Appunti Corso Istruttore
Amministrativo 2021
Ordinamento Enti Locali
• Il D.Lgs 267/2000 noto come Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
(TUEL) si racchiudono tutte le Leggi che
regolano l’Ordinamento dei Comuni e delle
Province e si compone in 275 articoli. Il TUEL
comincia con il definire che si intendono Enti
Locali i: Comuni, le Province, le Città
Metropolitane, le Comunità Montane, le
Comunità isolane e le Unioni di Comuni.
• Le comunità locali, divise in comuni e province,
sono fornite di una propria autonomia. Da qui si
evince che il Comune è l’Ente locale che
rappresenta la sua comunità curando gli interessi
e promuovendo lo sviluppo, mentre la Provincia è
l’Ente intermedio tra Comune e Regione
rappresenta la sua comunità curando gli interessi
e promuovendo lo sviluppo. Entrambi hanno una
propria autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, amministrativa, impositiva e
finanziaria come è previsto dalle leggi della
Finanza Pubblica
• Si deduce che i Comuni e le Province sono titolari
di funzioni proprie e di quelle conferite dallo
Stato tramite il Principio di Sussidiarietà, (in cui si
definisce che l’Ente è capace di svolgere bene un
compito e l’Ente superiore non interviene ma ne
sostiene l’azione) e nell’esercizio delle loro
funzioni rientrano le attività esercitate
dall’iniziativa dei cittadini. I Comuni e le Province
hanno uno Statuto che è l’espressione primaria di
potestà normativa redigendo una vera e propria
Carta Costituzionale, atto normativo che ha per
oggetto l’organizzazione dell’Ente definendo le
linee di sviluppo dell’attività
• L’art. 6 del Tuel definisce che lo Statuto deve
contenere le norme fondamentali,
attribuzione degli organi, le forme di
partecipazione e garanzie delle minoranze,
rappresentanza legale, organizzazione e forme
di collaborazione tra Comuni e Province, gli
istituti di partecipazione popolare, le forme di
decentramento, le modalità di accesso dei
cittadini alle informazioni, i segni distintivi
dell’ente e le pari opportunità
• Lo statuto prevede un contenuto facoltativo che riguarda le
materie che può regolare senza un imposizione di legge
come per es. le forme di referendum, ma soprattutto si
basa su un procedimento di approvazione aggravato e deve
essere deliberato dai consigli e approvato con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri, nel caso in cui non si
raggiunge la maggioranza la votazione viene ripetuta in
successive sedute nell’arco di tempo di 30 gg e si intende
approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta. Dopo di che viene pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione, pubblicato nell’albo
pretorio per 30 gg consecutivi, inviato al Ministero
dell’Interno ed entra in vigore dopo 30 gg dalla
pubblicazione
• Una volta emanato lo Statuto l’Ente ha
potestà regolamentare attraverso la quale
emana norme vincolanti per i cittadini
definendo così il regolamento che viene
adottato attraverso la delibera di Consiglio in
cui si definiscono le materie di competenza in
merito all’organizzazione e funzionamento
delle istituzioni, funzionamento degli organi e
l’esercizio delle sue funzioni
• Il Comune gode di Funzioni proprie, Statali
delegate e Funzioni Statali e Regionali Conferite.
L’art. 13 del Tuel definisce che le Funzioni proprie
del Comune sono quelle atte ad amministrare i
servizi alla persona e alla comunità, assetto e
utilizzo del territorio, sviluppo economico. Le
Funzioni Statali Delegate sono quelle che lo Stato
pur avendo la titolarità delega al comune lo
stesso principio vale per le Funzioni Statali o
Regionali conferite
• La Legge 7/2014 n.56, nota come Legge
Delrio, ridefinisce organi e competenze
dell’amministrazione locale soprattutto per
quanto riguarda le province sulla struttura,
depoliticizzazione ed elezione indiretta degli
organi infatti quest’ultima prevede 2 organi di
governo Presidente e Consiglio Provinciale
affiancati dall’assemblea dei sindaci per cui
l’ente non è più espressione diretta da parte
della comunità
• Il Comune nell’esercizio delle sue funzioni
separa gli organi in base alle loro attività.
• ORGANI POLITICI
• Consiglio – Giunta – Sindaco
• ORGANI BUROCRATICI
• Dirigenti
• Il D.Lgs 165/2001 va a normare gli organi
dell’Ente distinguendoli in organi di indirizzo
politico dagli organi di gestione. Gli organi di
indirizzo politico – amministrativo definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano atti
facenti parte dello svolgimento delle loro funzioni
e svolgono verifiche i risultati dell’attività
amministrativa. Ai Dirigenti compete l’adozione di
atti e provvedimenti amministrativi, gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, sono titolari
di autonomi poteri di spesa e organizzazione ,
sono direttamente responsabili in via esclusiva
• Organi di Governo: Consiglio – Giunta –
Sindaco. Il Consiglio è eletto dai cittadini e il
mandato è di 5 anni uguale al Sindaco, la
Giunta è nominata dal Sindaco e dura 5 anni
• Organi di Gestione: Segretario – Direttore –
Dirigenza
• Il consiglio, organo politico, è composto dal
Sindaco e da un numero variabile di consiglieri,
dura in carica 5 anni e la sua competenza
esclusiva è limitata agli atti fondamentali, gli altri
organi comunali non possono deliberare nelle
materie di competenza del Consiglio fatta
eccezione per le variazioni di bilancio che nei casi
d’urgenza possono essere adottate dalla Giunta e
ratificate dal Consiglio entro 60 gg pena
decadenza.
• Il Consiglio Comunale è un organo collegiale il
cui numero dei componenti è legato alla
popolazione residente, il suo funzionamento è
disciplinato dal regolamento approvato con
maggioranza assoluta e indica il numero dei
consiglieri necessari per la validità della
seduta e in ogni caso è necessario la presenza
di un terzo dei consiglieri e il consiglio è
dotato di autonomia funzionale e
organizzativa
• Il Presidente del Consiglio: negli enti con popolazione superiore a
15000 abitanti viene eletto tra i Consiglieri in prima seduta, al di
sotto è il Sindaco. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio, il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di
presentare interrogazioni e mozioni. Diritto di ottenere dagli uffici
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto. Il
sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Lo statuto
stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle
sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a
far valere le cause giustificative.
Giunta Comunale: lo Statuto definisce le competenze della Giunta e
dei Dirigenti. Quindi la Giunta ha funzione attutiva degli indirizzi del
Consiglio esprimendo scelte politiche attraverso l’adozione di atti
programmatori essenziali per la vita dell’ente e funzione propositiva e
di impulso nei confronti del Consiglio. La Giunta propone la
maggioranza degli atti fondamentali. E' nominata dal Sindaco, ha
durata pari al mandato del Sindaco. È composta da Sindaco che la
presiede e da un numero di assessori, non superiore a un terzo e
comunque non superiore a 12 unità, nei comuni superiori a 15.000
abitanti assessori non componenti del Consiglio, se nominati assessori
decadono da carica di consigliere, nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti il Sindaco può nominare Assessori cittadini
anche al di fuori del Consiglio. E' legata da un rapporto di fiducia e
collabora con il Sindaco nel governo del comune, ha competenza
residuale, collabora con il Sindaco, riferisce annualmente al consiglio
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso, adotta i regolamenti in materia di
organizzazione, approva il PEG, autorizza l’utilizzazione del fondo di
riserva, predispone e presenta al Consiglio lo schema del bilancio di
previsione e il Documento Unico di Programmazione
• Sindaco: è l’organo basilare del Comune, riconosciuto dalla Legge ha
la responsabilità della direzione politica dell’ente, esercita le proprie
funzioni attraverso molte attività come nomina e delega Assessori, il
Segretario ed rappresentanti esterni del Comune, i dirigenti,
sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ed è Capo
dell’amministrazione comunale Ufficiale di governo ed è eletto dai
cittadini a suffragio universale e diretto quale Ufficiale di
Governo: Emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
Sovrintende alle funzioni attribuitegli in materia di pubblica
sicurezza e polizia giudiziaria; Vigila su sicurezza e ordine pubblico;
Tenuta registri di stato civile e di popolazione; Adempimenti in
materia elettorale,leva militare e statistica. rimane in carica per 5
anni. Chi ha ricoperto la carica per 2 mandati consecutivi non è
immediatamente rieleggibile allo scadere del 2° mandato. E’
consentito un terzo mandato, ma solo se uno dei due precedenti ha
avuto durata inferiore a 2 anni 6 mesi e 1 gg. La cessazione dalla
carica del Sindaco comporta automaticamente lo scioglimento del
Consiglio e viceversa. Con il Sindaco decade sempre la Giunta
Organi di governo della Provincia
(Legge Delrio)
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Consiglio: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Dura in carica 2 anni
Presidente: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Durata mandato 4
anni
Assemblea dei Sindaci
Tutti incarichi a titolo gratuito. Il Presidente della Provincia: ha la
rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e
l'Assemblea dei Sindaci e sovrintende al funzionamento degli uffici. I
Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia lo eleggono con voto
ponderato. Possono essere eletti Presidente della Provincia, i Sindaci della
provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle
elezioni. Il presidente, che resta in carica per 4 anni, decade
automaticamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.
Può nominare un Vicepresidente scelto fra i Consiglieri
• Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente
della Provincia e da un numero variabile di
consiglieri, in funzione del numero degli abitanti.
Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva
regolamenti, piani, programmi, propone lo
Statuto e ha poteri decisionali in merito al
bilancio. Dura in carica 2 anni e viene eletto con
voto ponderato, dai Sindaci e dai Consiglieri dei
Comuni della provincia. Possono essere eletti
consiglieri provinciale solo i Sindaci e i consiglieri
comunali ed è prevista la decadenza in caso di
cessazione dalla carica di consigliere comunale.
L’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei
Comuni appartenenti alla provincia, adotta lo
Statuto della Provincia ha potere consultivo
nell’iter di approvazione dei bilanci e ha poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto.
• I dirigenti sono gli organi burocratici del Comune e a loro sono
attribuite le competenze gestionali attinenti l’attività amministrativa
dell’ente. La “funzione dirigenziale” comporta: la responsabilità
gestionale, il potere di adottare atti a rilevanza esterna, la gestione
del personale. I requisiti della funzione dirigenziale sono:
Autonomia e Responsabilità. L’attribuzione della responsabilità
dirigenziali spetta al Sindaco con incarico a tempo determinato pari
a quella del mandato. Gli incarichi sono conferiti con atto motivato
e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in
base all’art. 109 del Tuel. L’art. 107 ribadisce la separazione dei
compiti di indirizzo politico da quelli di gestione assegnati ai
dirigenti, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo
quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e ai dirigenti sono
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
stabiliti dagli organi politici di governo.
•
•
Il Segretario Comunale ha il ruolo di consulente giuridico- amministrativo, la
nomina è obbligatoria e compete al Sindaco, che lo sceglie fra gli iscritti in un
apposito albo. Il DL 174/2012 ha affidato al segretario la direzione del controllo
successivo di regolarità amministrativa e contabile.La legge anticorruzione (l.
190/2012) gli ha attribuito il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione. La durata dell’incarico è pari a quella del mandato del Sindaco, ma
continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario che deve
avvenire non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall’insediamento del Sindaco che
rimane confermato se ciò non avviene nei termini indicati può essere revocato con
provvedimento motivato del Sindaco esclusivamente per violazione dei doveri
d’ufficio, è responsabile della prevenzione della corruzione, fornisce
collaborazione ed assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente (art.97 c. 2) per assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’attività dell’ente. Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con
competenze consultive e ha funzioni notarili, in quanto ufficiale rogante nei
contratti nei quali l’ente è parte; può anche autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’ente. Se riveste anche il ruolo di Direttore Generale:
Esprime i pareri di regolarità tecnico e contabile in mancanza dei responsabili dei
servizi, se non è stato nominato il Direttore Generale sovrintende e coordina i
dirigenti se ricopre il ruolo anche di Direttore Generale svolge funzioni di direzione
• Il Direttore Generale figura con competenze economicogestionali dotata di forti poteri decisionali e capacità
manageriali viene scelto dal Sindaco. L’art.108 del TUEL
prevede che i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti possano dotarsi di un Direttore Generale che deve
essere: Nominato dal Sindaco, individuato al di fuori della
dotazione organica, incaricato con contratto a tempo
determinato che non può eccedere la durata del mandato
del Sindaco. Può essere revocato nell’incarico dal Sindaco
previa deliberazione delle rispettive Giunte. Provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'ente, sovrintende alla gestione dell'ente e
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi. Quindi il
Sindaco può: Nominare un Direttore Generale oppure non
nominare un Direttore Generale oppure Attribuire le
funzioni di Direttore al Segretario che mantiene anche le
sue funzioni a cui vanno ad aggiungersi quelle di Direttore
• Gli atti amministrativi sono gli atti giuridici
posti in essere dalla Pubblica Amministrazione
nello svolgimento delle proprie funzioni
amministrative. I provvedimenti
amministrativi sono atti amministrativi
attraverso i quali la pubblica amministrazione
opera in posizione di supremazia. L’attività
amministrativa posta in essere dal Comune si
attua attraverso l’adozione di diversi atti
amministrativi.
Atti e organi del Comune
• Atto collegiale emanato
da un organo composto
da una pluralità di
soggetti.
sono
• Deliberazioni
Atti amministrativi
adottati dagli organi
collegiali istituzionali degli
enti locali. Sono
espressione della volontà
di Giunta e Consiglio
• Atto monocratico
emanato da un organo
composto da un singolo
soggetto
• Determinazioni,
ordinanze e decreti sono
espressione della volontà
di organi individuali
• Sono gli atti tipici degli organi collegiali della Giunta e
del Consiglio Comunale. Su ogni proposta di
deliberazione di Giunta o Consiglio deve essere
richiesto: il parere di regolarità tecnica del Dirigente
responsabile del servizio interessato e il parere di
regolarità contabile del responsabile di ragioneria. I
pareri sono espressi in forma scritta e inseriti nella
deliberazione, vanno motivati in quanto i dirigenti
rispondono del loro contenuto in via amministrativa e
contabile. I pareri sono OBBLIGATORI MA NON
VINCOLANTI,la Giunta o il Consiglio devono acquisirli,
ma possono discostarsene, assumendosi la
responsabilità della decisione e dandone adeguata
motivazione nel testo della deliberazione
• Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi sono comunicate ai
capigruppo consiliari. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il
10° giorno dalla loro pubblicazione. In caso di urgenza possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
della maggioranza dei componenti. Spetta ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti (Determinazioni) che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno e sono gli atti tipici. Il regolamento di contabilità disciplina
le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di
impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio
applicato della contabilità finanziaria sono da classificarsi con
sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio
di provenienza. Le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutive con l’apposizione da parte del responsabile dell’Ufficio
Ragioneria del visto di regolarità contabile che attesta la copertura
finanziaria.
• Le ordinanze sono provvedimenti con cui il Sindaco ordina un
comportamento, previsto genericamente da una norma di legge o
di regolamento, trasformandolo in un obbligo specifico e diretto,
vanno notificate alla persona o alle persone individuabili cui sono
dirette e devono essere forma scritta, contenuto che è un ordine
rivolto ad un singolo individuo o alla cittadinanza, immediatamente
esecutiva, deve essere sempre motivata. Possono essere:
Ordinanze ordinarie = adottate dal Sindaco per assicurare
l’osservanza dei regolamenti e delle leggi che disciplinano le
funzioni del Comune. Le ordinanze possono avere contenuto
autorizzativo o impositivo. Ordinanze contingibili e urgenti = sono
emanate dal Sindaco sia in veste di rappresentante della comunità
locale sia di Ufficiale di Governo, per motivi d’urgenza, quest’ultime
occorre che la situazione presenti un pericolo di danno imminente
in precisi settori di pubblico interesse non fronteggiabile con i mezzi
ordinari non possono avere effetti di durata indefinita, ma limitarsi
al termine adeguato e la motivazione deve contenere tutti gli
elementi necessari per evidenziare la contingibilità, l’urgenza e
l’interesse pubblico connesso
Procedimento Amministrati e accesso
agli atti
Il Procedimento Amministrativo nasce da un processo
decisionale, che dopo aver seguito un iter, emana
l’atto amministrativo a seguito di una serie di atti e
operazioni. Il procedimento si articola nelle seguenti
fasi: iniziativa, istruttoria, costitutiva o
decisoria,integrativa dell’efficacia. Il procedimento ha
inizio attraverso un’Istanza di Parte avviata da un
privato e D’Ufficio avviata dall’Ente. Una volta avviata
l’Istanza ( L.241/90) deve prevedere il termine di
conclusione, l’individuazione del Responsabile del
Procedimento e la comunicazione di avvio
procedimento agli interessati.
• L’Istruttoria è quella fase in cui si acquisiscono e si
elaborano i dati che permettono alla PA di
verificare che le circostanze di fatto siano di
interesse rilevante per l’adozione dell’atto. In
questa fase si acquisisce anche parere da altri
organi, i soggetti interessati possono presentare
memorie scritte e documenti che la PA valuta
sulla base del principio della libera valutazione, se
ne occupa il Responsabile del procedimento e che
deve sempre motivare. A tutto ciò si può tenere
in considerazione pareri e valutazioni tecniche,
partecipazione esterna, accordi integrativi e
preavviso di diniego
• La fase Costitutiva o Decisoria, manifestazione di
volontà dell’ente che avviene attraverso un organo
competente, determinando il contenuto, formazione
ed emanazione dell’atto finale, quest’ultimo può
essere di competenza di un organo collegiale (
deliberazione) o di un organo individuale ( decreto o
determinazione). Al termine l’atto è perfetto ma non
ancora efficace. L’atto deve sempre contenere le
motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche sulle quali si
è basato. Le altre forme di conclusione del
procedimento possono essere: il provvedimento, la
conferenza di servizi decisoria, l’accordo sostitutivo,
silenzio significativo ossia silenzio assenso e silenzio di
diniego e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (
SCIA).
• Con la Fase Integrativa dell’Efficacia si fa
riferimento alle condizioni necessarie per rendere
efficace il provvedimento e si completa con atti e
operazioni necessarie per l’emanazione e per
produrre gli effetti. Il provvedimento per
produrre i suoi effetti prima deve superare i
controlli, che con esito positivo diventa efficace
con l’adozione, dal decorso del termine di
pubblicazione e con l’effettuazione della
comunicazione, se l’atto è recettizio la
comunicazione è obbligatoria, se ciò non avviene
si permette agli interessati di impugnare
• La L. 241/1990 afferma che il procedimento
amministrativo si applica alle PA, Enti Pubblici
Nazionali, alle Società con capitale pubblico,
quindi le Regioni e gli Enti Locali devono
rispettare le garanzie costituzionali e la tutela
del cittadino e per fare ciò si basa: sui principi,
responsabile del procedimento,
partecipazione al procedimento,
semplificazione, efficacia ed invalidità del
procedimento, revoca e recesso, accesso ai
documenti amministrativi e disposizioni finali
•
L’ art. 97 della Costituzione afferma che le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico e i suoi uffici sono organizzati in modo da osservare il
Buon Andamento e l’Imparzialità ad essi sono indicate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. L’attività amministrativa si basa sui criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. I
principi sono così descritti Economicità: realizzare il miglior risultato possibile in relazione alle
risorse a disposizione; Efficacia :raffronto fra programmazione e risultati raggiunti;Imparzialità:
equidistanza rispetto agli interessi coinvolti; Pubblicità: rendere accessibili agli interessati
informazioni e documenti della P.A., Trasparenza: controllabilità dell’azione della P.A.,Divieto di
aggravio del procedimento: La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria,Collaborazione
e buona fede I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi
della collaborazione e della buona fede. La P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento
amministrativo con un provvedimento espresso, Il termine generale per la conclusione del
provvedimento è fissato in 30 giorni, è possibile fissare termini non superiori ai 90 gg, fino ad un
massimo di 180 gg. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente o funzionario inadempiente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel
proprio sito internet istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di
maggiore impatto per i cittadini e per le imprese. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte. i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per
un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
• La PA individua il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Per ciascun procedimento
è pubblicata l’indicazione del soggetto a cui è attribuito
il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi
decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento e comunica senza indugio il nominativo
del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del
procedimento disciplinare. Le PA sono obbligate al
risarcimento del danno del danno ingiusto causato
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il
mero ritardo. In caso di silenzio da parte della PA si
ricorre al Giudice amministrativo entro un anno
• Ogni provvedimento amministrativo deve essere
MOTIVATO e deve contenere i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione. Se
le ragioni provengono da un altro atto la PA
insieme alla comunicazione di quest’ultima deve
essere indicato e reso disponibile anche l’atto
cui essa si richiama. In ogni atto notificato al
destinatario devono essere indicati il
• termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. La
PA per raggiungere una maggiore efficienza
agisce attraverso strumenti informatici.
•
Il Responsabile del Procedimento è colui che si occupa dell’istruttoria attraverso la
raccolta e valutazione dei fatti e degli elementi ed è a lui che ci si rivolge per
qualsiasi richiesta. In virtù di ciò le P.A. sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza: l’Unità Organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell’adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate sono rese
pubbliche. Il dirigente di ciascuna Unità Organizzativa assegna a se o ad un
dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale. All’unità
organizzativa competente spetta indicare il domicilio digitale e il nominativo del
responsabile del procedimento e sono comunicati ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; che per legge
debbono intervenire al procedimento; a cui possa derivare un pregiudizio e a
chiunque vi abbia interesse. Il responsabile del procedimento valuta le condizioni
di ammissibilità che sono importanti per l’emanazione del provvedimento, accerta
lo svolgimento dell’istruttoria può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, propone l’indizione delle
conferenze di servizi, cura le comunicazioni, adotta e trasmette gli atti all’organo
competente che per l’adozione del provvedimento finale non può discostarsi dal
lavoro svolto dal responsabile. Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione di conflitto
• La legge 241/1990 mira ad incentivare la collaborazione tra PA e
cittadini, al fine generale di migliorare i rapporti, l’efficienza
dell’azione amministrativa e di garantirne la trasparenza, in
particolare gli art. 7 e 8 affermano che la PA deve comunicare
l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a produrre effetti e lo fa
mediante la comunicazione personale indicando: l’amministrazione
competente, l’oggetto, l’ufficio, il domicilio digitale
dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento,
La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi,
la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad
iniziativa di parte, le modalità con le quali è possibile prendere
visione degli atti e l’ufficio preposto. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti
gli elementi mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall’amministrazione medesima e l’omissione può esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
•
L’art. 9 della Legge 241/1990 afferma che Qualunque soggetto, portatore
di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire nel
procedimento. Mentre l’art. 10 afferma che i soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che per
legge debbono intervenire al procedimento, individuati o facilmente
individuabili, portatori di interessi pubblici o privati hanno diritto di
prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie
scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile comunica agli istanti i
motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda ed entro 10 gg dal
ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni. La comunicazione sospende i termini di
conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni
dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine. In caso mancato accoglimento il responsabile deve
motivare il provvedimento finale di diniego indicandone i motivi.
Quest’ultime non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale e non possono
essere presentati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
• La PA quando accoglie osservazioni e proposte
dai partecipanti, può, per il perseguimento del
pubblico interesse accordi con gli interessati,
costituire o integrare il contenuto del
provvedimento finale: accordo
procedimentale (integrativo), Sostituire il
provvedimento: accordo provvedimentale
(sostitutivo) e tutti gli accordi devono essere
stipulati per iscritto, pena la nullità
• La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. Le PA sono obbligate a pubblicare gli atti con
i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
e la pubblicazione riguarda gli importi superiori a €
1000
• La Semplificazione dell’azione Amministrativa avviene
con la Conferenza di Servizi che è una forma di
cooperazione tra PA per realizzare gli interessi pubblici
vari e con gli Accordi fra PA che serve a disciplinare in
collaborazione lo svolgimento di attività di interesse
comune. Avviene anche attraverso l’Attività Consultiva
in la PA ha la facoltà di procedere a prescindere da un
parere obbligatorio, con Valutazioni tecniche in la PA ha
la facoltà di richiedere ad altri organi tecnici e ove la
legge lo consente anche da enti esterni e infine con il
Ricorso all’Autocertificazione attraverso il quale il
privato nei rapporti con la PA dimostri fatti, stati e
qualità, mediante una dichiarazione sostitutiva.
•
La Segnalazione di Inizio Attività, nota come SCIA, permette al privato l’esercizio di
determinate attività sulla base di una semplice presentazione di apposita
segnalazione informativa indirizzata alla P.A. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva (è quella concessione che conferisce al privato speciali
diritti di natura reale o personale su un determinato bene sottratto alla
disponibilità privata. Tale fattispecie ha come finalità la realizzazione di opere di
pubblico interesse e può atteggiarsi come concessione di mera costruzione o di
costruzione e gestione) , comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato, con la
sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e
di difesa nazionale, corredata di autocertificazioni, certificazioni e attestazioni
normativamente richieste”. L'attività può essere iniziata dalla data di
presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza di requisiti e presupposti, nel termine di 60 GG. dal ricevimento
della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente
entro un termine fissato dalla amm.ne e non superiore a 30 gg. Decorsi i 60 gg la
P.A. può intervenire solo in presenza di pericolo di danni.
• Nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell’amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento
della domanda, la PA ha tempo 30 gg dalla
presentazione della domanda per comunicare
all’interessato il provvedimento di diniego che
avviene tramite la conferenza di servizi
INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ nullo il provvedimento:
Che manca degli elementi essenziali
Che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione (incompetenza assoluta)
Che è stato adottato in violazione o elusione
del giudicato
Negli altri casi previsti dalla legge
NULLITA’
(art. 21 septies)
Il provvedimento non è più efficace
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
E’ annullabile il provvedimento:
Adottato in violazione di legge
Viziato da eccesso di potere
Viziato da incompetenza
Solo per provvedimenti non vincolati:
violazione delle norme sul procedimento o
sulla forma
ANNULLABILITA’
(art. 21 octies)
Il provvedimento può essere:
Annullato d’ufficio – Sussistendone ragioni
di pubblico interesse (entro un termine
ragionevole tenendo conto dell’organo
emanante o altro organo previsto dalla
legge)
Convalidato - Sussistendone ragioni di
pubblico interesse ed entro un termine
ragionevole
• Per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi, per "interessati" si intende, tutti i soggetti
privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; per
"controinteressati"si intende, tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza, per
"documento amministrativo", si intende ogni
rappresentazione grafica, o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, per "pubblica amministrazione", si intende tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
L’interesse può essere: Diretto ossia personale, Concreto quando è
tangibile, Attuale ossia riferito alla richiesta di accesso ai documenti.
Da qui si definisce che L'accesso ai documenti amministrativi
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di curarne l'imparzialità e la trasparenza”.
Tutti i documenti amministrativi formati o detenuti dalla P.A. possono
essere: Non accessibili: bozze delibere, documenti non ancora
conclusi, Riguarda solo documento esistenti, Esclusi quelli indicati
nell'art.24 che riguarda quei documenti coperti da Segreto di stato, e
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione, nei procedimenti
tributari, nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, nei procedimenti selettivi.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto
di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di
garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
• L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. L’atto che
dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Il diritto
di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, Richiesta motivata all’amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, Accesso
informale (se non vi sono controinteressati), Accesso formale (in
caso di dubbi o presenza di controinteressati). Avviso agli eventuali
controinteressati (entro 10 giorni dal ricevimento opposizione
motivata). La PA deve rispondere entro 30 gg se decorsi inutilmente
si ha il rigetto. Controinteressati: tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza, nasce procedimento in
contraddittorio, comunicazione agli stessi mediante raccomandata
A/R o per via telematica ed entro 10 gg. Controinteressati possono
presentare motivata opposizione. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso delle spese di riproduzione su richiesta
dell'interessato.
• Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30
gg. Se trascorsi inutilmente si intende rifiutata. In
caso di diniego dell'accesso l'interessato può
presentare ricorso, nel termine di 30 giorni, al
Tribunale Amministrativo Regionale, oppure
chiedere al difensore civico competente per
territorio che sia riesaminata la determinazione del
Comune sulla richiesta. La PA ha l’obbligo di
pubblicare i dati nella Sezione Amministrazione
Trasparente sul sito istituzionale dell’ente.
• Il D.Lgs.97/2016 introduce una nuova forma di accesso
civico ai dati e ai documenti pubblici (F.O.I.A), che:
garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda, anche
per via telematica, a qualsiasi documento o dato in
possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo escluda
espressamente. Da qui si deve distinguere 3 tipi di
accesso che sono: Accesso civico “semplice” riguarda
tutti i documenti obbligatori della PA, Accesso
generalizzato il diritto di chiunque di chiedere ulteriori
dati e documenti detenuti dalla P.A con lo scopo
favorire forme diffuse di controllo perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione, Accesso
documentale - Accesso agli atti
• Accesso civico “semplice” riguarda solo agli atti ed
informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione,
diritto di chiunque di richiederli nel caso in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione, rimedio alla
mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge alla PA per ottenere che l’atto o
l’informazione siano pubblicati. In caso di mancata
osservanza degli obblighi di pubblicazione, la richiesta
riguarda solo i dati soggetti a pubblicità obbligatoria. La
P.A. ottempera con la pubblicazione nel proprio sito
del documento, dell’informazione o del dato richiesto
entro 30 gg con comunicazione al medesimo
dell’avvenuta pubblicazione
• Accesso civico generalizzato riguarda tutti i dati e documenti in
possesso della P.A. ulteriori rispetto a quelli per cui è obbligatoria la
pubblicazione, diritto a titolarità diffusa è attivato da chiunque e
non sottoposto ad alcuna limitazione, non necessaria la
motivazione, a titolo gratuito, scopo: favorire forme diffuse di
controllo su perseguimento funzioni istituzionali, utilizzo risorse
pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Gli
accessi civico semplice e generalizzato non sono sottoposti a limiti
di legittimazione e non richiedono motivazione da parte
dell’istante. Chiunque senza motivazione può richiederlo; l’istanza
di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, il rilascio
dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato; il procedimento di gestione dell’accesso civico
semplice è svolto dal RPCT e non richiede valutazioni discrezionali. Il
procedimento di accesso civico generalizzato è svolto dall’ufficio
competente individuato dal regolamento, e richiede valutazione
sulla sussistenza di dati/documenti, sulla esistenza di limitazioni
assolute all’accesso, sul diritto alla privacy, sulla presenza di
controinteressati.
• TUEL Accesso dei consiglieri comunali e
provinciali in base all’art. 43 D.Lgs.267/2000 I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge. In pratica:
• accesso a tutti gli atti utili per espletamento
mandato;
• le richieste non devono essere motivate;
• accesso a dati sensibili consentito se
indispensabile per consentire svolgimento
mandato elettivo
Ordinamento Contabile del Comune
• In base al D.Lgs 267/2000 si definisce che Il Comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove lo sviluppo ed eroga servizi ai cittadini e agli utenti.
Che integra la Legge 142/1990 che riconosce ai Comuni: Autonomia
statutaria, Potestà regolamentare, Autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite, potestà impositiva per
imposte, tasse e tariffe (definendo solo fattispecie, soggetti passivi
ed aliquote massime applicabili), inoltre l’art. 42 stabilisce che
l’approvazione e la modifica dei regolamenti delle entrate è di
competenza del Consiglio Comunale, nei termini di deliberazione
del Bilancio di Previsione, tale termine è valido anche per
l’approvazione di aliquote e tariffe, che in ogni caso si
applicheranno con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio. Oggi le ENTRATE rappresentano il tetto
massimo di SPESA che possono sostenere i Comuni.
• Le Entrate Tributarie sono: IMPOSTA: è un prelievo
coatto di ricchezza operato dalla PA destinato a
soddisfare i bisogni indivisibili della collettività,
possono essere proporzionali con aliquote costanti o
progressive con aliquote che aumentano con
l’aumentare della base imponibile, TASSA: è una
controprestazione obbligatoria resa alla PA da coloro
che usufruiscono di determinati servizi, possono essere
amministrative quando si riferiscono ai servizi della PA,
giudiziarie quando si riferiscono a servizi erogati dallo
Stato, industriali quando si riferiscono ad attività
industriali rese dallo Stato su domanda degli
interessati, CONTRIBUTO: corrispettivo richiesto a
categorie di utenti a fronte di particolari servizi resi
dalla PA alla collettività.
•
I Tributi locali sono: IMU - Imposta Municipale Propria viene pagato da chi è possessore di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli iscritti o iscrivibili al catasto con rendita. L’abitazione
principale è soggetta a tributo, ad eccezione delle abitazioni ritenute di lusso o ville, L’abitazione
principale concessa in comodato a parenti in linea retta di 1° grado l’IMU viene ridotta del 50%.
Non sono più previste agevolazioni per la prima casa di proprietà di italiani residenti all’estero
iscritti all’AIRE. I soggetti passivi sono PROPRIETARIO, CONCESSIONARIO di aree demaniali,
LOCATARIO in caso di leasing. In caso di comproprietari si tiene conto delle singole quote di
possesso anche per agevolazioni o esenzioni. Il gettito è ripartito tra Stato e Comune. L’attività di
accertamento e riscossione è interamente a capo dei comuni anche per la parte statale e spettano
ai comuni eventuali entrate per riscossioni coattive e recupero evasione come interessi e sanzioni.
La base imponibile si calcola per i fabbricati rendita catastale + 5% a cui si applicano dei
moltiplicatori in base alle categorie catastali o la riduzione del 50% se fabbricati di interesse
storico/artistico o dichiarati inagibili/inabitabili. Le aliquote sono stabilite da ogni singolo comune
dai limiti fissati dal MEF la detrazione per abitazione principale può essere elevata fino alla
concorrenza dell’imposta o prevedere ulteriori detrazioni per categorie particolari. L’IMU non si
applica: Case appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci. Case familiari
assegnate al genitore affidatario di figli minorenni a seguito di separazione, annullamento,
cessazione matrimonio, Immobili posseduti dallo Stato. Su scelta dei Comuni può essere ampliata
l’esenzione temporaneamente per immobili in zone precluse al traffico causa cantieri di opere
pubbliche. I versamenti sono effettuati con Acconto a giugno sulla base dell’aliquota e detrazioni
anno precedente e a Saldo a dicembre su calcolo effettivo. Nel bilancio comunale il gettito IMU in
entrata va iscritto al netto della quota di competenza dello Stato. La quota destinata allo Stato è
destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà che verrà ripartito annualmente tra i vari comuni
d’Italia. Dichiarazione IMU: va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del
possesso dell’immobile
• La TARI (tassa sui rifiuti) si calcola la tariffa sull’anno solare,
i criteri di tale tariffa sono stabiliti da ARERA (Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente). I comuni devono
inoltre tenere conto nelle tariffe domestiche di riduzioni
previste per la raccolta differenziata. Nell’ambito della
propria potestà regolamentare i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni della TARI che debbono essere
integralmente coperte con altre fiscalità in entrate e non
devono ricadere sul carico tariffario di chi paga la Tari.
Riguarda tutti coloro che producono rifiuti. I comuni posso
considerare la superficie al 80% di quella dichiarata
catastalmente per le abitazioni, mentre per le attività
produttive deve tenere conto solo delle superfici che
producano rifiuti assimilabili a quelli urbani, le altre aree
produttrici di rifiuti speciali possono essere escluse dal
conteggio se il titolare prova di effettuare smaltimenti
speciali secondo la normativa vigente.
•
L’Imposta Comunale sulla Pubblicita’ viene pagato da coloro che
diffondono messaggi pubblicitari con comunicazione visiva o acustica
nell’esercizio di attività economica allo scopo di promuovere la domanda
di beni e servizi ed è a carico di colui che detiene il mezzo attraverso cui
avviene il messaggio diffuso, con obbligazione in solido anche del soggetto
che produce beni e servizi oggetto della pubblicità. Il comune attraverso
un apposito regolamento definisce le modalità che deve deliberare entro il
31/3 indicando tariffe differenziate per zone o periodi. Con il D.Lgs
507/1993 sono previste riduzioni ed esenzioni del 50% per soggetti non
che operano non a scopo di lucro, manifestazioni politiche, culturali,
filantropiche, sindacali, religiose, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Esenzioni per: pubblicità nelle vetrine o all’interno dei locali relative ad
attività stesse dei locali, nei pressi delle edicole, nei treni, aerei e mezzi di
trasporto, nei cinema. il Comune deve nominare un Funzionario
responsabile con funzioni e poteri di organizzare e gestire l’imposta di
pubblicità e il diritto di affissione, oltre che firmarne i relativi atti, il cui
nominativo deve essere trasmesso alla Direzione centrale per la finanza
locale presso il MEF entro 60 gg. Dalla nomina.
• Il diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI E’ il servizio obbligatorio per i
comuni sopra 3.000 abitanti, al fine di garantire in appositi spazi le
affissioni contenenti comunicazioni con finalità istituzionali e sociali
prive di rilevanza economica. Il regolamento Comunale disciplina gli
impianti ed i metri previsti. Viene pagato in solido da chi lo richiede
e da colui che nell’interesse del quale ha richiesto il servizio. Sono
esenti le affissioni comunali, autorità militari, Stato, Regione,
Province, manifesti per referendum ed elezioni, corsi scolastici e
professionali. L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF è un imposta sul
reddito delle persone fisiche istituita dal D.lgs n. 360/1998 in cui il
comune ha la facoltà, non l’obbligo, e che utilizza sulla base
imponibile dell’IRPEF a scaglioni di reddito. La TOSAP (Tassa
occupazione suolo ed aree pubbliche) viene pagata da tutti coloro
che occupano spazi pubblici e aree appartenenti al demanio. Le
tipologie di occupazione sono permanenti (tutto l’anno) o
temporanee (< 1anno), e le tariffe sono pagate per metro quadro o
lineare occupato arrotondato per eccesso alla cifra superiore
contenete decimali. La denuncia deve essere fatta entro 30 gg dal
rilascio della concessione
• Ai sensi della L. 160/2019 dal 2021 gli enti locali devono istituire il
Canone unico patrimoniale che sostituirà:TOSAP e COSAP, IMPOSTA
DI PUBBLICITA’ E DIRITTI DI AFFISSIONE CANON E PER ISTALLAZIONE
MEZZI PUBBLICITARI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO STRADALE
QUALUNQUE ALTRO CANONE RICOGNITORIO O CONCESSORIO
PREVISTO DAI REGOLAMENTI COMUNALI ed ha natura
patrimoniale. L’IMPOSTA DI SOGGIORNO il comune con un
apposito regolamento la applica a tutti coloro che soggiornano nelle
strutture ricettive dl territorio con il vincolo che tale imposta sia
reinvestita nella promozione turistica, con la legge 34/2020 si
obbliga il gestore della struttura come responsabile del pagamento
del tributo che avviene attraverso una dichiarazione da presentare
entro il il 30 giugno dell’anno successivo, l’Ente poi ne provvederà
alla trasmissione alla Corte dei Conti entro 60 gg. dal ricevimento. Il
CONTRIBUTO DI SBARCO è prevista i Comuni che hanno sede nelle
isole minori o hanno nel loro territorio isole minori. L’IMPOSTA di
SCOPO è un tributo specifico legato a una realizzazione di un’ opera
pubblica deve essere prevista con apposito regolamento comunale,
non può avere durata superiore a 5 anni, la base imponibile è la
stessa dell’IMU e l’aliquota massima è del 5‰.
•
La riscossione dei tributi comunali permette ai comuni di disporre della
liquidità necessaria per rispettare i pagamenti programmati, può avvenire
e può essere Spontanea quando il cittadino paga rispettando la legge e la
relativa scadenza, oppure Coattiva: quando il cittadino non paga ed il
Comune deve ricorrere a ruoli o ingiunzioni fiscali, fermi amministrativi,
pignoramento o ipoteche al fine di ottenere quanto di spetta. Al comune
spetta l’attività di verifica sulle dichiarazioni e mancati pagamenti ed entro
il 31.12 del quinto anno emette avvisi di notifica di accertamento e irroga
le sanzioni ed emette avvisi di notifica entro 60 gg mentre per ricorrere
alla commissione esso deve essere depositato entro 30 gg. È previsto che
per i tributi locali attraverso i seguenti ordini di giudizio: 1°commissioni
tributarie provinciali, 2° regionali, 3° Corte di Cassazione ed è possibile
impugnare la decisione della commissione provinciale verso gli altri gradi
di giudizio per legittimità, ma non per merito dell’atto. Ai sensi dl DL.
78/2010 i Comuni collaborano obbligatoriamente all’accertamento fiscale
contributivo direttamente con l’Agenzia delle Entrate e con il DL 34/2019
«decreto crescita» è obbligo dei Comuni dal 2020 la trasmissione al MEF di
tutte le deliberazioni regolamentari inerenti ai tributi locali
•
Le ENTRATE DERIVATE sono quei trasferimenti erariali provenienti dallo Stato,
calcolati in base alla popolazione, territorio e condizioni socio-economiche e
distribuito in base agli squilibri della fiscalità locale e ciò avviene attraverso il
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE, calcolato dal Ministero dell’Interno sui dati
storici di spesa ricavati da questionari sui fabbisogni standard comunicati dagli Enti
Locali ed alimentato dall’IMU quota statale. Le entrate derivate possono avere
natura corrente se sono destinate alla copertura della spesa corrente, oppure
essere in c/capitale quando sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche.
Le ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE sono quelle di parte corrente derivate da: Servizi
comunali, Gestione beni comunali (affitti), Sanzioni per regolamenti e Codice della
Strada Interessi attivi, Utili e dividendi delle Società partecipate Risarcimenti danni
e Rimborsi vari. Le ENTRATE IN CONTO CAPITALE sono entrate VINCOLATE a
finanziare la spesa per OPERE PUBBLICHE. ENTRATE DERIVANTI DA
INDEBITAMENTO sono quelle attraverso le quali i comuni ricorrono
all’indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento (mutui)
rispettando le seguenti condizioni: Deve essere stato approvato il rendiconto del
penultimo esercizio, l’indebitamento deve essere stato previsto nel bilancio di
previsione approvato relativo all’esercizio di accensione, l’importo annuale degli
interessi non può superare il 10% delle entrate correnti dell’ultimo rendiconto
approvato I mutui non possono avere una durata superiore alla vita utile del bene
(ammortamento) e periodicamente il MEF con decreto stabilisce le condizioni
massime applicabili ai mutui.
Il sistema di BILANCIO DEL COMUNE
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L’art. 149 del D.Lgs.267/2000 (TUEL) indica come l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sia
riservato alla legge, e assieme al D.Lgs. 118/2011 ne disciplina la parte più consistente dei seguenti aspetti:
programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e relativi schemi da utilizzare,
principi contabili,
la previsione di entrate e spese,
l’accertamento e la riscossione delle entrate,
l’impegno e il pagamento delle spese,
la gestione dei debiti fuori bilancio,
responsabilità degli amministratori e dei funzionari dell’ente,
rapporti con la Tesoreria,
revisione dei conti,
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
razionalizzazione delle spese e del personale,
pareri e visti per gli atti di valenza economico-finanziaria,
limiti alla previsione, trasparenza,
Risultati di gestione e i residui, gestione del deficit e dissesti,
ogni altro aspetto che abbia rilevanza economico-finanziaria per l’ente.
lasciando al regolamento di contabilità il compito di disciplinare esclusivamente alcune procedure operative. Il
TUEL stabilisce inoltre: Autonomia finanziaria dell’ente fondata su certezza di risorse proprie e trasferite,
autonomia impositiva dell’ente nei limiti e modalità riconosciuti dalla legge, trasferimenti erariali che integrano le
entrate proprie, contributi specifici per eventi eccezionali e un fondo nazionale per gli investimenti .
•
•
IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE ARMONIZZATO D.Lgs.n. 118/2011
ha lo scopo di definire i principi fondamentali, la perequazione
(adeguamento) tra gli enti, garantire l’autonomia finanziaria delle PA,
armonizzare i sistemi contabili e gli strumenti programmatori e i bilanci
degli enti locali vengono armonizzati con gli altri bilanci delle PA. Il
bilancio si struttura in Entrate, Spese, ai principi contabili generali viene
conferita forza di legge, vengono stabiliti gli schemi contabili che devono
utilizzare gli enti locali, viene istituito il DUP (Documento unico di
programmazione) , viene data rilevanza agli stanziamenti che assumono il
carattere autorizzatorio della spesa, viene data flessibilità al bilancio di
previsione, Gli accertamenti e gli impegni devono essere imputati in
bilancio in ciascun esercizio finanziario in ragione della loro esigibilità,
per poter garantire il pareggio di bilancio viene introdotto il
Fondo Pluriennale Vincolato FPV, viene introdotto sia per il bilancio i
previsione che per il risultato contabile di amministrazione, il Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità FCDE, possibilità di applicare l’avanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente al bilancio di previsione
finanziario dell’esercizio in corso, viene disciplinato il bilancio Consolidato
del Comune.
•
Il D.Lgs 118/2011 definisce per legge i Principi contabili, generali ed applicati che sono: Annualità: I
documenti devono essere predisposti a cadenza annuale riferendosi al periodo di gestione che coincide con
l’anno solare, Unità: insieme di entrate che finanziano le uscite, Universalità: il bilancio deve contenere
tutte le operazioni e i valori finanziari, economici e patrimoniali dell’ente, Integrità: il bilancio e il
rendiconto non devono presentare compensazioni di partita, Veridicità, attendibilità, correttezza e
comprensibilità è necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio, Significatività e rilevanza tutte le informazioni
devono essere significative e importanti, Flessibilità è prevista la possibilità di modificare i documenti
contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si
possono manifestare durante la gestione, Congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti, Prudenza nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole
componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente
collegate alle risorse previste, Coerenza occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la
programmazione la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione necessari per il perseguimento degli
obiettivi, Continuità si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, di permettere il
perdurare nel tempo dell’attività istituzionale dell’ente, Comparabilità e verificabilità Gli utilizzatori delle
informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni per poterne
valutare gli andamenti, Neutralità fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
destinatari, Pubblicità Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa assicurando ai cittadini ed
agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici, Equilibrio di
bilancio E’ inteso come pareggio finanziario, Competenza finanziaria Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Competenza economica
l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
Prevalenza della sostanza sulla forma Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere
rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale
•
La Commissione ARCONET è stata istituita con il D.Lgs 118/2011 presso il
MEF con lo scopo di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio degli enti territoriali, occupandosi degli
adeguamenti conseguenti all’evoluzione normativa. L’Osservatorio sulla
finanza locale e la contabilità degli enti locali è istituito c/o il il Ministero
dell’Interno, promuove in raccordo con Arconet l’adeguamento e la
corretta applicazione dei principi contabili negli enti locali, esprime inoltre
pareri ed indirizzi. Il D.Lgs 267/2000 prevede che Il regolamento di
contabilità sia applicata operativamente all’ente assicurando la
conoscenza dei risultati, stabilendo le competenze dei soggetti dell’ente
locale, definisce le tempistiche e le modalità procedurali contabili
dell’ente, deve istituire un servizio di economato per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Il servizio economicofinanziario è preposto alla veridicità e correttezza delle previsioni di
entrata e spesa, effettua verifiche periodiche sugli accertamenti di entrata
e gli impegni di spesa, e verifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
le sue competenze sono: Formulazione del parere contabile su ogni
delibera di Giunta e Consiglio Comunale, Attestazione della copertura
finanziaria sulle determinazioni dirigenziali, La direzione ed il
coordinamento del controllo degli equilibri finanziari con le modalità operative
previste dal regolamento di contabilità, effettua le segnalazioni obbligatorie al Sindaco,
Consiglio Comunale, Corte dei Conti del costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli
equilibri di bilancio (entro 7 gg dalla conoscenza dei fatti).
• Il Bilancio di Previsione Finanziario è il documento che
attesta contabilmente le previsioni finanziarie di ogni
esercizio definito dal DUP (almeno 3 anni) e definisce la
distribuzione delle risorse finanziarie tra le attività che
l’amministrazione intende realizzare. Le previsioni del
primo esercizio costituiscono il BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO ANNUALE. Il bilancio di previsione si inserisce
in un sistema di documenti tra loro integrati e coordinati in
grado di influenzarsi a vicenda, dando vita ad un sistema di
bilancio che è composto da: Linee programmatiche,
Relazione di inizio mandato, DUP (documento unico di
programmazione), Bilancio annuale di previsione
finanziario, PEG (Piano esecutivo di gestione), Variazioni di
bilancio, Assestamento generale di bilancio, Deliberazione
consiliare sullo stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri, Rendiconto di gestione,
Bilancio consolidato, Relazione di fine mandato
• Il principio contabile della programmazione disciplina
l’integrazione tra programmazione del Comune e
processi operativi, consente di organizzare in uno spazio
temporale le attività e le risorse necessarie per realizzare
le politiche e il governo del territorio e della comunità,
coinvolgendo portatori di interesse, permette agli EL il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello
nazionale, permette ai portatori di interessi di conoscere i risultati
che l’ente si propone di conseguire e verificarne l’effettiva
realizzazione, attraverso i suoi documenti, garantisce l’attendibilità,
congruità, coerenza e credibilità dell’ ente, esplicitando con
chiarezza i contenuti dei programmi, le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo, consente la verifica del recepimento in ambito di governo
locale delle direttive nazionali e comunitarie in merito alla finanza
pubblica e la verifica del loro persegimento
• Le scadenze delle approvazioni relative alla
programmazione sono:
• Al 30/04 Rendiconto di Gestione
• Al 31/07 Dup + Stato di Attuazione
• Al 15/11 Nota Aggiornamento al Dup +
Schema di Bilancio Previsione
• Al 30/11 Termine ultimo per le Variazioni di
Bilancio
• Al 31/12 Approvazione di Bilancio di
Previsione ed entro 20 gg approvazione PEG
•
Il DUP – documento unico di programmazione è il documento che indica
tutti gli strumenti necessari per la programmazione e di divide in SEZIONE
STRATEGICA (SeS) in cui si definiscono le linee programmatiche e le scelte
principali che caratterizzeranno il mandato che è di 5 anni riferendosi al
contesto esterno del territorio ed interno dell’ente, annualmente gli
obiettivi del SeS sono verificati nello stato di attuazione. E SEZIONE
OPERATIVA (SeO) in cui si definisce la programmazione operativa con
riferimento all’arco temporale pari a quella del bilancio di previsione di 3
anni per competenza ( e di 1 anno per cassa), costituisce guida e vincolo ai
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente,
individua i programmi per ogni missione, e gli aspetti finanziari per ogni
programma. Guida le successive delibere di Giunta e Consiglio, serve da
strumento di verifica in fase di attuazione. Nel Dup vanno inserite tutti gli
strumenti di programmazione eventualmente previsti dal legislatore
regionale e provinciale. Se i documenti di programmazione singolarmente
portano una scadenza di deliberazione precedente al DUP vanno
comunque inseriti nel DUP, se sono deliberati successivamente vanno
inseriti nella prima nota UTILE di aggiornamento al DUP
• IL BILANCIO DI PREVISIONE DLgs. N.267/2000 – DLgs n. 118/2011
e all.4/1 dello stesso. E’ composto di due parti Le previsioni di
ENTRATA classificate in 5 livelli:
–
–
–
–
–
TITOLI: a seconda della provenienza delle entrate
unità di voto
TIPOLOGIE: per ogni titolo, in base alla natura consiliare
Categorie PEG
Capitoli ulteriore ripartizioni delle Tipologie
Articoli ai fini del piano esecutivo di gestione (PEG)
• Le previsioni di SPESA invece sono classificate in:
• MISSIONI: funzioni ed obiettivi strategici dell’ente
• PROGRAMMI: aggregati omogenei di attività per
voto perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni
–
–
–
–
TITOLI: a seconda della destinazione della spesa
Macroaggregati
Capitoli
Articoli
unità
di
consiliare
PEG
•
•
•
Nel bilancio di previsione T/T+2 viene inserito l’ammontare presunto dei residui
attivi e passivi dell’esercizio precedente T-1, l’ammontare delle previsioni di
competenza e di cassa definitive dell’esercizio precedente T-1, l’ammontare degli
accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi
rappresentati nel bilancio T, T+1,T+2, secondo il principio di competenza finanziaria
e l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese da pagare
nel primo esercizio considerato nel bilancio T. Prima delle entrate e delle spese in
bilancio sono iscritti:
In entrata gli importi del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente e in
c/capitale
In entrata del primo esercizio T gli importi relativi all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
presunto con l’indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente. In uscita l’importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31/12
dell’esercizio precedente T-1 e in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto
dell’esercizio precedente. Da ciò si evince come nel bilancio di previsione siano registrati valori
finanziari (non economici) attenendo a entrate e spese (non a costi e ricavi). E come la competenza
del Consiglio Comunale sia tesa a dare indirizzi (e poi controllo) mentre sia competenza della Giunta
e dei funzionari per la parte gestionale della programmazione. Il Dup viene approvato dal Consiglio
Comunale entro il 31/07 e la Nota di Aggiornamento al Dup presentata sempre dal Consiglio
Comunale entro il 15/11, la Giunta entro il 15/11/T-1 approva lo schema di bilancio di previsione
finanziario T/T+2 e lo presenta al Consiglio comunale. Lo schema di Bilancio di Previsione deve
essere completo degli allegati previsti per Legge e del parere del Revisore dei Conti ed entro il
15/12 il Consiglio Comunale approva il bilancio
•
IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO deve essere adottato da tutti gli enti locali, in qualunque
documento con valenza contabile in modo da armonizzare la contabilità di tutti gli enti pubblici e
leggerne i dati in modalità macroaggregata. Il Bdpf contiene per il 1° e per i successivi 2 esercizi le
previsioni degli stanziamenti di competenza, costituiscono il limite per ciascuno anno per gli
impegni di spesa e le accensioni dei prestiti e gli stanziamenti di cassa costituiscono limite di
riscossione relative ai mutui ed ai pagamenti di spesa. Questo ne comporta che gli stanziamenti
approvati abbiano natura autorizzatoria. Con la gestione di competenza si rilevano i crediti e i
debiti registrati nello stesso esercizio. Al 31/12 si può rilevare i residui attivi che sono quelle somme
accertate e non riscosse e per le quali esista un titolo giuridico a provarne il credito, costituiscono
MINORI ENTRATE e concorrono a formare il risultato di gestione (componente negativo). Oppure
possono esserci dei residui passivi che sono quelle somme impegnate e non pagate, è vietata la
conservazione di somme previste e non impegnate e costituiscono economie di spesa che
concorrono a formare il risultato di gestione (componente positivo). Una somma impegnata e non
pagata nell’esercizio T-1 diventa un residuo attivo dell’esercizio T. Se il Consiglio Comunale non
approva il Bdpf al 31/12 il legislatore ha previsto che ci possa essere un differimento del termine e
quindi si trova in esercizio provvisorio e può solamente impegnare spese correnti per un importo
pari a 1/12 per ogni mese di esercizio, degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria, ma non
all’indebitamento. Se NON esiste un differimento del legislatore del termine: l’ente si trova in
gestione provvisoria e l’ente può solo provvedere ad assolvere obbligazioni già assunte e ad
obblighi tassativamente previsti per legge. In seguito alla mancata approvazione del BDPF vengono
avviate le procedure di scioglimento del Consiglio.
• Il PEG – piano esecutivo di gestione è uno degli
strumenti di programmazione di bilancio, obbligatorio
per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000
abitanti, ed è il documento che dettaglia tutta la
programmazione del Dup Sezione operativa e nella sua
stesura sono coinvolti la Giunta ed i
Dirigenti/funzionari dell’ente. Viene deliberato dalla
Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del BDPF ed
ha carattere autorizzatorio in quanto esprime le linee
di indirizzo degli amministratori rispetto all’attività di
gestione dei responsabili dei servizi. Contiene anche il
piano delle performance previsto. La struttura del PEG
deve rappresentare la struttura organizzativa dell’ente
per Centri di Responsabilità (CdR), può essere variato
dalla Giunta entro il 15 dicembre di ciascun anno
• Il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria è uno dei principi contabili applicati
previsti nel Dlgs 118/2011 all. 4/2 ed è il sistema
principale dell’Ente che con fini autorizzatori e di
rendicontazione della gestione rileva entrate, spese,
riscossioni e pagamenti, ma non costi e ricavi; rilevare
obbligazioni attive e passive anche se non determinano
flussi di cassa effettivi, la registrazione degli incassi e
pagamenti devono essere fatti nell’esercizio in cui il
tesoriere ha effettuato l’operazione. Secondo il D.Lgs
118/2011 e D.Lgs 267/2000 si dispone che tutte le
obbligazioni attive e passive devono essere registrate
nell’esercizio in cui vengono a scadenza ossia quando
sono effettivamente esigibili o pagabili
• Il fondo pluriennale vincolato –FPV è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, il fondo
garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, garantendo la copertura finanziaria
delle spese imputate a esercizi successivi. Le entrate nell’FPV
possono essere sia di parte corrente, che destinante a
finanziamento di investimenti e si basa su 4 elementi che sono:
Entrate già accertate, Entrate vincolate, ovvero destinate al
finanziamento di investimenti, Spese già impegnate e finanziate da
entrate già accertate, Spese esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata che finanzia la spesa. In merito all’
Attestazione di copertura finanziaria la responsabilità spetta ai
Funzionari anche in merito alle variazioni delle dotazioni
finanziarie assegnate. Spetta al Dirigente del servizio economicofinanziario la verifica delle disponibilità e la conseguente
attestazione di copertura finanziaria, su tutti i provvedimenti che
comportino impegni di spesa o abbiano riflessi finanziari sul
bilancio dell’Ente, tale attestazione rende l’atto esecutivo
•
La spesa si divide in 4 fasi che sono: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE
(mandato) e PAGAMENTO. L’impegno di spesa nasce da un obbligazione
giuridicamente perfezionata in cui viene determinata la somma da pagare, il
soggetto, la ragione, la scadenza vincolando le previsioni di bilancio sulla
disponibilità finanziaria. Nell’approvazione del BDPF e senza la necessità di ulteriori
atti vanno inseriti: Stipendi e oneri del personale, Rate di ammortamento ed
interessi dei mutui e i Contratti in essere di somministrazione continuativa. Le
scritture contabili vanno registrate nell’esercizio in cui avviene la scadenza da qui
l’impegno di spesa non determina movimento di cassa effettivo nel momento della
registrazione, ma «vincola» l’importo impegnato ad una obbligazione specifica e
quell’importo non può più essere utilizzato per altre obbligazioni. Non possono
essere assunti impegni per esercizi successivi ad eccezione dei contratti
pluriennali. La liquidazione segue l’impegno e si predispone sulla base di titoli, atti
e fatture che attestano la regolare regolare esecuzione dei lavori o delle forniture
atti a comprovare il diritto del creditore. La liquidazione viene sottoscritta dal
funzionario del servizio proponente corredata di tutti i documenti giustificativi.
Con l’ordinazione il Comune ordina al Tesoriere di pagare la spesa liquidata ciò
avviene attraverso dei mandati che sono firmati dal responsabile del servizio
economico-finanziario o suo delegato, i mandati sono di formato elettronico
secondo il tracciato standard dell’ AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) transitando
sulla piattaforma Siope+ . Per tutti gli importi superiori a € 5000,00 deve essere
verificato che il beneficiario non abbia obblighi sospesi nei confronti dell’Ente
come cartelle esattoriali, nel caso il pagamento va sospeso. Per quanto riguarda le
scadenze esse sono di 60 gg tra le PA e di 30 gg nei confronti dei privati.
• Il pagamento è l’ultima fase attraverso il quale si
ha l’invio del denaro da parte del Tesoriere, sulla
base dei mandati ricevuti, per quanto riguarda gli
obblighi tributari, deleghe di pagamento, somme
iscritte a ruolo, il Tesoriere può pagare in assenza
di mandato ed entro i 30 gg successivi il Comune
deve provvedere all’emissione e all’invio del
relativo mandato. Al 31/12 per la parificazione tra
mandati ricevuti e mandati lavorati il tesoriere sui
mandati non ancora pagati emette assegni
bancari o postali in modo che tutti i mandati
inviati dall’ente siano «uguali» ai mandati lavorati
dal Tesoriere/cassiere.
• L’ente che ha una gestione ordinata e sul rispetto della legge,
evitando debiti fuori bilancio, deve seguire delle regole ben precise
alle quali si attiene e che sono: La spesa può essere effettuata solo
se esiste l’impegno nel BDPF e la relativa copertura finanziaria, Il
responsabile del procedimento deve comunicare le informazioni
dell’impegno al soggetto che fornirà la prestazione/oggetto della
spesa ed indicherà le stesse nell’emissione della fattura elettronica,
il fornitore che non riceve i dati relativi all’impegno può rifiutarsi di
seguire la prestazione contrattuale, per i lavori di somma urgenza
cagionati da eventi eccezionali, la Giunta entro 20 gg
dall’ordinazione fatta, deve procedere al riconoscimento del debito
con le stesse procedure dei debiti fuori bilancio, gli enti sono tenuti
a registrare le fatture entro 10 gg dal loro ricevimento nel registro
unico delle fatture, non possono essere presi impegni di spesa negli
esercizi successivi a meno che non siano legate a contratti
convenzioni pluriennali e infine tutti gli impegni sono previsti per
Legge
• La TESORERIA comunale si occupa di tutte le
riscossioni, i pagamenti, i titoli e la gestione dei cc
postali dell’ente. Il conto è intestato all’ente,
l’affidamento del servizio è con evidenza pubblica
(salvo per i comuni sotto 5000 abitanti) e rende il
conto di gestione entro 30 gg. dalla chiusura
dell’esercizio finanziario ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei Conti. Al fine di
superare temporanee deficienze di cassa, il
Tesoriere, su richiesta del Comune corredata da
Deliberazione di Giunta, concede all’ ente
anticipazione di tesoreria entro il limite massimo
di 3/12 delle entrate accertate del bilancio del
penultimo anno precedente.
• Il Tuel definisce preventivamente le somme che non
possono esser soggette ad esecuzione forzata da parte
dell’Ente. La Giunta provvede con deliberazione semestrale
a determinarle in: somme destinate alle retribuzioni del
personale e relativi oneri, rate di mutui e prestiti, importi
necessari per espletamento dei servizi locali indispensabili,
gettito da addizionali IRPEF comunali/ provinciali. Anche gli
Enti Pubblici sono soggetti a Iva ed è per questo motivo che
è stato istituito lo «split payment» scissione dei pagamenti
il fornitore emette fattura compresa di Iva nei confronti
dell’ente, l’iva viene versata direttamente dal Comune
all’Erario per conto del fornitore. È stato istituito anche il
«reverse charge» in questo caso il fornitore emette fattura
SENZA IVA e spetta all’Ente il suo calcolo e pagando
all’Erario la quota spettante. In entrambi i case l’Ente paga
al fornitore solo l’imponibile
• I DEBITI FUORI BILANCIO si creano fuori dalle normali procedure di
assunzione degli impegni di spesa, sono da considerare una patologia della gestione
finanziaria dovuta a cattiva organizzazione dell’ente o mancanza di correttezza da parte di
funzionari e/o amministratori. Il Tuel DLgs 267/2000 – art. 191 dispone un iter rigido e
specifico per il riconoscimento di tali debiti e prevede un’apposita deliberazione del Consiglio
Comunale e riguarda i seguenti casi: Sentenze esecutive sfavorevoli all’ente, Copertura
disavanzi di consorzi, di aziende speciali, nei limiti e negli obblighi previsti da statuto, da
convenzioni, purchè avvenga nel rispetto del pareggio di bilancio, Ricapitalizzazione di società
partecipate per servizi pubblici locali nei limiti previsti dal codice civile e da norme speciali di
settore, Esproprio o occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità, Acquisizione di beni
e servizi in violazione della disciplina di assunzione degli impegni di spesa, nell’espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La delibera viene trasmessa obbligatoriamente
al Giudice della Corte dei Conti che valuterà la trasmissione dell’atto al procuratore della
Corte stessa al fine di valutare eventuali responsabilità in capo a soggetti specifici ed il danno
erariale recato all’ente. La mancata copertura dei debiti fuori bilancio equivale alla mancata
approvazione del bilancio di previsione finanziaria con conseguente scioglimento del
Consiglio Comunale e l’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione ad assumere
nuovi impegni di spesa.
• Le fasi dell’ENTRATA sono: Accertamento, Riscossione
e Versamento. L’Accertamento è la fase mediante la
quale, con apposita documentazione, viene verificata la
ragione del credito, sussistenza del titolo giuridico che
ne individua debitore, somma e ne fissa la scadenza. Le
entrate derivanti da accensione di prestiti sono
accertate nei limiti del rispettivo stanziamento previsto
in bilancio. I tempi e i modi di trasmissione degli
accertamenti al responsabile economico-finanziario
sono previste dal regolamento di contabilità di ogni
singolo ente. L’accertamento viene assunto quando
l’obbligazione è perfezionata ed imputato all’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ vietato
l’accertamento nell’esercizio attuale di entrate future.
L’accertamento non determina movimento di cassa
effettivo.
• La RISCOSSIONE è la fase del materiale introito da
parte del tesoriere o di altri agenti incaricati alla
riscossione, delle somme dovute all’ente, viene
disposta attraverso l’ordinativo di incasso (reversale)
sottoscritta dal responsabile economico-finanziario o
suo delegato. Il tesoriere accetta qualunque somma
arrivi a favore dell’ente senza la preventiva emissione
della reversale. Che deve essere emessa entro i 60 gg
successivi. A fine anno il tesoriere rende all’ente le
reversali non riscosse per l’emissione su residui l’anno
successivo. Il VERSAMENTO è l’ultima fase dell’entrata
e consiste nel Trasferimento delle somme riscosse nella
cassa dell’ente. Quando la riscossione avviene
direttamente presso la Tesoreria le fasi di riscossione e
versamento si sovrappongono.
•
Gli EQUILIBRI di BILANCIO normata con il D. Lgs 118/2011 si evince che come la
corretta gestione economica-finanziaria dell’ente derivi da una costante garantita
verifica della permanenza degli equilibri di bilancio che si attua non solo
dall’applicazione della ragioneria come scienza economica, ma come indicato nel
TUEL attraverso la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e
degli impegni di spesa, della contabilità economica-patrimoniale e della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, dal rispetto durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio del pareggio finanziario nella copertura delle spese correnti e
di investimento, che almeno una volta all’anno entro il 31 luglio (salvaguardia
degli equilibri di bilancio) il Consiglio Comunale delibera la permanenza o meno
degli equilibri di bilancio, e nel caso adotta le misure necessarie a ripristinare
l’equilibrio, entro la stessa scadenza deve essere effettuato il controllo generale di
TUTTE le voci di entrata e di spesa dell’ente, compreso il Fondo di riserva, il fondo
di cassa, tale verifica prende il nome di assestamento generale e viene anch’esso
deliberato con apposito atto dal Consiglio Comunale, il responsabile economicofinanziario deve mantenere un controllo assiduo, costante e continuativo della
situazione gestionale, non limitandosi solamente alle scadenze fissate per legge. Il
Dlgs 118/2011 riporta anche gli schemi ufficiali ed i prospetti da adottare ai fini
delle verifiche sugli equilibri di bilancio di previsione che del rendiconto, tali
schemi vengono periodicamente aggiornati dal MEF. Ai sensi dell’art.162 del DLgs
267/2000: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio di bilancio complessivo
per competenza, con il vincolo che, la somma di spese correnti + trasferimenti in
c/capitale + saldo negativo delle rate di ammortamento finanziamenti e mutui non
può superare la somma delle previsioni dei primi 3 Titoli delle Entrate.
• Le variazioni di bilancio essendo il bilancio di
previsione uno strumento autorizzatorio, ma
previsionale, durante la gestione contabile
dell’esercizio le variazioni di bilancio sono assai
numerose, appositamente per ratificare destinazione di
risorse tra i vari capitoli e per mantenere assestato
l’equilibrio finanziario in conseguenza di
minori/maggiori entrate o maggiori/minori spese che si
manifestano durante l’esercizio finanziario, rispetto a
quanto previsto nel Bilancio di previsione. In
conformità con quanto stabilito dal Tuel per il rispetto
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura di tutte le spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti
• Il fondo di riserva di competenza istituito con il DLgs
267/2000 e obbliga l’Ente a iscrivere a bilancio un fondo di
riserva con precisi limiti sia minimi che massimi, da
utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie
di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. L’importo del fondo di riserva deve
essere compreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti
inizialmente previste. Il fondo crediti di dubbia esigibilità
FCDE è nato con lo scopo accantonare quelle somme non
riscosse a scadenza e che siano di dubbia e difficile
esazione nel futuro e si calcola sulla media delle riscossioni
effettive degli ultimi 5 anni. I servizi per conto terzi e le
partite di giro costituiscono un debito/credito per l’ente che
può effettuarle in presenza di: Depositi cauzionali dell’ente
c/o terzi, Depositi cauzionali di terzi presso l’ente Cassa
enconomale, Trattenute IVA in split payment
• Gli stanziamenti di cassa tengono conto dei residui
attivi e passivi dell’esercizio precedente, l’ammontare
degli accertamenti e degli impegni di spesa che si
prevede di imputare in ciascun esercizio, l’ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese
da pagare senza tenere conto della distinzione fra
parte a residuo e parte a competenza, purchè il saldo
di cassa finale non sia negativo. È previsto un fondo di
riserva di cassa che non può essere inferiore al 0,20%
delle previsioni di cassa dei primi 3 Titoli delle USCITE e
anche l’esistenza di una cassa vincolata tenuta distinta
da quella generale: ovvero di una cassa in cui
confluiscono le entrate vincolate ad un determinato
scopo di utilizzo, e dalla stessa escono le spese ad essa
vincolata.
•
L’ORGANO DI REVISIONE è obbligatorio per tutti gli Enti locali e nei comuni ai
15.000 abitanti l’organo è collegiale e formato da n. 3 revisori ( sotto i 15.000 è
solo 1) sorteggiati dalla Prefettura da apposito elenco su base regionale, nel quale
su richiesta possono essere inseriti: revisori contabili, dottori commercialisti ed
esperti contabili. La carica è della durata di anni 3 – per un massimo di 2 volte
nello stesso ente, i compensi massimi sono previsti con decreto del MEF e vengono
indicati nella stessa Delibera di nomina del Consiglio Comunale. Esso rilascia pareri
secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in tema di
programmazione, proposta di bilancio di previsione, variazioni di bilancio verifica
degli equilibri, ricordo all’indebitamento, riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
ripianamento del disavanzo di bilancio, asseverazione crediti/debiti tra comune e
società partecipate, su controllo della contrattazione collettiva integrativa del
personale, conto annuale spese del personale, piano triennale del fabbisogno del
personale. Effettua verifiche e vigilanza a campione sulle regolarità contabili,
entrate e spese, reversali e mandati, contratti, adempimenti fiscali e tenuta della
contabilità. Relazioni apposite di analisi su proposta di rendiconto di gestione,
bilancio consolidato, certificazione della relazione di fine mandato del Sindaco e le
verifiche di cassa con cadenze trimestrali, verifica della gestione di tesoreria, e
degli altri agenti contabili e verifiche straordinarie all’insediamento/cessazione
carica del Sindaco, organo di revisione, Segretario Comunale.
• Il RENDICONTO DELLA GESTIONE è la dimostrazione dei risultati di
gestione e comprende: il conto del bilancio: evidenzia i risultati
finanziari, il conto economico: evidenzia il risultato economico e lo
stato patrimoniale: evidenzia lo stato patrimoniale. Il rendiconto
viene redatto entro il 30 gennaio dell’anno successivo dal Tesoriere
e dagli Agenti Contabili. La Giunta approva il riaccertamento
ordinario dei residui e lo schema di rendiconto, che viene
trasmesso all’organo di revisione per l’emissione di apposita
relazione ed ai consiglieri comunali che devono poterne disporre
per almeno 20 giorni prima della data di convocazione del Consiglio
Comunale. ll rendiconto della gestione deve essere tassativamente
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo
consiliare ed in di mancata approvazione si avvia la procedura di
scioglimento del Consiglio, il Comune non può assumere personale,
non può applicare al bilancio di previsione le quote i avanzo di
amministrazione fino ad avvenuta approvazione del conto
consuntivo.
• Il riaccertamento ordinario dei residui operazione
preliminare al risultato di gestione permette ogni anno agli
enti una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a
verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e
dell’esigibilità del credito; l’affidabilità della scadenza
dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o
dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie
effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e
imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. Le entrate e
le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio
considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio
in sui sono esigibili. La reimputazione degli impegni avviene
tramite incremento di pari importo del Fondo Pluriennale
Vincolato. Il riaccertamento ordinario dei residui trova
specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed effettuato
annualmente, con un’unica deliberazione di Giunta previa
acquisizione dell’organo di revisione, in vista
dell’approvazione del rendiconto.
•
Il conto del bilancio è una fotografia a posteriori dell’attività dell’ente e
con esso si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di
competenza, della gestione di cassa e del risultato di amministrazione di
fine esercizio. L’ Accertamento del risultato contabile d’amministrazione si
ottiene dal Fondo di cassa al 31/12 + Residui Attivi al 31/12 – Residui
Passivi al 31/12 – Fondo Pluriennale Vincolato la 31/12. Se il risultato è
positivo si ottiene L’ avanzo d’amministrazione è distinto nella sua
composizione in quote: Quote VINCOLATE, Quote ACCANTONATE, Quote
destinate agli INVESTIMENTI, Quote LIBERE. L’ avanzo d’amministrazione
può essere utilizzato solamente nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione finanziario. E’ importante sottolineare che (Art. 187
del TUEL), nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate, le quote accantonate e le
quote destinate agli investimenti, l’ente è comunque in disavanzo di
amministrazione, nonostante il risultato algebricamente positivo. Se
l’esito è negativo si ottiene il DISAVANZO di amministrazione, che va
immediatamente iscritto nel bilancio di previsione finanziaria in corso di
gestione e ne va prevista la copertura con riduzioni di spese o previsioni di
maggiori entrate; nel caso ciò non potesse avvenire può essere adottato
un piano di rientro.
• Il conto economico evidenzia i componenti positivi e
negativi della gestione di competenza economica
dell’esercizio rilevati dalla contabilità economico
patrimoniale sulla base di uno schema di forma scalare e
termina con l’indicazione dell’utile o della perdita di
esercizio. Si ottiene tramite la matrice del piano dei conti
finanziario-economico-patrimoniale per cui le
registrazioni in contabilità finanziaria avvengono
registrate anche in partita doppia nella contabilità
economico- patrimoniale. Lo Stato Patrimoniale
rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
Come per il conto economico le registrazioni derivano da
quelle finanziarie tramite la matrice del piano dei conti
finanziario-economico- patrimoniale con integrazione di
alcune scritture come le registrazione dei ratei e risconti
• Il rendiconto consolidato – art. 11 del DLgs.
118/2011 e' costituito dal conto del bilancio,
dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e la verifica
degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal
conto economico, ed e' elaborato
aggiungendo alle risultanze riguardanti la
gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi
strumentali ed eliminando le risultanze
relative ai trasferimenti interni. Non è
obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000
abitanti
• I parametri di deficitarietà strutturale per il Tuel sono da
considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali
che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
predisposta con il Rendiconto della gestione, contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori
deficitari. Gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al
controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria
degli Enti Locali”. Enti Locali che non riescono a garantire
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili dichiarano
lo stato di “Dissesto finanziario” e sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni
di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione
attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono
tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il
medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di
gestione pari al 36%.
•
Gli Agenti contabili sono il tesoriere, l’economo e ogni altro agente che abbia il
maneggio di pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni nonché
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti e sono sottoposti
alla verifica giurisdizionale della Corte dei Conti attraverso il giudizio a seguito della
resa del conto sulla base di modelli appositamente definiti, da rendere entro il
31.01.anno successivo. Tutti i modelli devono essere verificati dal responsabile
economico-finanziario dell’ente e tramesso alla Corte dei Conti entro 60gg
dall’approvazione del rendiconto, attraverso il sistema SIRECO. L’economo
comunale gestisce la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante
ammontare, che non potrebbero seguire il normale iter. Per l'effettuazione delle
spese economali è prevista un'anticipazione di importo annuo complessivo
determinato con l'atto di approvazione del Bilancio di previsione. Il fondo di
dotazione per le spese economali è stabilito da ciascuna Amministrazione in
funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa
cassa economale ed è riscontrato per la regolarità dal Dirigente del Servizio
Finanziario. L'Economo comunale, prima di effettuare ogni singolo rimborso di
spesa, deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel
competente impegno di spesa. Giustificativi contabili ammessi a rimborso:
scontrino fiscale, ricevuta fiscale, altra modalità semplificata di certificazione
specificatamente prevista. L’Economo è personalmente responsabile dei valori
ricevuti in custodia, delle somme riscosse o ricevute in anticipazione ed è
sottoposto a verifica trimestrale dall’Organo di revisione
• La Corte dei Conti attraverso i propri revisori nominati
effettua i controlli trimestrali sull’economato, su tutti
gli agenti contabili interni al Comune e sulla Tesoreria,
con lo scopo di conciliare il fondo di cassa al termine
del trimestre, risultante dalle scritture contabili del
tesoriere/agente contabile con quelle dell’ente locale.
Il Comune come soggetto passivo d’imposta è
obbligato a pagare le imposte e tra queste ci sono: IVA
- le norme comunitarie prevedono che le PA non siano
soggetti IVA quando percepiscono compensi, fatto
salvo i casi in cui la loro attività sia di tipo commerciale,
IRAP – nei Comuni l’IRAP è una spesa piuttosto
rilevante del bilancio e viene calcolata all’ 8,5% sulle
retribuzioni erogate e su tutte le spese relative al
personale, IRES – I Comuni non sono soggetti a tali
tributi
• Il Comune come sostituto d’imposta soggetto che è
obbligato al pagamento di tributi in luogo e per conto
di altri soggetti, anche a titolo di acconto come per
es. Ritenute fiscali dei dipendenti, Ritenute fiscali dei
professionisti, Ritenute fiscali sui contributi alle
associazioni, Ritenute fiscali sulle indennità di
esproprio. Da pagare con F24 al 16 di ogni mese. La
banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP
il suo scopo è di assicurare e monitorare gli
andamenti della finanza pubblica. Certificazione di
Bilancio è richiesto per particolari dati finanziari il
Ministero può comunque inviare richieste e
certificazioni ai Comuni, queste saranno firmate dal
responsabile economico finanziario
Anticorruzione
• Con la Legge 190/2012 si definiscono le regole in materia sulla
corruzione e illegalità in Italia e introduce l’obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni di lavorare sulla prevenzione della
corruzione e definisce i compiti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a
coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità
e della corruzione in Italia. Introducendo un sistema integrato
di prevenzione della corruzione basato su: Trasparenza e
accessibilità delle informazioni, Introduzione di nuovi illeciti
legati al fenomeno corruttivo e di uno specifico regime
sanzionatorio, Gestione preventiva dei conflitti di interesse,
Coinvolgimento di diversi di soggetti e Formazione specifica
dei dipendenti delle P.A.
• Alla Legge 190/2012 sono stati aggiunti dei provvedimenti
di completamento che sono: D.Lgs. n.33 del 2013 (Obblighi
di pubblicità e trasparenza) consente l’accesso del cittadino
alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle P.A.
D.Lgs. n.39 del 2013 (Inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi presso le pubbliche amministrazioni) – per evitare
interferenze tra politica e amministrazione e situazioni di
conflitto di interesse. D.Lgs. n.235 del 2012 (Disciplina delle
incandidabilità) in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
D.p.r. n.62 del 2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) definisce le regole
cui i dipendenti delle P.A. devono conformarsi al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza,
lealtà, imparzialità.
• Spetta all’Anac la redazione del Piano
nazionale anticorruzione (PNA) che definisce
gli obiettivi principali delle politiche per la
Prevenzione della Corruzione previsti dal
Piano Nazionale che sono tre: ridurre le
opportunità di casi di corruzione, aumentare
la capacità di scoprire casi di corruzione e
creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
• Le singole amministrazioni approvano i piani triennali
di prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTCPT)
che fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione in
cui l’Anac fornisce le linee guida per programmare le
attività di prevenzione e lotta alla corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni. Entro il 31/01 di ogni anno
le PA devono aggiornare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che
prevede: l’individuazione delle aree a rischio e delle
attività a maggior rischio di corruzione, la definizione
delle misure di prevenzione, le modalità di
monitoraggio e controllo dell’applicazione delle stesse
e gli interventi di formazione utili a prevenire il
fenomeno corruttivo.
• Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve
essere adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni
anno, ha natura programmatica ed organizzativa e persegue i
seguenti obiettivi: Individuare le attività dell’ente in cui è più alto il
rischio di corruzione e definire misure di prevenzione e mitigazione
del rischio, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e
obblighi di informazione nei confronti del RPCT, Monitorare il
rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti,
Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con cui
stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere anche verificando relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e dirigenti/dipendenti dell’amministrazione e
Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti dalle disposizioni di legge
• Il sistema di controllo si fonda sulla presenza di un
Responsabile che ha una funzione di controllo coordinando
tutte le attività mirate a prevenire il fenomeno corruttivo e
risponde in prima persona nel caso in cui all’interno
dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. Il
Responsabile predispone il PTPCT, predispone la Relazione
annuale del PTPC, predispone il Codice di comportamento
specifico dei dipendenti, è responsabile della gestione
dell’accesso civico semplice ed è responsabile del «riesame»
relativo all’accesso civico generalizzato. Il Responsabile deve
essere un soggetto qualificato e competente, negli Enti Locali
è individuato, di norma, nel Segretario comunale o in un
dirigente apicale, non può essere in conflitto di interessi e non
può coincidere con i responsabili di attività nei settori più a
rischio corruttivo e non deve essere stato destinatario di
provvedimenti giudiziari di condanna o di provvedimenti
disciplinari.
• I dipendenti e i Dirigenti hanno dei doveri da
osservare e devono rispettare e applicare le
norme previste nel Piano per la Prevenzione della
corruzione e la loro violazione costituisce illecito
disciplinare e sono tenuti a segnalare eventuali
comportamenti che non sono in linea con il
Piano. In virtù di ciò nasce la figura del
whistleblower ( fischiatore) in cui il dipendente
che denuncia le situazioni di illegalità e di cui la
legge tutela la riservatezza ed eventuali
discriminazioni legate alla sua denuncia che viene
presentata alla Magistratura, al Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione di ogni ente
(RPCT) o direttamente all’ANAC.
Trasparenza Amministrativa
• Gli scopi della Trasparenza della PA sono: migliorare la
possibilità dei cittadini di salvaguardare i propri diritti,
agevolare il controllo, rendere norme e procedure
accessibili e comprensibili per ogni cittadino e rendere
chiare le decisioni. La trasparenza prevede degli obblighi
che si assolvono mediante la predisposizione della Sezione
Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’ente
basandosi sulla struttura fornita da ANAC con la Delib.
1310/2016 e non deve essere modificata. Per trasparenza si
intende l’accessibilità totale dei dati in possesso della PA
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
• L’ Art. 2 D.Lgs 33/2013 dispone che ci sia la libertà di
accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti e ciò avviene con l'accesso
civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni
e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro
realizzazione. Nella PA per pubblicazione si intende la
diffusione nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei
dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di
accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza
autenticazione ed identificazione. La PA in base alle
disposizioni di legge può non pubblicare alcuni documenti
rendendo anonimi i dati personali eventualmente presenti.
• La pubblicazione deve essere tempestiva, ha una
durata di 5 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno
successivo a quello dell’obbligo di pubblicazione e
fino a quando producono i loro effetti, i dati devono
essere costantemente aggiornati e decorsi i termini i
relativi dati e documenti sono accessibili attraverso
l’accesso civico
• Con il D.Lgs 97/2016 è stato emanato un’integrazione al
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
Trasparenza in cui si obbliga le PA e gli altri soggetti
obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di
ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza e pubblicati sul sito
istituzionale non oltre un mese dall’adozione. La
pubblicazione deve avvenire: In formato aperto e
accessibile, mediante esposizione in tabelle, indicando la
data di aggiornamento del dato, documento ed
informazione e i dati devono essere mantenuti sul sito per
5 anni dalla decorrenza dell’obbligo. Ogni ente tiene e
pubblica sul sito istituzionale un registro degli accessi
generalizzati che è aggiornato con cadenza almeno
trimestrale ed è tenuto in forma anonima.
• Con la Legge 671/1996 si tutelano le persone e altri
soggetti in merito al trattamento dei dati personali e
sulla loro protezione. Con il D.Lgs 196/2003 è stato
inserito un Testo Unico che va a normare la parte della
privacy. Da qui è nata la necessità di completare la
tutela dei dati che è avvenuta con il Regolamento UE
n.2016/679 che ha introdotto il GDPR (General Data
Protection Regulation) che in virtù della protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati quindi il
soggetto del diritto alla protezione dei dati è la
persona fisica, la tutela non può essere estesa al
trattamento di dati relativi a persone giuridiche o di
persone decedute
• Nonostante le varie leggi e decreti legislativi emanati
nel tempo per la tutela dei dati personali il D.Lgs
196/2003 rimane in vigore, ma con molti articoli
abrogati o modificati sostanzialmente e da qui si evince
che: il dato personale riguarda qualsiasi informazione
riguardante una persona (inteso come interessato)
fisica identificata o identificabile con particolare
riferimento a un identificativo o a una informazione
che avviene: con il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale.
• Per Trattamento la Pa intende qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati
personali che avviene: con la raccolta,
registrazione, organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione,la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
• Esistono delle eccezioni in merito alla tutela
della persona e consiste nel fatto che il GDPR
non si applica ai trattamenti di dati personali
"effettuati da una persona fisica per l’esercizio
di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico”. Così come è previsto
dalla Corte di Giustizia europea il trattamento
di dati personali sul web non può rientrare
nell'eccezione delle attività per uso personale
e familiare in quanto la pubblicazione online
rende accessibili i dati ad un numero
indefinito di persone
• Le condizioni di liceità valgono per tutti, senza distinzione tra enti
pubblici o soggetti privati da qui si necessita di definire i principi
generali in merito al trattamento dei dati personali che sono:
liceità, correttezza e trasparenza: i dati devono essere trattati in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,
limitazione della finalità: i dati sono raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime, minimizzazione dei dati: devono
essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità per le quali sono trattati, esattezza: i dati devono essere
esatti e aggiornati, limitazione della conservazione: i dati vanno
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati; eccezione archiviazione nel
pubblico interesse, integrità e riservatezza: il trattamento deve
essere effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei
dati personali, responsabilizzazione o accountability: il titolare del
trattamento è competente per il rispetto dei principi generali e deve
essere in grado di comprovarlo.
• Il trattamento per essere lecito deve trovare fondamento
in una base giuridica che costituisce il motivo che mi
consente di trattare i dati: consenso (per i privati)
adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della
persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è
soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di
pubblici poteri. L’Articolo 9 vieta il trattamento di dati
personali che rivelino: l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. Sono considerati
dati sottoposti a trattamento speciale anche i dati
giudiziari (dati che rivelano l'esistenza di provvedimenti
penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o
la qualità di indagato o imputato).
• Dato che l’Art. 9 fa divieto per determinati dati
strettamente personali ci sono delle eccezioni tra
cui quella inerente le pubbliche amministrazioni
che consente il trattamento se: se è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell’Unione o degli Stati membri
e tale trattamento deve: essere proporzionato
alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del
diritto alla protezione dei dati prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato
•
•
Il GDPR individua i diritti dell’interessato, che sono di diretta rilevanza anche per le
PA e sono collegati al principio di trasparenza in cui le informazioni destinate al
pubblico o all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile
comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro. Tali informazioni
potrebbero essere fornite in formato elettronico. L’informativa all’interessato è
uno degli adempimenti principali della PA in capo al titolare del trattamento, sia
per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici. In base alla finalità del trattamento,
il titolare deve fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni
richieste dalle norme, tramite l'informativa che può anche essere orale, ma è
preferibile sia data in forma scritta per provarne l'esistenza e per consentire alle
autorità di vigilanza di verificarne la completezza e correttezza. I contenuti
dell’informativa sono: finalità e modalità del trattamento, per quanto tempo sono
conservati i dati; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
indicazione precisa dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e l’ambito
diffusione dei dati medesimi; i diritti dell’interessato di chiedere la presenza dei
propri dati personali, diritto di prenderne visione e di chiederne la modifica, diritto
di reclamo presso l’autorità di controllo, dati identificativi (nome, denominazione,
domicilio o sede del titolare del trattamento, nome del responsabile per la
protezione dei dati (DPO), un recapito al quale gli interessati potranno rivolgersi
per esercitare i propri diritti. I Diritti dell’interessato sono: Diritto di accesso,Diritto
di rettifica, Diritto di cancellazione,Diritto di limitazione al trattamento.
• Il titolare del trattamento è una figura analoga a quella
prevista dal previgente Codice privacy italiano è
responsabile direttamente e personalmente dei
trattamenti effettuati nell’ente. Nel caso il trattamento sia
effettuato nell'ambito di una pubblica amministrazione il
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso non le
persone fisiche che operano nella struttura. La figura del
responsabile è diversa dal passato in quanto per il
responsabile sono richieste specifiche garanzie ed è una
figura esterna all’ente, infatti l'art. 28 del GDPR prevede
che “qualora un trattamento debba essere effettuato per
conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell'interessato”.
• Il titolare deve dare istruzioni al responsabile in merito ai
trattamenti, è responsabile della gestione effettuata dai
responsabili, dovendo garantire che le loro decisioni siano
conformi alle leggi e deve sempre poter controllare le
decisioni dei responsabili. In passato per incaricati del
trattamento si intendevano “le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile” ossia coloro che effettuano materialmente le
operazioni di trattamento sui dati personali. Ora il GDPR
non li prevede espressamente, ma non ne esclude la
nomina, introducendo la figura del terzo ossia, “le persone
autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta
del titolare o del responsabile. Ne deriva, quindi, il titolare
o il responsabile abbiano specifici compiti e funzioni
connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a
persone fisiche, espressamente designate, che operano
sotto la loro autorità.
• Secondo l’ Art. 37 del GDPR: il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento designano un responsabile
della protezione dei dati ogniqualvolta che il trattamento è
effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali per cui la figura
del DPO è obbligatoria per le Pubbliche amministrazioni.
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono
tenere un registro delle operazioni di trattamento ed è uno
strumento fondamentale ai fini dell’eventuale supervisione
da parte del Garante e allo scopo di disporre di un quadro
aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un
soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e
analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta,
anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al
Garante
L’ Art. 32 del GDPR disciplina la sicurezza del trattamento e
prevede che tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il GDPR
prevede l’obbligo per i titolari di notifica delle “violazioni” ciò
accade Ogni volta che si verifica una violazione di dati
personali il Titolare deve notificare alla autorità competente
l’accadimento entro 72 ore dal momento nel quale l’evento si è
verificato o è stato rilevato. Per violazione dei dati personali si
intende la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
•
Il GDPR è stato introdotto il principio di responsabilità, ossia: rispetto dei principi
generali del trattamento dei dati personali e capacità del titolare del trattamento
di dimostrare di averli osservati. Ne deriva quindi la “responsabilizzazione” dei
titolari e responsabili con l’adozione di comportamenti proattivi e tali da
dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione
del regolamento. Privacy by design e privacy by default sono due principi
fondamentali del GDPR e sono legati alla responsabilizzazione del titolare che
deve fare tutto il possibile per proteggere le persone anche mediante l’
Organizzazione del trattamento dei dati, che significa adottare procedure
operative, apparecchi e applicazioni rispettosi della disciplina della privacy. È
importante definire il principio della privacy by design che consiste nella
protezione dei dati e deve essere integrata nell’intero ciclo di vita della
tecnologia, dalla fase di progettazione, alla distribuzione, all’utilizzo e
all’eliminazione come atto finale e impone di applicare soluzioni e misure di
protezione in grado di garantire adeguati livelli di tutela ai dati trattati come per
esempio: oscuramento di una parte di dati, pseudonimizzazione (utilizzo di
informazioni aggiuntive al dato, di solito impiego di chiavi crittografiche) e altre
misure di protezione. Con il principio della privacy by default le impostazioni di
tutela della vita privata relative a servizi e prodotti devono rispettare i principi
generali della protezione dei dati (es. minimizzazione dei dati e limitazione delle
finalità)
• Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa –
T.U.D.A. ha le finalità di disciplinare:
• la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione,
la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte degli organi della Pubblica Amministrazione;
• la produzione di atti e documenti agli organi della
Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza con
l’obiettivo di contemperare: le esigenze di certezza
pubblica e quelle di semplificazione dell’attività
amministrativa e quindi dare certezza di fatti, stati o
qualità personali.
• Il Certificato è quel documento rilasciato dalla PA avente funzione di
ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici che
siano accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come per
es. certificati medici e che permettono la circolazione di
informazioni diverse da tutte le altre e dotate di quella particolare
qualità e ne costituisce certezza. Bisogna distinguere due tipi di
certificazioni e sono: le certificazioni proprie corrispondono al
contenuto di altri atti preesistenti trascritti in registri pubblici, albi
o elenchi e certificazioni improprie sono dichiarazioni di scienza
provenienti da soggetti pubblici contenenti “l’attestazione del
giudizio conclusivo a cui è pervenuto il certificante nell’esame di
una determinata situazione” (es. cert. medico). Le certificazioni
proprie possono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, mentre le certificazioni improprie non sono
sostituibili da dichiarazioni. I certificati rilasciati dalle PA hanno
validità illimitata mentre le restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
• Ai fini della semplificazione dell’azione
amministrativa introdotta la decertificazione nei
rapporti fra P.A. e cittadini. Dal 1 gennaio 2012 le
amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi
pubblici non possono richiedere o accettare atti o
certificati contenenti informazioni già in possesso
di un’altra amministrazione, le PA possono
acquisire senza oneri le informazioni necessarie
per effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza quindi
possono acquisire d’ufficio i dati e informazioni
necessari oppure accettare autocertificazioni.
• Le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, tali
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal
1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi non possono più accettarli né
richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. I certificati
devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi"
•
Vi è una differenza tra autocertificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. Con l’autocertificazione il cittadino dichiara, sotto la propria personale
responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica
amministrazione e sostituisce in tutto e per tutto i certificati. Con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre
situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato. Non possono essere sostituiti da
dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di
brevetti. Da qui si evince che il CERTIFICATO è Il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE è Il documento, sottoscritto
dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati e la DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ è il documento, sottoscritto dall’interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi, resa nelle forme previste dal testo unico e non esistono limiti di contenuto
legati a particolari elencazioni o ad altro. Si può ricorrere a questa attestazione per
riferirsi a qualsiasi fatto, stato o qualità personale. Deve sempre essere resa
nell’interesse proprio e riguardare circostanze che siano a diretta conoscenza del
dichiarante. E’ possibile attestare fatti riguardanti terze persone di cui il
dichiarante abbia diretta conoscenzapuò avere ad oggetto sempre e solo “la
conoscenza” di un qualche fatto e non può essere relativa a dichiarazioni aventi
contenuto negoziale o dispositivo, di impegno, di accettazione o rinuncia.
• Con il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 è stato introdotto il
Codice dell'Amministrazione Digitale e fa riferimento
all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione da parte delle P.A e alla disciplina di
fondamentali principi giuridici applicabili al documento
informatico e alla firma digitale. Nasce così la “Carta
della cittadinanza digitale” ossia le disposizioni che
attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a: una
identità e a un domicilio digitale; fruizione di servizi
pubblici online in maniera semplice, partecipare
effettivamente al procedimento amministrativo per via
elettronica; effettuare pagamenti online, riconoscendo
il diritto soggettivo dell'utente all'utilizzo, in modo
accessibile ed efficace, delle soluzioni e gli strumenti
del CAD, anche ai fini dei diritto di accesso e della
partecipazione al procedimento amministrativo.
• Il CAD prevede che la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti tra imprese e PA avvenga
esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e che le
amministrazioni pubbliche adottano e
comunicano atti e provvedimenti amministrativi
nei confronti delle imprese. Da qui nasce l’obbligo
di dotarsi di un domicilio digitale per le PA ed i
gestori di pubblici servizi e le società a controllo
pubblico e l’obbligo di dotarsi di un domicilio
digitale per i professionisti tenuti all’iscrizione in
albi ed elenchi e per i soggetti tenuti all’iscrizione
nel registro delle imprese
• L’art. 65 del CAD sancisce il Diritto ad inviare
istanze e dichiarazioni alla PA per via
telematica e ne prevede la validità se:
sottoscritte mediante firma digitale,
elettronica qualificata o avanzata); l'istante è
identificato tramite SPID oppure CIE e
CNS;sono formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili, sono inviate
tramite proprio domicilio digitale rilasciato
previa identificazione; sono inviate per e-mail
ordinaria accompagnata da copia del
documento d’identità.
• Per Documento Informatico si intende quel documento che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, prodotto e mantenuto in forma
digitale, che sia leggibile, vi è il rispetto dei requisiti del
documento amministrativo con l’imputabilità di un
contenuto stabile ad un autore, la provenienza l’origine
certa e accertabile nel tempo e nello spazio con l’uso delle
firme elettroniche. Il documento informatico soddisfa il
requisito della forma scritta e ha l'efficacia quando vi e'
apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e'
formato attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
• La firma digitale è una particolare firma elettronica
qualificata basata su un certificato qualificato e su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare di
firma elettronica tramite la chiave privata e a un
soggetto terzo tramite la chiave pubblica di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di
un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici. La Posta Elettronica Certificata
(PEC) è quel sistema di comunicazione in grado di
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi ha lo stesso valore legale di una raccomandata
tradizionale con avviso di ricevimento
• Le comunicazioni di documenti tra PA,
avvengono mediante l’utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa, esse
sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata
la provenienza. Il documento può essere reso
disponibile previa comunicazione delle
modalità di accesso telematico allo stesso.
Diritto Amministrativo
La NORMA GIURIDICA è la regola precostituita che disciplina
in astratto il comportamento di coloro che ad essa sono
assoggettati i cui caratteri generali sono: generalità e
astrattezza, imperatività, Coercibilità, Collegamento ad
una sanzione. Essa fa parte dell’Ordinamento Giuridico
che è un sistema di norme che regolano i comportamenti e
l’azione degli individui, delle istituzioni e delle relazioni
fra di essi all’interno di un determinato perimetro
territoriale, settoriale. Quindi tutti gli atti e/o i fatti dai
quali traggono origine le norme giuridiche. Al vertice sta
la COSTITUZIONE che si suddivide in vari livelli che sono:
Livello Superprimario costituito da fonti costituzionali,
Diritto U.E e diritto internazionale, Livello primario con leggi
ordinarie, decreti legislativi, decreti-legge, Livello Secondario
con regolamenti governativi e Livello Subsecondario con
regolamenti ministeriali. La consuetudine è la fonte non
scritta che nasce da un comportamento costante
•
Le norme giuridiche producono effetti sui soggetti giuridici
nell'ambito dell'ordinamento e creano ex novo, agiscono su PGS già
in essere, estinguono. Le POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
consiste
nella
posizione
di
un
soggetto
all’interno
dell’ordinamento in relazione ad un interesse di cui sia titolare. Si
distinguono in: Attive (vantaggio) volte a garantire al titolare
risultati favorevoli e Passive (svantaggio) che impongono al titolare
un determinato comportamento in favore di altri. Le Posizioni
Giuridiche Attive si distinguono a loro volta in LIBERTA’: consiste
nella PGS in virtù della quale si chiede agli altri soggetti di non
interferire con la propria sfera giuridica e quindi valenza negativa;
DIRITTO: consiste in una pretesa nei confronti di terzi di attivarsi
affinché la PGS di vantaggio del titolare possa essere soddisfatta.
Quindi, valenza positiva. Nell’ambito delle Posizioni Giuridiche
Soggettive rientrano due figure molto importanti e sono: DIRITTO
SOGGETTIVO PGS che viene riconosciuta e protetta
dall'ordinamento in modo diretto ed immediato attraverso una
norma di relazione e INTERESSE LEGITTIMO PGS che viene
protetta dall'ordinamento in modo indiretto e mediato attraverso
norme d'azione che vincolano il comportamento della P.A.
• Il Diritto Amministrativo è un complesso di norme che
disciplinano l’organizzazione, le funzioni, l’attività
della P.A. e i suoi rapporti con altri soggetti
dell’ordinamento. Non è sempre presente in tutti gli
ordinamenti giuridici, ma solo in quelli di civil law
ossia di derivazione romanistica. Esso definisce le
Funzioni e i Poteri dello Stato che sono: Potere
politico: sceglie e definisce i fini che lo stato deve
perseguire (funzione politica)
• Potere legislativo: traduce quelle scelte in norme,
creando l’ordinamento giuridico
• Potere giurisdizionale: applica le norme giuridiche ai
rapporti controversi, allo scopo di tutelare e
conservare l’ordinamento giuridico
• Potere esecutivo: si propone la realizzazione concreta
e fattuale dei fini dello Stato, dando attuazione,
rendendo operative le astratte previsioni legislative
• Per Amministrare si intende la funzione che attiene al potere
esecutivo, funzione subordinata al potere politico e legislativo
e cura degli interessi per valutare gli interessi coinvolti,
operare scelte che siano coerenti con i fini stabiliti dalla legge
e sacrificando gli interessi non primari nel modo più
indolore possibile. Nell’ordinamento italiano la P.A ha un
assetto pluralistico. Lo Stato non è l’unico soggetto della P.A.,
ma vi sono altri soggetti (enti) pubblici che perseguono
finalità di amministrazione. Soggetti dotati di capacità
giuridica di diritto pubblico, volti al perseguimento di finalità
di pubblico interesse. I Principi Costituzionali che presiedono
all’organizzazione della P.A. sono: Principio democratico,
principio autonomistico (art. 5 Cost), Principio di
responsabilità, Principio di legalità e Principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione (art.
118 Cost)
• Il principio democratico (art. 1, Cost) significa che la sovranità
appartiene al popolo che manifesta la volontà e si esprime
attraverso il voto (elezioni non solo politiche, ma anche
amministrative per scegliere gli amministratori nei diversi
livelli: regioni, province, comuni). Il Principio Autonomistico
è così definito: la Repubblica riconosce e promuove e attua
nei servizi il decentramento amministrativo e adegua i
principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento, che può essere:
burocratico: trasferimento di competenze da organi centrali
ad organi periferici dello stesso ente. Autarchico:
trasferimento di compiti pubblici dallo Stato ad altri enti
pubblici. Funzionale: attribuzione di funzioni a strutture
dotate di autonomia operativa, contabile e finanziaria dello
stesso ente. Il Principio di Responsabilità è definito dall’Art.
28 della Costituzione e afferma che i funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli altri enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative
degli atti compiuti in violazione di diritti. La Responsabilità
può essere diretta o indiretta
• L’ Art. 97 della Costituzione afferma il Principio di Legalità e consiste
nel fatto che i pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge (riserva di legge), in modo che siano
assicurati
il
buon
andamento
e
l'imparzialità
dell'amministrazione
(efficienza
e
terzietà).
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Mentre con gli articoli 118 e 120 della Costituzione si
definiscono
i
Principi
DI
SUSSIDIARIETA’,
DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA E DI LEALE
COLLABORAZIONE che consiste nel criterio di ripartizione
delle funzioni amministrative all’interno della PA, in base al
quale le f.a. vanno allocate al livello di governo più vicino ai
cittadini, salvo che le dimensioni e la capacità organizzativa
dell’ente siano inadeguate. Si coniuga col principio di
differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione fra
diverse amministrazioni pubbliche e nei rapporti col privato.
• Con il Pluralismo delle PA ed Enti Pubblici si intende
che tutta l’attività amministrativa non è affidata solo
allo Stato ma con la diversificazione dei soggetti
della P.A., anche agli Enti P.ubblici. Poiché non
esiste una definizione certa di E.P. sono stati
individuati alcuni criteri di individuazione della
pubblicità di un ente attraverso la Titolarità poteri
di imperio e l’Istituzione dal parte dello Stato o di
altro ente pubblico ciò avviene tramite:
Assoggettamento a sistema di controlli pubblici,
Ingerenza dello stato nella nomina/revoca dei
dirigenti dell’ente, Partecipazione Stato o P.A. alle
spese di gestione, Potere di direttiva sugli organi e
Finanziamenti pubblici
• I caratteri degli Enti Pubblici sono vari tra questi vi è
l’Autarchia che consiste: nel potere di amministrare i
propri interessi attraverso un’attività che ha gli
stessi
caratteri
ed
efficacia
dell’attività
amministrativa dello Stato, ossia la possibilità di
disporre di potestà pubbliche, esercitando
pubblici poteri, emanando atti equiparati agli atti
amministrativi dello Stato. Con Autotutela che
consiste nel potere della P.A. di risolvere
autonomamente i conflitti relativi ai propri atti
amministrativi o alle proprie pretese. Restanque
salvo il sindacato giurisdizionale. Decisoria su
atti precedenti o rapporti giuridici ed Esecutiva:
attività rivolta all’attuazione di decisioni già
adottate.
• Gli Enti Pubblici hanno una loro Autonomia:
che
consiste
nella
libertà
di
determinazione delle modalità di cura dei
propri interessi e indipendenza di
esercizio delle proprie attività, tra queste
rientrano:
Autonomia
giuridica,
Autonomia organizzativa e Autonomia
finanziaria (finanza propria). Il Criterio di
Autogoverno: significa che gli organi di
governo dell’ente sono scelti dagli stessi
governati in pratica l’ente stesso nomina i
propri amministratori e dirigenti.
• I Rapporti Intersoggettivi tra Enti consiste in: Rapporto di
strumentalità che si instaura quando un ente svolge
esclusivamente (strumentalità strutturale) o in modo
non esclusivo (strumentalità funzionale) un’attività
che è rilevante per un altro Ente Pubblico. Il rapporto
di strumentalità comporta alcuni poteri quali:
vigilanza intesa come controllo sugli atti dell’ente
strumentale e direzione, la quale presuppone un
rapporto gerarchico fra enti e si estrinseca attraverso la
direttiva . Rapporto di avvalimento: che consiste
nell’utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro ente,
per lo svolgimento di funzioni che restano in capo al primo
(quindi non si tratta di delega, la quale comporta il
trasferimento delle funzioni). Rapporto di sostituzione:
possibilità per un ente di esercitare o far valere un diritto, un
obbligo o un attribuzione che rientra nella sfera di un altro
ente, in nome proprio e sotto la propria responsabilità
• Ufficio: è un complesso di uomini, mezzi e procedure
organizzati per il perseguimento dei fini e dei compiti
istituzionali affidati. Organo: è la persona fisica
attraverso cui l’ente agisce verso l’esterno, di modo
che gli effetti dell’attività compiuta ricadono
direttamente sulla persona giuridica. L’organo
esprime all’esterno la volontà dell’ente mentre
l’ufficio ha una mera rilevanza interna di carattere
organizzativo. Gli elementi essenziali dell’organo
sono: il titolare: (funzionario) è la persona fisica
incardinata nell’organo, legata all’ente da un duplice
rapporto di servizio e organico. L’esercizio di una
pubblica potestà, rientrante nell’insieme dei poteri e
delle funzioni che ciascun organo può esercitare
(competenza)
• L’organo è una parte della persona giuridica che sulla base di
una norma è idonea ad esprimerne la volontà, di modo che
gli effetti dell’attività sono imputati alla persona giuridica .Ciò
avviene in virtù del rapporto organico, il quale consiste
nell’immedesimazione organica per cui l’organo non ha una
propria soggettività distinta da quella dell’ente, ma è l’ente, lo
impersonifica. Mediante il rapporto organico il titolare si
immedesima nell’organo, si inserisce funzionalmente nella
persona giuridica assumendone diritti, doveri e poteri per il
perseguimento dei fini attribuiti all’ente. Bisogna distinguere
il titolare dai preposti che sono gli addetti all’organo in
posizione subordinata. Con la cessazione dalla carica cessa
l’immedesimazione organica e tutto ciò che essa comporta.
Tuttavia, finché non subentra il nuovo titolare, nei casi
stabiliti dalla legge, si instaura il regime di prorogatio
(estensione).
• Gli Organi vengono classificati in vari modi e
criteri che sono: Rappresentativi e non;
attivi/consultivi/di controllo; permanenti
e temporanei; ordinari e straordinari;
monocratici e collegiali. Collegiali:
quorum strutturale hanno bisogno di un
numero minimo di partecipanti necessario
per la validità dell’attività. Quorum
funzionale hanno bisogno di un numero
minimo di voti per l’approvazione.
Collegio perfetto.
• Nelle relazioni interorganiche bisogna definire: la Gerarchia: che
consiste nella sovraordinazione e subordinazione e comporta
il potere di impartire ordini e direttive, di avocazione e
sostituzione e di risolvere i conflitti fra gli organi subordinati.
E la Direzione: potere di indirizzo e di emanare direttive
vincolanti, e il potere di controllo sulla realizzazione dei fini
indicati con le direttive. Resta una più ampia sfera di
autonomia. Coordinamento: fra organi equiordinati, potere di
impartire disposizioni e promuovere accordi per armonizzare
l’attività, in vista di risultati di interesse comune. Controllo:
consiste nell’esame sugli atti e l’attività dell’organo sottoposto
a c. allo scopo di verificarne la conformità alla legge o ai criteri
di buona amministrazione. Diversi tipi: c. sugli atti/sugli
organi; preventivo/successivo; di legittimità/di merito;
interno/esterno.
•
• Ufficio e Rapporto di Servizio consiste in: Ufficio:
composto da uomini, mezzi e procedere preposti
ad un’attività strumentale preparatoria in
funzione
della
realizzazione
dell’attività
dell’organo. Rilevanza interna. Non esprime
all’esterno la volontà. Tra l’ente e gli addetti
all’ufficio si instaura una relazione (rapporto di
servizio) che comporta il dovere di agire in favore
dell’ente, svolgendo una determinata attività. Il
Rapporto di Servizio è un vero e proprio rapporto
giuridico fra due distinti soggetti, a differenza del
rapporto organico che ha rilevanza meramente
interna e organizzatoria. Si instaura mediante un
atto di assunzione, a differenza del rapporto
organico che si instaura sulla base di un atto
amministrativo di assegnazione (incardinazione)
• La Competenza dell’Organo consiste in: un complesso di poteri e
funzioni che l’organo può esercitare, in virtù di una norma
di legge. Si distingue dall’attribuzione che indica l’ambito
degli interessi pubblici affidati ad un intero ramo
dell’amministrazione. Competenza è riferito all’organo
mentre l’attribuzione è riferita all’intera branca di
amministrazione . Di qui la distinzione fra difetto di
competenza e difetto di attribuzione. La Competenza può
essere: per materia, per territorio: uguale a quella per materia,
ma si differenzia in relazione all’ambito territoriale, per grado:
stessa competenza per materia e per territorio, presuppone un
rapporto gerarchico fra organi di uno stessa amministrazione
e per valore: a volte fissata dalla legge per alcuni organi,
stabilendo un limite. La competenza è inderogabile e perciò
non può esserne trasferita la titolarità invece può essere
trasferito l’esercizio. La titolarità della competenza e quindi
dei poteri e dei relativi atti resta del soggetto che trasferisce
la competenza, ma l’esercizio passa al soggetto che la riceve.
• Esistono diverse forme e modalità di trasferimento della
competenza. Con la Delega si intende l’atto col quale un
soggetto (delegante) conferisce ad un altro soggetto
(delegato) il potere di provvedere in ordine ad una
determinata materia rientrante nella competenza del
delegante. Può essere interorganica (fra organi dello stesso
ente) o intersoggettiva (fra enti diversi). Il delegato agisce in
nome proprio, ma per conto del delegante . L’attività del
delegato è imputata a lui stesso, il quale ne assume
automaticamente la responsabilità. È necessaria l’adozione di
un vero e proprio atto amministrativo in forma scritta che ha
natura di atto unilaterale e discrezionale. È ammessa nei soli
casi previsti dalla legge. È temporanea (va precisato il
termine), è sempre revocabile in qualsiasi momento e non va
confusa con la delega di firma che consiste semplicemente
nell’apposizione della firma in calce a provvedimenti del
delegante la cui responsabilità resta in capo a quest’ultimo.
• L’Avocazione è l’atto col quale un soggetto
(avocante) trasferisce a sé la competenza ad
adottare un determinato atto, spettante ad altro
soggetto (avocato). Presuppone un rapporto
gerarchico fra i due soggetti e comporta
l’impossibilità per l’avocato di esercitare in futuro
la competenza avocata, fino a che non intervenga
un eventuale atto di «restituzione». La
Sostituzione si ha quando un soggetto (sostituto)
si sostituisce ad un altro (sostituito) nell’esercizio
di un potere che spetta a quest’ultimo, per inerzia
o inadempimento del sostituito (ritardo o rifiuto).
È ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
• Il Difetto di Competenza si ha quando un
soggetto agisce in un campo nel quale non ha
competenza. Si distinguono tre casi a
seconda che l’atto sia emanato da: soggetto
non
incardinato
in
un
organo
dell’amministrazione
creando
così
l’acompetenza. L’organo appartenente ad un
ramo o settore dell’Amministrazione diverso
da quello cui appartiene l’organo realmente
competente: incompetenza assoluta che
comporta la nullità e infine quando l’Organo
appartenente
allo
stesso
settore
dell’Amministrazione a cui appartiene
l’organo
realmente
competente:
incompetenza relativa, da cui annullabilità.
L’Organizzazione della PA si basa su due modelli che
sono: accentramento in cui i poteri decisori
sono concentrati negli uffici o organi centrali e
gli uffici periferici sono in posizione di
subordinazione gerarchica nei confronti di
quelli centrali o nazionali e decentramento in
cui i poteri decisionali anche ad uffici periferici.
Ci sono 3 tipi di decentramento che sono:
Burocratico: trasferimento funzioni da uffici
centrali a uffici periferici dello stesso ente,
Autarchico: attribuzioni ad organi ed enti
diversi dallo stato della tutela interessi pubblici
e Funzionale: distribuzione di funzioni di cura
interesse pubblici ad enti diversi da stato, ma
con propria personalità giuridica.
• La Struttura del Governo è la parte fondamentale da cui si
regolamentano tutti gli Enti Locali e al vertice della P.A
sta il Governo (è organo Costituzionale) con funzioni
di indirizzo politico e amministrativo. È composto
da organi necessari: PCM, CdM, Ministri e da organi
eventuali:
Consiglio
di
gabinetto,
comitati
interministeriali, ministri senza portafoglio. I Ministeri
sono complessi di uffici individuati in riferimento ad
una sfera d'azione di solito tagliata verticalmente per
materie, che hanno a capo il Ministro (responsabilità
politica) e bisogna fare una distinzione fra
responsabilità politica in cui si ha la definizione degli
obiettivi e dei programmi da attuare e relativa verifica
sulla rispondenza dei risultati raggiunti e di gestione
che è l’ attività rivolta a realizzare i gli obiettivi e a
dare attuazione ai programmi e comporta una
responsabilità amministrativa, finanziaria, tecnica e
organizzativa.
• L’Amministrazione Periferica dello Stato è
composta da molti ministeri che sono
organizzati in modo da coprire tutto il
territorio nazionale con uffici periferici a
livello regionale e provinciale, di
particolare importanza è l'articolazione
del
Ministero
Interni.
UTG
(ex
Prefettura) ha il compito non solo di
svolgere funzioni proprie del Ministero
Interni, ma anche di coordinare tutti gli
uffici statali aventi sede nel territorio
provinciale.
• Il Prefetto è posto a capo dell’UTG ed è
organo a competenza generale che
rappresenta il Governo nella sua unità a
livello Provinciale, esercita tutte le funzioni
dell'amministrazione periferica dello stato
non espressamente attribuite ad altri enti,
sovrintende alle funzioni amministrative
statali coordinandole con quelle esercitate
dagli EL ed è un’autorità provinciale di PS
ha la responsabilità dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica e presiede il
comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
• Il Sindaco quanto Ufficiale di Governo ricopre una
duplice veste quanto capo dell’amministrazione
comunale e ufficiale di governo, controlla l’ordine
e sicurezza pubblica, registri di stato civile e
anagrafe popolazione, elettorato, leva militare e
statistica, poiché si tratta di funzioni statali
attribuite al sindaco, nel loro esercizio dipende
gerarchicamente dal Prefetto. Nell’esercizio di tali
funzioni si avvale degli uffici comunali, pur
operando come funzionario dello Stato. Può
emanare ordinanze contingibili e urgenti, non
più solo in materia di sanità, igiene, edilizia e
polizia locale ma in tutti i casi in cui è necessario
prevenire e rimuovere pericoli che minaccino
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
previa comunicazione al prefetto .
• Il pluralismo istituzionale comporta che vi siano altri
enti diversi dallo Stato che svolgono funzioni
pubbliche, detti Enti Pubblici non Statali e sono dotati
di potestà pubbliche e curano interessi pubblici e sono:
enti pubblici parastatali, aziende pubbliche, agenzie
pubbliche, enti territoriali (Regioni, province, comuni).
L’Attività della Pubblica Amministrazione consiste nel
provvedere concretamente alla cura degli interessi
che le sono affidati si può classificare in: Attività
attiva: con la quale la PA mira a realizzare i propri
fini, sia in fase di formazione della volontà, sia in fase
di esecuzione, Attività consultiva: consiste in pareri,
direttive, consigli, ecc. in favore degli organi cui
compete l’attività attiva e Attività di controllo:
sull’attività di altri organi.
• L’Attività Amministrativa presenta dei limiti che sono:
Limiti negativi: volti a garantire che l’azione si
mantenga nell’ambito di ciò che è lecito. Limiti
positivi: volti a mantenere l’azione nell’ambito dei fini
pubblicistici che le competono. Quando i limiti positivi
sono stabiliti in modo puntuale e rigoroso, l’azione
che ne consegue si dice vincolata; quando invece siano
fissati in modo elastico si dice discrezionale. Fra i
comportamenti giuridicamente rilevanti della PA vi
sono gli atti giuridici:
• a) di diritto pubblico: provvedimenti unilaterali, di
carattere autoritativo, posizione di supremazia della
P.A. che le è conferita dall’ordinamento in virtù del
perseguimento di fini pubblici;
• b) di diritto privato: attività negoziale, nel corso della
quale la PA è posta sullo stesso piano del privato
• La PA ha una piena capacità di diritto
privato e può perseguire l’interesse
pubblico sia per mezzo degli strumenti del
diritto pubblico, sia con quelli del d.
privato. Si privilegia il diritto privato
quando non sia espressamente previsto da
una norma e di conseguenza la PA deve
preferire lo strumento negoziale (il d.
privato).
• L’Azione Amministrativa è regolata da vari principi che sono
la Costituzione stessa dell’attività della PA e sono in parte
gli stessi che presiedono all’organizzazione . Con il
Principio di legalità (art. 97 Cost): in cui si afferma che
l’attività della PA.: sia sottoposta all’assoggettamento
alla legge. Lo si deduce anche dagli artt. 24 e 113
Costituzione che sottopongono l’attività della PA al
sindacato giurisdizionale .Di qui deriva la tipicità e la
nominatività degli atti amministrativi. Con il
Principio di Imparzialità si mira a preservare la PA e
i suoi dipendenti da influenze politiche e di altro
genere, e impone: equidistanza rispetto ai soggetto
pubblici e privati con cui si rapporta e ponderare
comparativamente tutti gli interessi coinvolti. Ne
consegue il principio del giusto procedimento, cioè
l’obbligo di assicurare il contraddittorio al
destinatario dell’atto e l’obbligo di motivazione .
• Il Principio di Ragionevolezza consiste che
nell’osservare l’esercizio dell’azione ci sia:
Corrispondenza dell’azione ai fini indicati
dalla legge, Coerenza coi presupposti di
fatto; Logicità della decisione;
Proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini. Il
Principio di Buon Andamento si fonda
sull’art. 97 Costituzione e attraverso
numerosi testi di legge che prescrivono alla
PA di uniformare la propria azione ai
principi di: Economicità: rapporto
input/output, Efficacia: rapporto
obiettivi/risultati,Efficienza: risorse
impiegate/risultati
• Il Principio di Equilibrio di Bilancio introdotto in
Costituzione con legge costituzionale n.
1/2012 e stabilisce
che
il ricorso
all’indebitamento è consentito solo in
funzione
anticiclica
per
fronteggiare
situazioni eccezionali, previa autorizzazione
delle Camere con maggioranza assoluta dei
componenti.
L’art.
119
Costituzione
(modificato) dispone che alle Regioni e agli
Enti Locali (che sono autonomi) l’obbligo di
armonizzare i propri bilanci con quello dello
Stato.
• Il Principio di Pubblicità si fonda sull’art. 97 Costituzione
e modificato dagli anni ‘90 in poi con varie leggi che
sono: la L. 241/90 fa riferimento alla trasparenza,
accesso ai documenti amministrativi, partecipazione
del privato al procedimento, obbligo di motivazione
dei provvedimenti. Legge anticorruzione 190/2012, D.
Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza), D. Lgs.
39/2013 (inconferibilità incarichi e incompatibilità), D.
Lgs. 97/2016 (cd. FOIA). Il Principio di
Responsabilità
regolamentato
dall’
Art.
28
Costituzione: i funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli altri enti pubblici sono direttamente responsabili
secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli
atti compiuti in violazioni di diritti. Con la
Responsabilità diretta e la Responsabilità indiretta.
• La Semplificazione Amministrativa non è un
principio costituzionale, ma è fondamentale
perché si esterna attraverso: Delegificazione:
sostituire norme di legge con atti
regolamentari,Deregolamentazione:
eliminazione di norme regolamentari non
necessarie a disciplinare l’azione della PA e a
tutelare
gli
interessi
pubblici,
Semplificazione
dei
procedimenti:
riorganizzazione
dei
procedimenti,
rivedendone
le
varie
fasi
e
Deamministrativizzazione: sottrazione di
intere attività alle regole amministrative e
liberalizzazione delle attività dei privati.
•
•
•
•
•
•
La Discrezionalità dell’Azione consiste nella facoltà di scegliere fra le
diverse possibili soluzioni (tutte legittime) quella che si considera
ragionevolmente la più conveniente ed opportuna per la
realizzazione del fine. Si articola su due momenti: il giudizio
(individuazione degli interessi in gioco e i presupposti) e la scelta
(facoltà di assumere una delle possibili soluzioni emerse
dall’istruttoria). La facoltà di scelta riguarda tutti gli aspetti della
decisione, e cioè:
a) il se agire (an);
b) il momento dell’azione (quando);
c)le modalità dell’azione (quomodo);
d) il contenuto (quid)
In ogni caso la condotta della PA deve essere giuridicamente lecita
e
tendere
al
soddisfacimento
dell’interesse
pubblico
predeterminato dalla legge. La Discrezionalità Tecnica, invece,
riguarda non ad una valutazione comparativa degli interessi, ma a
valutazione dei presupposti sui quali si fonda poi la scelta.
Consiste pertanto nella verifica, compiuta sulla base di regole
tecnico-specialistiche, della sussistenza dei presupposti per
l’azione. Può dirsi che attiene al momento del giudizio
• Esiste una distinzione tra Legittimità e Merito. La
legittimità dell’azione amministrativa concerne il
rispetto delle regole giuridiche che disciplinano
l’esercizio del potere. Il merito riguarda invece la
conformità dell’azione a regole non giuridiche di
opportunità e convenienza amministrativa. Le
regole di legittimità sono quelle poste dalla stessa
norma che conferisce il potere e ne disciplina
l’esercizio. Le scelte di merito attengono alla sfera
di libertà della PA, ovviamente nell’ambito della
legalità. Queste ultime sono di norma sottratte al
sindacato del giudice amministrativo, salvo che
nei casi espressamente previsti dalla legge.
•
• Atti Amministrativi nozioni e regole. La nozione di atto
amministrativo
è frutto di elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale che consiste nella manifestazione di
volontà, di conoscenza, di giudizio, di desiderio compiuta da
un soggetto della PA, nell’esercizio di una potestà
amministrativa. Manifestazione concreta del potere attribuito
dalla legge ad una pubblica amministrazione allo scopo di
curare gli interessi e i bisogni collettivi o meglio ancora
principale strumento giuridico di cui si avvale la PA per
regolare i rapporti intersoggettivi. Gli atti amministrativi si
definiscono anche meri atti o atti non provvedimentali per
distinguerli dai provvedimenti. Una particolare categoria di
atti amministrativi sono i provvedimenti che sono
manifestazioni di volontà adottate dalla PA, a conclusione di
un procedimento, volte alla cura concreta di un interesse
pubblico e diretta a produrre unilateralmente effetti
giuridici, cioè ad incidere su posizioni giuridiche soggettive e
ciò avviene con autoritarietà (o imperatività), esecutività,
procedimentalità, tipicità, nominatività.
• Gli elementi fondamentali degli Atti Amministrativi sono
quelli che senza i quali esso non può dirsi
giuridicamente esistente, e sono: Il soggetto, l’organo
cui la legge attribuisce la competenza ad emanare
l’atto amministrativo, è estraneo alla struttura dell’atto
amministrativo, tuttavia è un suo elemento costitutivo,
poiché senza la sua identificabilità l’atto
amministrativo non è ascrivibile ad alcun soggetto.
Deve essere un soggetto legittimamente incardinato
nella PA e deve essere «citato» nell’atto. La volontà:
che è la manifestazione esteriore non dell’oggetto, ma
dell’azione in sé. Il contenuto: ciò che con esso
l’organo intende disporre, ordinare, attestare,
certificare. La forma: la forma prevista dalla legge è la
forma scritta, salvo casi particolari e la finalità:
l’interesse pubblico cui l’atto intende provvedere.
• Tra gli elementi essenziali dell’atto amministrativo è
importante definire che si differenzia a seconda del
tipo di atto, deve essere in ogni caso deve essere
lecito, possibile, determinato o determinabile
.Deve inoltre indicare L’autorità che emana l’atto;
Il termine entro il quale ricorrere e l’autorità a cui
ricorrere, L’oggetto del provvedimento; L’ufficio
competente e il responsabile del procedimento.
Gli atti amministrativi devono essere espressi in
forma scritta, salvo che la legge disponga
altrimenti. In particolare per i provvedimenti il
procedimento
deve
concludersi
con
un
provvedimento Espresso. Eccezione importante si
ha quando la legge attribuisce un particolare
significato al silenzio della PA: silenzio-assenso,
silenzio- rifiuto.
• La forma è scritta la struttura formale dell’atto
amministrativo e si basa su uno schema formale
comune in cui si rinvengono i seguenti elementi:
Intestazione: contiene l’indicazione dell’autorità
emanante l’atto amministrativo; Preambolo: nel
quale si richiamano le norme di legge, Statuto, le
circostanze di fatto e gli atti preparatori sui quali
si fonda l’atto amministrativo;Motivazione: nella
quale la PA individua gli interessi coinvolti e
illustra comparativamente i motivi per cui ha
preferito una determinata scelta anziché un’altra,
Dispositivo: contiene la parte precettiva, in cui
viene manifestata e dichiarata la volontà, Il
luogo,La data, La sottoscrizione: cioè la firma
dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata.
• L’Atto Amministrativo contiene anche elementi accidentali
che non necessariamente sono presenti nell’atto
amministrativo e sono: Il termine: il momento a
partire dal quale l’atto amministrativo deve iniziare a
produrre i suoi effetti, oppure il momento dal quale
cessa di avere effetti; La condizione: la previsione di
un evento futuro incerto, fino al verificarsi del quale
l’atto non produce effetti (c. sospensiva), oppure a
partire dal verificarsi del quale l’atto cessa di produrre
i suoi effetti (c. risolutiva); Il modo: una specifica
modalità cui il destinatario dell’atto amministrativo
deve attenersi nell’esercizio della facoltà che l’atto in
questione gli attribuisce è ammesso solo nei casi
previsti dalla legge; La riserva: si verifica quando
l’autorità amministrativa pur emanando l’atto
amministrativo, si riserva di adottare in futuro nuove
determinazioni in ordine all’oggetto.
• L’atto amministrativo presenta vari caratteri tra cui La tipicità: è
una conseguenza del principio di legalità, in virtù del quale la
PA può esercitare solo i poteri che le sono conferiti dalla
legge, definendo i presupposti per l’esercizio del potere, il
contenuto e gli effetti giuridici dell’atto amministrativo. Ne
consegue gli atti amministrativi sono «tipizzati» dalla legge
che ne predetermina i caratteri. L’autoritarietà: consiste
nell’attitudine dell’atto amministrativo a modificare
unilateralmente la sfera giuridica del destinatario, anche
senza il suo consenso. Deriva naturalmente dalla legge che
conferisce alla PA tale potestà, Esecutività: consiste
nell’idoneità dell’atto amministrativo a produrre gli effetti che
gli sono propri in modo automatico ed immediato non
appena divenuto efficace: Automatico: non necessita di una
dichiarazione, ma opera di diritto, Immediato: dispiega i suoi
effetti non appena acquisita l’efficacia. Ciò avviene
indipendentemente dal fatto che l’atto amministrativo sia
valido o invalido.
• Un altro carattere dell’atto è l’esecutorietà: che esprime il potere
della PA di dare esecuzione coattivamente all’atto
amministrativo, anche in caso di mancata partecipazione del
destinatario, senza necessità di ricorrere preventivamente a
un giudice che accerti la legittimità della pretesa (non occorre
una pronuncia giurisdizionale, come fra privati).
L’esecutorietà non è un carattere proprio di tutti gli atti
amministrativi, e neppure di tutti i provvedimenti tale
carattere sussiste solo laddove vi sia una norma di legge che
specificamente lo preveda. L’art. 21/ter della 241/90
disciplina l’esecutorietà: la PA deve comunicare al
destinatario il provvedimento da cui discende l’obbligo di
eseguire, indicando, se non adempie entro il termine, i tempi
e le modalità di esecuzione. Se il privato non ottempera
spontaneamente allora formale diffida con minaccia di
esecuzione coattiva, se il privato non adempie entro il termine
allora esecuzione coattiva con modalità diverse a seconda del
contenuto.
• Rientra
tra
i
caratteri
dell’Atto
l’inoppugnabilità: gli atti amministrativi
sono impugnabili di fronte alla PA o in via
giurisdizionale. Tuttavia, una volta scaduti i
termini di decadenza per ricorrere diventano
inoppugnabili dal destinatario. Dopo di che
sono, tuttavia, ancora: Impugnabili da terzi,
Ritirabili dalla stessa PA per sopravvenuto
motivi di pubblico interesse o per una
riconsiderazione degli interessi coinvolti e
Annullabili dalla stessa PA in via di
autotutela (ex tunc)
La Motivazione è il carattere fondamentale dell’Atto ed è
normato dall’art. 3 L. 241/90 che ha esplicitato l’obbligo
di motivazione in senso generale per tutti i
provvedimenti amministrativi fatti salvi i casi
espressamente previsti dalla legge. La finalità
dell’obbligo sta nel: Garantire al destinatario le
informazioni necessarie all’accesso al controllo
giurisdizionale; Consentire al giudice un
sindacato estrinseco sulla legittimità dell’atto
impugnato; Assicurare la trasparenza dell’attività
della PA. Esistono delle eccezioni all’obbligo di
motivazione e sono: Gli atti normativi; gli atti a
contenuto generale; Gli atti non provvedimentali; Le
forme di silenzio-assenso (art. 20 L. 241/90), a questi si
aggiungono per elaborazione giurisprudenziale: I
provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del
destinatario; gli atti vincolati.
• L’Art. 3 legge 241/90 stabilisce che la motivazione «deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione della PA. Presupposti di fatto: elementi
acquisiti dalla PA durante l’istruttoria sui quali poggiano le
scelte; mentre le Ragioni giuridiche: principi e norme che la
PA ha applicato alla fattispecie concreta, cioè le ragioni di
diritto sottese al provvedimento. La motivazione deve essere:
Congrua perché deve esplicitare in modo preciso e
comprensibile l’iter logico seguito dalla P:A per passare dai
presupposti al dispositivo; Sufficiente ossia idonea a far sì
che non sorgano dubbi di illogicità, irrazionalità o arbitrio
nella determinazione finale. Sotto questo profilo la
motivazione è inversamente proporzionale alla complessità
dell’istruttoria. La motivazione può anche essere espressa per
relationem, cioè col rinvio ad atti ulteriori e diversi, nei quali
siano esplicitate le ragioni della decisione ciò è ammesso
purché la PA indichi espressamente l’atto nel quale si
rinviene la motiv e lo renda disponibile. L’ omessa,
insufficiente e/o incongrua motivazione ora viene considerata
violazione di legge.
• I requisiti dell’Atto sono: Requisiti di legittimità: condizioni da
soddisfare, affinché l'atto amministrativo sia valido
attengono principalmente al soggetto e sono: di
legittimazione con la presenza di tutti i fatti che abilitano
all’esercizio del potere; e di competenza: per materia, grado,
territorio cioè il fatto che l’atto amministrativo sia espressione
di uno dei poteri di cui l’autorità che lo emana dispone; di
compatibilità: l’inesistenza di cause che impongano
l’astensione o la ricusazione, requisiti di efficacia:
condizioni necessarie affinché l’atto, una volta posto in
essere, sia in grado di dispiegare i suoi effetti, a loro
volta si distinguono in: di esecutività: che consentono di
portare ad esecuzione l’atto, di obbligatorietà: che
consentono all’atto, già esecutivo, di divenire obbligatorio per
i destinatari. L’esistenza dell’atto non implica di per sé la sua
efficacia. La legge disciplina l’efficacia degli atti quelli che
incidono negativamente sulla sfera giuridica del privato
diventano efficaci solo dopo essere stati comunicati al
destinatario. In altri casi è ammessa l’immediata efficacia
degli atti.
• Gli atti possono essere classificati in: relazione alla natura
dell’attività che può essere attiva, consultiva, di controllo, in
relazione agli effetti prodotti: costitutivi di un rapporto
giuridico, estintivi, dichiarativi; in relazione alla natura del
potere esercitato: atti discrezionali, atti vincolati, in relazione
all’elemento psicologico: manifestazione di volontà, di
conoscenza, di giudizio, in relazione all’effetto sulla sfera
giuridica dei destinatari: ampliativi o restrittivi,
rispettivamente attribuiscono o limitano l’esercizio di un
diritto o di una facoltà; in relazione allo svolgimento del
procedimento: atti finali e atti endoprocedimentali, in
relazione all’oggetto su cui agiscono: atti che agiscono
direttamente sui destinatari e atti che operano su altri atti. Gli
Atti ricettizi: sono quelli per i quali la comunicazione al
destinatario attiene direttamente alla fase costitutiva e non a
quella integrativa dell’efficacia.
• Le categorie importanti degli atti sono: Pareri che non sono
provvedimenti ma manifestazioni di giudizio emessi da
organi consultivi nell’interesse di organi di amministrazione
attiva e si distinguono in: facoltativi e obbligatori. Quelli
obbligatori
si
distinguono
in:
Vincolanti:
se
l’amministrazione è attiva deve adeguarsi al contenuto del
parere; Non vincolanti: se può discostarsene motivando;
Conformi: se può decidere o non decidere, ma se decide deve
farlo conformemente al parere. Da qui si regolano anche le
Concessioni in cui si afferma che alla PA restano in capo
poteri di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività del
concessionario, per verificare che questi si attenga a quanto
stabilito dal disciplinare/capitolato, e persino un potere
sostitutivo. Il concessionario svolge oggettivamente funzioni
pubbliche trasferite dal concedente. Agisce in nome proprio
ed è responsabile in proprio dei fatti ed atti illeciti compiuti.
La concessione è un contratto di diritto pubblico o un
provvedimento autoritativo cui accede un contratto.
•
Le Autorizzazioni, si differenziano dalle Concessioni, perché il presupposto è la
preesistenza in capo al privato di un diritto soggettivo o di un potere e
l’esistenza di un limite legale che ne impedisce l’esercizio. L’autorizzazione
è l’atto col quale la PA rimuove l’ostacolo o il limite che impedisce
l’esercizio, consentendo al diritto di espandersi. Per questo si dice che le
autorizzazioni hanno carattere ampliativo e non creano un nuovo diritto.
La PA ha un certo margine di discrezionalità nel valutare se l’attività
autorizzata sia funzionale all’interesse pubblico. L’autorizzazione genera
un rapporto di diritto pubblico, i cui titolari sono la PA e il privato
destinatario del provvedimento. Questi ha la facoltà di esercitare l’attività o
di compiere l’atto autorizzati. Alla PA compete un potere di vigilanza.
L’Autorizzazione può essere espressa e autorizzazione tacita. Tendenza a
sostituire le autorizzazioni espresse con quelle tacite, nella forma del
silenzio-assenso. La domanda di autorizzazione è sostituita dalla
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le autorizzazioni possono
essere: Autorizzazione discrezionale e autorizzazione vincolata:
quest’ultima quando la legge stabilisce tutti i requisiti e le caratteristiche dei
soggetti, per cui alla PA spetta solo verificarne la sussistenza;
Autorizzazioni personali e autorizzazioni reali: a seconda che il rilascio
presupponga un giudizio favorevole sui requisiti personali, oppure
l’accertamento dei requisiti su una cosa (res). Figure simili all’autorizzazioni
sono le abilitazioni (accertamento dell’idoneità tecnica o professionale del
richiedente), le licenze e i nulla osta.
• Gli Atti Ablatori sono quelli che incidono
negativamente
sulla
sfera
giuridica
del
destinatario, con provvedimenti restrittivi o
limitativi. Sono provvedimenti autoritativi, coi
quali la PA sacrifica un interesse di un privato a
vantaggio della collettività. Si distinguono in
relazione agli effetti in: Obbligatori: fanno nascere
un obbligo in capo al destinatario; Personali:
incidono su un diritto o su una libertà personale;
Reali: incidono su un diritto reale dell’interessato.
Di particolare importanza fra questi ultimi è
l’espropriazione che consiste nella privazione di
un bene di proprietà del privato per ragione di
interesse pubblico, previa corresponsione di
un’indennità. È prevista la Riserva di legge, cioè
solo nei casi previsti dalla legge.
• La Patologia degli atti riguarda: la difformità
dell'atto rispetto a quanto stabilito dalle
norme, effetti che tali difformità
producono sui destinatari; rimedi per il
ripristino della legalità violata. L’atto
quando è affetto da una patologia si dice
invalido. L’invalidità si determina
quando
si
verifica
una
lesione
dell'interesse concreto che la norma
voleva tutelare, si distingue in nullità e
annullabilità.
• Si ha la nullità quando: manca un
elemento costitutivo della fattispecie,
violazione di una norma posta a tutela di
interessi generali, violazione o elusione
del giudicato. La nullità: opera di diritto
(senza necessità che sia dichiarata),
implica l'inidoneità dell'atto a produrre
effetti giuridici sin dall'origine, può
essere accertata in qualunque momento e
a
domanda
di
chiunque
sia
interessato,può essere rilevata d'ufficio
dal giudice. L’atto non può essere sanato
o convalidato.
• Si ha l’Annullabilità quando: uno degli
elementi costitutivi della fattispecie sia
viziato, vi sia stata violazione di una norma
posta a tutela di interessi particolari. Anche
l’annullabilità comporta conseguenze per
l’atto e cioè l’atto annullabile produce gli
effetti che gli sono propri, come se fosse
perfettamente valido, finché non viene
annullato ad istanza della parte legittimata,
l'azione di annullamento è sottoposta ad un
termine decadenziale, l'atto può essere
convalidato.
• Gli altri stati di patologia dell’atto sono: Inopportunità:
attiene ai cosiddetti vizi di merito cioè non violazioni
del paradigma legale, ma delle regole di buon
andamento dell'amministrazione. Gli atti viziati nel
merito sono soggetti ad autotutela. Irregolarità:
quando la difformità rispetto al paradigma legale è
minima e non compromette gli interessi tutelati dalla
norma. Inesistenza: impossibilità di ricondurre la
fattispecie concreta dell'atto ad uno schema astratto
definito dalla norma. Non costituiscono patologie
dell’atto:
l’imperfezione ossia non compiutezza,
l’inefficacia, l’ineseguibilità perché non attengono
alla conformità allo schema legale, ma all'inidoneità
dell'atto a produrre i suoi effetti, illiceità: non attiene
all'atto in sé, che può essere perfettamente conforme
allo schema legale, ma è il risultato di un
comportamento lesivo di una situazione giuridica
soggettiva protetta dall'ordinamento.
• Esistono vari tipi di Invalidità intesa sia come nullità,
sia come annullabilità può essere: Testuale:
quando è espressamente prevista dalla legge,
Virtuale: quando si desume in via interpretativa
dalle norme, Totale: quando affligge l’atto nella
sua interezza, parziale: quando ne tocca solo una
parte, in modo tale che sia possibile salvare il
resto, isolando la parte invalida, Diretta: quando è
intrinseca (tipica) all’atto, in tal caso può avere un
effetto
caducante,
volta
a
determinare
automaticamente l’invalidità degli atti a valle in
quanto l’atto invalido sia presupposto degli altri,
effetto
semplicemente
viziante,
quando
l’invalidità non si propaga automaticamente,
cosicché la rimozione dell’atto richiede un'azione
di impugnazione.
•
L’Invalidità è Derivata si ha quando implica che fra i due atti, ossia
quello da cui deriva l’invalidità e quello che la subisce, vi sia un
vincolo di presupposizione (presupposto e presupponente),
l'effetto è caducante quando esiste un nesso di stretta
consequenzialità fra gli atti, una relazione di presupposizione
logica e giuridica, per cui un atto costituisce presupposto unico ed
imprescindibile di quello/i a valle. Si ha l’effetto solo viziante
quando il rapporto non sia così stretto ed unico. Si determina
l’invalidità sopravvenuta quando un atto originariamente valido
divenga invalido successivamente alla sua adozione per cause,
l'atto in sé resta valido ma gli effetti se ancora perduranti e non
conclusi diventano antigiuridici, e sono disciplinati dalla normativa
intervenuta medio tempore, in altri termini, l’atto non è più idoneo a
produrre gli effetti originariamente previsti, i quali devono
soggiacere alla nuova normativa nel frattempo intervenuta, che ne
ha determinato l’invalidità sopravvenuta ciò avviene: per legge
retroattiva che incide sui requisiti illegittimità costituzionale della
norma che conferiva il potere (comporta la nullità ex tunc della
norma), legge di interpretazione autentica (ha effetto ex tunc) e
mancata conversione in legge di un DL sulla base del quale l’a.a. era
stato emanato
La Nullità presenta varie forme e sono: Testuale: quando sia
espressamente prevista dalla legge, Strutturale: mancanza di un
elemento costitutivo, Difetto assoluto di attribuzione, Violazione o
elusione del giudicato. In merito alla Nullità Testuale è già chiaro
quanto scritto sopra. La Nullità Strutturale stando a quanto la legge
ha stabilito che sono nulli gli atti carenti di un elemento costitutivo
essenziale, ma non ha individuato quali siano gli elementi
essenziali degli atti, manca una norma equivalente all’art. 1325
codice civile che stabilisce precisamente gli elementi essenziali del
contratto (accordo delle parti, causa, oggetto, forma se a pena di nullità).
Gli elementi essenziali dell’atto sono frutto di elaborazioni
giurisprudenziali e della dottrina che hanno individuato i seguenti
elementi: volontà: se manca completamente l’atto è nullo, se invece
c’è, ma è viziata l'atto è annullabile, la causa: cioè il fine pubblico cui
l'atto deve provvedere. La nullità è determinata dall’assenza della
causa, ma anche se la causa è illecita o impossibile, la forma:
costituisce elemento essenziale solo se è prevista espressamente
dalla legge a pena di nullità, il soggetto passivo: si ha nullità se
non è identificato o identificabile e l'oggetto materiale: in assenza
degli elementi di individuazione dell’oggetto .
• Si ricorre al Difetto Assoluto di Attribuzione quando: carenza di
potere “in astratto”, cioè quando l'atto sia stato adottato in
assenza totale di una norma che attribuisca il potere esercitato
noni riferisce a quella specifica PA, ma in generale,
incompetenza assoluta ossia quando la PA ha esercitato un
potere che appartiene ad un plesso amministrativo diverso da
quello che ha emanato l'atto, quando invece l’atto è stato
adottato da un organo incompetente, ma dello stesso ramo
dell’amministrazione si ha incompetenza relativa che è causa
di annullabilità.
• Per Violazione o Elusione del Giudicato si intende nulli gli
atti adottati dalla PA in contrasto o aggirando le disposizioni
dell’autorità giurisdizionale, si verifica quando la PA eserciti
nuovamente la medesima potestà pubblica già esercitata, il
cui uso sia già stato dichiarato illegittimo oppure quando,
nelle stesse condizioni, la PA utilizzi un potere diverso per
raggiungere lo stesso risultato oggetto del giudicato.
•
L’Annullabilità secondo la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato tre
categorie di annullabilità che oggi risultano codificate dalla legge e sono:
Incompetenza, Eccesso di potere, Violazione di legge (si deve intendere:
norma). Sono tradizionalmente chiamati vizi di legittimità dell’atto per
distinguerli dai vizi di merito. L'annullamento è rimedio generale e
generico contro tutti i vizi di legittimità, l’atto è esposto alla possibilità di
essere annullato a certe condizioni. Tuttavia l'atto annullabile è comunque
efficace fino all'annullamento, cioè continua a dispiegare gli effetti che gli
sono attribuiti Si tratta di un’efficacia provvisoria, anche se l’atto non lo sa,
nel senso che non è fissato un termine di efficacia. Resta efficace fino
all’impugnazione. Potrebbe essere per sempre. L’annullamento può essere
eseguito dalla stessa P.A in sede di ricorso amministrativo in opposizione
o gerarchico, o di autotutela o di controllo. Il giudice amministrativo in
sede di ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 gg. Il giudice
ordinario non può annullare l’atto, ma disapplicarlo, cioè decidere la
controversia relativa al caso senza tenere alcun conto dell’atto. L'art.
21/octies, c. 2 L.241 ha delimitato il campo dell'annullabilità, introducendo
la categoria dei vizi non caducanti ossia non danno luogo all'annullabilità
dell'atto qualora il vizio sia ininfluente, cosicché il contenuto dell'atto
sarebbe stato il medesimo. «Non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Idem «per
mancata comunicazione dell'avvio del procedimento» se la PA prova che il
contenuto «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
• L’Incompetenza consiste in una violazione delle
norme che disciplinano il riparto di competenza
fra gli organi dell'amministrazione e ci si riferisce
solo all’incompetenza relativa che si verifica
quando il soggetto che ha emanato l'atto è diverso
ma appartiene allo stesso plesso organizzatorio
della stessa PA. L’ Incompetenza può essere per
materia, per valore, per grado, per territorio. Va
esclusa l’incompetenza assoluta che determina la
nullità dell’atto. Recentemente è stata elaborata
una nuova categoria l’acompetenza: e si
determina quando l’atto è stato adottato da un
soggetto non investito della funzione pubblica.
In tal caso, per alcuni l’atto è nullo, per altri è
addirittura inesistente. Comunque siamo fuori
dal vizio di legittimità (annullabilità).
•
L’Eccesso di Potere si configura quando la PA esercita il potere
per finalità diverse da quelle per le quali il potere stesso è
stato conferito dalla legge (cd sviamento di potere). Deve
esserci congruenza fra il potere esercitato e la finalità,
perciò c'è eccesso di potere quando: si usa il potere per un
fine diverso, si usa un altro potere per lo stesso fine. E' il
vizio di legittimità con i confini più labili ed indeterminati
perciò la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici
della presenza dello sviamento. Questi indici sono
desumibili dalla violazione dei principi di: Logicità,
Ragionevolezza, Coerenza e Completezza dell'iter logico.
Questi indici costituiscono le cd figure sintomatiche e
siccome non esiste una norma di diritto positivo che elenca
i casi di Eccesso di Potere la stessa definizione è vaga e non
aiuta ad individuare i casi così si individuano degli indizi,
dei sintomi che, quando si manifestano e segnalano il
verificarsi dell’Eccesso di Potere.
Le figure sintomatiche dell’Eccesso di Potere sono: difetto di
istruttoria: mancato accertamento delle condizioni di
esercizio del potere e omesso esame di altre soluzioni
eventualmente praticabili in alternativa, travisamento dei
fatti: l’atto è adottato sul presupposto dell'esistenza di fatti
in realtà non esistenti e viceversa presupponendo
l’inesistenza di fatti che in realtà esistono, carenza di
motivazione: insufficiente, incongrua, contraddittoria ( la
motivazione c’è, ma è inadeguata), Violazione e vizi del
procedimento, Contraddittorietà: intrinseca (fra diverse
parti dello stesso provvedimento) ed estrinseca (fra diversi
provvedimento sullo stesso oggetto), Disparità di
trattamento: più atti, espressione dello stesso potere,
riguardano soggetti diversi in situazioni analoghe, ma con
contenuto dispositivo diverso, o viceversa, illogicità
manifesta: contrasto logico insanabile all'interno dello stesso
provvedimento, ingiustizia manifesta: si concretizza
quando si rilevi una sproporzione fra la sanzione e l'illecito
contestato
•
La violazione di legge è data dalla difformità dell'atto
amministrativo rispetto alle norme di legge ed è uno dei motivi per cui si
può ottenere dalla giustizia amministrativa l'annullabilità dell'atto stesso.
Si ha violazione di legge nei seguenti casi: vizio di forma:
inosservanza delle regole prescritte per la manifestazione di
volontà, mancata applicazione della norma, falsa applicazione di
legge (applicazione della norma ad una diversa fattispecie), difetto
dei presupposti previsti dalla legge, mancanza totale o parziale
della motivazione: (differente dai casi visti sub eccesso di potere),
violazione dei criteri di economicità, efficienza, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Se
la norma violata dall’atto è una norma della Costituzione, la
violazione può essere: Diretta: annullamento ad opera del giudice
amministrativo e Mediata occorre sollevare questione di legittimità
costituzionale avanti alla Corte Costituzionale. Se la l’atto viola una
norma di diritto comunitario, il vizio di Violazione di Legge può
essere: Diretto: se l’atto viola direttamente, di per sé, il diritto
comunitario allora annullamento avviene ad opera del giudice
amministrativo, Mediato l’atto si basa su una norma di legge statale
che è in contrasto con la norma comunitaria allora il giudice
amministrativo disapplica la norma statale su cui si basa l’atto.
• I Vizi di Merito si riferiscono all’attività discrezionale
della PA ossia al campo delle possibili soluzioni
alternative fra le quali la PA può scegliere e sono: Vizi
di
merito:
difformità
dell’esercizio
della
discrezionalità amministrativa rispetto ai principi di
buona amministrazione in riferimento all’art. 97
Costituzione, in particolare rispetto ai principi di buon
andamento,
economicità,
efficienza,
efficacia
dell’azione amministrativa. Esso costituisce una
categoria poco rilevante perciò: sono soggetti a
sindacato
giurisdizionale,
solo
nei
casi
tassativamente previsti dalla legge: Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo estesa al merito
e Giudizio di ottemperanza. Al di fuori di questi non
vi sono rimedi nei confronti dei Vizi di Merito da
parte di terzi estranei alla P.A.
•
La valutazione di merito degli atti è riservata alla sola PA, in
due forme: In sede «giustiziale», cioè su ricorso
amministrativo, in sede di autotutela che consiste nel potere
della PA di rimuovere unilateralmente ed autonomamente
gli ostacoli alla realizzazione dell’interesse pubblico
concreto. Lo strumento tipico col quale la PA interviene in
autotutela sui propri atti, per motivi di merito, è la revoca.
L’Autotutela Amministrativa non riguarda solo l’aspetto
del merito, ma anche la legittimità e si distingue in:
Autotutela esecutiva che è diretta all’esecuzione coattiva,
Autotutela decisoria che consiste nel potere di rivalutare le
situazioni di fatto e di diritto su cui si fonda un dato
provvedimento ad opera della stessa autorità o di altra
autorità amministrativa. La L. 241/90, modificata nel 2005,
disciplina il potere di riesame della PA sui propri atti e ciò
avviene: L’annullamento d’ufficio: eliminazione dell’atto
per motivi di legittimità, La revoca: rimozione dell’atto per
motivi di merito e La convalida eliminazione dei vizi di
legittimità dell’atto, senza eliminare l’atto.
•
L’Annullamento d’Ufficio viene applicato a seconda dell’organo che se ne
avvale si distingue fra: Annullamento gerarchico: esercizio del rapporto di
sovraordinazione gerarchica, Annullamento Governativo: attribuito al
Governo dal TUEL e Autoannullamento, cioè l’annullamento come
espressione del potere di autotutela ad opera della stessa autorità che aveva
emanato l’atto. La Legge 241/90 art. 21/nonies definisce così: Il provvedimento
amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non
superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le
responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo. Da qui si evincono i presupposti per l’esercizio: Illegittimità del
provvedimento oggetto dell’annullamento (non vizi di merito) che deve
essere originaria, non sopravvenuta, Interesse pubblico concreto: non è
sufficiente l’interesse a ripristinare la legalità, Comparazione con gli altri
interessi coinvolti quelli del destinatario e di eventuali co- o
controinteressati , Limite di tempo ragionevole e comunque non superiore
a 18 mesi, Comporta l’esercizio di un potere discrezionale necessità di
motivazione, tanto più che occorre valutare comparativamente l’interesse
pubblico e quello dei privati coinvolti. L’annullamento ha efficacia
retroattiva. Non possono essere annullati d’ufficio gli atti su cui la PA non
ha più potere di provvedere.
•
La Revoca è disciplinata dall’art. 21/quinquies Legge 241/90: «Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La
revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti.» I presupposti della Revoca sono: Il soggetto: lo stesso organo che
ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge, L’oggetto:
solo per i provvedimenti ad efficacia durevole. La causa: Sopravvenuti
motivi di interesse pubblico (non sussistenti al momento dell’emanazione
del provvedimento), Mutamento della situazione di fatto non prevedibile,
Nuova valutazione dell’interesse pubblico, Efficacia ex nunc: la revoca non
opera retroattivamente per sua natura ma determina l’inidoneità del
provvedimento a produrre ulteriori effetti. Art. 21/quinquies, comma 2 «Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Sono revocabili
solo gli atti di amministrazione attiva la cui efficacia perdura e che non
siano irrevocabili per legge. Perciò non sono revocabili: Gli atti vincolati,
Gli atti costitutivi di status, Gli atti costitutivi di diritti quesiti e i
provvedimenti contenziosi
• I Provvedimenti Conservati di autotutela si manifesta
anche nella possibilità di conservare atti affetti da
vizi di legittimità, rimuovendone i vizi. Sono gli
atti di «convalescenza». Tra cui i principali sono:
La convalida, La sanatoria e La conversione. La
Convalida consiste in una manifestazione di
volontà con la quale la PA che ha emanato un atto
affetto da vizio di legittimità, anziché annullarlo,
decide di mantenerlo in vita eliminando i vizi. I
requisiti
della
convalida
sono:
Espressa
manifestazione di volontà di eliminare il vizio di
legittimità, Esatta individuazione del vizio che si
intende rimuovere, Sussistenza di un interesse
pubblico adeguatamente valutato (motivazione),
La convalida ha efficacia retroattiva.
• La Sanatoria consiste nell’acquisizione ex post di un
atto endoprocedimentale che doveva essere adottato
prima della conclusione del procedimento, ma che era
stato omesso. L’atto sarebbe quindi annullabile, ma la
PA lo sana acquisendo l’elemento mancante. Non si
tratta di un atto vero e proprio, ma piuttosto di un
intervento successivo, di un comportamento teso ad
eliminare il vizio. La sanatoria ha efficacia retroattiva.
La Conversione consiste nella trasformazione di un
atto annullabile in un atto di tipo diverso che ha gli
stessi elementi e requisiti dell’atto originario.
Presupposti della conversione sono: Atto originario
illegittimo ex tunc. Questo deve contenere tutti gli
elementi e i requisiti di un atto di tipo diverso. L’atto
convertito e la conversione devono avere funzione
analoga, cioè mirare alla cura di interessi omogenei
•
I controlli costituiscono uno dei 3 tipi di attività amministrativa: Ha carattere accessorio e
strumentale rispetto all’amministrazione attiva,ha per scopo garantire la regolarità formale e
sostanziale degli atti e dell’attività della PA e di verificarne la conformità a determinati
interessi/valori e all’interesse pubblico e recentemente si va orientando verso l’efficienza dei
servizi resi dalla PA, piuttosto che verso l’astratta legittimità dei singoli atti. L’attività di
controllo viene classificata in relazione a diversi criteri in relazione all’oggetto, si distingue in
controllo su: Gli atti: cioè sulla legittimità e/o sul merito (opportunità amministrativa) dei
singoli atti o dell’attività complessiva, Gli organi: sul funzionamento degli organi, includendo
anche la condotta del soggetto fisico incardinato, La gestione: sulla conformità dell’attività
complessiva dell’organo sottoposto a controllo ai parametri di economicità, efficienza ed
efficacia. In tal caso può essere: Interno oppure esterno. Controllo di legittimità: sulla conformità
del provvedimento alla legge. È espressione di un potere di vigilanza .Controllo di merito:
sull’opportunità amministrativa del provvedimento. È espressione del potere di autotutela. Può
essere: preventivo, cioè prima che l’atto produca i propri effetti oppure successivo: quando è già
divenuto efficace. Possono assumere le seguenti forme: Visto: è una forma di controllo
preventivo di legittimità, volto a verificare, prima dell’efficacia, se vi siano vizi di legittimità. È
una forma di c. vincolato priva di discrezionalità. Approvazione: è una forma di controllo
preventivo di merito. Implica un’espressa manifestazione di volontà dell’organo controllante
sull’opportunità e la convenienza amministrativa dell’atto controllato. Va comunicata in forma
espressa. Autorizzazione: è una forma di controllo preventivo di legittimità e di merito
finalizzata alla rimozione di un limite legale all’esercizio di una potestà che è già nella sfera
giuridica del richiedente. Annullamento d’ufficio in sede di controllo: è una forma di controllo
successivo di legittimità. Interviene sull’atto dopo che questo ha acquisito efficacia. Gli atti di
controllo positivo non sono impugnabili, in quanto non sono suscettibili di produrre effetti
pregiudizievoli. Gli atti di controllo negativo sono invece impugnabili dal privato, in quanto
l’atto negativo precluda gli effetti di un atto vantaggioso. Unica eccezione: non sono impugnabili
gli atti negativi della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità , in quanto la
Corte è un organo neutrale che non fa parte della PA
Il Controllo sugli Organi consiste nello scopo di verificare la legittimità
del funzionamento di un organo amministrativo. Ci sono 3 tipi di
controllo sugli organi e sono: Controllo ispettivo dove il
controllante esegue ispezione sugli atti e l’attività del controllato,
al solo scopo di verifica, senza alcun potere di intervento,
Controllo repressivo in cui l’autorità di controllo è legittimata
all’irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari ove
riscontri un malfunzionamento del controllato, Controllo
sostitutivo in cui l’autorità di controllo è legittimata a sostituirsi al
controllato, quando ne riscontri l’inerzia e può adottare l’atto in
suo vece, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Una variante del controllo sostitutivo è il controllo sostitutivorepressivo, nel caso in cui alla potestà di sostituirsi all’organo
controllato risultato inerte, via sia anche un potere sanzionatorio.
La finalità del Controllo di Gestione è un controllo complessivo
con lo scopo di monitorare costantemente il rapporto
obiettivi/risultati e quello costi/risultati con lo scopo di garantire
la trasparenza dell’azione amministrativa e l’ottimizzazione della
performance degli enti, mediante il riordino del sistema dei
controlli interni così come regolato con il D. Lgs. 30.7.1999, n. 286.
• Il Controllo Esterno sulla Gestione ha le stesse finalità del
c. interno, ma è affidato ad un organo esterno alla PA,
che è la Corte dei Conti in sede di controllo. La L.
20/1994 ha riordinato le funzioni di controllo e ha
attribuito alla CdC: nel controllo preventivo di
legittimità sui soli atti fondamentali del Governo e nel
controllo successivo sulla gestione di tutte le PA,
inclusi gli Enti Locali e della verifica sulla funzionalità
dei c. interni alle PA. La Corte dei Conti può
esercitare anche in corso d’esercizio il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
definito controllo collaborativo, e può richiedere atti
e/o notizie necessari ai fini del controllo, le ispezioni,
gli Accertamenti diretti e richiedere il riesame di atti
che non ritenga conformi alla legge escluse PA
territoriali.
• Il controllo preventivo di legittimità sugli atti
fondamentali del Governo si riferisce ai seguenti atti:
Provvedimenti emanati su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, Atti che comportano una spesa in grado di
incidere in modo rilevante sul bilancio, Controllo di atti
«a rischio» e riguarda gli atti che hanno richiesto la
firma del Ministero e quelli sui quali la CdC ha rilevato
frequenti irregolarità, CCLN pubblici e su questi la CdC
deve certificare la compatibilità finanziaria dei comparti
del PI con la programmazione finanziaria. Il
procedimento di controllo preventivo si sviluppa con: La
Trasmissione dell’atto alla CdC per il visto, tramite
Istruttoria che la CdC deve concludere entro 60 gg.,
scaduto il termine l’atto diviene esecutivo anche se non
vistato e qualora formuli richieste istruttorie il termine è
sospeso per un tempo massimo di 30 gg.
• In caso di diniego del visto, la PA può
adeguarsi e rimuovere il vizio, oppure
riproporre l’atto nella sua formulazione
originaria. In tal caso l’atto va all’esame
della
Sezione
Controllo
per
la
Deliberazione
CdM
per
superiori
interessi pubblici, Registrazione con
riserva e Invio report al Parlamento ogni
15 gg per controllo politico sul Governo
• Il Controllo Successivo si riferisce al controllo
sulla gestione di tutte le PA, inclusi gli enti
territoriali e cioè ai criteri di economicità,
efficienza ed efficacia,buon andamento
dell’amministrazione compresa la gestione
del bilancio. Il procedimento è lo stesso del
controllo preventivo e avviene: Apposizione
del visto e dichiarazione di regolarità. In
caso di diniego gli effetti si sono già prodotti
e la PA deve rimediare cercando di
ripristinare
la
situazione
finanziaria
precedente.
• Il Controllo sulle Autonomie Territoriali è una
Sezione speciale di controllo sulla finanza
locale; in cui bisogne redigere una
relazione periodica al Parlamento sullo
stato della Finanza locale e stimolare
comportamenti di autocorrezione della
gestione. La CdC svolge funzioni di:
controllo successivo sui bilanci delle
Regioni e degli EL ai fini del
coordinamento della finanza pubblica
con la verifica del funzionamento del
controllo interno
• La Responsabilità consiste nella capacità e l’obbligo
di un soggetto di rispondere delle conseguenze
derivanti da un proprio comportamento, vi è un
nesso fra potere e responsabilità dell’esercizio, o
dai propri atti giuridici. Può essere: diretta
quando è chiamato a rispondere direttamente
l’autore dell’atto, Indiretta o oggettiva quando è
chiamata a rispondere anche la persona giuridica
in cui l’autore è incardinato. Esistono 3 tipi di
responsabilità e sono: Civile, Penale e
Amministrativa. La Responsabilità Civile si
distingue a sua volta in: Contrattuale se nasce da
inadempimento di un obbligo contrattuale,
Extracontrattuale se deriva da un atto illecito
(doloso o colposo) che abbia arrecato ad altri un
danno ingiusto.
• La Responsabilità Penale sorge dall’infrazione di precetti
contenuti in norme di natura penale, alla cui violazione
corrisponde l’inflizione di sanzioni di natura anch’essa
penale. È sempre di natura personale legata alla persona
fisica e mai persona giuridica. La Responsabilità
Amministrativa è quella dei dipendenti pubblici nei
confronti della P.A. Quest’ultima può sorgere per:
Violazione dei propri doveri d’ufficio (responsabilità
disciplinare) o per Danni arrecati alla PA
(responsabilità patrimoniale). Se il comportamento
del dipendente pubblico viola diritti di terzi esso
risponde anche direttamente nei confronti di questi
(per atti illeciti dovuti a dolo o colpa grave). In
quest’ultimo caso è responsabile nei confronti di terzi.
Attenzione a non confondere la responsabilità amministrativa
con la Responsabilità della P.A. nei confronti di terzi.
• La responsabilità della PA trova il suo fondamento
giuridico nell’art. 28 Costituzione in cui si afferma
che: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici». Si tratta di
responsabilità personale in primo luogo, cui si
aggiunge quella dell’amministrazione in virtù del
rapporto organico. Consiste nella Violazione di
diritti. L’Evoluzione giurisprudenziale è stata
determinata dalla svolta rappresentata dalla sentenza
n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Cassazione non
solo per i diritti soggettivi, ma anche interessi
legittimi. La nozione di danno ingiusto (art. 2043 c.c.)
comprende non solo i diritti soggettivi, ma qualunque
interesse giuridicamente rilevante.
• Perché sorga la Responsabilità della PA è
dunque necessario che: vi sia un evento che
abbia prodotto danni a terzi, che il danno
prodotto sia ingiusto ovvero in violazione di
una norma prescrittiva, che vi sia un nesso
causale fra l’evento dannoso e la condotta
(atti o fatti) di un soggetto il cui
comportamento sia imputabile alla PA e che
l’evento dannoso sia imputabile a dolo o
colpa grave. L’elemento oggettivo è il Danno
ingiusto, quindi non basta che l’atto che l’ha
prodotto sia illegittimo ma è necessario che
abbia prodotto una lesione dell’interesse
allo specifico «bene della vita» cui è collegato
l’interesse legittimo.
• Il Nesso Causale è iI cd «legame eziologico», e secondo la
Cassazione è necessario verificare quale sarebbe stato l’esito
del procedimento se:
non vi fosse stato l’elemento
antigiuridico che ha reso l’atto illegittimo e la PA avesse agito
correttamente. Quindi duplice verifica in ordine al
collegamento materiale fra la condotta e l’evento e al
collegamento giuridico fra l’illecito e il danno. L’elemento
soggettivo è costituito dal dolo o dalla colpa. La Colpa deriva
dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di
buona amministrazione. La colpa è sempre riferita alla PA,
non all’agente. Dolo è sempre riferito non alla PA in quanto
tale, ma al singolo agente. Tuttavia, la responsabilità si
estende alla PA in virtù del rapporto di immedesimazione
organica. Si può agire indifferentemente nei confronti del
dipendente o della PA. Quando si rilevi nel comportamento lo
specifico intento di arrecare danno (cioè reato doloso) la
responsabilità non si estende alla PA viene reciso il rapporto
di immedesimazione.
• La responsabilità comporta l’obbligo di rispondere
delle conseguenze. Pertanto il titolare di un diritto
soggettivo leso dalla PA può agire in giudizio per
il Risarcimento del danno, in cui l’azione di
risarcimento è soggetta a termini di prescrizione
di 10 anni ordinaria e 5 anni da fatto illecito. Il
termine decorre dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere. Il risarcimento può avvenire:
per equivalente ossia con il pagamento di una
somma monetaria di valore equivalente al danno
subito o mediante reintegrazione in forma
specifica con la rimozione della causa del danno e
ripristino della situazione giuridica preesistente al
momento in cui il danno si è verificato. Ciò vale
sia nel caso che il danno sia natura contrattuale
cioè per inadempimento, sia che dipenda da fatto
illecito cioè extracontrattuale.
• Tra le Forme di Risarcimento troviamo il Risarcimento per
Equivalente in cui la determinazione dell’entità del danno
avviene tramite due componenti: il danno emergente cioè la
perdita subita e il lucro cessante cioè il mancato guadagno. È
tenere conto del fatto colposo del creditore cioè se vi è stato
un concorso di colpa che ha aumentato l’entità. Si ha quindi la
riduzione del risarcimento in misura proporzionale alla
gravità del fatto e il Risarcimento non dovuto se il creditore
avrebbe potuto evitarlo usando l’ordinaria diligenza. Mentre
la Reintegrazione in Forma Specifica consiste nella
rimozione della causa del danno e nel ripristino della
situazione giuridica preesistente al momento in cui il danno si
è verificato. È ammissibile solo quando ricorrono i
presupposti della possibilità e della non eccessiva onerosità
per il debitore. Se la rimozione dell’atto illegittimo non è
sufficiente (ad es l’annullamento di un diniego non comporta
automaticamente un atto favorevole) allora il giudice
amministrativo può condannare la PA all’adozione del
provvedimento favorevole.
• La Responsabilità del Dipendente nei confronti della PA si basa su
vari elementi e sono: l’Ambito Soggettivo in cui il dipendente che
con la sua condotta ha arrecato danno a terzi è responsabile
nei confronti della PA, la quale può (o deve) rivalersi su di
lui. Il rapporto di immedesimazione organica non è a senso
unico. L’ambito soggettivo non comprende solo i dipendenti
in senso stretto legati alla PA da rapporto di impiego, ma
tutte le persone legate funzionalmente alla PA da un
rapporto di servizio anche temporaneo. La Natura della
Responsabilità si tratta di responsabilità amministrativa e
consiste nell’obbligo del dipendente di rispondere non nei
confronti di terzi, ma verso la PA (rivalsa nei confronti del
dipendenti) e a seguito di una condotta dolosa o gravemente
colposa, arrecando un pregiudizio alla PA cosiddetto
responsabilità da danno erariale, in quanto presuppone un
pregiudizio alle finanze pubbliche. La responsabilità
amministrativa è soggetta alla giurisdizione della Corte dei
Conti.
•
Gli Elementi costitutivi della responsabilità Amministrativa si
devono a: un rapporto funzionale (di solito il rapporto organico)
fra il soggetto e la PA, la violazione dei doveri d’ufficio e
l’inosservanza di obblighi di servizio conseguenti a condotta
commissiva od omissiva, il dolo o la colpa grave, il danno erariale,
è un pregiudizio economicamente valutabile per le finanze
pubbliche (impoverimento patrimoniale e/o mancato incremento
del patrimonio = danno emergente e lucro cessante). Può essere
diretto quando deriva direttamente dal fatto del dipendente che ha leso
immediatamente la sfera della PA o Indiretto, quando consegue alla
condanna della PA al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato. Qui
rientra il nesso di causalità fra il fatto del dipendente e il danno
causato alla PA. Dal danno erariale tipico di natura patrimoniale si
distinguono: il danno da disservizio che consiste nello «spreco»
delle risorse pubbliche che derivi dalla mancata produzione di
quell’utilità di cui avrebbe usufruito la collettività se il servizio
fosse stato erogato nei termini previsti dalla legge e Danno
all’immagine della PA che si determina quando il fatto illecito
incide sulla fiducia che intercorre fra gli amministrati e la PA
• Il Riparto di Giurisdizione per il Risarcimento del danno
si ha quando il giudice amministrativo ha
giurisdizione anche in materia di risarcimento del
danno, in tutti i casi in cui ha giurisdizione di
legittimità e nelle materie di giurisdizione
esclusiva su provvedimenti, atti, accordi, ma
anche su comportamenti comunque riconducibili
all’esercizio della potestà pubblica autoritativa. I
rapporti tra annullamento e risarcimento viene
normata dall’art. 30 che stabilisce la possibilità di
attivare
la
pretesa
risarcitoria
anche
indipendentemente da quella di annullamento
dell’atto lesivo. È stato fissato il termine di
decadenza di 120 gg per la proposizione
dell’azione.
• La Giustizia Amministrativa consiste nell’insieme dei
rimedi attivabili dal privato per ottenere la tutela
di proprie posizioni giuridiche soggettive di cui
lamenti una lesione.
Anche l’autotutela è
finalizzata a rimediare ad eventuali lesioni di PGS,
ma in questo caso l’iniziativa è della stessa PA.
Nella Giustizia Amministrativa l’iniziativa è ad
istanza di parte (cioè del privato) sia in caso di
ricorso amministrativo, sia in caso di ricorso
giurisdizionale. I
ricorsi amministrativi
costituiscono un mezzo di tutela alternativo
o comunque ulteriore rispetto a quello
giurisdizionale garantito dall’art. 113
Costituzione. Esistono due categorie di
rimedi: I ricorsi amministrativi e I ricorsi
giurisdizionali.
• I Ricorsi Amministrativi prima dell’istituz dei TAR nel 1971
erano l’unico rimedio. Ora sono disciplinati dal DPR 1199 del
1971 in acuisono procedimenti e provvedimenti di secondo
grado in quanto hanno per oggetto un provvedimento
preesistente che è oggetto di ricorso e sono diversi da
autotutela perché in tal caso la PA agisce motu proprio e ha il
dovere di imparzialità (amministrazione attiva) e quindi nel
caso di Ricorso Amministrativo agisce su istanza di parte e ha
il dovere di neutralità (funzione giustiziale) e quindi la
decisione è condizionata dai motivi addotti dal ricorrente. Il
procedimento del Ricorso si ispira a un principio del
contraddittorio più rigoroso di quello della L. 241 (per la
natura contenziosa) e non sono ammessi nei confronti di atti
di diritto privato della PA ma solo avverso atti amministrativi
e quindi le decisioni sui Ricorsi Amministrativi sono
provvedimenti amministrativi e ne hanno tutte le
caratteristiche compresa l'esecutività la stessa PA è tenuta a
darvi esecuzione (se non lo fa eccesso di potere)
•
Esistono vari tipi di Ricorsi Amministrativi e sono: ricorso gerarchico
proprio: ha carattere generale ed è
rivolto all’autorità
amministrativa gerarchicamente superiore a quella che emana
l'atto. Questa si trova in posizione di subordinazione gerarchica,
ricorso gerarchico improprio: rivolto ad un organo che ha un
semplice potere di vigilanza non di superiorità gerarchica nei
confronti dell’amm.ne che ha emanato l'atto,ha carattere
eccezionale, ricorso in opposizione è ammesso solo nei casi
previsti dalla legge. L’istanza va indirizzata alla stessa autorità
amministrativa che ha emanato l'atto. Nei casi in cui non è previsto
dalla legge non è esperibile e il «ricorso» si riduce ad una mera
istanza avente valore sollecitatorio, ricorso straordinario al Capo
dello Stato: è un rimedio a carattere generale, ma è proponibile solo
avverso ai provvedimento a carattere definitivo e solo per vizio di
legittimità, atti definitivi: sono i provvedimenti sui quali la PA ha
già esaurito (esercitato) il proprio potere e perciò non può più agire
o intervenire su di essi, se non in autotutela (non è più ammissibile
un riesame), ricorsi gerarchici (propri e impropri) e ricorsi in
opposizione, invece, sono ammessi anche avverso atti non
definitivi Questi sono ammessi sia per motivi di legittimità, sia
per motivi di merito (la stessa autorità o quella superiore, infatti,
hanno il potere di entrare nel merito).
• I ricorsi amministrativi si possono distinguere in
due categorie: Ricorsi impugnatori: quando lo
scopo è ottenere l’annullamento dell’atto che si
ritiene lesivo e Ricorsi non impugnatori: relativi a
controversie insorte fra più soggetti che
coinvolgono diritti soggettivi e rapporti fra i
soggetti. Non mirano alla rimozione di un atto,
ma ad una pronuncia (dichiarativa o costitutiva)
che regoli rapporti fra i soggetti coinvolti. Per
presupposti si intendono i requisiti senza i quali
l’autorità cui il ricorso è rivolto non può neppure:
Esaminarlo e prenderlo in considerazione
(presupposti
di
ammissibilità),
Riceverlo
(presupposti
di
ricevibilità),Proseguire
il
procedimento di esame e valutazione che porta
alla decisione finale (presupposti di procedibilità)
• I Presupposti del Ricorso Amministrativo sono: non
definitività del provvedimento impugnato (nei casi in
cui è richiesta), legittimazione alla decisione: occorre
che il ricorrente sia titolare di un interesse
(sostanziale) direttamente o indirettamente protetto
dall'ordinamento e che tale interesse sia stato leso dal
provvedimento impugnato, interesse alla decisione
(processuale): sussiste se l'eventuale accoglimento
determini effettivamente al ricorrente una qualche
utilità. L'interesse deve essere personale, concreto,
diretto e attuale. I Presupposti di ricevibilità dei
ricorsi sono costituiti da elementi che attengono
all'atto introduttivo senza i quali non sorge il dovere
della PA di pronunciarsi , la cui mancanza rende il
ricorso irricevibile. Tali elementi sono: la capacità del
ricorrente, la validità e la ritualità del ricorso eil
rispetto del contraddittorio
I Presupposti di procedibilità sono quelli la cui assenza
impedisce al procedimento di essere portato efficacemente
a conclusione e sono gli adempimenti cui il ricorrente è
tenuto prima e /o dopo la presentazione del ricorso e gli
eventi che possono modificare la sua situazione. In
particolare: la non sopravvenienza di cause che facciano
venir meno la legittimazione alla decisione (cioè la
titolarità dell’interesse sostanziale) o che facciano venir
meno l'interesse alla decisione cioè l’interesse processuale,
la mancata proposizione in sede giurisdizionale contro lo
stesso provvedimento prima della comunicazione della
decisione, la regolarità fiscale. Il verificarsi di uno di questi
elementi nel corso del procedimento impedisce che il
ricorso possa arrivare a conclusione e ottenere una
pronuncia da parte della PA. In tal caso il ricorso, pur
ammissibile e ricevibile in origine, viene dichiarato
improcedibile.
•
Il Ricorso Gerarchico Proprio costituisce un rimedio a carattere
generale, ma può essere proposto solo contro atti non definitivi
ossia su atti su cui la PA non abbia già esaurito il suo potere, «possa
ancora dire la propria».È tipico di una PA che segue il modello
organizzativo di tipo gerarchico, perciò ha perso rilevanza: man
mano che questo modello è stato sostituito da altri più moderni e
non gerarchici, non più caratterizzati da rapporto di sovra e
sottoordinazione, per effetto della separazione fra funzioni di
indirizzo e controllo da un lato e funzioni di gestione dall’altro, il
radicale mutamento dei rapporti fra «politici» e «burocrati» di
conseguenza gli atti dei dirigenti sono definitivi, per effetto della
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego: gli atti che
attengono alla gestione del rapporto di lavoro non sono più
amministrativi ma sono atti di gestione di diritto privato (come
quelli di un datore di lavoro privato) e quindi non soggetti ai
Ricorsi Amministrativi. Le caratteristiche principali del ricorso
gerarchico proprio sono: è ammesso sia per vizi di legittimità, sia di
merito e in quest'ultimo caso non solo possibilità di annullamento,
ma anche di revoca e di riforma. È ammesso a tutela sia di un
interesse legittimo, sia di un diritto soggettivo.
•
In riferimento al Ricorso Gerarchico Proprio a conclusione dell’esame
del ricorso la PA deve pronunciare la propria decisione che
cosituisce un vero e proprio obbligo di pronunciarsi che discende
direttamente dalla proposizione del ricorso. Ci cono due categorie
di decisioni:di rito (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità) e di
merito (accoglimento o rigetto),in ogni caso il silenzio ha valore di
rigetto. I rimedi contro la decisione del Ricorso Amministrativo
sono: la decisione non può essere annullata o revocata d'ufficio
l’atto è definitivo e la PA non può tornarci sopra, deve essere
comunicata al ricorrente, all'autorità subordinata che ha emanato
l'atto impugnato e a tutti i controinteressati cui era stato notificato il
ricorso e può essere impugnata dal ricorrente e da altri interessati
ma non dall’autorità che aveva emanato l'atto. L'impugnazione
(ricorso) sulla decisione negativa va fatta: davanti al giudice
amministrativo (g.a.) se si tratta di lesione di interessi legittimi o
davanti al giudice ordinario (g.o.) se si tratta di lesione di diritti
soggettivi. L'oggetto del giudizio di impugnazione è tanto l'atto
impugnato, quanto la decisione su di esso, la quale accede al
provvedimento originariamente impugnato.
• Il
Ricorso
Gerarchico
Improprio
è
disciplinato da DPR 1199/1971. Non ha
carattere generale, ma eccezionale e può
essere proposto solo nei casi previsti
dalla legge. Non c'è rapporto gerarchico
fra le due PA, ma solo di vigilanza o di
direzione. Il termine decadenza di è 30 gg
e deve essere deciso entro 90 gg. La
mancata pronuncia ha valore di silenziorigetto.
• Il Ricorso in Opposizione disciplinato dal DPR 1199/1971 e
come il ricorso gerarchico improprio è un rimedio solo nei
casi previsti dalla legge o da altre norme dell’ordinamento
interno. Si presenta alla stessa autorità amministrativa che ha
emanato l'atto che sospende e riapre il termine per il ricorso
giurisdizionale. Il termine decadenza 30 gg salvo casi diversi
stabiliti dalla legge. Il Procedimento in Opposizione deve
essere in forma scritta con carta da bollo, non c’è assistenza
legale in quanto contenuto è come ricorso giurisdizionale,
deve contenere: l’indicazione autorità adita, generalità
ricorrente, estremi del provvedimento impugnato, i motivi
del ricorso e la firma. Il ricorso si estingue: con la rinuncia al
ricorso; con l'acquiescenza; con la decadenza dal termine e
con la cessazione della materia del contendere. Si presenta
mediante consegna diretta all’ufficio o con notifica ufficiale
giudiziario e deve essere portato a conoscenza di tutti i
controinteressati
• Nel Ricorso in opposizione sono ammissibili: l'intervento ad
opponendum dei soggetti interessati a mantenere in vita il
provvedimento impugnato e l'intervento ad adjuvandum di
coloro che pur avendo un interesse non possono agire come
ricorrenti principali. Nel procedimento si distinguono due
fasi: fase istruttoria con il contraddittorio, raccolta prove,
conclusione dell’istruttoria e la fase decisoria che consiste
nell’adozione del decreto con cui la PA si pronuncia sul
ricorso ha natura di provvedimento amministrativo e deve
contenere
l’indicazione
dell’autorità
decidente,
le
motivazioni della decisione, il dispositivo, la sottoscrizione e
la data. La decisione può essere: di rito:ossia irricevibilità,
inammissibilità, nullità del ricorso proposto; di merito:
accoglimento o rigetto. La decisione può avere: estensione
oggettiva: (riguarda l'atto in sé) e quindi si ha annullamento o
revoca, estensione soggettiva: la decisione sull'atto vale solo
per i ricorrenti, ma non nei confronti di altri soggetti
•
• Il Ricorso Straordinario al CDS era ammesso a tutela di tutte le
posizioni giuridiche soggettive , ma l’art. 7 del cpa lo ha
circoscritto solo a quelle su cui ha giurisdizione il giudice
amministrativo e quindi interessi legittimi e diritti soggettivi
e solo nei casi previsti dalla legge. Il ricorso straordinario è
precluso: per PGS tutelabili davanti a giurisdizioni speciali
(Corte Conti),compromissione in arbitri (quando c’è un
arbitrato) e per atto privo dei requisiti fondamentali di atto
amministrativo (atti datore di lavoro privato). La
giurisprudenza esclude il ricorso straordinario anche nei casi
in cui il giudice amministrativo ha una competenza speciale o
riservata finalizzata all’accelerazione del giudizio (es. accesso
ai documenti amministrativi, appalti e procedure di gara,
materia elettorale). Con ricorso straordinario sono
impugnabili oltre agli atti lesivi di PGS devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo, anche per le
decisioni sui ricorsi gerarchici, il silenzio-rifiuto, il silenzioinadempimento e la decisione tardiva.
• Il Procedimento del Ricorso Straordinario avviene con
notifica ad almeno uno dei controinteressati e
deposito entro 120 gg dalla conoscenza del
provvedimento lesivo presso il ministero competente
per materia (o la Presidenza CdM) o presso la PA che
ha emanato l’atto. È
ammessa la domanda di
sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (cd
sospensiva). L’istruttoria è fatta dalla PA che
raccoglie gli elementi e allega una relazione. Si svolge
senza contraddittorio orale fra le parti (è un
procedimento sommario, distante dal modello
processuale). Esaurita l’istruttoria il Ministero
trasmette ricorso, con allegati e relazione al Consiglio
di Stato per parere che dal 2009 è vincolante ossia la
decisione non può discostarsi. A conclusione dell’iter
il Presidente della Repubblica firma il DPR con cui si
trasforma il parere del Consiglio di Stato in decisione
sul ricorso.
• L’accoglimento del ricorso annulla l’atto
impugnato con effetto ex tunc e obbliga la
PA a ripristinare lo status quo ante. È un
rimedio alternativo, perciò o si fa il ricorso
al giudice amministrativo o si fa il ricorso
straordinario. Una volta esperita questa
via non è più possibile ricorrere al
giudice amministrativo. Tuttavia, il
controinteressato può entro 60 gg dalla
notifica chiedere la trasposizione in sede
giurisdizionale
avanti
il
giudice
amministrativo.
• Le Posizioni Giuridiche Soggettive consiste nella
posizione
di
un
soggetto
all’interno
dell’ordinamento in relazione ad un interesse di
cui sia titolare. Da qui vi è la distinzione fra
diritti soggettivi e interessi legittimi. Questa
dicotomia ha consentito di far emergere ed
affermare una forma di tutela giurisdizionale nei
confronti della PA come fondamento del riparto
di giurisdizione. Il Diritto soggettivo si ha
quando il titolare non ha bisogno dell’intervento
della PA per soddisfare l’interesse giuridico e
conseguire il risultato. L’interesse e il risultato
sono entrambi protetti in modo pieno ed
immediato da una norma di relazione dettata per
i rapporti fra privati e in questo caso la PA agisce
come privato.
• L’interesse legittimo si definisce come la posizione di
vantaggio in relazione ad un bene della vita sottoposto
all’esercizio di un potere amministrativo,per cui
quest’ultimo interferisce con la possibilità di usufruire del
bene in questione. Da qui si deduce che l’interessa legittimo
costituisce una posizione di vantaggio riconosciuta ad un
soggetto in ordine ad una utilità oggetto di potere
amministrativo. L’Interesse sostanziale NON è processuale.
Gli Interessi Legittimi sono classificati in: Oppositivi che
mirano a mantenere integra la sfera giuridica personale e
patrimoniale del titolare ed hanno natura difensiva ad es.
l’interesse ad opporsi ad un decreto di esproprio di un fondo
e Pretensivi che mirano ad ampliare la sfera giuridica
personale e patrimoniale come ad es. ad ottenere il permesso
di costruzione. Questa distinzione ha superato la vecchia
classificazione fra diritti esposti ad affievolimento e diritti in
attesa di espansione.
• Nella classificazione ci sono anche gli Interessi partecipativi che
consistono nella titolarità di facoltà da esercitare in seno al
procedimento amministrativo come per es. la partecipazione
del privato al procedimento, Interessi diffusi (adespoti) e non
sono individuali ma riferiti ad una generica pluralità non
determinata chiaramente (ambiente, salute, qualità della vita,
ecc), Interessi collettivi intesi come interessi comuni a più
soggetti associati come categoria o gruppo omogeneo
determinato e sono suscettibili di tutela giurisdizionale
perché trovano una titolarità nell’ente o organizzazione
esponenziale di quegli interessi, Interessi di fatto quelli
vantati da tutti i cittadini all’osservanza dal parte della PA
dei doveri pubblici e non sono protetti dall’ordinamento,
giuridico, Interessi semplici (o amministrativamente protetti)
e sono interessi che il singolo vanta affinchè la PA faccia un
uso corretto sul piano del merito dei suoi poteri, non sono
tutelabili in sede giurisdizionali salvi nei casi di
giurisdizione estesa al merito giudice amministrativo
•
Il Riparto di Giurisdizione si fonda sulla distinzione fra diritti
soggettivi e interessi legittimi e trova fondamento negli art. 24, 103 e
113 Costituzione. L’Art. 24. definisce che Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e
l’Art. 103. definisce che il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. L’ Art. 113
definisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e
con gli effetti previsti dalla legge stessa.
•
La Costituzione introduce un criterio di riparto di giurisdizionale
distinguendo fra Diritti soggettivi e interessi legittimi, ma non c’è una
definizione normativa degli uni e degli altri. Ci sono alcuni criteri distintivi
che sono: criterio del tipo di attività: a fronte attività discrezionale/
interesse legittimo; a fronte attività vincolata/ diritto soggettivo. Il criterio
non può essere esaustivo perché a fronte di discrezione c’è sempre un
interesse legittimo, ma a fronte attività vincolata non sempre vi è un diritto
soggettivo, criterio della norma violata se la tutela è data da una norma di
azione siamo in presenza di un interesse legittimo; se la tutela è data da
una norma di relazione siamo in presenza di un diritto soggettivo. Nel
primo caso la tutela è solo indiretta come conseguenza del dovere di
osservare quelle norme. Nel secondo caso è tutelata direttamente la PGS e
quindi è un diritto soggettivo, criterio degli atti a fronte di atti d’imperio
corrispondono interesse legittimo; a fronte di atti di gestione
corrispondono diritto soggettivo, criterio cattivo uso del potere/assenza di
potere. A fronte di un cattivo uso del potere siamo in presenza di un
interesse legittimo ossia quando la PA è completamente sfornita di potere
allora si tratta di un diritto soggettivo. Nel primo caso si contesta un
cattivo uso del potere della PA, senza contestarne la titolarità, e allora la
competenza è del giudice amministrativo, quando invece si contesta che la
PA abbia il potere allora a.g.o. in questo ultimo caso si parla di carenza di
potere in astratto
Le Azioni a Tutela degli Interessi Legittimi sono 4: Azione
di annullamento,Azione di risarcimento del danno,
Azione avverso il silenzio della P.A. e Azione di
nullità. L’Azione di Annullamento consiste nella
tutela degli interessi legittimi davanti al giudice
amministrativo
attraverso
il
giudice
amministrativo, TAR e Consiglio di Stato.
L’Azione di annullamento: è l’azione tipica di
un processo di annullamento di atti lesivi di
interessi legittimi contro il cattivo uso del
potere in relazione ai vizi di legittimità. Il
termine decadenza è di 60 gg dalla notifica con
comunicazione o piena conoscenza del
provvedimento oppure dal giorno di scadenza
della pubblicazione del provvedimento
L’Azione di condanna al risarcimento danno è l’azione promossa da
chi ritiene di avere subito un danno ingiusto e pretende il
risarcimento. È stata codificata dall’Art. 30 Codice del Processo
Amministrativo (cpa) che ha stabilito che il termine di decadenza è
120 gg. Il termine non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata
in vigore del cpa. L’Azione avverso il silenzio della PA in questo
caso la legge non attribuisce un significato al silenzio, e non
essendo qualificato il silenzio, cioè la mancata decisione, si
configura come inerzia o inadempimento della PA. È volto ad
ottenere l’accertamento dell’inadempimento e l’ordine di
pronunciarsi o addirittura, quando si tratti di attività vincolata e
non ci siano ulteriori adempimenti istruttori o margini di
discrezionalità, la condanna all’adozione del provvedimento
richiesto. L’Azione di nullità mira ad ottenere l’accertamento da
parte del giudice amministrativo in merito alla nullità del
provvedimento. Ad esclusione dei casi di violazione o elusione del
giudicato e delle altre cause di nullità devolute al giudice
amministrativo negli altri casi è previsto un termine decadenza di
180 gg. La nullità può comunque essere opposta dal resistente o
rilevata d’ufficio dal giudice.
• Nell’ambito della Giurisdizione Ordinaria spetta al Giudice
Ordinario la giurisdizione sui diritti soggettivi ad
esclusione di quelli devoluti al giudice amministrativo
e di quelli attribuiti alle altre giurisdizioni speciali.
L’Art. 2, Legge n. 2248 del 1865 (LAC) recita “sono
devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per
contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia
questione di un diritto civile o politico, comunque vi
possa essere interessata la PA, e ancorché siano emanati
provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità
amministrativa”. Gli Artt. 4 e 5 della LAC individuano i
poteri del giudice ordinario che è colui che “può
conoscere degli effetti
dell’atto in relazione
all’oggetto dedotto in giudizio” ai fini della sua
disapplicazione al caso di specie, ma gli sono
preclusi poteri di revoca e modifica.
• Il Giudice Ordinario è titolare di vari poteri tra cui
i Poteri di Cognizione. Poiché il giudice
ordinario deve esaminare l’atto non in sé, ma
in relazione al caso di specie, ne deriva che
la pronuncia non ha effetti rivolti a tutti, ma
vale solo per il caso dedotto in giudizio,
quindi tra le parti. L’oggetto del giudizio
non è la legittimità dell’atto amministrativo
in se, ma la l’eventuale lesione di un diritto
da causata dall’eventuale illegittimità
dell’atto. Il sindacato del giudice ordinario
sull’atto è limitato alla sola legittimità non
può mai entrare nel merito, valutando
l’opportunità dell’atto.
• I Poteri di Decisione del giudice ordinario si
basano sul fatto che non potendo
intervenire sull’atto amministrativo può
solo disapplicarlo e ne consegue che non
può condannare la PA ad obblighi di
facere. Tale divieto non opera quando
l’oggetto del giudizio siano: atti paritetici
(accordi) posti in essere dalla PA quando
opera
attraverso
il
diritto
privato,
comportamenti meramente materiali e
condotte sine titulo.
Le Azioni da presentare al Giudice Ordinario sono:
azioni dichiarative volte ad ottenere la
dichiarazione della titolarità di un diritto, azioni
costitutive solo se la PA ha agito in carenza di
potere o jure privatorum, azioni risarcitorie sia di
diritti soggettivi, sia di interessi legittimi, solo se
si accertano obbligazioni assunte dalla P.A. jure
privatorum (quindi per inadempimento) o per
responsabilità
extracontrattuale,
azioni
reintegratorie si ha solo se il comportamento della
PA si è concretizzato come mera attività materiale,
azioni possessorie ammesse nei confronti della
PA solo se questa ha agito jure privatorum o sine
titulo o al di fuori dei limiti spazio-temporali del
provvedimento (cioè al di fuori del territorio di
competenza o oltre il termine temporale fissato)
• Negli ultimi anni si tende ad ammettere
una giurisdizione esclusiva del giudice
ordinario anche a seguito dell’evoluzione
legislativa e sono state trasferite alla
giurisdizione ordinaria alcune materie
nelle quali la competenza del giudice
ordinario si estende alla tutela degli
interessi legittimi (ad es: in materia di
rapporto
di
lavoro
pubblico
contrattualizzato, in materia di sanzioni
amm.ve, …).
• Il Potere di Disapplicazione è definito dall’ art. 5 LAC
che stabilisce che il giudice ordianrio non deve
applicare l’atto amministrativo se rileva che sia
illegittimo,
ma
deve
disapplicarlo
cioè
considerarlo come se non ci fosse, ai fini della
decisione della causa. Il giudice odinario dispone
di poteri cognizione incidenter tantum, ( in via
puramente incidentale) che non hanno efficacia di
giudicato nei confronti dell’atto amministrativo,
il quale al di fuori dell’ambito del giudizio in
questione, conserva pienamente la sua validità ed
efficacia. La legittimità dell’atto è questione
pregiudizio rispetto alla decisione sul merito della
causa. Resta preclusa al giudice ordinario la
cognizione diretta dell’atto. In ogni caso il
sindacato del giudice ordiantio sull’atto è solo di
legittimità, mai di merito.
•
La tutela davanti al Giudice Amministrativo è di Doppia
giurisdizione nell’ordinamento italiano a seconda che si tratti di
interessi legittimi o diritti soggettivi. La distinzione fra diritto
soggettivo e interesse legittimo nasce dalla L.A.C. del 1865 con la
quale fu devoluta al giudice ordinario la tutela del privato nei cfr
della PA. Ma in omaggio al principio di separazione dei poteri, fu
preclusa al giudice ordinario la cognizione dell’illegittimità dell’atto
amministrativo e il potere di intervenire su di esso (annullamento,
revoca, riforma, ecc). Poiché il giudice ordianario non riconosceva
quasi mai la sussistenza di un diritto soggettivo in presenza di atti
della PA, con la L.A.C. furono attribuite al Consiglio di Stato anche
funzioni giurisdizionali a tutela degli interessi legittimi codificando
la piena corrispondenza fra giudice amministrativo e interessi
legittimi. In buona parte l’impostazione è stata ripresa dalla Legge
6.12.1971, n. 1034 istitutiva dei TAR. I Tribunali Amministrativi
Regionali (TAR) sono organi di primo grado. Sono stati istituiti nel
1971 e hanno iniziato a funzionare nel 1974 in tardiva attuazione
della Costituzione. I Tar hanno fondamento costituzionale nell’art.
125 Costituzione. Uno in ogni regione, con possibilità di sezioni
staccate. Il Consiglio di Stato in grado di appello sulle sentenze dei
TAR. Fino al 1865 (L.A.C.) era solo un organo consultivo del
Governo senza funzioni giurisdizionali
• Ambito della Giustizia Amministrativa è regolato dall’
Art. 7 cpa e sono devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo: le controversie in cui si
faccia questione di interesse legittimo, nelle sole
materie indicate dalla legge, le controversie in cui
si faccia questione di diritti soggettivi. Tali
controversie concernono l’esercizio o il mancato
esercizio del potere amministrativo, e riguardano:
provvedimenti e atti amministrativi, accordi,
comportamenti
riconducibili
anche
indirettamente
all’esercizio
del
potere
amministrativo. La giurisdizione del giudice
amministrativo si articola in: Giurisdizione
generale di legittimità, Giurisdizione esclusiva e
Giurisdizione estesa al merito
•
La GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITA’ è normata dall’art. 7, c.
4, cpa e stabilisce che appartengono alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo le controversie relative a: atti e
provvedimenti o omissioni della PA, comprese quelle relative al
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e quelle relative
agli altri diritti patrimoniali consequenziali. La Giurisdizione Esclusiva è
prevista nei soli casi stabiliti dalla legge ed è devoluta al giudice
amministrativo anche la giurisdizione sui diritti soggettivi. Il fondamento
giuridico è nell’art. 103, Cost. Il legislatore ordinario non può devolvere al
giudice amministrativo i diritti soggettivi ma solo con riguardo a materie in
cui la PA opera in veste di autorità. Non è sufficiente il coinvolgimento
della PA se opera jure privatorum. L’Art. 133 cpa elenca le materie devolute
alla giurisdizione esclusiva. La giurisdizione esclusiva devolve al giudice
ammistrativo anche la tutela dei diritti soggettivi in quelle particolari
materie. Ma ciò non significa che non si faccia distinzione fra diritti
soggettivi e interessi legittimi. In questo secondo caso, infatti, si discute
sempre della legittimità di un atto amministrativo per cui vale sempre il
termine decadenziale dei 60 gg e le regole processuali della giurisdizione
generale di legittimità. Nel caso dei diritti soggettivi invece si discute anche
dell’accertamento di un diritto, per cui il termine è quello di prescrizione
lunga e le regole sono quelle del processo. Le azioni sono: Azioni
esperibili , Azione di annullamento di atti e provvedimenti illegittimi,
Azione di accertamento a tutela di diritti soggettivi, Azione di condanna
della PA al risarcimento del danno ingiusto e al pagamento di somme
dovute e Azioni di carattere inibitorio a tutela degli interessi collettivi
degli utenti
La Giurisdizione estesa al Merito si ha in casi
eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, e il
giudice amministrativo dispone anche di
giurisdizione di merito, cioè può sindacare l’atto
anche sotto il profilo del merito (opportunità).
Questi casi sono: attuazione delle pronunce
giurisdizionali esecutive o del giudicato, gli atti e
le operazioni in materia elettorale, le sanzioni
pecuniarie la cui contestazione è devoluta al
giudice amministrativo, comprese quelle delle
autorità indipendenti, le contestazioni sui confini
degli enti territoriali, il diniego di rilascio del nulla
osta cinematografico. Nella giurisdizione di merito
il giudice amministrativo può sostituirsi alla PA
pertanto può adottare un nuovo atto in
sostituzione di quello annullato, oppure modificare
o riformare quello impugnato.
CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI
CONTRATTI DI CONCESSIONE
• Il ruolo degli organi:al Consiglio comunale spetta
la Programmazione generale (art.42 TUEL),
Approvazione strumenti programmatori tra cui il
programma triennale dei lavori e biennale di
acquisti e servizi, alla Giunta spetta la
Competenza residuale rispetto a Consiglio e
Dirigenti (art. 48 del TUEL) e l’approvazione
progetti di lavori, ai Dirigenti spetta le
competenze gestionali (art. 107 del TUEL)
Gestione gare e stipula contratti.
• Con il D.Lgs 50 del 18.04.2016, recante il nuovo Codice
dei contratti pubblici è entrato in vigore il 19 aprile
2016 si attribuisce all’Anac (Autorità Nazionale
Anticorruzione), nonché a numerosi atti attuativi
(decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio) un
ruolo centrale determinando un decisivo
potenziamento dello strumento regolatorio, tramite
l’attribuzione del potere di emanare gli atti di carattere
generale, attuativi delle disposizioni primarie, al riparo
da ingerenze del potere politico e la legge delega
predilige STRUMENTI DI REGOLAZIONE FLESSIBILE
orientata a demandare il compito di adottare
provvedimenti normativi a soggetti non politici e dotati
di particolari competenze tecniche.
• Gli attori principali del processo sono: le
Amministrazioni aggiudicatrici ossia le
amministrazioni dello Stato, GLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI, gli altri enti pubblici non
economici, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
L’Operatore economico che è una persona fisica
o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento
di tali persone o enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea di imprese, un ente
senza personalità giuridica che offre sul mercato
la realizzazione di lavori o opere la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi
•
I Contratti o contratti pubblici sono contratti di appalto o di concessione
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. I
Contratti di Appalto sono a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. I
Lavori sono contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti
e uno o più operatori economici aventi per oggetto: l'esecuzione di lavori
relativi a una delle attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016;
l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
un'opera;la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente
alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla
progettazione dell'opera. I Servizi sono contratti tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la
prestazione di servizi. Le Forniture sono contratti tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
• La Concessione di Lavori è un contratto a titolo oneroso stipulato
per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano
l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente IL DIRITTO DI
GESTIRE LE OPERE oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle
opere. La Concessione di Servizi è un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente IL DIRITTO di GESTIRE I SERVIZI oggetto
del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato
alla gestione dei servizi.
• La differenza tra concessione e appalto sta nella
ripartizione del rischio tra amministrazione e
concessionario quindi si è in presenza di un appalto nel
quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale, e non
di una concessione. Negli appalti ci sono rischi
derivanti dalla errata valutazione dei costi di
costruzione, da una cattiva gestione, da inadempimenti
contrattuali da parte dell’operatore economico o da
cause di forza maggiore. Nella CONCESSIONE invece AL
RISCHIO PROPRIO DELL’APPALTO si AGGIUNGE IL
RISCHIO DI MERCATO. Pertanto, in assenza di un
effettivo trasferimento del rischio in capo al
concessionario, le procedure di aggiudicazione
dovranno essere quelle tipiche dell’appalto.
• Per quanto riguarda le Soglie Comunitarie le procedure
amministrative sono diversamente articolate a seconda del valore
del contratto e la determinazione delle soglie è prevista all’art. 35
del Codice. Nei settori ordinari: € 5.350.000 per gli appalti pubblici
di lavori e per le concessioni;€ 139.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali, € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità
governative centrali che operano nel settore della difesa, € 750.000
per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi. Nei settori speciali: €
5.350.000 per gli appalti di lavori; € 428. 000 per gli appalti di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; €
1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi.
Per i contratti sotto soglia il Codice prevede, all’art. 36, una
disciplina specifica e semplifica.
• I Principi del Codice dei Contratti si basano su
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36
del Codice dei contratti pubblici e avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli articoli: 30, comma
1, economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione, 34 criteri di
sostenibilità energetica e ambientale, 42 prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse del Codice dei
contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono
applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice
dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo
conto anche delle indicazioni che saranno fornite
dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.
• Art. 34 i Criteri di sostenibilità energetica e ambientale si basano in
cui le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi ( CAM) adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti e concessioni in cui Il principio di economicità può essere
subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
•
L’Art. 100 definisce gli Aspetti sociali in cui le stazioni appaltanti possono
richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano
compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel
bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato
d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e
ambientali. L’art. 50 definisce le Clausole sociali in cui per gli affidamenti dei
contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi
natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta
intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo
della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
In caso di clausola sociale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle
dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto
dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con
l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. I lavoratori,
che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non
vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono
destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. La clausola
NON comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto
pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e
generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o
società affidataria.
• L’art. 42 definisce il Conflitto di interesse attraverso il quale le
stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in
modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,
in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si
ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della
stazione appaltante, INTERVIENE NELLO SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o
PUÒ INFLUENZARNE, IN QUALSIASI MODO, IL RISULTATO, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale CHE PUÒ ESSERE
PERCEPITO come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In
particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione.
• Sempre nel Conflitto di interesse il personale è
tenuto a dare comunicazione alla stazione
appaltante, AD ASTENERSI DAL PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE degli
appalti e delle concessioni. Fatte salve le
ipotesi di responsabilità amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al
primo periodo costituisce comunque fonte di
responsabilità disciplinare a carico del
dipendente pubblico.
• L’art. 36 al comma 1 definisce la Rotazione per evitare
rendite di posizione e quindi l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Si applica il
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei
casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello
attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante
nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa
categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore
di servizi.
• Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa
sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in
considerazione della particolare struttura del mercato e della
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro [oggi 5.000], è
consentito derogare all’applicazione del principio della rotazione,
con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella
determinazione a contrarre od in atto equivalente. Per
l’affidamento o re-invito al contraente uscente è necessario:Tener
conto del grado di soddisfazione dell’uscente; Tener conto della
competitività del prezzo dell’offerta; Tener conto della situazione
del mercato
• L’Art. 29 del Codice degli Appalti definisce che
tutti gli atti della procedura sono soggetti agli
OBBLIGHI DI TRASPARENZA, l’avviso sui
risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione dei soggetti che hanno
effettivamente proposto offerte e di quelli
invitati.
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI e il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli
enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti. Il
Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
sia pari o superiore a € 100.000 , mentre il Programma
Biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000
•
L’Art. 23 definisce la Progettazione e i Lavori, la progettazione si divide in
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo e Progetto
Esecutivo. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato a
definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento da realizzare,
attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili soluzioni
progettuali alternative. Il progetto definitivo è predisposto sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; individua
compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti;
contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni
richieste. Nel caso di lavori su opere esistenti nel progetto definitivo dovrà
essere indicato lo stato dell’opera; se necessario bisognerà indicare il
piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, per gli interventi
complessi il progetto comprenderà anche il piano di manutenzione. Il
progetto esecutivo viene redatto in conformità al progetto definitivo e
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto
ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e
costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico, l’intervento da realizzare; restano esclusi da questa fase solo
i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali.
• Nell’ambito della Progettazione vi un unico
livello che riguarda la Relazione tecnico
illustrativa
del contesto in cui è
inserito il servizio, le indicazioni e le
disposizioni per la
stesura
dei
contenuti inerenti la sicurezza.
Procedure degli appalti
• L’Art. 32 definisce la Determina a Contrattare che è
l’atto con cui l’ente, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento del contratto, determina gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura
sotto soglia la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.
• L’Art. 59 definisce la Procedura di Scelta del Contraente. Nelle
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può
presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono
accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nelle procedure ristrette
qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo
le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini
della selezione qualitativa. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, SOLTANTO
GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI POSSONO PRESENTARE
UN'OFFERTA. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni
dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
•
Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. SOLO GLI
OPERATORI ECONOMICI INVITATI DALL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite,
POSSONO PRESENTARE UN'OFFERTA INIZIALE CHE COSTITUISCE LA BASE
PER LA SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE. Nel corso delle negoziazioni le
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano
avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Nelle Procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara avviene in casi
particolari in cui l’amministrazione può procedere individuando gli
operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione
aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
più vantaggiose.
• I criteri di selezione riguardano: i requisiti di idoneità professionale
(iscrizione Camera di commercio, o presso ordini professionali), la
capacità
economica
e finanziaria (fatturato minimo,
referenze bancarie, coperture assicurative), le capacità tecniche e
professionali (risorse umane e tecniche). L’Avvalimento ( art. 89) si
ha quando l'operatore economico, singolo o in raggruppamento,
per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara e
in ogni caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi. Secondo l’Art. 80 i motivi di
esclusione in cui il codice individua specifici motivi per cui un
operatore economico viene escluso dalla procedura di gara in
relazione all’affidabilità morale dello stesso, come per es. gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale attestato da un
Durc non regolare.
•
L’Art. 95 definisce i Criteri di Aggiudicazione in: Criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità –
prezzo e Criterio del minor prezzo. I criteri di aggiudicazione non
conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e
sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite
dagli offerenti. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo di vita.
• Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo: i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità di manodopera, i contratti relativi
all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a €
40.000; i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a € 40.000 caratterizzati
da notevole contenuto tecnologico o che hanno
un carattere innovativo
• La procedura ad evidenza pubblica in merito alla
stipulazione del contratto è così definita: divenuta efficace
l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire. Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata. In caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a € 40.000 mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
•
L’esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del
Procedimento (Rup). L’art. 101 definisce che: l’esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico
del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il
responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale
del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del
coordinatore in materia di salute e di sicurezza nonché del collaudatore
ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e
accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove
costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola
d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha
la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il
direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Nei contratti di
fornitura e servizi il direttore dell’esecuzione è di norma il RUP.
•
L’art. 31 definisce il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento negli
appalti e nelle concessioni e cita: Per ogni singola procedura per l'affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza
nominano un responsabile del procedimento che assume specificamente, in
ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni. il RUP è nominato con atto formale
del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale
tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione
e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
la sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche
alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato . Il
nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento
del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o
avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta e svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
•
Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice,
in particolare, il RUP: formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e
della predisposizione dell'avviso di preinformazione; cura, in ciascuna fase
di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi; cura il corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi; accerta la libera disponibilità di aree
e immobili necessari; fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e
le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione
dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento; propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione
di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; verifica e vigila sul
rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
• Il subappalto ( art. 105) è il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario deposita il contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. L’art. 36 definisce i Contratti sotto la
Soglia e consiste nel fatto che L'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
Art. 36 Contratti sotto soglia: le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 per i lavori,
o alle soglie, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000,
mediante la procedura negoziata, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000 o,
mediante la procedura negoziata, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8
• La procedura prende avvio con la Determina a
Contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante. In
applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, la determina a contrarre
ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno:
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende
soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei
servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo
stimato dell’affidamento,la relativa copertura
contabile, la procedura che si intende seguire con una
sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la
selezione degli operatori economici e delle offerte e
principali condizioni contrattuali. Nel caso di affidamento
diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in
modo semplificato.
•
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei
requisiti minimi di: idoneità professionale potrebbe essere richiesto
all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto; capacità economica e finanziaria al
riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di
fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere
richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente
livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; capacità
tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze
maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile,
nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo
ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
•
•
•
•
I controlli sono semplificati e diversificati in funzione del valore
dell’affidamento. Si individuano 3 fasce di valore:
Fascia 1) 5000: la stazione appaltante procede sulla base di
un’autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale, ove previsti. Prima della stipula la PA verifica:
Casellario ANAC; DURC; Eventuale sussistenza requisiti speciali; Eventuale
comunicazione
antimafia
in caso di attività a
rischio
infiltrazione,
Fascia 2) 5.000-20.000: previa autocertificazione dell’operatore, la
stazione appaltante verifica: Casellario ANAC, Assenza di condanne di cui
all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali (articolo 80 comma 4) ;− Assenza di stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett. b);
Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione;
Fascia 3) 20.000-40.000: la stazione appaltante svolge tutti i controlli già
elencati, senza semplificazioni.
• In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante MOTIVA
in merito ALLA SCELTA DELL’AFFIDATARIO, DANDO
DETTAGLIATAMENTE CONTO DEL POSSESSO DA PARTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO DEI REQUISITI
RICHIESTI. NELLA DETERMINA A CONTRARRE o nell’atto ad essa
equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità
del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del
rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
CONFRONTO DEI PREVENTIVI DI SPESA FORNITI DA DUE O PIÙ
OPERATORI ECONOMICI RAPPRESENTA UNA BEST PRACTICE anche
alla luce del principio di concorrenza.
• Per affidamenti di modico valore o per affidamenti
effettuati nel rispetto di apposito regolamento già
adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto
dei principi comunitari e nazionali in materia di
affidamento di contratti pubblici, la motivazione della
scelta dell’affidatario diretto può essere ESPRESSA IN
FORMA SINTETICA, anche richiamando il
regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto
equivalente redatti in modo semplificato.
• La stipula del contratto PER GLI AFFIDAMENTI
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 PUÒ
AVVENIRE MEDIANTE CORRISPONDENZA
SECONDO L’USO DEL COMMERCIO
consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli Stati membri ovvero
tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici.
D.L. 16/07/2020 N. 76 definisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura secondo le seguenti
modalità: AFFIDAMENTO DIRETTO per lavori di importo inferiore a € 150.000
e per SERVIZI E FORNITURE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000; procedura
negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari
o superiore a € 75.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e
inferiore a € 350.000, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo
pari o superiore a € 350.000 e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati
• L. 27/12/2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) definisce che tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al D.Lgs. 300/1999, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche POSSONO ricorrere alle
convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
• In alcuni casi vige L’OBBLIGO per gli Enti Locali di
rivolgersi a soggetti aggregatori. Questi soggetti hanno
il compito di aggregare i fabbisogni delle
amministrazioni dei rispettivi ambiti territoriali e di
gestire le procedure di gara su specifiche aree
merceologiche – e al di sopra di determinate soglie di
valore – individuate con uno specifico Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tali categorie
l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG)
alle amministrazioni che acquistano al di fuori del
sistema degli aggregatori. L’obbligo di utilizzare la rete
dei soggetti aggregatori per determinati acquisti è
rivolto alle amministrazioni statali, agli enti del SSN e
agli enti locali in senso ampio
• Effetto tassativo e vincolante della norma in base al DL
n. 95/2012 (disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica):
• NULLITA’ dei contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
• costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei
Conti [principio mitigato dalla giurisprudenza, vedi poi
Cons. Stato Sez. V, 28/03/2018, n. 1937] LE IPOTESI DI
ACQUISTI FUORI MEPA:
• Il bene o servizio non è ivi presente;
• pur disponibile manca di qualità essenziali, risultando
inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione;
• Per gli acquisti inferiori a 5.000 euro;
• È possibile acquistare sul libero mercato se le
condizioni sono più favorevoli rispetto a quelle
CONSIP in ogni caso permane la facoltà per le
amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni
statali centrali e periferiche) di attivare in
concreto propri strumenti di negoziazione
laddove tale opzione sia orientata a conseguire
condizioni economiche più favorevoli rispetto a
quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro.
Permane la facoltà per le pubbliche
amministrazioni di attivare propri strumenti di
negoziazione, ove da ciò CONSEGUANO
CONDIZIONI ECONOMICHE PIÙFAVOREVOLI
rispetto a quelle fissate dalle Convenzioni Consip.
• Anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere
operatori economici presenti sul mercato elettronico essa NON È
ESONERATA DALL'OBBLIGO DI ESPERIRE UNA INDAGINE
ESPLORATIVA o, almeno, di INDICARE I CRITERI UTILIZZATI PER LA
SCELTA DEGLI OPERATORI, non potendosi distinguere tale ipotesi da
quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura
interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la
stazione appaltante. L'obbligo di procedere all'acquisto mediante il
"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA" non
implica il venire meno delle regole concorrenziali che sono alla base
delle procedure di acquisto e, quindi, l'Ente procedente È TENUTO
AD EFFETTUARE LA PREVENTIVA PROCEDURA DIRETTA
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI
ISCRITTI AL MEPA DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
ovvero ad indicare i criteri in base ai quali sono stati scelti gli
operatori da invitare alla procedura.
•
Le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da
invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo
all'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato
elettronico delle PA o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di
riferimento. L'OPPORTUNITÀ DI INDICARE ALMENO TALI CRITERÎ RISPONDE
ALL'ESIGENZA DI EVITARE CHE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, sia esso
facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni appaltanti, SI PRESTI
COMUNQUE A FACILI ELUSIONI DELLA CONCORRENZA, poiché la stazione
appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare,
in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in
numero almeno pari a cinque, sulla base dei criterî definiti nella determina a
contrarre ovvero nell'atto equivalente. E' LEGITTIMA LA PRETESA, da parte del
Ministero dell'Interno, di imporre alle stazioni appaltanti, quale condizione per
indire una procedura negoziata con richiesta di offerta sul mercato elettronico, di
AVVIARE UNA INDAGINE DI MERCATO FORMALIZZATA TRAMITE AVVISO
PUBBLICO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE. Infatti, anche quando la
stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul
mercato elettronico, come è nel caso di specie, essa non è esonerata dall'obbligo
di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criterî utilizzati per la
scelta degli operatori.
• La centralizzazione degli acquisti:
Convenzioni CONSIP
• I comuni aderiscono al contratto già stipulato dalla società
(CONSIP S.p.A) che ha svolto la gara.
• Gli enti locali POSSONO ricorrere alle convenzioni quadro
(art. 1 comma
• 449 Legge 296/2006) ovvero ne utilizzano i parametri
qualità prezzo)
Mercato elettronico della PA (MEPA)
• Il comune svolge la propria procedura di gara tramite il
MEPA, con invito agli operatori presenti su tale piattaforma
• Gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria
sono tenute a far ricorso al MEPA (art. 1 comma 450 Legge
296/2006)
Rapporto di lavoro nella PA
• Art. 97 della Costituzione si basa su norme
fondamentali sulle la PA deve fare riferimento e sono:
1.
Buon andamento
2. Riserva di legge
3. Nesso fra attribuzioni (poteri) e responsabilità
• Principio meritocratico
• L’Art. 97 Costituzione (riserva di legge) afferma
che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon
andamento
e
l'imparzialità
dell'amministrazione».
• Il Buon andamento si fonda sull’art. 97
Costituzione ed è stato poi esplicitato in
numerosi testi di legge che prescrivono
alla PA di uniformare la propria azione
ai principi di: Economicità: rapporto
input/output,
Efficacia:
rapporto
obiettivi/risultati,Efficienza:
risorse
impiegate/risultati. Il Principio di
imparzialità afferma che la PA deve essere
imparziale e cioè non parteggiare per alcuno
dei soggetti terzi amministrati e non
parteggiare neppure per se stessa nei
rapporti con gli amministrati
• Inoltre l’Art. 97 definisce che: «Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari».L’Oggettività si basa
sulla determinazione a priori e Nesso
poteri/responsabilità. Da qui si evince il
Principio meritocratico che definisce che:
«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.»È finalizzato a garantire sia
l’imparzialità sia il buon andamento e le
Eccezioni sono stabilite dalla legge
• L’Art. 51 Costituzione regola la parità fra i sessi e
afferma che: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.» L’art. 54
Costituzione regola la fedeltà e dovere di
adempiere con onore e afferma che: «Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.» Vale per tutte le funzioni pubbliche
anche quelle onorarie.
• L’Art. 98 Costituzione definisce il principio
di esclusività e afferma che: «I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.» Costituisce un’ulteriore declinazione
del principio di imparzialità e quindi non dello
Stato, ma della Nazione (stato-comunità non
stato-persona). In questo modo si ha l’Esclusività
dell’impiego. L’ Art. 35 Costituzione definisce la
tutela del lavoro, formazione e diritti e afferma
che: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.»
• L’Art. 36. Costituzione definisce il diritto alla retribuzione e
al riposo e afferma che:«Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
L’Art. 40 Costituzione definisce il diritto di sciopero e afferma
che: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.» In realtà, il diritto di sciopero non è mai
stato disciplinato dalla legge a causa dell’opposizione –
comprensibile - delle OO.SS. per timore che venisse ridotto
in spazi più angusti. Salvo che per i servizi pubblici (legge
12.6.1990, n. 146) stabilisce: Criteri di rappresentatività delle
OO.SS. ai fini della contrattazione e la Tempistica e procedure
per la proclamazione degli scioperi nei servizi pubblici
Il Rapporto Organico
• L’organo è un’articolazione della persona
giuridica che sulla base di una norma è idonea ad
esprimerne la volontà. Ciò avviene in virtù del
rapporto
organico,
il
quale
consiste
nell’immedesimazione organica per cui l’organo
non ha una propria soggettività distinta da quella
dell’ente, ma è l’ente, lo impersonifica. Mediante
il rapporto organico il titolare si immedesima
nell’organo e si inserisce funzionalmente nella
persona giuridica assumendone diritti, doveri e
poteri per il perseguimento dei fini attribuiti
all’ente. Non è un rapporto giuridico in senso
stretto.
• Il Rapporto di Servizio è un vero e proprio rapporto
giuridico fra due distinti soggetti, a differenza del
rapporto organico che ha rilevanza meramente
interna e organizzatoria. Si instaura mediante un atto
di assunzione, a differenza del rapporto organico che
si instaura sulla base di un atto amministrativo di
assegnazione. Il rapporto di lavoro si configura come:
Volontario nel senso che non è obbligatorio e neppure
«forzato, ha carattere evolutivo nel tempo e riguarda il
momento della costituzione del rapporto, il suo
svolgimento e l’estinzione, Personale e riguarda
esclusivamente il datore di lavoro e il lavoratore,
Bilaterale e comporta diritti e obblighi reciproci e
infine di subordinazione in cui il lavoratore si
inserisce in una struttura organizzativa (pubblica) alla
quale è subordinato.
• Nell’ambito del rapporto di servizio distinguere fra:
rapporto impiegatizio che è il rapporto di lavoro vero
e proprio ad esso si accede per concorso (art. 97 Cost),
è a tempo indeterminato, ha carattere esclusivo nel
senso che non si possono avere altri rapporti di lavoro,
comporta un corrispettivo che consiste nel
pagamento di un corrispettivo a titolo di retribuzione
per il lavoro svolto e rapporto onorario. Il rapporto
onorario è un rapporto di servizio particolare che
nasce da un incarico di varia natura di tipo elettivo a
seguito di elezioni oppure consiste in una carica
onorifica come ad es. i senatori a vita. È a termine: il
rapporto termina al cessare della carica . È di natura
indennitaria nel senso che non comporta un
corrispettivo a titolo di retribuzione per il servizio
prestato, ma l’erogazione di un’indennità forfettaria.
• Nella Prima Contrattualizzazione il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 si
contrattualizza il rapporto di lavoro che fino al 1993 e
oltre erano tutti pubblici. Le caratteristiche del
rapporto pubblico sono: natura pubblicistica del
datore di lavoro stato e enti pubblici, natura
pubblicistica della disciplina giuridica attraverso
leggi e regolamenti, natura provvedimentale
attraverso atti amministrativi degli atti di gestione del
rapporto, esclusione di qualsiasi rilevanza della
contrattazione. La PA non viene privatizzata, ma solo
il rapporto fra la PA e il lavoratore. L’organizzazione
amministrativa resta in regime di diritto pubblico. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti passa al regime
privatistico ed è disciplinato da: Codice civile (Libro
V sul lavoro), Legislazione sul lavoro subordinato
nell’impresa e Contrattazione collettiva .
• In seguito ci sono stati degli Sviluppi Successivi legati al
D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 che completa
definitivamente la trasformazione, assimilando
del tutto il lavoro pubblico al lavoro privato e al D.
Lgs 80 del 1998 (poi confluito nel 165 come T.U.)
che dispone il passaggio delle controversie dal
g.a. all’a.g.o. E’ D.Lgs. 150 del 2009 cosiddetta
Riforma Brunetta che frena il processo di
contrattualizzazione e definisce in modo più
stringente l’ambito riservato alla legge e quello
aperto alla contrattazione collettiva, introduce
sistemi più rigorosi di valutazione della
performance e attribuisce maggiori poteri ai
dirigenti nel quadro delle relazioni sindacali.
Le altre importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 74 del
2017 sono: Introduce gli «Obiettivi generali»: definiti dal
Governo, a cui tutte le PA devono uniformare i propri
(unitarietà dell’azione della PA), Rafforzamento del
ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione
(OIV), Ridefinizione delle modalità di valutazione dei
dirigenti e del personale in genere. Tra le altre
importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017 si
ha la Modifica la gerarchia delle fonti ossia il CCNL può
derogare alle norme di legge
limitatamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro «nelle materie affidate alla
contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1» del D.
Lgs. 165, Introduzione del «Piano triennale dei
fabbisogni», Maggiore apertura all’utilizzo di forme di
lavoro flessibile (TD, CFL, somministrazione, ecc.),
Piano straordinario di stabilizzazione del precariato,
Modifiche al Codice disciplinare.
• La PA resta soggetta al regime pubblicistico,
perciò la macro è disciplinata da atti di natura
pubblicistica:
leggi
e
regolamenti.
La
macroorganizzazione cioè la struttura generale
che comprende: le linee fondamentali di
organizzazione
dei
pubblici
uffici,
l’individuazione degli uffici di maggiore
rilevanza, i modi di conferimento della titolarità
degli stessi,la determinazione delle dotazioni
organiche. Invece la microorganizzazione
dell’apparato,cioè l’organizzazione specifica degli
uffici, viene assoggettata al regime privatistico.
Gli atti di microorganizzazione rientrano nella
sfera di attribuzione dei dirigenti e sono atti di
natura privatistica, espressione del potere di
organizzazione del datore di lavoro
• Gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro sono
tutti di natura privatistica, come atti del datore di lavoro
privato e avendo natura privatistica possono essere
soggetti a contrattazione nelle materie individuate. Le
ultime due aree atti di microorganizzazione e atti di
gestione del personale non sono gestite mediante atti
amministrativi e a loro non si applicano le disposizioni
della legge 241/90, non si tratta di provvedimenti
amministrativi emanati dalla P.A in veste di potere
pubblico con supremazia, ma di atti di diritto privato
del datore di lavoro. Perciò: questi soggiacciono alle
regole generali del diritto del lavoro privato (codice
civile) in merito l’eventuale patologia degli atti è quella
tipica del diritto privato, dei negozi giuridici, e cioè:
violazione della disciplina di legge o contrattuale e
violazione del principio di buona fede, correttezza e
parità di trattamento
• Il rapporto di lavoro viene disciplinato attraverso la Contrattazione
Collettiva, che è suddivisa in due livelli: nazionale e aziendale. Il D.
Lgs 75 ha stabilito che le disposizioni normative possono
essere derogate dalla contrattazione nelle materie riservate a
questa e nel rispetto dei principi dell’Art. 2, c. 2, D. Lgs. 165
che afferma: «I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate
alla contrattazione collettiva nel rispetto dei principi
stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi
collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili.»
• Il Rapporto di lavoro viene disciplinato dalla
legge ma è ammessa deroga alle seguenti
condizioni: nel rispetto della norma di
principio (quindi deroga solo per norme di
dettaglio), solo nelle materie oggetto di
contrattazione stabilite da art. 40, c. 1, solo
relativamente a norme (legge, regolamenti,
statuto)
applicabili
limitatamente
ai
dipendenti delle PA. La norma di legge resta
in vigore, ma non è applicabile per la parte
derogata. È ammessa la deroga della singola
norma «di dettaglio» non della norma «di
principio».
• In merito alle Materie di Contrattazione esse sono
oggetto di contrattazione la disciplina del
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali
attraverso l’art. 40, c. 1, D.Lgs. 165 che afferma:
«La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di
lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le
modalità previste dal presente decreto. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio, della mobilità, la
contrattazione collettiva è consentita nei limiti
previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale, quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e
della revoca degli incarichi dirigenziali.»
• Nell’ambito delle Materie di Contrattazione abbiamo
un’area che è riservata alla contrattazione
attraverso la Disciplina della struttura contratto,
rapporti fra i diversi livelli di contrattazione,
durata dei CCNL e integrativi che viene stabilita
in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della
disciplina giuridica e di quella economica,
trattamento
economico, un’area in cui la
contrattazione è consentita nei limiti previsti dalle
norme di legge attraverso sanzioni disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e un’area che è riservata alla PA in
merito all’organizzazione degli uffici, materie oggetto
di partecipazione sindacale, materie riservate alle
prerogative dei dirigenti, conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali.
• Il Trattamento Economico è normato dall’Art.
45, c. 2, 165. e afferma che: «Le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai
propri dipendenti parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.»Il contratto si applica
a tutti i lavoratori e a tutte le PA
(ovviamente
nelle
categorie
contrattualizzate) senza bisogno di
recepimento
del
contratto
nell’ordinamento interno.
• Il Procedimento di Contrattazione è normato dall’art. 46, c.
1 che attribuisce obbligatoriamente all’Agenzia per la
Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(Aran) la rappresentanza negoziale delle PA e fa loro
obbligo di applicare il contratto. I comitati di settore
dei vari comparti formulano le linee di indirizzo per
l’ARAN e tali atti sono sottoposti al parere del
Governo per le valutazioni circa la compatibilità
finanziaria. Sono oggetto di trattativa ARAN/OO.SS.
L’ARAN trasmette l’ipotesi di accordo ai comitati di
settore e al Governo. L’ARAN acquisisce parere
favorevole dai comitati di settore e le verifiche da
parte delle Amministrazioni circa la copertura degli
oneri contrattuali, trasmette tutto alla Corte dei Conti
per certificazione compatibilità finanziaria se la Corte
dei Conti va bene diversamente si ricomincia.
• L’accesso al Lavoro nella PA è regolamentato dall’Art.
35, c. 1, D.Lgs. 165 e afferma che «L'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro: tramite procedure
selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno; e mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per
i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità.
•
In ogni caso l’assunzione deve avvenire a seguito di procedure
selettive con le seguenti caratteristiche: Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi: attraverso un’adeguata pubblicità della selezione
e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione; con l’adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire; nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori; con il decentramento delle procedure di reclutamento,
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano
componenti
dell'organo
di
direzione
politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
• Tutto l’art. 35 è una declinazione dei principi dell’art.
97 Costituzione che prevede: la pubblicità della
selezione (trasparenza e oggettività),l'imparzialità,
economicità e celerità (buon andamento), meccanismi
oggettivi e trasparenti (imparzialità).Il tutto è
finalizzato a selezionare i migliori con la verifica dei
requisiti attitudinali e professionali (meritocrazia)
esclusivamente con esperti di provata competenza
(imparzialità). Quindi si distinguono due momenti: la
fase di individuazione del contraente ossia la persona
da assumere rientrando nel campo del diritto
pubblico; la stipulazione di un contratto individuale
con il soggetto selezionato. Questo contratto è a tutti
gli effetti un atto negoziale, pienamente di diritto
privato, come il rapporto che ne nasce. La prima fase
è governata da norme di diritto pubblico.
• Nel procedimento selettivo rilevano due aspetti uno di
contenuto e l’altro di metodo e sono: la verifica del possesso
delle competenze necessarie rispetto al profilo di competenze
richiesto per il posto da ricoprire e il metodo comparativo
attraverso il con-corso, confronto fra diversi candidati. Il
concorso è la
regola generale non solo per accesso
dall’esterno, ma anche dall’interno per nuova posizione.
Secondo la giurisprudenza prevalente occorre il concorso
anche per passare da un’area funzionale all’altra e per
progressioni di carriera e vi è il Divieto di concorsi solo
interni e la possibilità di riserva di posti per il personale
interno che non deve essere > 50% posti. La Deroga al
principio del concorso consiste nella stabilizzazione del
personale precario (non di ruolo e a tempo determinato) a
determinate condizioni: Per valorizzare le esperienze
lavorative maturate nella PA, garantendo il principio del
buon andamento e mediante criteri selettivi idonei a
garantire la professionalità.
•
Per quanto riguarda il Lavoro Flessibile e per evitare il riprodursi del fenomeno:
il ricorso al lavoro flessibile è consentito solo per esigenze temporanee o
eccezionali. Infatti l’Art. 36 definisce che il Personale a tempo determinato
o assunto con forme di lavoro flessibile e recita «1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.» Comma 2 «Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme
contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di
lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne
preveda
l'applicazione
nelle
amministrazioni
pubbliche.
Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo
periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo
35.» Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di
funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici
a tempo indeterminato.
• Segue art. 36, c. 2 del 165 che recita che La sottoscrizione di
tali contratti individuali, in ogni caso non pregiudica la
salvaguardia della «posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.» Ulteriore misura anti precariato non è
solo la limitazione delle forme di lavoro flessibile, ma
l’utilizzazione, nei casi in cui il lavoro flessibile è
consentito, delle graduatorie degli idonei per posti a
tempo indeterminato. Il dipendente che abbia subito
l’illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro attraverso il
lavoro flessibile fuori da regole ha diritto fermo restando
l’impossibilità di trasformare il contratto da Tempo Determinato in
contratto a T. Indeterminato, al risarcimento del danno e l’
indennità onnicomprensiva si calcola in una misura compresa fra
2,5 e 12 mensilità. Il dipendente è esonerato dall’onere della prova
del danno subito. Il divieto di trasformazione del contratto in
Tempo Indeterminato incide sul bilancio
• Sempre in merito al Lavoro Flessibile l’ Art 36, comma 5
recita che: “In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 (Responsabilità dirigenziale)
del presente decreto.
• Si deduce che non può costituirsi il rapporto di lavoro a
Tempo Indeterminato come invece avviene nel lavoro
privato e di conseguenza si ha diritto al risarcimento del
danno e il recupero delle somme pagata attraverso il
danno erariale avviene nei confronti dei dirigenti e
incide sulla valutazione del dirigente. Inoltre l’ art. 36
D.Lgs.165 comma 5-quater recita che: I contratti di
lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione
del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilità erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili e al dirigente responsabile di irregolarità
nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata
la retribuzione di risultato.
• L’Accesso al Lavoro nella PA avviene con
l’assunzione non solo per accesso alla PA
dall’esterno, ma anche per passaggio da
area
funzionale
all’altra
definite
progressioni verticali, e di conseguenza
l’assunzione dall’esterno
riguarda la
giurisdizione giudice amministrativo e
attengono alla costituzione di nuovo
rapporto di lavoro, restano invece al
giudice ordinario i passaggi interni alla
stessa
area
funzionale
definito
progressioni orizzontali
• Nell’Accesso al Lavoro nella PA sono previsti
anche i Concorsi “misti” e cioè: pubblici
aperti anche agli interni; o interni per il
passaggio a categoria superiore aperti
anche a chi è già in categoria ma di area
diversa. Secondo la giurisprudenza non
costituiscono una nuova categoria perché
sono assimilati ai concorsi pubblici e la
giurisdizione
è
del
giudice
amministrativo perché si tratta di
costituzione di nuovo rapporto di lavoro.
• La Posizione del vincitore del concorso costituisce un
Interesse Legittimo secondo il Giudice Amministrativo
poiché
la
PA
potrebbe
legittimamente
sospendere
la
procedura
concorsuale
o
anche annullarla per sopravvenuti motivi di
interesse
pubblico.
A
differenza
della
giurisprudenza civile in cui sussiste un vero e
proprio diritto soggettivo all’assunzione e anche
se nel bando c’è clausola con cui la PA si riserva
di decidere sull’assunzione o se vengono revocati
gli atti successiva all’approvazione della
graduatoria. Il potere della PA si esaurisce con
l’approvazione della graduatoria
col che si
conclude la fase pubblicistica e si è già in quella
privatistica.
• Nell’ambito dell’Accesso al Lavoro nella PA si può fare il
discorso analogo per la PGS che nasce in capo al
concorrente idoneo non vincitore ossia collocato
in graduatoria, e in conseguenza allo scorrimento
delle graduatorie si ha la possibilità di utilizzare
una graduatoria anche per altri posti vacanti e ciò
incide sulla posizione dell’idoneo non vincitore.
Esistono 2 tesi: una è che secondo alcuni anche in
presenza di una graduatoria valida, la regola è
l’indizione di un nuovo concorso purché non si
tratti di posto istituito dopo l’approvazione della
graduatoria, secondo altri invece la regola è
l’utilizzo della graduatoria, essendosi creata in
capo agli idonei inseriti nella graduatoria una
posizione tutelata.
• I Diritti dei Lavoratori Pubblici sono diversi e tra questi ci
sono i diritti patrimoniali che consistono nel diritto
alla retribuzione e cioè al trattamento economico
fondamentale, al trattamento accessorio legato alla
performance, premio di produttività, indennità varie
connesse alla specificità delle mansioni, straordinario,
ecc. e diritti non patrimoniali che consistono nel
diritto all’ufficio (alla carica), alla progressione di
carriera, diritto al riposo, diritto alla riservatezza cioè
utilizzo dei dati personali solo per quanto necessario
allo svolgimento del rapporto di lavoro,diritto ad
avere pari opportunità, allo svolgimento delle
mansioni corrispondenti al livello di inquadramento
e a quanto indicato nel contratto individuale cioè alle
mansioni per cui è stato assunto o equivalenti (cioè di
pari livello),
•
Con l’Art. 2103 si va a disciplinare le mansioni del lavoratore e l’art. recita
che: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente
svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide
sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti
nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato,
ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato
adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione
delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella
medesima categoria legale possono essere previste dai contratti collettivi.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia
avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo
il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei
mesi continuativi.
I Lavoratori Pubblici hanno anche dei Doveri e sono
riconducibili a due categorie: di natura
pubblicistica e cioè fedeltà alla Repubblica, di
comportarsi con imparzialità, assolvere alle
funzioni con disciplina e onore, garantire il buon
andamento dell’amministrazione, comportarsi in
modo coerente al carattere democratico della
Repubblica e di natura privatistica con
riferimento alle sorgenti del codice civile e sono:
la Diligenza, Obbedienza, fedeltà (meglio
lealtà) al datore di lavoro, esclusività della
prestazione d’opera in favore della PA (diverso
da fedeltà e lealtà).
• Il Codice di Comportamento è regolamentato dall’ art.
54 del D. Lgs. 165 in riferimento ad un specifico
codice di comportamento da approvare con DPR
per la definizione dei doveri minimi di diligenza,
lealtà e buona condotta con lo scopo: «di assicurare
la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla
cura dell’interesse pubblico.» Nel codice di
comportamento sono tratteggiati i principi cui i
pubblici dipendenti devono attenersi, non solo
nell’adempimento della prestazione lavorativa,
ma anche con riguardo al comportamento sociale
al di fuori di essa.
• Sempre in riferimento all’Art. 54, c. 1, del D. Lgs. 165 che recita
in questo modo: «Il codice contiene una specifica sezione
dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento
delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso,
purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.» Il comma 3 recita che La violazione dei doveri
contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di
responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì
rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni
gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione
(cioè il licenziamento).
• L’Art. 54 al comma 5 recita che: Ciascuna pubblica
amministrazione definisce, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento che integra e specifica il
codice di comportamento. Vanno sottolineate la
responsabilizzazione di ogni singola PA ad
elaborare un proprio codice che integri quello
nazionale e consiste nell’adattamento alle
specificità di ogni singola P.A. e l’insistenza con
cui la norma precisa che anche le violazioni di
questo codice interno costituiscono fonte di
responsabilità disciplinare.
Ci sono due osservazioni da fare nell’ambito del Codice di
Comportamento e sono: uno è che il DPR sottolinea con
chiarezza che le violazioni del codice di condotta che hanno
uno specifico rilievo giuridico sotto il profilo disciplinare
innanzi tutto, e sotto il profilo civile, penale,
amministrativo, quando si configurino anche come
violazioni della legge civile, penale, amministrativa, l’altra è
che il codice estende, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta «a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’amministrazione». Negli atti di incarico
vanno inserite apposite disposizioni o clausole di
risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal presente codice.
• La Responsabilità consiste nella Violazione del Codice e
comporta la Responsabilità disciplinare oltre alla
responsabilità civile, amministrativa e contabile,
Responsabilità penale per i reati contro la PA,
Responsabilità Civile e consiste nel risarcimento per
danni arrecati alla PA, Responsabilità amministrativa
in merito all’ inosservanza dolosa o colposa degli
obblighi di servizio, Responsabilità contabile e
riguarda la violazione delle norme sui procedimenti di
spesa. La Responsabilità disciplinare si configura
come una responsabilità aggiuntiva rispetto alle altre
in cui incorre il lavoratore che violi: gli obblighi
contrattualmente assunti con la firma del contratto
individuale con la PA o quelli fissati dal CCLN, dal
contratto individuale, dal codice di comportamento o,
in generale, dall’ordinamento interno.
• In merito al Procedimento disciplinare l’Art. 55,
c. 1 del 165 recita che: «Le disposizioni del
presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419*, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2. La violazione dolosa o colposa delle
suddette
disposizioni
costituisce
illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla
loro applicazione.»
•
In merito alle Sanzioni disciplinari e responsabilità l’art. 55 al comma 2
recita che: Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106*
del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del
codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.» Al comma 3: La contrattazione collettiva non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione
della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure
non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data
di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di
conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
In sintesi l’art. 55 definisce: la possibilità di
istituire
procedure
conciliative
non
obbligatorie, non si possono prevedere
impugnazioni e cmq non nei casi in cui è
previsto licenziamento. Il Termine è di 30 gg
dalla contestazione di addebito. La sanzione
concordata non può essere di specie diversa
da CCNL e non può essere impugnata. La
Sospensione dei termini del procedimento
durante la conciliazione e riprendono a
decorrere
all’esito
negativo
della
conciliazione.
• L’art. 55 bis al comma 4 recita: Per le infrazioni per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il
responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci
giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal
ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui
abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta
dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno
venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il
dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la
possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere
che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con
proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura
corrispondente.
• Sempre l’art. 55 bis al comma 4: L'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni
dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e
conclusione del procedimento disciplinare, nonché
l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del
dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di
ogni amministrazione, per via telematica,
all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è
sostituito da un codice identificativo
In sintesi l’art. 55 bis al comma 4 recita che: il
Rimprovero verbale è di competenza del
responsabile di struttura. Negli altri casi
segnalazione entro 10 gg all’ufficio procedimenti
disciplinari (UPD) che contesta l’addebito entro
30 gg dalla segnalazione o da piena conoscenza.
Ci deve essere la convocazione con almeno 20 gg
di preavviso per audizioni in contraddittorio.
L’Assistenza di un procuratore e facoltà di
presentare memorie scritte a difesa, Possibilità di
differimento audizione una sola volta, UPD
conclude il procedimento entro 120 gg dalla
contestazione. Archiviazione o irrogazione della
sanzione e Trasmissione degli atti del
procedimento all’Ispettorato della FP entro 20
gg.
• Tutti gli articoli successivi al 55 riguardano tutti
l’individuazione delle fattispecie delle violazioni
tra cui gli illeciti disciplinari, delle norme sopra
indicate le relative sanzioni che vi sono connesse
e il procedimento disciplinare. Nonché una serie
di disposizioni sul rapporto fra procedimento
disciplinare e procedimento penale. Dalla
violazione di tali obblighi consegue la
responsabilità disciplinare, da cui discende
l’applicazione di sanzioni conservative come il
richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla
retribuzione
o
espulsive
attraverso
il
licenziamento con o senza preavviso a seconda
della gravità degli illeciti commessi.
• I Principi fondamentali del procedimento disciplinare sono:
obbligatorietà dell’azione che nel privato è discrezionale, nel
pubblico è obbligatoria per il principio di buon andamento, di
imparzialità e di legittimità dell’azione amministrativa,
tempestività dell’azione: deve essere immediata e ci sono
termini di decadenza e prescrizione che influiscono sul
procedimento. Se non rispettati, comportano la responsabilità
del dirigente, proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti
commessi,tassatività delle sanzioni (quelle e solo quelle),
gradualità delle sanzioni cioè devono essere progressive e in
graduale crescita, in caso di recidiva, contraddittorio
procedimentale
cioè memoria scritta e audizione
eventualmente assistita da legale del dipendente e OO.SS.
Infine le norme relative alle false attestazioni della presenza
comporta la sospensione cautelare senza stipendio entro 48
ore e il licenziamento entro 30 gg.
• Il rapporto di lavoro si protrae nel tempo e
quindi ha una sua evoluzione che si basa su
tre momenti fondamentali e sono: La
costituzione
del
rapporto,
Lo
svolgimento,L’estinzione. La costituzione
del rapporto di impiego si instaura a
conclusione della procedura selettiva per
l’accesso attraverso il concorso, con l’atto di
assunzione cui segue l’assegnazione
all’ufficio. L’estinzione del rapporto si ha
nell’ambito del
rapporto a Tempo
Indeterminato per: Raggiunti limiti di età e/o
di servizio, Dimissioni, Mobilità esterna,
Licenziamento e Decesso.
• Lo Svolgimento del rapporto è soggetto a una
serie di evoluzioni di natura diversa come ad es.
progressioni orizzontali o verticali, cambiamento
di mansioni, mobilità o trasferimento nell’ambito
della struttura, ecc. Il rapporto può essere
temporaneamente sospeso e ciò comporta la
sospensione dell’obbligo della prestazione per:
aspettativa, comando, distacco, assenza per
malattia. Pur essendo pacifico l’assoggettamento
del rapporto di impiego al regime privatistico vi
sono dei limiti che derivano dalla specialità del
rapporto con la PA come ad esempio la regola del
concorso. Un’altro caso è la disciplina della
mobilità del personale delle PA che può essere
Mobilità individuale e mobilità collettiva.
• In merito alla Mobilità individuale l’Art. 30 D. Lgs 165
afferma che vi è la Possibilità di cessione del contratto di
lavoro di dipendenti appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza sulla base di un bando
che specifica che ci devono essere almeno 30 gg e indicando i
posti da ricoprire mediante mobilità e i relativi requisiti. Che
siano indicati i percorsi di riqualificazione e formazione a
cura dell’amministrazione di destinazione, eventualmente
avvalendosi della Scuola nazionale dell’amministrazione.
Mentre l’Art. 30, comma 2.2. afferma che i CCNL possono
integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti
o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
• La Mobilità individuale si usa attraverso la mobilità
esterna come strumento per ricoprire posti vacanti,
anziché con concorso, con mobilità di personale
proveniente da altre PA. Il trasferimento d’ufficio
all’interno della stessa amministrazione in altra sede
deve avvenire nel raggio di 50 km e si tratta di PA
statale o regionale o di Enti Pubblici nazionali . Le PA
aventi situazioni di soprannumero o che rilevino
eccedenze di personale verificano la ricollocazione del
personale con forme flessibilità del tempo di lavoro, o
con contratti di solidarietà, o
presso altre
amministrazioni previo accordo, comprese nella
Regione. Se nessuna di queste misure produce effetti
il personale viene collocato in disponibilità per la
durata max di 24 mesi con indennità pari all’80%
dello stipendio.
• In merito alla Mobilità collettiva l’art. 33 D.Lgs. 165 recita: «
La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da
parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare. Nei casi previsti dal comma 1 del
presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.» Mentre l’Art. 52 D. Lgs.
165 recita che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto
ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.»
• Le Mansioni superiori consiste nell’esercizio di fatto
di mansioni non corrispondenti alla qualifica non ha
effetto ossia nel rapporto di lavoro pubblico non era
assolutamente consentita l’acquisizione della
qualifica superiore, in quanto il suo presupposto è la
nomina o l’inquadramento. La giurisprudenza ha
sempre ritenuto inapplicabile al pubblico impiego
l’art. 2103 del codice civile. Neppure nel rapporto
privatizzato è consentita l’acquisizione della qualifica,
ma lo svolgimento di fatto mansioni superiori dà
diritto alla differenza retributiva a condizione che: il
posto di cui si svolgono le mansioni sia vacante
oppure
sia
occupato
da
un
dipendente
temporaneamente assente
con diritto alla
conservazione del posto, in ogni caso occorre un atto
formale di assegnazione delle mansioni.
•
Il Principio di netta separazione fra le funzioni di indirizzo e
controllo da un lato e gestione dall’altro è stato introdotto per la
prima volta dalla L. 142 per Enti Locali e poi esteso a tutta la PA. Il
principio ha trovato sistemazione definitiva negli artt. 4 e 5 del
D.Lgs 165. L’Art. 4 in merito all’Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità recita che: Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare: le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo
ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione; l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli
uffici di livello dirigenziale generale, la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi; le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; le richieste di pareri
alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; gli altri
atti indicati dal presente decreto.
• Per quanto riguarda la Dirigenza l’Art. 4, c. 2. D. Lgs. 165
recita che: «Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili
in
via
esclusiva
dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.» Questa è una
norma particolarmente importante e significa che: le
PA non possono modificarla a piacimento spostando
la linea di demarcazione fra le funzioni di governo e
quelle di gestione, può farlo solo la legge, ma solo
dichiarando espressamente la volontà di farlo.
• Inoltre l’Art. 4, c. 4 D.Lgs. 165.
definisce che: «Le
amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire
uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.» L’Art. 5 comma 2 del 165 recita
che «Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in
particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui
all’articolo 9.»
• Inoltre l’Art. 5, c. 3 D. Lgs. 165. recita che:
«Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente
la
rispondenza
delle
determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.» Significa che il controllo interno
deve verificare che gli atti di gestione dei
dirigenti siano coerenti con gli indirizzi
degli organi di governo. È espressione della
funzione di controllo.
• In merito al CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI come per tutti i
dipendenti pubblici c’è una scissione fra l’acquisto
della qualifica dirigenziale e il conferimento
dell’incarico e delle relative funzioni. L’acquisto
della qualifica avviene per concorso salvo il caso di
incarico a Tempo Determinato, il conferimento delle
funzioni ha natura privatistica. L’acquisto della
qualifica è a tempo indeterminato, il conferimento
delle funzioni è a Tempo Determinato. In caso di
mancata assegnazione delle funzioni il dirigente è
collocato in disponibilità nell’atto di conferimento in
cui vengono definiti: l’oggetto, gli obiettivi e la
durata dell’incarico. A questo segue la stipulazione
di un contratto individuale, così come per i
dipendenti non dirigenti.
• La disciplina del conferimento degli incarichi rientra
nella sfera di competenza della PA che nel caso degli
Enti Locali come il Comune è il sindaco che definisce
e conferisce gli incarichi ai dirigenti in base all’art. 50,
c. 10, TUEL, l’atto di conferimento è comunque
soggetto al regime privatistico infatti l’art. 63, c. 1 del
165 devolve espressamente alla giurisdizione
dell’a.g.o. le controversie relative al conferimento di
incarichi dirigenziali. Al contrario, sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo in cui si
afferma che se la controversia relativa all’incarico non
è circoscritta a questo, ma coinvolge anche il potere
della PA di macroorganizzazione cioè, se vengono
contestati
anche
gli
atti
presupposti
di
macroorganizzazione, sui quali si basa l’incarico,
allora il giudice di riferimento è quello
amministrativo.
• In merito alla RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE si può
affermare che è un nuovo e diverso tipo di responsabilità
specifico dei dirigenti che si aggiunge agli altri. È
indipendente dalla condotta dolosa o colposa o dalla
causazione di un danno, si tratta di una forma di
responsabilità oggettiva che si ricollega al mancato o
parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati con
l’incarico e che può dare luogo a un provvedimento di
rimozione. La responsabilità dirigenziale incide sull’incarico
dirigenziale, in particolare sulla durata in due ipotesi: in caso
di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi
assegnati e in caso di inosservanza delle direttive degli
organi di governo da parte del dirigente. Nei casi meno gravi
la sanzione è il divieto di rinnovare l’incarico dirigenziale,
mentre nei casi più gravi revoca prima della scadenza
dell’incarico. In ogni caso occorre un procedimento in
contraddittorio.
• Continuando con la Responsabilità Dirigenziale l’ Art.
21, c. 1.
D. Lgs. 165 recita: «Il mancato
raggiungimento
degli
obiettivi
accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo
la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può inoltre, previa contestazione
e nel rispetto del principio del contraddittorio,
revocare l'incarico collocando il dirigente ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo in quest’ultimo
caso vi è il licenziamento.»
•
Gli altri casi specifici di responsabilità dei dirigenti sono:
responsabilità disciplinare in caso di mancato esercizio del potere
e mancata collaborazione al relativo procedimento, responsabilità
per mancato rispetto dei termini del procedimento e costituisce
elemento di valutazione che incide sulla retribuzione di risultato e
dà luogo al potere sostituzione in caso di inerzia, responsabilità
erariale specifica in relazione alla mancata individuazione del
personale eccedente. Inoltre con la riforma Brunetta è stata
introdotta una nuova fattispecie di responsabilità dirigenziale in
materia di gestione e controllo del personale collegata al ciclo della
performance e la sanzione consiste nella decurtazione fino all’80%
della retribuzione di risultato in caso di mancata vigilanza sul
rispetto da parte del personale degli standard quantitativi e
qualitativi fissati dall’amministrazione. Da qui si evince che la
responsabilità dirigenziale non si riferisce alla legittimità formale
degli atti ma alla qualità degli obiettivi e al grado di
raggiungimento e se accertata la responsabilità dirigenziale questa
dà luogo a 3 possibili sanzioni a seconda della gravità del fatto:
impossibilità di rinnovo dell’incarico, revoca dell’incarico prima
della scadenza e recesso dal contratto.
• In merito alla Tutela Giurisdizionale dei Lavoratori
Pubblici la giurisdizione è passata al giudice
ordinario dopo la privatizzazione del rapporto di
lavoro. Resta la giurisdizione del giudice
amministrativo solo: per le categorie non
privatizzate e per le controversie che investono gli
atti antecedenti alla costituzione del rapporto di
lavoro cioè le controversie relative alle procedure
concorsuali
fino
all’approvazione
della
graduatoria. In tali casi è possibile la
contemporanea presenza di un giudizio
amministrativo sugli atti di macroorganizzazione
di un giudizio ordinario sugli atti di gestione del
rapporto di lavoro.
• Per quanto riguarda il Ciclo della Perfomance
la riforma Brunetta ha introdotto l’obbligo di
un sistema di gestione e misurazione della
performance riferito: alla performance
organizzativa dell’ente nel suo insieme e alla
performance individuale. Nel primo caso ci
si riferisce alla soddisfazione dei bisogni
della collettività, quindi si tratta di obiettivi
di efficacia. Nel secondo caso ci si riferisce
alle prestazioni individuali, quindi ad
obiettivi di efficienza e comportamenti.
Il ciclo della perfomance si articola nelle seguenti
fasi: Definizione e assegnazione degli obiettivi
ai dirigenti con i quali dovrebbe esserci un
momento di contrattazione con i rispettivi valori
attesi e gli indicatori di misurazione,
Collegamento fra obiettivi e allocazione delle
risorse, Monitoraggio in corso di esercizio ed
eventuali interventi correttivi attraverso il
controllo
di
gestione,
Misurazione
e
valutazione della performance organizzativa e
individuale, Utilizzo dei sistemi premianti
valorizzando il merito, Rendicontazione dei
risultati e agli organi di indirizzo politicoamministrativo, agli organi di controllo esterno.
• Continuando con il Ciclo della Perfomance a monte di tutto sta il
programma di governo dell’amministrazione che viene
articolato in piani e programmi in un atto di valenza
programmatica generale attraverso il Documento Unico di
Programmazione (DUP). A partire dal DUP vengono
elaborati documenti programmatici più specifici in cui ogni
programma si articola in obiettivi ed azioni. L’orizzonte
temporale della programmazione è il triennio mobile. Gli
obiettivi così definiti vengono assegnati ai dirigenti assieme
alle risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per
raggiungerli. I dirigenti, a cascata, assegnano gli obiettivi al
personale o associano il personale agli obiettivi,
eventualmente specificandoli ulteriormente. Tutto ciò
confluisce nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che
costituisce lo strumento di programmazione annuale e la base
per l’attività degli uffici e per la valutazione di tutto il
personale.
Inoltre gli obiettivi devono avere le
seguenti caratteristiche: Essere rilevanti e
pertinenti rispetto ai bisogni della
collettività, alle priorità politica e
programmatiche
dell’Amministrazione,
Essere specifici e misurabili in termini
concreti e chiari, Essere tali da determinare
un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati, Riferibili ad un
arco di tempo determinato di solito un
anno, Commisurati agli standard definiti a
livello nazionale, Correlati alle risorse
disponibili per quantità e qualità.
Valutazione della Performance
•
Il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMIVAP) del
Comune è finalizzato a: Orientare la performance della Dirigenza e del
personale al raggiungimento degli obiettivi strategici; Migliorare la qualità
dei servizi offerti dall'Ente; Raggiungere elevati standard qualitativi ed
economici delle funzioni e dei servizi; Assicurare la crescita delle
competenze professionali; Creare occasioni di confronto periodico e
costruttivo tra valutato e valutatore come momenti di crescita comune e
per il miglioramento progressivo dell'organizzazione; Diffondere la cultura
organizzativa fondata sulla logica della programmazione e del controllo
costante degli obiettivi; Responsabilizzare i dirigenti in merito agli obiettivi
assegnati dal vertice politico; Giungere alla massima trasparenza interna
ed esterna del ciclo di gestione della performance; Promuovere nei
dirigenti la diffusione di una logica di confronto/verifica sistematica sul
raggiungimento degli obiettivi programmati; Favorire l'autonomia,
l'assunzione di responsabilità e l'impegno verso il raggiungimento degli
obiettivi del personale con qualifica non dirigenziale.
• La finalità dello Smivap è: Orientare la
performance verso gli obiettivi strategici
dell’ente, Migliorare la qualità dei servizi, Metodo
dialettico confronto e verifica degli obiettivi col
personale,Diffondere
Cultura
organizzativa
fondata su logica della programmazione degli
obiettivi, Favorire l’Assunzione di responsabilità
e impegno verso obiettivi da parte del personale
non dirigenziale. L’Oggetto è: Performance
organizzativa dell’ente, Performance individuale:
di SG, Dg, dirigenti,dei funzionari responsabili di
P.O., del personale inquadrato in Cat. A, B, C, D a
tempo indeterminato e determinato.
• La performance dell’ente è misurata con alcuni
indicatori come: salute finanziaria ad es.: grado di
autonomia finanziaria, stock di indebitamento, livello
dei residui attivi e passivi, tempestività dei pagamenti,
grado di rigidità della spesa, altro indicatore
eventuale, salute organizzativa come ad es. : Grado
del benessere organizzativo percepito dai dipendenti,
Formazione in termini di ore /uomo di formazione e
di partecipazione dei dipendenti, Grado di flessibilità
del lavoro nell’ente (forme di lavoro flessibile, gruppi
di lavoro, ecc),Media ponderata del grado di
raggiungimento degli obiettivi e dei target di attività
strutturale assegnata ad ogni servizio dell’ente. In fine
la PERFORMANCE INDIVIDUALE che consiste:
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e
comportamenti organizzativi.
Diritto Penale e reati contro la PA
• Il Diritto Penale è costituito da un complesso di norme
attraverso le quali lo Stato utilizza la sanzione criminale per
reprimere o prevenire comportamenti contrari ai fini dello
Stato. Il diritto penale è suddiviso in: Diritto positivo
ed è tale solo quello previsto specificamente da norme
giuridiche, Diritto statuale: solo lo Stato e nessun altro
ente pubblico può emanare norme di diritto penale,
Diritto pubblico: è un ramo del diritto pubblico
interno anche quando tutela interessi o beni di privati,
Diritto autonomo: tutela in modo autonomo
determinati beni o interessi e non sanziona
semplicemente condotte vietate da altri rami del diritto.
• La funzione del Diritto Penale è quella di
essere punitiva e consiste nel punire le
condotte che: Violando una norma di
carattere penale,Ledono beni o interessi
protetti dall’ordinamento statale. La
funzione è preventiva: quando aiuta a
prevenire le condotte, minacciando
qualora siano poste in essere la sanzione
prevista dalla legge. Tale sanzione
afflittiva ha, quindi il duplice scopo di :
reprimere (punire) e prevenire.
• La sanzione afflittiva colpisce il reo con la
privazione della libertà personale, perciò
l’applicazione
della
norma
penale
costituisce un’extrema ratio cui si ricorre
solo quando sanzioni amministrative o di
altra natura non sono adeguate. Con il
Diritto penale si ha una sanzione penale
irrogata da Autorità Giudiziaria, con il
Diritto Amministrativo la sanzione
amministrativa è irrogata da Autorità
amministrativa.
• Il Diritto penale sostanziale è un ramo del diritto
pubblico che disciplina e proibisce sotto la minaccia di
una pena comportamenti che ledono beni o interessi
tutelati dallo Stato. Il Diritto penale processuale è un
ramo del diritto pubblico che disciplina il processo
penale il cui scopo è di accertare la responsabilità e, nel
caso, irrogare la sanzione penale .La distinzione è
essenziale sotto due aspetti: nell’interpretazione e
consiste nell’applicazione delle norme di Diritto
Privato sostanziale e non è ammesso il ricorso
all’analogia. Nel Diritto Penale processuale è consentito
ricorrere all’interpretazione analogica in successione
delle norme da qui il Diritto Penale sostanziale si
applica sempre la norma «più favorevole al reo», nel
Diritto Penale processuale si applica il solito principio
«tempus regit actum» e cioè la norma vigente al
momento in cui va applicata
• Il Diritto Penale è suddiviso in: Diritto Penale
fondamentale ed è il diritto contenuto nel
Codice Penale, Diritto Penale
complementare è contenuto nelle leggi
speciali che nel corso del tempo hanno
previsto autonome figure di reato non
previste dal Codice Penale.
• È fondamentale definire il Concetto di
Norma Penale distinguibile in senso stretto
sono le cosiddette norme incriminatrici,
cioè quelle che contengono un comando
penalmente sanzionato e vietano un certo
comportamento
minacciando
una
l’inflizione della pena se non osservate. In
senso lato sono le norme che disciplinano
il potere punitivo dello Stato
e
comprendono oltre alle prime anche tutte
quelle di carattere subordinato che servono
a circostanziare la norma incriminatrice.
• La norma penale è strutturata in: precetto che
consiste nel comando o nel divieto di
compiere una determinata azione od
omissione e la sanzione cioè la minaccia di
una pena che consiste nella conseguenza
giuridica tipica che la legge collega
all’infrazione.
Passiamo
ora
alla
depenalizzazione
che
consiste
nella
derubricazione dei reati a semplici illeciti
amministrativi. Le finalità sono: ridurre il
carico di lavoro che grava sulla giustizia
penale sottraendo al giudice penale gli illeciti
di scarso rilievo e Illeciti non più sentiti come
tali dalla coscienza sociale o desueti
• La L. 24.11.1981, n. 689 in merito alla
Depenalizzazione definisce: Ampliamento
del campo dell’illecito amministrativo a
danno di quello penale e cioè il reato non è
più
reato,
Estensione
all’illecito
amministrativo
di
alcuni
principi
garantistici come la legalità, colpevolezza,
contraddittorio,
ecc.,
Applicazione
all’illecito amministrativo di buona parte
della disciplina prevista dal CP parte
generale, Sostituzione di sanzioni penali
con sanzioni amministrative e spesso di
natura pecuniaria.
• Il Principio di Legalità è contenuto nell’art. 25 Cost. ,
commi 2 e 3, e art. 1 codice penale. L’Art. 25 Cost.
al comma 2 afferma che nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso. Al comma 3 si
afferma che nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge. L’Art. 1 del codice penale afferma che:
nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge,
né con pene che non siano da essa stabilite. Le basi
che costituiscono il principio di legalità sono:
Riserva di legge, Tassatività della fattispecie
penale, Tipicità delle norme penali e dei reati e
divieto di interpretazione analogica,Irretroattività
delle norme penali incriminatrici.
• La Riserva di Legge è Assoluta, esclusivamente legge
statale infatti le regioni sia a statuto ordinario e
speciale non possono comminare sanzioni penali né
prevedere ipotesi di reato,non possono incidere
sull’ordinamento penale vigente e non possono
rimuovere né modificare norme penali statali. Sulla
base del principio di legalità le fonti del Diritto Penale
sono:
• Leggi costituzionali
• Leggi formali ordinarie
• Leggi delegate (fra cui i TU delegati)
• Decreti-legge
• DPR di concessioni amnistia e indulto
• Regolamenti e direttive comunitarie solo come
specificazione del reato e condizioni di applicazione
• Il Principio di Tassatività richiede che la norma
penale, sia il precetto e sia la sanzione siano
formulati in modo tale che sia chiaramente e
sufficientemente individuato il comportamento
vietato ossia il reato e la sanzione comminata.
Risponde a due funzioni: guida al comportamento
del cittadino e garantisce il diritto di difesa.
Mentre il Principio di Tipicità afferma che è reato solo
ciò che il legislatore ha espressamente e
tassativamente definito come tale, ne consegue che
i reati sono: Tipici e nominati e sono numerus
clausus ( numero chiuso). Questo principio è
importantissimo ai fini dell’interpretazione della
norma penale perché implica il divieto di
interpretazione analogica.
• In merito all’Interpretazione e l’Analogia l’art. 12 afferma
che: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse come
l’interpretazione letterale, e dell'intenzione del legislatore
come l’individuazione della ratio. Se una controversia non
può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo
i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»
Inoltre l’Art. 14 delle disposizioni sulla legge in
generale afferma che: «Le leggi penali e quelle che fanno
eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano
oltre i casi e i tempi in esse considerati.» È un chiaro
divieto di ricorrere all’interpretazione analogica in
Diritto Penale ed è conseguenza dei precedenti
corollari in merito alla legalità, tassatività, tipicità.
• Con il Principio di Irretroattività, secondo l’art. 25 Cost. , si afferma che:
«nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.» Vale solo per le norme penali di
carattere sostanziale, non per quelle processuali per le quali vale il
principio il tempo regola l’atto (tempus regit actum). Inoltre l’ Art. 2
codice penale afferma che: «Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Da qui
nasce il principio di Irretroattività delle legge penale. Nessuno può
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
reato qui la retroattività in applicazione della norma più favorevole
al reo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.»
Si ha la successione delle leggi quando una norma si estingue e
un’altra le subentra. C’è un terzo caso il fatto resta reato ma
disciplinato o punito diversamente: se la modifica è sfavorevole si
applica la legge precedente, se la modifica è favorevole si applica la
legge successiva, quindi quest’ultima agisce retroattivamente in
applicazione del principio di favor per il reo.
• Il Principio di Territorialità si basa sul Limite spaziale
di efficacia della norma penale che è il territorio
dello Stato. Infatti l’Art. 3, comma 1, codice penale
afferma che: «la legge penale italiana obbliga tutti
coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel
territorio dello Stato». Mentre l’Art. 6, comma 1,
codice penale afferma che: «Chiunque commette un
reato nel territorio dello Stato è punito secondo la
legge italiana».Tuttavia l’art. 3, comma 2, codice
penale afferma che: «La legge penale italiana obbliga
altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge
medesima o dal diritto internazionale»
• Il Principio di Obbligatorietà è normato
dall’Art. 3 codice penale che affema: «La
legge penale italiana obbliga tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio
dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal
diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale. La legge penale italiana obbliga
altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri,
si trovano all'estero, ma limitatamente ai
casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale.»
• Il Principio Ne Bis In Idem significa che non si può
essere chiamati a rispondere a diversi titoli di reato per
uno stesso fatto. Quando un fatto può essere ascritto a
diverse fattispecie di reato il reo è chiamato a
rispondere per una sola di queste la più grave ciò vale
nel caso di unico fatto. Ciò può verificarsi quando vi
sia un concorso apparente di norme che qualificano lo
stesso fatto come diverse fattispecie di reato. Tale
concorso apparente di norme si dirime applicando i
criteri di: Specialità (art. 15 cp): la norma speciale
prevale su quella generale, Sussidiarietà (art. 68 cp) : si
applicano le norme sussidiarie solo se non possono
applicarsi
quelle
primarie,
Consunzione
o
assorbimento (art. 84 cp): la norma di portata maggiore
assorbe quella di portata minore
• Il Reato consiste in un fatto umano previsto dalla legge
quindi il principio di legalità, che in modo tassativo,
quindi il principio di tassatività ed irretroattivo, quindi
il principio di irretroattività. È attribuibile al soggetto
sia materialmente, in virtù di un nesso causale, quindi
il principio di materialità e sia psicologicamente,
quindi il principio di soggettività. Tale da produrre
un’offesa a un bene costituzionalmente protetto è
sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza
del bene. Il reato quindi è un illecito penale. Si
distingue da altre figure di illecito dall’illecito civile,
illecito amministrativo per la diversa natura della
sanzione che il legislatore
vi collega e cioè
relativamente alla pena, sanzione civile, sanzione
amministrativa.
• È fondamentale distinguere i Delitti dalle
Contravvenzioni che fanno parte dei reati e gli
artt. 17 e 39 codice penale affermano che:
«I reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni, secondo la diversa specie
delle pene per essi rispettivamente stabiliti».
Per i delitti sono previste pene come
l’ergastolo, la reclusione e la multa. Per le
contravvenzioni l’arresto e l’ammenda.
• Gli elementi essenziali che strutturano il reato sono:
l’oggetto giuridico del reato in cui il bene o
l’interesse giuridico viene tutelato dalla norma che
prevede il reato stesso. Il soggetto attivo che è il
soggetto che agisce, l’agente, il soggetto fisico che
pone in essere il comportamento che costituisce il
reato, il soggetto passivo che è il soggetto che
subisce il reato, cioè il titolare del bene o
dell’interesse giuridico tutelato dalla norma, il fatto
riferito alla condotta umana o azione, l’evento, il
nesso di causalità, l’antigiuridicità derivante dal
contrasto tra il fatto e la norma penale, la
colpevolezza e consiste nel nesso psichico fra
l’agente e l’evento lesivo cioè il meccanismo
psicologico mediante il quale è possibile attribuire
l’evento alla volontà dell’agente.
• In merito all’Oggetto Giuridico del Reato si
possono classificare i reati in relazione al bene
giuridico tutelato dalla norma e sono: Reati
monoffensivi che offendono un unico bene
giuridico, Reati plurioffensivi che offendono
congiuntamente due o più beni giuridici, e il
danno criminale che consiste nell’offesa
portata al bene tutelato causando la lesione e
cioè se il bene viene effettivamente e
concretamente leso e la messa in pericolo e
cioè se il bene viene minacciato senza che la
lesione si concretizzi.
• Il Soggetto Attivo del Reato è l’autore del reato, colui che agisce
utilizzando un comportamento che costituisce reato. Tutte le
persone fisiche possono essere soggetti attivi cioè hanno la
capacità penale) senza alcuna distinzione come afferma l’art.
27 della Costituzione. Non possono essere soggetti attivi le
persone giuridiche mentre lo sono le persone fisiche
incardinate negli organi della persona giuridica. Alcune
condizioni
come la minore età, anormalità psico-fisica,
immunità non escludono l’illiceità penale, semplicemente
impediscono l’applicabilità della pena. Bisogna fare una
distinzione fra reati comuni che possono essere commessi da
qualunque persona fisica senza necessità di particolari
qualifiche soggettive e sono: reati propri i quali possono essere
commessi solo da chi abbia una speciale. In ogni caso solo
persone fisiche commettono reati mentre le persone
giuridiche non possono essere soggetti attivi, poiché la
responsabilità penale è sempre personale.
• Il Soggetto Passivo del Reato è la persona
titolare del bene o interesse tutelato dalla
norma penale e leso dal reato e può essere la
persona fisica, persona giuridica o pluralità di
persone. Il soggetto passivo del reato può non
coincidere col soggetto passivo della condotta
o azione. È necessario distinguere il soggetto
passivo del reato dal danneggiato che è colui
che per effetto del reato ha subito un danno
civilmente. Il soggetto passivo può agire
penalmente mentre il danneggiato no.
• Il Fatto del Reato comprende l’azione (o condotta),
l’evento, il nesso causale. L’AZIONE implica la
coscienza e la volontà di agire. Infatti l’Art. 42
codice penale afferma che: «Nessuno può essere
punito per un'azione od omissione preveduto dalla
legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e
volontà». L’Azione è vista dalla legge come
condotta positiva, mentre l’ Omissione come
condotta negativa. L’Omissione consiste nel
mancato compimento di azione dovuta. I Reati
omissivi propri si basa sul semplice fatto
dell’azione non compiuta e consiste di per sé nel
reato. I Reati commissivi mediante omissione
consiste
nell’azione omessa determina una
conseguenza dalla quale si produce il reato.
• La Coscienza e la Volontà costituiscono i
presupposti della condotta. Consistono
nel fatto che gli atti compiuti dall’agente
siano riferibili al volere dell’agente . Tali
atti sono: quelli espressamente e
consapevolmente voluti, quelli non
espressamente voluti ma che si sarebbero
potuti evitare con sforzo di volontà. La
volontà è esclusa in caso di costringimento
attraverso la costrizione fisica altrui e di
forza maggiore attraverso una forza
esterna irresistibile.
• L’Evento del reato si divide in: Naturalistica
in cui qualsiasi modificazione della realtà
naturale è conseguenza della condotta
umana a cui l’ordinamento ricollega dati
effetti; giuridica in cui l’offesa è arrecata
dal reato e consiste nel danno o nella
messa in pericolo del bene tutelato dalla
norma. In questo caso è necessario
classificare i reati in: reati di danno e reati
di messa in pericolo; Reati omissivi propri
e reati omissivi impropri, Reati istantanei
e reati permanenti.
• In merito al Nesso Causale l’ Art. 40 codice
penale afferma che: «Nessuno può essere
considerato autore del reato se l'evento dannoso o
pericoloso che lo caratterizza non è in relazione
causale con un suo comportamento.» Quindi ci
deve essere un Rapporto di causa/effetto fra la
condotta (azione) e l’evento. Perché si
produca l’evento occorre che l’azione sia
adeguata oppure il nesso di causalità sussiste
se l’azione è condicio sine qua non dell’evento
e cioè se l’evento non si sarebbe verificato
senza quella specifica azione.
• L’Antigiuridicità consiste nel contrasto fra il fatto e
l’ordinamento penale e cioè ci deve essere un
contrasto fra il fatto e il bene tutelato, contrasto fra
il fatto e la norma. Tuttavia non sempre tale
contrasto dà origine ad un reato infatti vi sono
circostanze in presenza delle quali un fatto che in
situazioni normali è qualificato come reato non
viene considerato tale e sono le cause di
giustificazione, o scriminanti, o esimenti. Le
cause di giustificazione rendono il fatto lecito ab
origine e non vanno confuse con: le scusanti che
incidono solo sull’elemento soggettivo, facendo
venire meno la colpevolezza. Le cause di non
punibilità invece sono quelle situazioni in cui, pur
in presenza di un fatto antigiuridico e colpevole, la
legge stabilisce la non applicabilità della pena.
• Le Cause di Giustificazione sono previste dagli artt. 50-54 del
codice penale. L’art. 50 codice penale afferma che il consenso
dell’avente diritto si verifica quando la lesione o la messa in
stato di pericolo di un diritto altrui avviene col consenso del
titolare a condizione che si tratti di un diritto disponibile.
L’art. 51 codice penale afferma che l’esercizio di un diritto si
ha quando l’autore del fatto agisce nell’esercizio di un proprio
diritto. Le modalità di esercizio devono essere lecite. Inoltre
l’art. 51 codice penale afferma che il fatto compiuto
nell’adempimento del dovere è imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo di una pubblica autorità. In
tal caso la responsabilità ricade su chi ha dato l’ordine se è
illegittimo. L’art. 52 codice penale riguarda legittima difesa.
L’ art. 54 codice penale riguarda lo stato di necessità e consiste
nella «necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona» purché il pericolo non sia stato
creato volontariamente, non si possa fare diversamente e il
fatto sia proporzionato al pericolo.
• La Colpevolezza consiste nel meccanismo psicologico in virtù
del quale si può attribuire il fatto alla volontà dell’agente. Può
essere definita come: nesso psichico fra l’agente e la sua
condotta e deve essere voluta, oppure in contrasto fra la
volontà dell’agente e il precetto contenuto nella norma. Il
Presupposto della colpevolezza è l’imputabilità all’agente.
Infatti l’Art. 85 codice penale afferma che l’imputabilità
consiste nella capacità di intendere e di volere nel momento
della commissione del fatto che costituisce il reato. Se manca
tale capacità viene meno l’imputabilità e quindi la
colpevolezza. La capacità di intendere e di volere è esclusa
da: Età; Infermità di mente; Condizioni di natura tossica. In
merito all’età: fino a 14 presunzione assoluta di incapacità; da
14 a 18 accertamento caso per caso da parte del giudice;
Infermità mentale: deve sussistere al momento del fatto. Può
essere psichico o fisico, totale o parziale. L’art. 90 codice
penale esclude gli stati emotivi o passionali in quanto non
fanno venire meno né diminuiscono la capacità,
Intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti: non
necessariamente cronica o dipendenza.
• Per quanto riguarda il Dolo, Colpa e Preterintenzione l’ Art. 42 codice
penale afferma che nessuno può essere punito per un fatto previsto
dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo. La norma
pone il dolo come elemento necessario per la punibilità del delitto
reciprocamente se c’è dolo c’è punibilità. In caso di colpa o
preterintenzione la punibilità deve essere prevista dalla legge non è
automatica. La distinzione fra dolo, colpa e preterintenzione è
definita dall’art. 43 codice penale che afferma: Il delitto è doloso, o
secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza
del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione,
quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più
grave di quello voluto dall'agente, è colposo, o contro l'intenzione quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e
reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle
contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere
da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.»
• Il Reato Omissivo è quel reato che può essere frutto oltre
che di un’azione, anche di un’azione mancata, cioè di
un’azione che doveva essere compiuta, ma non lo è
stata
e si ha l’omissione. L’omissione assume
rilevanza giuridica quando il soggetto che doveva
compiere l’azione e l’ha omessa aveva l’effettiva
capacità di compiere l’azione richiesta. L’omissione si
verifica quando l’atto che doveva essere compiuto non
può più esserlo perché sono venute meno le condizioni
materiali, o perché è passato il tempo o è scaduto il
termine. L’ Art, 40, comma 2, codice penale afferma
inoltre: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» Il Reato
omissivo improprio si verifica quando l’omissione non
produce di per sé il reato, ma un evento che si
configura esso come reato o è collegato al reato.
• Le contravvenzioni si distinguono dai reati
come afferma l’art. 39 codice penale solo in
base alla pena stabilita dalla legge e
avviene con l’arresto e/o ammenda. Allo
stesso modo dei reati, le contravvenzioni si
distinguono in: Contravvenzioni di azione,
Contravvenzioni
omissive
proprie,
Contravvenzioni omissive improprie. La
distinzione fra dolo e colpa si applica
anche alle contravvenzioni. Per la
punibilità è necessaria almeno la colpa.
• La pena è la sanzione conseguente alla violazione del
precetto penale. I caratteri essenziali sono: Afflittività
cioè tende ad infliggere una vera e propria sofferenza
ovviamente non fisica, ma consistente di solito nella
diminuzione o privazione della libertà personale. È
esclusivamente punitiva e non ha carattere riparatorio
né risarcitorio. Per riparazione o risarcimento il
soggetto passivo o il danneggiato devono rivolgersi alla
giustizia civile. È personalissima colpisce solo l’autore
del reato. La sua applicazione è disciplinata
rigorosamente dalla legge sulla base del principio di
legalità della pena. È inflitta solo nei casi stabiliti dalla
legge. È una sanzione pubblica, sempre comminata da
un’autorità giudiziaria a seguito di processo penale.
Può essere revocata solo nei casi stabiliti dalla legge e
deve essere proporzionata alla gravità del reato.
• Le Pene sono elencate nell’art. 17 codice penale e le Pene principali
sono: Pene detentive come l’ergastolo, reclusione, arresto, Pene
pecuniarie come la multa, ammenda, Pene accessorie queste si
aggiungono in alcuni casi a quelle principali e sono: interdizione dai
pubblici uffici, interdizione da una professione, interdizione legale,
incapacità di contrattare con la P.A., estinzione del rapporto di
lavoro o impiego, pubblicazione della sentenza sui giornali. Le Pene
detentive escluso l’ergastolo prevede: La reclusione e consiste nella
privazione della libertà personale con obbligo di lavoro e isolamento
notturno da 15 gg a 24 anni, elevabili a 30 anni. Si applica ai delitti:
L’arresto come sopra però da un minimo di 5 gg a un massimo di 3
anni e ciò si applica alle contravvenzioni. Le Pene pecuniarie sono:
La multa e consiste nel pagamento allo Stato di una somma di
denaro compresa fra 50 e 50.000 euro. Può essere aggiunta alla
reclusione nel caso di reati di lucro. Mentre si applica ai delitti:
L’ammenda con il pagamento di somma di denaro in favore dello
Stato da 20 a 10.000 euro. Si applica alle contravvenzioni l’esatta
determinazione dell’importo rientra nella discrezionalità del giudice
ma non è illimitata.
• Le Pene sono elencate nell’art. 17 codice penale e le Pene principali
sono: Pene detentive come l’ergastolo, reclusione, arresto, Pene
pecuniarie come la multa, ammenda, Pene accessorie queste si
aggiungono in alcuni casi a quelle principali e sono: interdizione dai
pubblici uffici, interdizione da una professione, interdizione legale,
incapacità di contrattare con la P.A., estinzione del rapporto di
lavoro o impiego, pubblicazione della sentenza sui giornali. Le Pene
detentive escluso l’ergastolo prevede: La reclusione e consiste nella
privazione della libertà personale con obbligo di lavoro e isolamento
notturno da 15 gg a 24 anni, elevabili a 30 anni. Si applica ai delitti:
L’arresto come sopra però da un minimo di 5 gg a un massimo di 3
anni e ciò si applica alle contravvenzioni. Le Pene pecuniarie sono:
La multa e consiste nel pagamento allo Stato di una somma di
denaro compresa fra 50 e 50.000 euro. Può essere aggiunta alla
reclusione nel caso di reati di lucro. Mentre si applica ai delitti:
L’ammenda con il pagamento di somma di denaro in favore dello
Stato da 20 a 10.000 euro. Si applica alle contravvenzioni l’esatta
determinazione dell’importo rientra nella discrezionalità del giudice
ma non è illimitata.
• Il concetto di punibilità consiste nell’applicabilità
della pena ed è applicabile quando si verifichino le
seguenti condizioni: commissione di un reato accertato
in capo all’autore, assenza di cause personali di
esclusione della pena, presenza di eventuali condizioni
obiettive di punibilità. Costituiscono cause di
estinzione della punibilità in quanto estinguono o il
reato o solo la pena con: La morte del reo, L’amnistia
che estingue il reato. È stabilita con legge approvata a
maggioranza dei 2/3 dai due rami del Parlamento.
Consiste nella rinuncia da parte dello Stato a far valere
la propria potestà punitiva. L’indulto non estingue il
reato, che rimane, ma solo la pena principale, neppure
quelle accessorie . Approvato come sopra. La grazia
che è un atto di clemenza discrezionale del capo dello
Stato.
• La Prescrizione è una causa di estinzione della
punibilità. Può agire sul reato oppure sulla pena e
consiste nella rinuncia da parte dello Stato a far
valere la propria potestà punitiva , in
considerazione del tempo trascorso dalla
commissione del reato, prima che si sia formato il
giudicato. Infatti l’Art. 157 codice penale stabilisce
che: «ciascuna fattispecie di reato ha un proprio
termine-base di prescrizione, coincidente con la pena
edittale massima stabilita dalla legge.» In ogni caso per
i delitti il minimo previsto è di 6 anni e per le
contravvenzioni il minino previsto è di 4 anni.Il
termine di prescrizione è aumentato per reati
particolari.
• Esistono altre cause di Estinzione del Reato infatti gli Artt.
162-162/bis codice penale considerano: l’Oblazione
che è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e
comunque solo per reati minori. Consiste nella
possibilità dell’interessato di pagare una somma di
denaro
e il reato viene derubricato ad illecito
amministrativo. La decisione spetta al giudice. Mentre
gli Artt. 163-168 codice penale prevedono: la
Sospensione condizionale della pena in caso di
condanna fino a un massimo di 2 anni il giudice può
sospendere l’esecuzione della pena, a condizione che
entro un certo periodo di tempo il colpevole non
commetta un nuovo reato. Se l’illecito viene commesso,
il reo deve scontare la pena sospesa e anche la nuova.
Il termine è di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le
contravvenzioni.
• Le Conseguenze Civili del Reato si hanno
quando un dato fatto, oltre a configurare
un illecito penale, costituisce anche un
illecito civile, amministrativo, disciplinare,
ecc, ne derivano conseguenze giuridiche
ulteriori rispetto a quelle penali così come
definito dagli Artt. 185-198 codice penale.
Tali conseguenze sono: la restituzione del
maltolto inclusa la restituzione in pristino
stato, obbligo di risarcire il danno, obbligo
di rimborsare allo Stato le spese per il
mantenimento durante la detenzione.
• I Delitti contro la P.A. sono trattati nel Libro II,
Titolo II, del codice penale in base agli artt.
314-350. La disciplina è suddivisa in due capi:
delitti dei Pubblici Ufficiali (P.U.) contro la
P.A. Sono reati propri e delitti dei privati
contro la P.A. con riferimento alla Legge
6.11.2012, n. 190 legge anticorruzione; Legge
27.5.2015, n. 69 legge anticorruzione del
2015. Il bene tutelato da queste norme è il
regolare funzionamento del buon andamento
e il prestigio della P.A., nonché quello dei
soggetti che ad essa appartengono.
• Per quanto riguarda i Delitti contro la PA bisogna fare
chiarezza su alcuni concetti e tra questi rientra la
nozione di Pubblico Ufficiale (P.U.) disciplinato
dall’Art. 357 codice penale e afferma che: «Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa
giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è
pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi.» Quindi il P.U. è colui che esercita una
pubblica funzione.
• Il Pubblico Ufficiale è colui che in veste di
Funzionario Pubblico, funzione disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi, e che si svolge per mezzo di
poteri autoritativi. Non solo il funzionario
pubblico, ma anche il privato che nell’ambito
di poteri di diritto pubblico concorre alla
formazione o alla manifestazione della
volontà della P.A. Anche il funzionario di
fatto, cioè colui che esercita effettivamente
una pubblica funzione senza una formale e
regolare investitura (anche se annullabile o
nulla ma non dichiarata) con la tolleranza o
acquiescenza della P.A.
• L’Incaricato di Pubblico Servizio è in base all’ Art.
358 codice penale: «Agli effetti della legge
penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio. Per pubblico servizio deve
intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme
della
pubblica
funzione,
ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici
di quest'ultima.» Sono esclusi coloro che
svolgono solo mansioni d’ordine o materiali si
rimane nell’ambito della pubblica funzione,
ma privata dei suoi poteri tipici. Questa è la
differenza fra pubblica funzione e pubblico
servizio.
• L’Esercente Servizio di Pubblica Necessità’ è
disciplinato dall’ Art. 359 codice penale in cui
si afferma che: i privati che esercitano
professioni il cui esercizio è vietato senza una
speciale abilitazione statale come per es.
medici, avvocati, ingegneri, architetti, ecc. e
quando il pubblico è obbligato per legge
come per es. il notaio per compravendita
necessario per valersi della loro opera, i
privati che svolgono un servizio dichiarato di
pubblica necessità da un atto della P.A. il
pubblico servizio richiede una concessione, il
servizio di pubblica necessità una semplice
autorizzazione
• Il Peculato secondo l’ Art. 314 codice penale si ha quando: «Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da
quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita.» Da qui si evince che l’Oggetto giuridico è
il patrimonio della P.A. ma anche eventualmente di un privato), il
Soggetto attivo è il Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico
servizio (IPS), il Soggetto passivo è la P.A o il privato e la norma
dice «denaro o altra cosa mobile altrui.» Il Denaro e cosa mobile
costituiscono l’oggetto materiale del reato. Per ragione del suo
ufficio non basta che ne abbia il possesso, ma questo deve essere
causalmente collegato all’esercizio della funzione. Se ne appropria
cioè si comporta come se ne fosse il proprietario. I beni tutelati dalla
norma sono: il regolare funzionamento della P.A e il suo prestigio ed
evitare danni patrimoniali. È stato abolito il peculato per distrazione
cioè non appropriazione ma utilizzo per fini diversi come l’abuso
d’ufficio. Peculato d’uso: uso momentaneo e restituzione. Il Dolo
generico: è la coscienza e volontà di commettere un reato e la Pena
consiste nella reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
• La Concussione è disciplinato dall’ Art. 317 codice penale: «Il pubblico ufficiale
o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.» Le leggi
anticorruzione del 2012 e 2015 hanno separato la concussione per costrizione
da quella per induzione. Si ha la costrizione quando il reo agisce con
modalità e pressioni tali da non lasciare margini di libertà e di
autodeterminazione anche con violenza o minacce. Si ha l’induzione quando
l’intensità della pressione è minore, la richiesta è nascosta e subdola,
prospettando un tornaconto, ma comunque in grado di determinare uno
stato di soggezione. È stata introdotta per evitare che il corruttore potesse
spacciarsi per concusso, ora è punibile anche il concusso. Per cui il Soggetto
attivo è il pubblico ufficiale o IPS mentre il Soggetto passivo è sia la P.A. sia
chi subisce il danno derivante. L’ Abuso consiste nel fare della propria
qualità cioè della qualifica soggettiva di PU e/o dei poteri di cui sia
legittimamente titolare un uso diverso da quello previsto dalla legge.
L’effetto della costrizione o dell’induzione è la dazione o la promessa
indebita di denaro o altra utilità, per cui il Dolo è generico. La Pena va da 6
a 12 anni in caso di concussione per costrizione e da 6 a 10 anni e 6 mesi nel
caso di concussione per induzione. Per il PU e reclusione fino a 3 anni per il
concusso.
• Esistono diverse forme di corruzione e la definizione generale:
È l’accordo fra un Pubblico Ufficiale o un IPS e un privato, in
forza del quale il primo accetta dal privato un compenso in
denaro o altra utilità indebito per un’attività pertinente
all’esercizio delle sue funzioni d’ufficio. Bisogna distinguere
fra: corruzione per l’esercizio delle funzioni così come
definito dall’art. 318 del codice penale e cioè per fare un atto
che comunque si sarebbe dovuto fare. Si dice anche corruzione
impropria. È avviene per atto contrario ai doveri d’ufficio e
cioè per omettere o ritardare un atto d’ufficio oppure per
compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. Si dice anche
corruzione propria e si distingue in: Antecedente e si ha
quando il fatto corruttivo si riferisce ad un atto che il PU deve
ancora compiere e Susseguente e si verifica quando il fatto
corruttivo si riferisce ad un atto che il PU ha già compiuto.
• La Corruzione Impropria viene disciplinato
dall’ Art. 318 e afferma che: «Il pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra
utilità o ne accetta la promessa è punito con la
reclusione da uno a sei anni.» È un reato
plurisoggettivo
in quanto richiede la
partecipazione di entrambi i soggetti. Il
reato si consuma con l’accettazione della
dazione o della promessa.
• La Corruzione Propria anch’essa è disciplinata dall’ Art. 319 in cui si
afferma che: «Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o
per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.» Qui
l’atto è contrario ai doveri d’ufficio e perciò la pena è più
grave. Si deve distinguere se il caso in cui l’atto è ancora da
compiere in quanto la corruzione propria è antecedente e
quello in cui è già stato compiuto e quindi la corruzione
propria è susseguente. In entrambi i casi i soggetti attivi sono
il PU e il privato. L’Oggetto dell’accordo è il compimento o
l’omissione o il ritardo dell’atto contrario al dovere. Qui il Dolo
è specifico se riguarda la corruzione antecedente e cioè in cui
il fatto è compiuto per il fine particolare indicato nella norma
diverso dal Dolo generico in cui la corruzione è susseguente.
Le pene sono le stesse in entrambi i casi e per entrambi gli
agenti.
• L’Abuso d’Ufficio viene disciplinato dall’ Art. 323 in cui si afferma che:
«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non
residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.» Il Soggetto attivo è il P.U. o IPS
e qui la norma definisce che il soggetto sia regolarmente investito
della funzione, che sia competente a compiere l’atto il quale deve
realizzarsi nello svolgimento delle funzioni. Non basta il semplice
abuso della qualità di PU, ma è necessario il concreto esercizio delle
funzioni e che il Pu abusi di queste. Inoltre è richiesta l’effettività del
danno o del vantaggio e occorre che si siano realizzati. Infine si
introduce un dovere generale di astensione in caso di conflitto di
interessi propri o di congiunti o comunque nei casi previsti. La Pena
è la reclusione da 1 a 4 anni.
• Il Rifiuto di Atti d’Ufficio è disciplinato dall’ Art. 328 codice
penale: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni. Il comma 1 individua una serie di atti qualificati
per i quali viene punita tanto l’omissione, quanto il
ritardo. Il Rifiuto implica un comportamento attivo che
esprima la volontà di non compiere l’atto, non basta la
semplice inerzia. Il rifiuto implica una richiesta da
parte del privato, quindi sono esclusi gli atti dovuti a
fronte dei quali non c’è una richiesta. Deve essere
indebito cioè privo di giustificazioni fondate su una
norma di legge o su qualche disposizione della P.A.
Richiede il dolo, cioè la volontà di rifiutare l’atto e la
Pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 2 anni.
• Il Rifiuto d’Ufficio per quanto riguarda ciò che è fuori dei casi
previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa.» Perché vi sia omissione è
necessario che: vi sia una richiesta scritta da parte
dell’interessato, siano trascorsi 30 gg dalla ricezione, Il
PU non abbia compiuto l’atto e neppure abbia
risposto per esporre le ragioni del ritardo. È richiesto il
dolo e la Pena comprende la reclusione fino ad un
anno o multa fino a 1.032 euro.
• I Delitti dei Privati contro la PA sono i reati
previsti dagli artt. 336-356 codice penale e
l’offesa non viene dalla P.A., ma da privati
attraverso la Violenza o minaccia a P.U.
L’art. 336 codice penale afferma che:
«Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio
o del servizio, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
• Nella Violenza o Minaccia al Pubblico Ufficiale la
pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è
commesso per costringere alcuna delle persone
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio
o servizio, o per influire, comunque, su di essa.»
Esistono due ipotesi diverse e cioè gli atti
contrari ai doveri e atti d’ufficio. La Pena è
differenziata: nel primo caso da 6 mesi a 5
anni nel secondo fino a 3 anni. Dolo specifico
esiste in entrambi i casi. L’oggetto della tutela
è il regolare funzionamento della P.A. e la
persona del PU o dell’IPS.
• La Resistenza al Pubblico Ufficiale è disciplinato
dall’ Art. 337 codice penale e afferma che:
«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a
un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un
pubblico servizio, mentre compie un atto
d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti,
gli prestano assistenza, è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.» La differenza col
336 consiste nel fatto che qui il reato viene
compiuto nel mentre che il PU o IPS sta
compiendo atti del suo ufficio. La finalità è di
opporsi. La resistenza passiva non integra il
reato. Se si va oltre la semplice opposizione o
resistenza si configurano altri reati.
• La Violenza o Minaccia al Corpo Politico si riferisce oltre che ai
corpi politici come le Camere, Governo, Assemblee regionali,
ecc. anche ai corpi: amministrativi come i Consigli comunali e
provinciali e relative Giunte, altri organi amministrativi,
Giudiziari come i Tribunali, Corti d’Appello Cassazione, TAR,
CdS, Corte Conti. Ogni altra autorità costituita in collegio che
eserciti una funzione pubblica come ad es. commissione di
concorso pubblico. Le imprese esercenti un servizio di
pubblica necessità e ai loro componenti. Infatti l’Art. 338
codice penale afferma che: «Chiunque usa violenza o minaccia
ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli
componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi
pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli
componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con
la reclusione da uno a sette anni.» Qui il fine è di impedire o
turbare l’attività del corpo collegiale. Nei due commi
successivi invece l’oggetto è: il singolo provvedimento da
adottare o già adottato dal collegio e la delibera di un’impresa
esercente un pubblico servizio.
• Il Traffico di Influenze Illecite è disciplinato dall’ Art. 346/bis
codice penale in cui si afferma che: «Chiunque, fuori dei casi di
concorso nei reati sfruttando o vantando relazioni esistenti o
asserite con un PU o un IPS, indebitamente fa dare o promettere, a
sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria
mediazione illecita verso un PU o IPS, ovvero per remunerarlo
in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è
punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e
sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette
denaro o altra utilità. Il Soggetto attivo è chiunque e si tratta di
un reato comune. La Fattispecie autonoma che si realizza al di
fuori dei casi di corruzione propria e impropria, corruzione in
atti giudiziari, istigazione alla corruzione, ecc. si consuma nel
momento in cui l’agente ottiene il denaro o altra utilità. Il
Dolo generico consistente nella volontà e consapevolezza di
realizzare il comportamento tipizzato dalla norma e di ricevere
il compenso. La Pena è la reclusione da 1 anno a 4 anni e 6
mesi
Note integrative
•
DIFFERIMENTO secondo la LEGGE 241/1990 è :Il potere di differimento è definito dall'art. 24, L. n.
241/1990 e dall'art. 9, D.P.R. n. 184/2006 e definisce come segue: "l'accesso ai documenti
amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento",
mentre l'art. 9, D.P.R. n. 184/2006 dispone che "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia
sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della
legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria
dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata". Il potere di differimento: implica una temporanea "sospensione" dell'accesso per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge in quanto
i documenti richiesti sono connessi a quest’ultimi, o per salvaguardare specifiche esigenze
dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la
cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, presuppone o
spostamento in avanti dell’esame e del tempo dell’accesso è un caso ulteriore oltre al diniego e
all'accoglimento della domanda di accesso. Il responsabile del procedimento deve predisporre un
provvedimento di differimento motivandolo provvedimento con riferimento specifico alla
normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. L’atto che
dispone il differimento dell’accesso ne indica anche la durata (art. 9 2° – 3° co. D.P.R 184/2006)
ossia la PA deve dire espressamente per quanto tempo differisce l’accesso a quel documento.
• L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Si distingue in: Accesso civico
semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il
diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti,
informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione; Accesso civico generalizzato che consente a
chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013. L’ANAC con la
deliberazione n.1309 del 2016 ha approvato Linee guida per
l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Di
fatto sono linee guida che specificano approfonditamente come
gestire correttamente le domande di accesso civico generalizzato.
• L’ INDENNITA’ PRESIDENTE DELLA PROVINCIA secondo Il decreto
legge n. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n.
157/2019, nel modificare la L. n. 56/2014, ha reintrodotto, con l’art.
57-quater, co. 4, l’indennità di funzione del Presidente della
Provincia e si afferma che la norma ha fissato l’indennità in misura
pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, ponendola a carico
del bilancio dell’Ente, e prevedendo che non possa essere cumulata
con quella percepita in qualità di sindaco, in conseguenza alla
provincia faranno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto
all’indennità prevista per il sindaco – che resta a carico del comune
– e non l’intero importo dell’indennità stabilita per il presidente
della provincia. L’indennità decorre dal 1° gennaio 2020 e in caso di
vacanza della carica di Presidente della Provincia, l’emolumento va
riconosciuto anche al Vice Presidente in quanto esercente le
funzioni vicarie spettanti al titolare nel periodo di vacanza.
•
CONSIGLIERI E COMPONENTI ASSEMBLEA SINDACI: Ai sensi del comma
84 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", gli incarichi di consigliere
provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a
titolo gratuito. Le FUNZIONI PROPRIE è quella che compete solo al
Comune ed il cui esercizio non può essere espletato da altri enti; è una
funzione che è fissata dalla legge, in modo preciso. Le funzioni proprie
sono previste dall'art. 13 del TUEL il quale prevede che: «spettano al
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed
il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze». L’art.13 del TUEL non definisce una lista esaustiva delle
funzioni comunali, considerando che la legislazione in questo campo è in
continua evoluzione. Per individuare, quindi, le funzioni di volta in volta
assegnate ai comuni, occorrerà fare riferimento alle specifiche disposizioni
normative. L’elenco delle funzioni del Comune più recente è inserito nella
L. 122/2010 Art.14 c.27 (Mod. da L.135/2012) (spending review) ed è
valido per tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione
demografica.
•
Le FUNZIONI CONFERITE secondo il 5° comma dell’articolo 3, del TUEL i Comuni sono titolari anche di
funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, quindi i comuni possono esercitare funzioni
amministrative ulteriori a quelle proprie. Dette funzioni debbono però essere loro attribuite o delegate
dallo Stato o dalle regioni. Lo Stato e le regioni possono attribuire o delegare funzioni ai comuni solo
mediante leggi, che dovranno individuare non solo le funzioni, ma anche le risorse finanziarie occorrenti
per il loro corretto svolgimento e le modalità per l’erogazione di tali risorse ai comuni. Queste risorse
potranno ricomprendere anche quelle umane, con eventuale trasferimento del personale necessario per
l’esercizio di tali funzioni delegate. La funzione viene conferita in base ad una legge statale o regionale e
riguarda materie di competenza esclusiva dello Stato o della Regione di riferimento che, con una apposita
norma, viene attribuita al Comune, in quanto livello territoriale più prossimo ai cittadini; di fatto vi è un
passaggio di funzione da un ente ad un altro. Il D.lgs. n.112/1998 emanato in attuazione della L. n.
59/1997 è una tipica norma di conferimento di funzioni ai Comuni, poiché ha assegnato a quest'ultimi enti
specifiche competenze amministrative. Le FUNZIONI STATALI DELEGATE: Il Comune svolge anche funzioni
amministrative per servizi di competenza statale, quali, i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai
sensi dell'articolo 54 del TUEL. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie. In questo caso il Comune è chiamato ad espletare servizi pur appartenenti alla competenza
dello Stato, in relazione al diretto contatto col territorio. L’articolo 14 del TUEL definisce i servizi che il
comune gestisce per conto dello Stato: elettorale; anagrafe; stato civile; statistica;leva militare. Sempre
con legge statale (si tratta di una previsione di riserva di legge), ai sensi del comma 3, è possibile affidare
alla gestione comunale ulteriori servizi, di volta in volta definiti dai singoli provvedimenti legislativi. Il
comma 3, stabilisce, tuttavia una condizione: lo Stato può assegnare ai comuni ulteriori servizi, soltanto a
patto che attribuisca loro le necessarie risorse finanziarie. Il comma 2 dell’articolo in esame individua
l’organo cui è demandato il compito di gestire le funzioni indicate al comma 1 nel sindaco, che le esercita
non quale capo dell’amministrazione comunale, bensì come ufficiale di Governo. La precisazione del
comma 2 tende a sottolineare ancor di più che si tratta di funzioni statali gestite attraverso i comuni. Il
Sindaco disimpegna questi compiti generalmente mediante delega ai funzionari preposti ai servizi
demografici e agli specifici uffici di statistica.
•
Le Regioni, le Province, le Città Metropolitane ed i Comuni “sono collocati al fianco dello Stato
come elementi costitutivi della Repubblica” dall’art. 114 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 3 del
2001. L’art. 5 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. La norma
costituzionale stabilisce il principio del “decentramento amministrativo”. I REGOLAMENTI: I
regolamenti sono atti formalmente amministrativi, in quanto promananti da organi del potere
esecutivo, ma sostanzialmente normativi; gli stessi, infatti, risultano idonei ad innovare, con
prescrizioni generali ed astratte, l’ordinamento giuridico. LE ORDINANZE: Nell’ambito del diritto
amministrativo per ordinanze si in- tendono quegli atti che creano obblighi o divieti e, in linea
generale, impongono ordini. Le ordinanze contingibili e urgenti sono atti a contenuto atipico che
l’amministrazione, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitata ad adottare per
fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina normativa di rango primario,
ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento. Esse vanno,
peraltro, di- stinte dagli atti necessitati, cui vanno ricondotte quelle tipologie di provvedimenti la
cui adozione è subordinata dal legislatore al riscontro, in sede amministrativa, di talune situazioni di
pericolo già peraltro predeterminate dalla norma attributiva del potere: è il caso delle occupazioni
di urgenza. Viceversa, le ordinanze di necessità e di urgenza segnano una deroga ai principi di
tipicità e nominatività: si connotano per un’atipicità contenutistica, necessaria per assicurare una
elasticità di manovra all’amministrazione al fine di fronteggiare situazioni eccezionali, spettando
all’amministrazione determi- nare le misure adeguate ad affrontarle, dando corpo al provvedimento
da adottare. Quanto ai presupposti per l’adozione, le ordinanze in questione possono essere
emanate in presenza di un pericolo di danno grave e della indifferibilità dell’intervento urgente.
GLI STATUTI: sono atti normativi contenenti le disposizioni fondamentali sull’organizzazione e
sull’attività di un ente. Lo statuto è espressione di una potestà organizzatoria di tipo normativo che
può riguardare lo stesso ente che emana. LE CIRCOLARI: Le circolari sono mezzi con cui le
amministrazioni comunicano ogni sorta di atto giuridico che può essere portato a conoscenza degli
altri uffici mediante circolare.
•
La giunta comunale è un organo collegiale composta dal Sindaco che ne è anche il presidente
e gli assessori. È eletta dal sindaco ma deve ottenere l'approvazione del consiglio. Opera
attraverso deliberazioni collegiali. Il consiglio comunale è eletto dai cittadini. Il numero dei
componenti varia in base agli ordinamenti giuridici ed è correlato alla popolazione dell'ente.
Anche il sindaco viene eletto ma non può esercitare se non ha l'approvazione del consiglio. Il
consiglio non amministra ma vota i provvedimenti della giunta. Le sue funzioni vanno da
quelle normative, di approvazione del bilancio comunale e di controllo politico sugli organi
esecutivi. Il consiglio regionale è l'organo legislativo rappresentativo di ogni regione. Dispone
di personalità giuridica, di regolamenti autonomi, un proprio bilancio e un proprio personale.
I consiglieri sono eletti dai cittadini da un minimo di 20 a un massimo di 80. Ha funzioni
legislative sulle materie di competenza regionale, al consiglio spetta l'amministrazione degli
uffici e dei servizi della regione, ha funzioni di controllo sull'operato del presidente della
giunta regionale e della giunta regionale. La giunta regionale è composta dal presidente della
giunta regionale e dagli assessori. Ha competenza esecutive in merito alle leggi e alle
deliberazione del consiglio. Alla giunta spetta il programma e i piani della regione, dei bilanci
regionali, coordina le attività degli uffici regionali al cui capo sono posti i singoli assessori. La
giunta inoltre ha il potere di iniziativa legislativa in quanto può predisporre disegni di legge
regionali. L’art. 11, l. 241/1990, contempla i c.d. accordi integrativi (o determinativi del
contenuto) e sostitutivi. Si tratta di accordi con i quali la p.a. determina d’accordo col privato
interessato il contenuto di un provvedimento discrezionale ovvero adotta col privato una
convenzione che fa stato in luogo del provvedimento in questione. Tali determinazioni a
concludere l’accordo devono avvenire, secondo la legge, nel corso del procedimento
amministrativo, già avviato dalla p.a. per adottare il provvedimento richiesto, sentite le
osservazioni e le proposte dei partecipanti al procedimento.
•
IL SOGGETTO che è l'ente, tramite chi lo rappresenta, che emana l'atto (si
dovrà comunque trattare di un organo attivo); ad esempio, quindi, il
preside di una scuola o un sindaco nel suo Comune. L'OGGETTO che è un
comportamento, un fatto o un bene (ad esempio: il comportamento
dell'automobilista, che viola una norma del codice stradale, è oggetto del
verbale del vigile); IL CONTENUTO che consiste nella dichiarazione di
volontà del soggetto che ha emanato l'atto (ovvero si deve poter capire ciò
che la Pubblica Amministrazione ha inteso disporre); LA FORMA che è il
modo di essere dell’atto; in alcuni casi, infatti, la legge prevede la forma
scritta (esempio il verbale del vigili) ed in altri casi la forma è libera; LA
CAUSA , ovvero la finalità dell'atto, è la finalità tipica di pubblico interesse
prevista dall'ordinamento per l'atto. Ad esempio, la causa
dell'espropriazione consiste nel trasferimento coattivo del bene da un
cittadino privato alla Pubblica Amministrazione, dietro il corrispettivo di
un indennizzo. Le unioni dei Comuni (art. 32 TUEL) sono enti locali
costituiti da due o più Comuni, di norma confinanti, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati. Le seguenti attività possono essere
svolte dalle unioni dei Comuni che le costituiscono, con le funzioni di
responsabile per la trasparenza svolte da un Funzionario nominato dal
Presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei Comuni che la
compongono.
•
Le antinomie sono quelle norme dal contenuto incompatibile sono poste da fonti
equiparate, ossia che hanno lo stesso rango gerarchico e stessa competenza,
quindi per risolvere l’antinomia è necessario utilizzare l’ordine cronologico, in base
ad esso la norma contenuta nella legge precedente non trova applicazione ed è
abrogata dall’entrata in vigore della successiva. Un contratto nullo è privo di effetti
e secondo l'art. 1418 c.c. Il contratto è nullo: quando è contrario a norme
imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo
delle parti, causa, oggetto, forma); quando la causa o i motivi sono illeciti, laddove
determinanti per la conclusione del contratto; quando l'oggetto del contratto è
impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; in tutti gli altri casi stabiliti
dalla legge,quindi il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di
mero accertamento, mentre il contratto annullabile produce effetti, che il giudice
può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva e sono considerate cause
di annullabilità del contratto: l'incapacità di una delle parti (ad es. nel caso di
contratti conclusi da minore o incapace di intendere e di volere; ecc.) (art. 1425
c.c.); il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo (c.d. vizi
del consenso, art. 1427 c.c.). Per essere causa di annullamento, l'errore deve
essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.);
la violenza può anche essere esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.); il dolo deve
consistere in raggiri tali usati da uno dei contraenti, che, senza di essi, l'altra parte
non avrebbe prestato il proprio consenso (art. 1439 c.c.)
•
La distinzione dipende dall'organizzazione di un ente: se l'ente è di dimensioni medio-grandi
di solito in pianta organica sono presenti anche i dirigenti che sono anche i responsabili dei
servizi, di solito i dirigenti poi nominano i funzionari che fanno parte del proprio servizio
come responsabili di ufficio. Se l'ente è medio piccolo potrebbero non esserci i dirigenti ma
solo funzionari che possono essere contemporaneamente sia responsabili di servizio che di
ufficio. Quindi non è sbagliato sovrapporli perchè possono esserci diverse situazioni,
comunque di solito dirigente è responsabile di servizio e funzionario di ufficio. Differenza fra
concessione ed appalto. L’appalto è un contratto attraverso il quale l'appaltatore si impegna,
a proprio rischio e con mezzi propri, a realizzare un servizio o un’opera per un’altra impresa
appaltante oppure per un committente che ha bisogno di un servizio di questo tipo.
L'imprenditore o impresa appaltatrice, avrà adempiuto ai suoi doveri contrattuali solo ad
opera completata ma l'onere del servizio realizzato graverà solamente sull’amministrazione.
Nel caso di un appalto pubblico un'impresa costruisce e gestisce un’opera (come ad esempio
una scuola, una piscina o un parcheggio) dietro un compenso fisso in denaro pagato
direttamente dall'amministrazione al prestatore di servizi. Il contratto
di concessione presenta le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico ma con una differenza
fondamentale: l'operatore privato, come l'imprenditore, si assume tutti i RISCHI RELATIVI
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO E SI RIVOLGE DIRETTAMENTE ALL’UTENTE FINALE PER QUANTO
RIGUARDA LA RISCOSSIONE DI OGNI TIPO DI TARIFFA O CANONE (es gestione piscina comune
con introito delle tariffe da parte dell’utenza). Si può parlare di concessione quando il servizio
non è rivolto direttamente all’amministrazione ma al pubblico, e quando la remunerazione
del concessionario deriva, almeno prevalentemente, dalla gestione del servizio, ovvero dalla
vendita dei servizi resi al mercato.
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Il risultato della gestione finanziaria è detto risultato di amministrazione e può essere avanzo (se positivo), disavanzo (se
negativo), e pareggio (se uguale a zero). Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa più i residui attivi meno i
residui passivi determinati a fine esercizio; il risultato positivo è detto avanzo, quello negativo disavanzo, quello uguale a
zero pareggio. Il conto economico da cui si ricava il risultato contabile di gestione, evidenzia sinteticamente i costi, i
proventi (o ricavi) ed il risultato economico della gestione dell’esercizio considerato e, come tale, costituisce uno strumento
di informazione dell’andamento economico della gestione (art. 229 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). ll risultato
contabile della gestione, deriva dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi della gestione, indica il risultato della
gestione caratteristica dell’ente. IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ : L'art 1 della L.241/90 contiene l'indicazione dei principi
generali dell'attività amministrativa. In particolare il comma 1 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di
economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. Il principio di
economicità (insieme a quello di efficacia ed efficienza) è alla base del buon andamento dell'azione amministrativa, sancito
dall'art 97 cost. e impone alla PA il conseguimento degli obiettivi con il minor dispendio di mezzi. Il principio di economicità,
quindi, è riscontrabile in tutta l'azione amministrativa. Nel SETTORE CONTRATTI PUBBLICI indica il dovere per
l'amministrazione di fare buon uso delle risorse a disposizione che si identifica, sul piano dell'investimento, con il miglior
acquisto. Le stazioni appaltanti hanno il dovere di garantire la qualità delle prestazioni scegliendo tra gli operatori economici
che contemporaneamente propongono una offerta migliore in termini di costo/qualità. Importantissima è la figura del rup
che coadiuva la stazione appaltante nella scelta dell'affidamento più efficiente/efficace/economico. I CONTROLLI INTERNI DI
GESTIONE, sulla base del dlgs 286/ 1999( attuazione legge Bassanini) hanno l'obiettivo di verificare l'economicità (oltre
efficacia ed efficienza) dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, mediante strumenti di correzione da parte dei
dirigenti, il rapporto tra costi e risultati. Controlli che a sua volta costituiscono la base per il controllo strategico(art 147 tuel)
con cui l'ente può rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, i tempi impiegati rispetto alle previsioni, la qualità dei
servizi erogati e ovviamente gli aspetti economici. Nella MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE sia organizzativa che
individuale (introdotte con il dlgs 150/ 2009) si misurano i risultati raggiunti dall'ente rispetto alla pianificazione di partenza
per poi darne conto attraverso i risultati. La violazione del principio di economicità sfocia in responsabilità amministrativa e
contabile. Tutto il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO è incentrato sul principio di economicità collegato, ovviamente, ai
principi di buon andamento, efficacia, efficienza, pubblicità, tempestività, in quanto l'alleggerimento del procedimento porta
ad una conclusione più rapida e sicura con vantaggi economici sia per il privato interessato, sia per la stessa PA.
L'economicità si traduce nel non aggravamento del procedimento in base al comma 2 art 1 L. 241/90. Il non aggravamento è
riconducibile alla semplificazione procedimentale in cui la conferenza dei servizi, le norme sul silenzio, la scia, gli accordi
procedimentali rappresentano istituti volti ad accelerare, snellire il procedimento stesso. Anche le FORME ASSOCIATIVE DEI
COMUNI hanno alla base il rispetto del principio di economicità. Attraverso le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni,gli
accordi di programma, gli enti possono superare le difficoltà connesse alla frammentazione dei piccoli comuni per la
razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi. Il principio di economicità è
riscontrabile nella contabilità pubblica, nelle forme di autotutela etc.
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PEG è Disciplinato dall'art 169 tuel, rappresenta l'anello di congiunzione tra politica e tecnica. È uno strumento di
programmazione e autorizzazione della spesa, finalizzato ad ordinare e razionalizzare l'attività dell'ente attraverso
la previsione di obiettivi, risorse e responsabilità di gestione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza dell'azione amministrativa così come sancito dall'art 97 costituzione.(Parole povere:
con il peg si attribuiscono le risorse ai dirigenti che dovranno realizzare gli obiettivi prefissati dal vertice politico) È
uno strumento con cui, la giunta( organo politico), ogni anno, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione, sulla base degli obiettivi che l'ente vuole raggiungere, affida le risorse finanziarie e umane ai dirigenti (
organi tecnici). Il peg quindi non ha solo un contenuto finanziario come il bilancio, che per sua natura non si presta
a fotografare la struttura organizzativa dell'ente, ma è un documento che contiene gli obiettivi, indica le dotazioni
organiche e strumentali per realizzare gli obiettivi stessi. Il peg non è obbligatorio negli enti con popolazione
inferiore a 5000 abitanti. Nel peg, la giunta, evidenzia: le attività da svolgere durante l'esercizio, i responsabili che
li dovranno attivare, le risorse a loro disposizione,i tempi entro i quali dovranno essere realizzati gli obiettivi. Il peg
è deliberato, quindi, in coerenza con il bilancio di previsione di cui ne è complementare ma che ha in più una
funzione tutta sua cioè quella di responsabilizzare i dirigenti ( o in loro assenza l'area delle po) attraverso gli
obiettivi da raggiungere. Sono un tutt'uno con il peg, il pdo e il piano delle performance. Quest'ultimo è stato
introdotto dal decreto brunetta con il quale si impone alle amministrazioni di redigere tale piano con lo scopo di
migliorare l'azione amministrativa e con il.quale si individuano gli obiettivi di performance organizzativa e
individuale. Non solo costituisce un obbligo di legge ma assicura una migliore trasparenza in merito a quello che la
pa intende realizzare ed è anche lo strumento di valutazione dell'ente stesso affidata ad un organismo
indipendente, l'oiv. Nel peg le entrate vengono ripartite in titoli ed in tipologie e poi in categorie, capitoli e articoli.
Le spese in missioni e programmi: le missioni sono gli obiettivi strategici perseguiti, i programmi rappresentano le
attività per raggiungere gli obiettivi. Il peg può essere modificato tramite una proposta di variazione presentata
alla giunta e la deliberazione è adottata entro 10 giorni dal ricevimento della proposta; se comporta una modifica
degli stanziamenti delle risorse, serve una delibera di variazione di bilancio. Dunque: Il peg fa parte di un più
grande "progetto" che ogni anno le amministrazioni sono chiamate a realizzare: la programmazione
completamente rivista in seguito al processo di armonizzazione contabile, dlgs 118/ 2011 che inizia con il dup
prosegue con il bilancio di previsione, peg/pdo/PDP e per finire con rendiconto, piano dei risultati, bilancio
consolidato e poi tutto ricomincia dal dup. Il PEG è composto da informazioni rilevanti in grado di definire in modo
sintetico gli obiettivi. Competenza di giunta. Il PDO è composto dal dettaglio completo degli obiettivi di
competenza del direttore generale. Il PDP indica nel dettaglio gli obiettivi corredati da indicatori che consentono il
loro monitoraggio e la misurazione del risultato raggiunto rispetto a quello previsto .
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ANTICORRUZIONE è L'azione amministrativa è sempre più incentrata al principio di trasparenza e anticorruzione
per soddisfare quanto sancito dall'art 97 costituzione, sul buon andamento. La L.190/2012, conosciuta come legge
Severino o anticorruzione, disciplina il fenomeno corruttivo nella pa che viene gestito su 2 livelli: un livello
nazionale attraverso l'adozione del piano nazionale anticorruzione, di durata triennale, aggiornato annualmente,
adottato dall'anac, quale strumento di indirizzo per le pa per promuovere l'adozione di misure di prevenzione;un
livello locale, delle singole pa, che adottano il piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla base delle
direttive del PNA. Approvato dagli organi di vertice, negli enti locali dalla giunta. Pubblicato nella sezione
"amministrazione trasparente " sul sito istituzionale dell'ente. Figura importantissima del piano triennale è il
responsabile della prevenzione, il cui nominativo è inserito nel piano. Negli enti locali tale figura corrisponde con il
segretario o con il dirigente apicale e che svolge attività di controllo degli obblighi di pubblicazione, sull'attuazione
del piano, sulla rotazione dirigenziale, sull'operato dei dipendenti....( il piano è strettamente connesso al piano
delle performance). Risponde sul piano disciplinare erariale e all'immagine della pa nel caso di reato di corruzione
accertato a meno che non dimostri di aver predisposto correttamente tutte le misure e aver vigilato. Altre figure
del piano triennale sono: l'organo di indirizzo ( negli enti locali la giunta che adotta su proposta del responsabile, il
piano triennale), negli enti locali, il sindaco che conferisce incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri di rotazione;
tutti i dirigenti i quali informano il responsabile, gli eventuali referenti indicati dallo stesso responsabile e l'autorità
giudiziaria; l'oiv, l'upd- ufficio procedimenti disciplinari e tutti i dipendenti dell'amministrazione che partecipano al
processo di gestione del rischio e segnalano illeciti al proprio dirigente o all'upd. Ogni amministrazione, inoltre,
adotta misure idonee per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi secondo quanto stabilito dal dlgs 39/ 2013( rapportate ognuno al proprio settore, quindi nel caso di
appalti è lo stesso dlgs 50/ 2016 a ricollegarsi al dlgs 39 e così vua),sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi e sul cumulo di più incarichi di ufficio allo stesso soggetto. I dirigenti annualmente, redigono la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da pubblicare sul sito nella sezione
amministrazione trasparente. Nel piano triennale sono confluiti anche il programma per la trasparenza e
l'integrità ecco perché oggi si parla di piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il piano
triennale si sviluppa attraverso varie fasi ( il cd risk assessment) che permettono di individuare i rischi attraverso
una mappatura delle minacce possibili sia interne all'organizzazione sia esterne in base all'ambiente in cui si
opera. La L.190/2012 indica quali settori sono più a rischio: appalti,contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi
economici,concorsi e servizi e forniture . La mancata predisposizione del piano triennale entro il 31 gennaio di
ogni anno comporta responsabilità dirigenziale da cui potrà derivare il mancato rinnova dell'incarico, la revoca
dell'incarico fino al licenziamento. Altri strumenti di prevenzione della corruzione nella pa sono:
- il codice di comportamento
- il whistleblowing
- il cd pantouflage
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CONTRAZIONE COLLETTIVA E INTEGRATIVA si sviluppa su 2 livelli: nazionale e integrativa. Nel
pubblico impiego la contrattazione ha una struttura più complessa di quella del settore
privato. Questa complessità incide sulle trattative ecco perché si è resa necessaria, fin da
subito, la presenza di un organo tecnico che facesse da mediatore tra gli organi politici e i
sindacati: l'Aran. L'Aran si interfaccia solo con le organizzazioni sindacali che nel comparto
hanno una rappresentatività non inferiore al 5% considerando la media tra dato associativo e
dato elettorale. I comparti sono le unità fondamentali della contrattazione collettiva che oggi
sono 4 (prima 11) in seguito a quanto voluto da brunetta con il dlgs 150/2009 con il quale si è
giunti solo nel 2016 ad un accordo tra aran e sindacati per la loro riduzione. Tutto inizia con
la contrattazione collettiva NAZIONALE, fatta a livello di singolo comparto. In particolare
disciplina:
- diritti e obblighi del rapporto di lavoro( trattamento economico, orario di lavoro, mansioni,
ambiente e sicurezza)
-struttura contrattuale dei rapporti tra i diversi livelli e durata dei contratti collettivi nazionali
e integrativi
- vincoli, limiti, soggetti, risorse, termini e procedure negoziali della contrattazione integrativa
- in alcune materie incontra dei limiti previsti dalla legge( sanzioni disciplinari, violazioni delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità)
-in alcune materie è esclusa( organizzazione uffici, conferimento e revoca incarichi
dirigenziali, personale non soggetto a privatizzazione). A livello di singola amministrazione c'è
poi la contrattazione INTEGRATIVA , col fine di assicurare una maggiore produttività
incentivando l'impegno e la qualità delle performance dei dipendenti. È finalizzata alla
stipulazione dei contratti che obbligano reciprocamente le parti. La contrattazione collettiva
nazionale tra aran e sindacati si svolge attraverso varie fasi .
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PRIVATIZZAZIONE PUBBLICO IMPIEGO .Nonostante i principi fondamentali del lavoro alle dipendenze della PA trovino
fondamento nella costituzione" -art 97 buon andamento e imparzialità -art 98 servizio esclusivo della nazione -artt
28/29/40 responsabilità diretta dipendenti e diritto allo sciopero nel corso degli anni 90 si è sviluppata l'idea di evitare alle
PA lo spreco di risorse umane ed economiche, aumentando la produttività sulla base anche di quanto sancito dalla L241/90
e sui principi sui quali si fonda:efficienza, efficacia, economicità. Da qui è derivato il processo di privatizzazione, le cui tappe
sono state: dlgs 29/93, prima privatizzazione con il quale si è stabilito che i rapporti di lavoro alle dipendenze della PA
fossero disciplinati dal ccnl. Tale decreto si proponeva di accrescere l'efficienza delle amministrazioni e razionalizzare il costo
del lavoro pubblico. Il decreto ha ampliato la responsabilità dei dirigenti e ha introdotto il principio di separazione tra tecnica
e politica. L59/97 BASSANINI, seconda privatizzazione, con la quale si stabilisce che le PA hanno, nei confronti dei propri
dipendenti, stessi diritti, poteri e obblighi del datore di lavoro privato. Fondamentale il passaggio delle controversie di lavoro
dal giudice amministrativo a quello ordinario:
-dlgs 165/2001 che ha modificato il decreto 29/93 e che è il testo unico attuale che disciplina il lavoro pubblico
-dlgs 150/2009, BRUNETTA, che è intervenuto in materia di contrattazione collettiva, ha introdotto il ciclo delle performance
con relativa valorizzazione del merito e la responsabilità disciplinare da cui può derivare il licenziamento e il risarcimento del
danno.
L'obiettivo è una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, il contrasto
all'assenteismo e alla scarsa produttività e la traspare dell'operato della PA con la Riforma Madia, quarta fase della
privatizzazione, con le sue deleghe con cui il consiglio ha adottato il dlgs 74/2017 e il 75/2017 che hanno l'importanza per
aver modificato la disciplina delle performance, delle assunzioni attraverso l'introduzione di un piano triennale dei
fabbisogni, dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo. Il dlgs 276/2000 ha esteso la privatizzazione agli enti locali
anche se è stato il tupi a disciplinare in maniera dettagliata l'instaurazione dei contratti mediante appositi livelli di
contrattazione. Dalla privatizzazione sono rimaste ESCLUSE alcune categorie: magistrati e avvocati dello stato, personale
della carriera diplomatica, dipendenti forze armate. Le CONSEGUENZE della PRIVATIZZAZIONE sono: passaggio dal giudice
amministrativo a quello ordinario. Al giudice amministrativo restano le controversie relative alle procedure concorsuali e le
controversie delle categorie escluse dalla privatizzazione ( avvocati, magistrati, personale carriera diplomatica, dipendenti
forze dell'ordine), contratto di lavoro individuale e non più atto di nomina, applicazione del dlgs 81/2008 sulla sicurezza
luoghi di lavoro. Come qualsiasi altra azienda anche la Pubblica Amministrazione deve sottostare alla normativa in materia di
sicurezza e prevenzione sui luoghi di Lavoro. Importante è la figura del datore di lavoro: sindaco, rettori, dirigenti scolastici.
Oltre a quella del datore di lavoro ci sono altre figure necessarie alla sicurezza:
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• può essere presente un medico nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria;
• addetti alle squadre di primo soccorso
• uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Riduzione dei comparti a 4: funzioni centrali, locali, istruzione e ricerca, sanità, ccnl con l'istituzione dell' ARAN quale
intermediario tra gli organi politici e i sindacati vista la complessità dell' organizzazione della PA. La Contrattazione sviluppata
su 2 livelli: nazionale fatta a livello di singolo comparto ma possibile solo nei casi previsti dalla legge; Integrativa fatta a livello
di singola amministrazione per assicurare buoni livelli di produttività ed efficienza dei servizi