e da quella di cui all'art. 2647, comma secondo (in relazione alla quale ultima sarà necessaria e sufficiente la sola dichiarazione dei coniugi di star reimpiegando il ricavato della precedente alienazione). Pur essendo controverso si è ritenuto che il consenso del terzo e la forma pubblica (con i testimoni) si rendono necessari oltre che per gli atti di (ri)acquisto, anche per quelli di alienazione giustificati da utilità evidente.
Lo scioglimento (volontario) del fondo, dando luogo ad un mutamento della convenzione, soggiace alla disciplina dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, ma non a quella di cui all'art. 163 c.c. Ciò nonostante, si è ritenuto che si rende pur sempre necessario che il terzo esprima il proprio consenso (arg. ex art. 1321 e 1372 c.c.). Più delicato è il problema relativo alla forma ad substantiam dell'atto e la sua soluzione deve essere mimetica a quella che si ritiene preferibile in ordine allo scioglimento dei negozi per mutuo consenso. La forma pubblica, anche in questo caso, si rende tuttavia necessaria per procedere all'annotamento dell'atto nei registi dello stato civile. Lo scioglimento è inoltre soggetto alla pubblicità nei registi immobiliari. I coniugi potranno certamente sostituire a sé un nuntius nella conclusione dell'accordo risolutivo.
Il fondo patrimoniale costituito per atto inter vivos è una convenzione matrimoniale avente ad oggetto taluni specifici beni sui quali viene impresso un vincolo di destinazione allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia... more
Il fondo patrimoniale costituito per atto inter vivos è una convenzione matrimoniale avente ad oggetto taluni specifici beni sui quali viene impresso un vincolo di destinazione allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia «nucleare», con esclusione, tra gli altri, dei figli nascituri non concepiti.
I beni del fondo possono essere alienati o vincolati solo allorché il relativo atto sia necessario o di utilità evidente in funzione dell'interesse familiare. Occorre poi distinguere a seconda che vi siano o meno dei figli.
In assenza di figli è sufficiente e necessaria la sola volontà negoziale espressa dai titolari del bene; solo nell'ipotesi in cui (discutibilmente) si ammettesse che in sede di costituzione del fondo la (nuda) proprietà dei beni vincolati può anche non esser attribuita ad entrambi i coniugi, potrebbe propriamente parlarsi di un consenso al negozio, manifestato da chi amministra i beni, quale espressione di tale suo potere.
Nel caso in cui vi siano figli minori (e/o nascituri concepiti) è necessaria l'autorizzazione del giudice, salvo che nell'atto costitutivo del fondo sia stato diversamente consentito. Competente a rilasciare il provvedimento di volontaria giurisdizione (che ha la forma di decreto) è il Tribunale (ordinario) della circoscrizione del domicilio (o, sussidiariamente, della residenza) del minore, il quale valuterà se l'atto di cui all'art. 169 c.c. (ed il programmato impiego e/o reimpiego del ricavato) possa recare nocumento agli interessi del minore. Il relativo ricorso può essere presentato sia da entrambi i coniugi - amministratori (i cui interessi e quelli del minore sono centrìpeti), sia da un curatore speciale, sia dal notaio incaricato della stipula dell'atto.
Nel caso in cui vi siano figli maggiorenni, ove si ammettesse in uno alla dottrina largamente prevalente che il fondo è destinato a far fronte anche ai loro bisogni, potrebbe ritenersi, altresì, che essi possono esercitare un controllo meramente interno sul concreto esercizio dei poteri di amministrazione .
Il ricavato dell'atto dispositivo deve essere sempre impiegato nella necessità che ha giustificato l'alienazione e/o reimpiegato in un acquisto di un bene che sia idoneo a far fronte ai bisogni della famiglia e che rientri tra quelli indicati nell'art. 167 c.c.
L'alienazione produce effetti sia sui beni che ne costituiscono l'oggetto, i quali divengono automaticamente svincolati, sia sul fondo, il quale, in caso di disposizione dell'unico bene (o di tutti i beni) per far fronte ad una necessità della famiglia, dovrà intendersi estinto per esaurimento.
L'alienazione dell'unico bene costituito e la conseguente estinzione del fondo per esaurimento dei beni costituiti si distingue dal suo scioglimento poiché mentre quest'ultimo incide sul negozio costitutivo, l'atto dispositivo incide sul fondo patrimoniale nella sua portata oggettiva. Di poi, mentre in caso di accordo risolutivo lo scioglimento è diretto, espressamente voluto dalle parti, in caso di alienazione dell'unico bene l'estinzione è mediata, ossia si pone come conseguenza di un atto di amministrazione. Inoltre, se l'alienazione dell'unico bene ex art. 169 c.c. comporta, sempre ed inevitabilmente, l'automatica e coeva estinzione per esaurimento, lo scioglimento può essere totalmente svincolato da una successiva alienazione. Infine, lo scioglimento (convenzionale) del fondo, a differenza degli atti dispositivi compiuti in ossequio all'art. 169 c.c., è generalmente improntato a soddisfare le esigenze meramente individualistiche dei coniugi e non persegue la funzione tipica di soddisfazione dei bisogni familiari.
L'interesse dei coniugi e la loro autonomia privata (artt. 3, comma secondo e 41, comma primo Cost.) consente ad essi (in uno all'eventuale terzo costituente) di addivenire allo scioglimento del fondo (artt. 1321 e 1372 c.c.) solo ove non siano contrastati da interessi e prinicìpi cui l'ordinamento ha ritenuto di attribuire maggior tutela, come la solidarietà sociale (artt. 3, comma secondo e 41, comma secondo, Cost.) certamente invocabile nel (solo) caso di figli minori. Diversamente, deve dirsi relativamente ai figli maggiorenni che godono di tutela esclusivamente obbligatoria ed ai creditori che potranno agire (esclusivamente) con l'actio pauliana.
Gli artt. 163 c.c. e 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, sono applicabili al fondo patrimoniale di cui disciplinano diverse tipologie di atti: il primo le modifiche, ossia i cambiamenti interni; il secondo i mutamenti, ossia i cambiamenti totali e quindi lo scioglimento (totale o parziale).
Il negozio di disposizione dell'unico bene ex art. 169 c.c. che comporta l'estinzione del fondo, essendo un atto di amministrazione, non è soggetto a nessuna delle disposizioni citate. È consentito a ciascun coniuge rilasciare procura speciale (non irrevocabile) per il compimento dell'atto de quo la cui forma ai fini della validità è, in caso di beni immobili o mobili registrati, quella scritta (art. 1350 c.c.), mentre ai fini pubblicitari è quella dell'atto pubblico: l'estinzione del vincolo, infatti, andrà segnalata sia nei registri immobiliari, sia in quelli dello stato civile (relativamente ai quali l'art. 57, comma primo, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, impone la forma pubblica).
I negozi di alienazione dell'unico bene che non conducono all'estinzione del fondo (e così quelli compiuti per utilità evidente), pur essendo atti di amministrazione, gettano le basi per una "modificazione" del fondo. Ciò induce ad escludere l'applicabilità dell'art. 2 l. 142/1981, mentre, quanto all'art. 163, si sono manifestate perplessità circa l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, essendo quest'ultima una pubblicità generale. Si è poi distinto tra l'atto di alienazione e quello di (ri)acquisto le cui trascrizioni dovranno essere accompagnate dalla segnalazione, rispettivamente, del venire meno del vincolo e da quella di cui all'art. 2647, comma secondo (in relazione alla quale ultima sarà necessaria e sufficiente la sola dichiarazione dei coniugi di star reimpiegando il ricavato della precedente alienazione). Pur essendo controverso si è ritenuto che il consenso del terzo e la forma pubblica (con i testimoni) si rendono necessari oltre che per gli atti di (ri)acquisto, anche per quelli di alienazione giustificati da utilità evidente.
Lo scioglimento (volontario) del fondo, dando luogo ad un mutamento della convenzione, soggiace alla disciplina dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, ma non a quella di cui all'art. 163 c.c. Ciò nonostante, si è ritenuto che si rende pur sempre necessario che il terzo esprima il proprio consenso (arg. ex art. 1321 e 1372 c.c.). Più delicato è il problema relativo alla forma ad substantiam dell'atto e la sua soluzione deve essere mimetica a quella che si ritiene preferibile in ordine allo scioglimento dei negozi per mutuo consenso. La forma pubblica, anche in questo caso, si rende tuttavia necessaria per procedere all'annotamento dell'atto nei registi dello stato civile. Lo scioglimento è inoltre soggetto alla pubblicità nei registi immobiliari. I coniugi potranno certamente sostituire a sé un nuntius nella conclusione dell'accordo risolutivo.

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