La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più... more La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più recenti ruotanti attorno allo studio della continuazione di reati: quella relativa, cioè, alla coniugabilità del “medesimo disegno criminoso” con lo “stato di tossicodipendenza”. Sul punto, come noto, dopo un periodo di lunghe incertezze da parte della giurisprudenza, restia ad applicare la disciplina prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. nel caso in cui la pluralità di reati fosse stata commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, è intervenuto il legislatore che con la l. 21 febbraio 2006, n. 46 ha modificato l’art. 671, comma 1, c.p.p., stabilendo che «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Nel riconoscere la rilevanza penale della condotta dell’imputato che si era consapevolmente procu... more Nel riconoscere la rilevanza penale della condotta dell’imputato che si era consapevolmente procurato una ingente quantità di immagini pedopornografiche di carattere fumettistico ritraenti soggetti, chiaramente minorenni, la sentenza qui annotata ha finito con il disattendere le aspre e dure critiche segnalate dalla letteratura giuridica nei confronti dell’art. 600-quater.1 c.p. In effetti, prescindere dall’esistenza di un minore “in carne ed ossa” rende la disposizione de qua una fattispecie radicalmente priva di offensività, costruita attorno ad una “logica del sospetto” in cui il fatto tipico dichiara la propria resa per ripiegarsi in un giudizio sintomatico, praticamente invincibile, di pericolosità soggettiva fondato su di una colpevolezza “per la condotta di vita”, moralmente riprovevole, tenuta.
Sommario: 1. La nozione di “pornografia virtuale”: prolegomeni critici nel passaggio dalla “realtà” alla “virtualità” – 2. Premessa in fatto e conseguenze in ordine alla tipologia di materiale pornografico penalmente rilevante – 3. Il riferimento alla Convention on Cybercrimes di Budapest, alla Relazione esplicativa e alle Direttive europee: vincoli, indicazioni e (dis)orientamenti per l’interprete nazionale – 4. (Tentativo di) esclusione della rilevanza penale della pornografia “apparentemente” e “totalmente” virtuale per il tramite del dato testuale – 4.1. (Segue). E per il tramite (dell’impossibilità) del richiamo alla “dignità umana del minore” quale interesse protetto dall’art. 600-quater.1 c.p. – 5. Principio di frammentarietà e considerazioni conclusive in ordine ai materiali pedopornografici “virtuali” penalmente rilevanti. (Proposta di) Scissione tra le rappresentazioni “ad elaborazione virtuale” e le rappresentazioni “artificiali”.
Il processo di “definitivo superamento” degli OPG impone di chiarire le possibili ripercussioni d... more Il processo di “definitivo superamento” degli OPG impone di chiarire le possibili ripercussioni della riforma sul piano della responsabilità penale del medico-psichiatra. L’attribuzione, infatti, della “gestione interna” delle REMS all’operatore di salute mentale, sembrerebbe attribuire al medico-psichiatra compiti non più (e non solo) terapeutico-riabilitativi ma anche, e soprattutto, di tipo penitenziario-custodiale. L’omesso impedimento del reato, infatti, potrebbe essere invocato dapprima a fronte dell’incapacità dello psichiatra “medico-direttore” di azzerare, attraverso la propria attività di compliance, i rischi di commissione di reati all’interno della propria struttura; poi, e parallelamente, per la “erronea terapia” somministrata in qualità di “medico-terapeuta”.
Sommario: 1. Premessa – 2. Dal camice alla toga. Gli aspetti peculiari dell’attività medico-psichiatrica e gli “effetti riflessi” sul piano del giudizio di responsabilità penale – 3. La responsabilità penale del medico-psichiatra. Considerazioni introduttive – 4. La posizione di garanzia del medico-psichiatra nelle ricostruzioni proposte. La valorizzazione della disciplina normativa tra discrasie interpretative e ossimori valutativi – 4.1. Il “ruolo” del consenso del “folle reo” nella perimetrazione della posizione di garanzia del medico-psichiatra – 4.2. “Lo sguardo altrove”. La posizione di garanzia del medico psichiatra valorizzata attraverso il richiamo alla tutela (costituzionale) della salute – 5. Dallo psichiatra “medico-terapeuta” allo psichiatra “medico-direttore”; dal giudice terapeuta allo psichiatra organo di giustizia. Eterogenesi di fini e di ruoli nel “nuovo volto” delle REMS – 5.1. Verso una responsabilità “multilivello”. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-direttore” – 5.2. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-terapeuta” – 6. L’omissione colposa in psichiatria. Brevi riflessioni sull’epilogo di un nuovo inizio
Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale... more Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale formula, in un diritto penale orientato al fatto ed al danno concreto ed offensivo, non possa essere utilizzata per legittimare meccanismi di incriminazione “a parte subiecti”. Per questo, rispetto ad un “contesto d’incriminazione” sbilanciato (pericolosamente) sul versante soggettivo, si rende necessario individuare dei “correttivi” che consentano di ricondurre la fattispecie incriminatrice ad una dimensione di obiettivo disvalore già sul piano del fatto. Nei reati a “finalità di terrorismo”, la rilevanza attribuita alla sola Intentionsunwert seguita dall’associazione di cui all’art. 270-bis c.p. ripropone ancora una volta il problema di precisare con maggiore chiarezza il ruolo sistematico da attribuire al c.d. dolo specifico. Attraverso la sua esegesi, infatti, sembrerebbe essere possibile colmare quel deficit di “oggettività” che, altrimenti, caratterizzerebbe la fattispecie associativa prevista dall’art. 270-bis c.p.
Sommario: 1. Premessa. – 2. “Prove d’autore” tra normativa e prassi. – 2.1. La ricerca di una “prova contraria” nel “personalismo” del reato omissivo improprio e del c.d. Gesinnungsstrafrecht. – 3. I reati “a finalità di terrorismo”: necessitas non habet legem? – 4. La ricerca di una “prova contraria” nei reati “a finalità di terrorismo”: la strada del c.d. dolo specifico. – 4.1. Dalla finalità dell’agente alla finalità della condotta. La ricerca di una “obiettiva tendenza” del dolo specifico nelle ricostruzioni della dottrina. – 5. Tre rapidi “incursus”: doppia misura della colpa; medesimo disegno criminoso e suitas della condotta. – 6. La “duplice anima” del dolo specifico: per una interazione tra reo, reato e realtà. Una possibile conferma dall’art. 270-sexies c.p.
L’introduzione della fattispecie complessa di cui all’art. 131-bis c.p. non ha mancato di solleva... more L’introduzione della fattispecie complessa di cui all’art. 131-bis c.p. non ha mancato di sollevare perplessità ed incertezze relative all’esatta individuazione del suo ambito applicativo. Una volta delineati i contorni strutturali della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, si tratta di stabilire se sussistano limiti ulteriori rispetto a quelli delineati esplicitamente dall’art. 131-bis c.p. in ordine alla sua applicabilità rispetto a fattispecie di reato o istituti di parte generale. La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto di doverne escludere l’operatività nel caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, nonostante il trattamento sanzionatorio determinato in concreto dal giudice rientrasse nei limiti edittali di pena fissati dall’articolo 131-bis.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La clausola della “particolare tenuità del fatto”: tra diritto penale “simbolico” e depenalizzazione in concreto. – 3. Presupposti e limiti applicativi dell’art. 131-bis: uno sguardo d’insieme. – 4. L’inapplicabilità dell’art. 131-bis rispetto alla continuazione di reati. Ragioni strutturali e incongruenze sistematiche. – 5. La possibile esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” alla continuazione di reati. A) in considerazione della natura giuridica dell’art. 81, comma 2, c.p. – 5.1. (Segue). B) in considerazione delle caratteristiche strutturali della continuazione di reati. – 6. La continuazione “senza pace” e la tenuità “senza certezze”. Considerazioni (a dire il vero non) conclusive.
Dal settore degli appalti pubblici, dove viene riconosciuta una posizione di garanzia sull’operat... more Dal settore degli appalti pubblici, dove viene riconosciuta una posizione di garanzia sull’operato dell’appaltatore, alle problematiche ambientali connesse alla gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione, la responsabilità commissiva mediante omissione del sindaco di un ente locale è stata riconosciuta anche in caso di eventi pregiudizievoli nei confronti della vita e dell’incolumità dei consociati. Dopo aver ripercorso i tradizionali percorsi interpretativi elaborati per individuare i soggetti “incisi” dall’obbligo giuridico di impedimento dell’evento si cercherà di analizzare la “sostenibilità” della ricostruzione fornita dalla Suprema Corte nella sentenza oggetto del presente commento. I principi richiamati dalla pronuncia in esame saranno, in particolare, “posti a contatto” dapprima con le caratteristiche “interne” del reato omissivo improprio e, poi, del principio di separazione tra politica e amministrazione.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Profili strutturali della responsabilità per omesso impedimento dell’evento: la posizione di garanzia e le “ascendenze ideologiche” sovrastanti alla sua ricostruzione. – 3. “Formalismo” e “sostanzialismo” nella ricostruzione della posizione di garanzia. – 4. Gli “ambiti” della posizione di garanzia del sindaco. In particolare, la responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi derivanti da “insidie stradali”. – 5. La responsabilità per omesso impedimento dell’evento morte per mancata attuazione di poteri impeditivi tra indici normativi e profili sostanziali. – 6. Profili critici relativi alla costruzione di una posizione di garanzia in capo al sindaco: il “cortocircuito” interno al reato omissivo improprio. – 6.1. (Segue). B) Il “cortocircuito” interno al principio di separazione tra politica ed amministrazione. – 7. Dal principio di separazione tra politica ed amministrazione al “dominio della politica sull’amministrazione”. Le funzioni “taumaturgiche” del “Sindaco-Leviatano”.
La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più... more La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più recenti ruotanti attorno allo studio della continuazione di reati: quella relativa, cioè, alla coniugabilità del “medesimo disegno criminoso” con lo “stato di tossicodipendenza”. Sul punto, come noto, dopo un periodo di lunghe incertezze da parte della giurisprudenza, restia ad applicare la disciplina prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. nel caso in cui la pluralità di reati fosse stata commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, è intervenuto il legislatore che con la l. 21 febbraio 2006, n. 46 ha modificato l’art. 671, comma 1, c.p.p., stabilendo che «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più... more La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più recenti ruotanti attorno allo studio della continuazione di reati: quella relativa, cioè, alla coniugabilità del “medesimo disegno criminoso” con lo “stato di tossicodipendenza”. Sul punto, come noto, dopo un periodo di lunghe incertezze da parte della giurisprudenza, restia ad applicare la disciplina prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. nel caso in cui la pluralità di reati fosse stata commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, è intervenuto il legislatore che con la l. 21 febbraio 2006, n. 46 ha modificato l’art. 671, comma 1, c.p.p., stabilendo che «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Nel riconoscere la rilevanza penale della condotta dell’imputato che si era consapevolmente procu... more Nel riconoscere la rilevanza penale della condotta dell’imputato che si era consapevolmente procurato una ingente quantità di immagini pedopornografiche di carattere fumettistico ritraenti soggetti, chiaramente minorenni, la sentenza qui annotata ha finito con il disattendere le aspre e dure critiche segnalate dalla letteratura giuridica nei confronti dell’art. 600-quater.1 c.p. In effetti, prescindere dall’esistenza di un minore “in carne ed ossa” rende la disposizione de qua una fattispecie radicalmente priva di offensività, costruita attorno ad una “logica del sospetto” in cui il fatto tipico dichiara la propria resa per ripiegarsi in un giudizio sintomatico, praticamente invincibile, di pericolosità soggettiva fondato su di una colpevolezza “per la condotta di vita”, moralmente riprovevole, tenuta.
Sommario: 1. La nozione di “pornografia virtuale”: prolegomeni critici nel passaggio dalla “realtà” alla “virtualità” – 2. Premessa in fatto e conseguenze in ordine alla tipologia di materiale pornografico penalmente rilevante – 3. Il riferimento alla Convention on Cybercrimes di Budapest, alla Relazione esplicativa e alle Direttive europee: vincoli, indicazioni e (dis)orientamenti per l’interprete nazionale – 4. (Tentativo di) esclusione della rilevanza penale della pornografia “apparentemente” e “totalmente” virtuale per il tramite del dato testuale – 4.1. (Segue). E per il tramite (dell’impossibilità) del richiamo alla “dignità umana del minore” quale interesse protetto dall’art. 600-quater.1 c.p. – 5. Principio di frammentarietà e considerazioni conclusive in ordine ai materiali pedopornografici “virtuali” penalmente rilevanti. (Proposta di) Scissione tra le rappresentazioni “ad elaborazione virtuale” e le rappresentazioni “artificiali”.
Il processo di “definitivo superamento” degli OPG impone di chiarire le possibili ripercussioni d... more Il processo di “definitivo superamento” degli OPG impone di chiarire le possibili ripercussioni della riforma sul piano della responsabilità penale del medico-psichiatra. L’attribuzione, infatti, della “gestione interna” delle REMS all’operatore di salute mentale, sembrerebbe attribuire al medico-psichiatra compiti non più (e non solo) terapeutico-riabilitativi ma anche, e soprattutto, di tipo penitenziario-custodiale. L’omesso impedimento del reato, infatti, potrebbe essere invocato dapprima a fronte dell’incapacità dello psichiatra “medico-direttore” di azzerare, attraverso la propria attività di compliance, i rischi di commissione di reati all’interno della propria struttura; poi, e parallelamente, per la “erronea terapia” somministrata in qualità di “medico-terapeuta”.
Sommario: 1. Premessa – 2. Dal camice alla toga. Gli aspetti peculiari dell’attività medico-psichiatrica e gli “effetti riflessi” sul piano del giudizio di responsabilità penale – 3. La responsabilità penale del medico-psichiatra. Considerazioni introduttive – 4. La posizione di garanzia del medico-psichiatra nelle ricostruzioni proposte. La valorizzazione della disciplina normativa tra discrasie interpretative e ossimori valutativi – 4.1. Il “ruolo” del consenso del “folle reo” nella perimetrazione della posizione di garanzia del medico-psichiatra – 4.2. “Lo sguardo altrove”. La posizione di garanzia del medico psichiatra valorizzata attraverso il richiamo alla tutela (costituzionale) della salute – 5. Dallo psichiatra “medico-terapeuta” allo psichiatra “medico-direttore”; dal giudice terapeuta allo psichiatra organo di giustizia. Eterogenesi di fini e di ruoli nel “nuovo volto” delle REMS – 5.1. Verso una responsabilità “multilivello”. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-direttore” – 5.2. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-terapeuta” – 6. L’omissione colposa in psichiatria. Brevi riflessioni sull’epilogo di un nuovo inizio
Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale... more Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale formula, in un diritto penale orientato al fatto ed al danno concreto ed offensivo, non possa essere utilizzata per legittimare meccanismi di incriminazione “a parte subiecti”. Per questo, rispetto ad un “contesto d’incriminazione” sbilanciato (pericolosamente) sul versante soggettivo, si rende necessario individuare dei “correttivi” che consentano di ricondurre la fattispecie incriminatrice ad una dimensione di obiettivo disvalore già sul piano del fatto. Nei reati a “finalità di terrorismo”, la rilevanza attribuita alla sola Intentionsunwert seguita dall’associazione di cui all’art. 270-bis c.p. ripropone ancora una volta il problema di precisare con maggiore chiarezza il ruolo sistematico da attribuire al c.d. dolo specifico. Attraverso la sua esegesi, infatti, sembrerebbe essere possibile colmare quel deficit di “oggettività” che, altrimenti, caratterizzerebbe la fattispecie associativa prevista dall’art. 270-bis c.p.
Sommario: 1. Premessa. – 2. “Prove d’autore” tra normativa e prassi. – 2.1. La ricerca di una “prova contraria” nel “personalismo” del reato omissivo improprio e del c.d. Gesinnungsstrafrecht. – 3. I reati “a finalità di terrorismo”: necessitas non habet legem? – 4. La ricerca di una “prova contraria” nei reati “a finalità di terrorismo”: la strada del c.d. dolo specifico. – 4.1. Dalla finalità dell’agente alla finalità della condotta. La ricerca di una “obiettiva tendenza” del dolo specifico nelle ricostruzioni della dottrina. – 5. Tre rapidi “incursus”: doppia misura della colpa; medesimo disegno criminoso e suitas della condotta. – 6. La “duplice anima” del dolo specifico: per una interazione tra reo, reato e realtà. Una possibile conferma dall’art. 270-sexies c.p.
L’introduzione della fattispecie complessa di cui all’art. 131-bis c.p. non ha mancato di solleva... more L’introduzione della fattispecie complessa di cui all’art. 131-bis c.p. non ha mancato di sollevare perplessità ed incertezze relative all’esatta individuazione del suo ambito applicativo. Una volta delineati i contorni strutturali della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, si tratta di stabilire se sussistano limiti ulteriori rispetto a quelli delineati esplicitamente dall’art. 131-bis c.p. in ordine alla sua applicabilità rispetto a fattispecie di reato o istituti di parte generale. La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto di doverne escludere l’operatività nel caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, nonostante il trattamento sanzionatorio determinato in concreto dal giudice rientrasse nei limiti edittali di pena fissati dall’articolo 131-bis.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La clausola della “particolare tenuità del fatto”: tra diritto penale “simbolico” e depenalizzazione in concreto. – 3. Presupposti e limiti applicativi dell’art. 131-bis: uno sguardo d’insieme. – 4. L’inapplicabilità dell’art. 131-bis rispetto alla continuazione di reati. Ragioni strutturali e incongruenze sistematiche. – 5. La possibile esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” alla continuazione di reati. A) in considerazione della natura giuridica dell’art. 81, comma 2, c.p. – 5.1. (Segue). B) in considerazione delle caratteristiche strutturali della continuazione di reati. – 6. La continuazione “senza pace” e la tenuità “senza certezze”. Considerazioni (a dire il vero non) conclusive.
Dal settore degli appalti pubblici, dove viene riconosciuta una posizione di garanzia sull’operat... more Dal settore degli appalti pubblici, dove viene riconosciuta una posizione di garanzia sull’operato dell’appaltatore, alle problematiche ambientali connesse alla gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione, la responsabilità commissiva mediante omissione del sindaco di un ente locale è stata riconosciuta anche in caso di eventi pregiudizievoli nei confronti della vita e dell’incolumità dei consociati. Dopo aver ripercorso i tradizionali percorsi interpretativi elaborati per individuare i soggetti “incisi” dall’obbligo giuridico di impedimento dell’evento si cercherà di analizzare la “sostenibilità” della ricostruzione fornita dalla Suprema Corte nella sentenza oggetto del presente commento. I principi richiamati dalla pronuncia in esame saranno, in particolare, “posti a contatto” dapprima con le caratteristiche “interne” del reato omissivo improprio e, poi, del principio di separazione tra politica e amministrazione.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Profili strutturali della responsabilità per omesso impedimento dell’evento: la posizione di garanzia e le “ascendenze ideologiche” sovrastanti alla sua ricostruzione. – 3. “Formalismo” e “sostanzialismo” nella ricostruzione della posizione di garanzia. – 4. Gli “ambiti” della posizione di garanzia del sindaco. In particolare, la responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi derivanti da “insidie stradali”. – 5. La responsabilità per omesso impedimento dell’evento morte per mancata attuazione di poteri impeditivi tra indici normativi e profili sostanziali. – 6. Profili critici relativi alla costruzione di una posizione di garanzia in capo al sindaco: il “cortocircuito” interno al reato omissivo improprio. – 6.1. (Segue). B) Il “cortocircuito” interno al principio di separazione tra politica ed amministrazione. – 7. Dal principio di separazione tra politica ed amministrazione al “dominio della politica sull’amministrazione”. Le funzioni “taumaturgiche” del “Sindaco-Leviatano”.
La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più... more La sentenza oggetto del presente commento, offre lo spunto per affrontare una delle questioni più recenti ruotanti attorno allo studio della continuazione di reati: quella relativa, cioè, alla coniugabilità del “medesimo disegno criminoso” con lo “stato di tossicodipendenza”. Sul punto, come noto, dopo un periodo di lunghe incertezze da parte della giurisprudenza, restia ad applicare la disciplina prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. nel caso in cui la pluralità di reati fosse stata commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, è intervenuto il legislatore che con la l. 21 febbraio 2006, n. 46 ha modificato l’art. 671, comma 1, c.p.p., stabilendo che «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
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Sommario: 1. La nozione di “pornografia virtuale”: prolegomeni critici nel passaggio dalla “realtà” alla “virtualità” – 2. Premessa in fatto e conseguenze in ordine alla tipologia di materiale pornografico penalmente rilevante – 3. Il riferimento alla Convention on Cybercrimes di Budapest, alla Relazione esplicativa e alle Direttive europee: vincoli, indicazioni e (dis)orientamenti per l’interprete nazionale – 4. (Tentativo di) esclusione della rilevanza penale della pornografia “apparentemente” e “totalmente” virtuale per il tramite del dato testuale – 4.1. (Segue). E per il tramite (dell’impossibilità) del richiamo alla “dignità umana del minore” quale interesse protetto dall’art. 600-quater.1 c.p. – 5. Principio di frammentarietà e considerazioni conclusive in ordine ai materiali pedopornografici “virtuali” penalmente rilevanti. (Proposta di) Scissione tra le rappresentazioni “ad elaborazione virtuale” e le rappresentazioni “artificiali”.
Sommario: 1. Premessa – 2. Dal camice alla toga. Gli aspetti peculiari dell’attività medico-psichiatrica e gli “effetti riflessi” sul piano del giudizio di responsabilità penale – 3. La responsabilità penale del medico-psichiatra. Considerazioni introduttive – 4. La posizione di garanzia del medico-psichiatra nelle ricostruzioni proposte. La valorizzazione della disciplina normativa tra discrasie interpretative e
ossimori valutativi – 4.1. Il “ruolo” del consenso del “folle reo” nella perimetrazione della posizione di garanzia del medico-psichiatra – 4.2. “Lo sguardo altrove”. La posizione di garanzia del medico psichiatra valorizzata attraverso il richiamo alla tutela (costituzionale) della salute – 5. Dallo psichiatra “medico-terapeuta” allo psichiatra “medico-direttore”; dal giudice terapeuta allo psichiatra organo di giustizia. Eterogenesi di fini e di ruoli nel “nuovo volto” delle REMS – 5.1. Verso una responsabilità “multilivello”. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-direttore” – 5.2. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-terapeuta” – 6. L’omissione colposa in psichiatria. Brevi riflessioni sull’epilogo di un nuovo inizio
Sommario: 1. Premessa. – 2. “Prove d’autore” tra normativa e prassi. – 2.1. La ricerca di una “prova contraria” nel “personalismo” del reato omissivo improprio e del c.d. Gesinnungsstrafrecht. – 3. I reati “a finalità di terrorismo”: necessitas non habet legem? – 4. La ricerca di una “prova contraria” nei reati “a finalità di terrorismo”: la strada del c.d. dolo specifico. – 4.1. Dalla finalità dell’agente alla finalità della condotta. La ricerca di una “obiettiva tendenza” del dolo specifico nelle ricostruzioni della dottrina. – 5. Tre rapidi “incursus”: doppia misura della colpa; medesimo disegno criminoso e suitas della condotta. – 6. La “duplice anima” del dolo specifico: per una interazione tra reo, reato e realtà. Una possibile conferma dall’art. 270-sexies c.p.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La clausola della “particolare tenuità del fatto”: tra diritto penale “simbolico” e depenalizzazione in concreto. – 3. Presupposti e limiti applicativi dell’art. 131-bis: uno sguardo d’insieme. – 4. L’inapplicabilità dell’art. 131-bis rispetto alla continuazione di reati. Ragioni strutturali e incongruenze sistematiche. – 5. La possibile esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” alla continuazione di reati. A) in considerazione della natura giuridica dell’art. 81, comma 2, c.p. – 5.1. (Segue). B) in considerazione delle caratteristiche strutturali della continuazione di reati. – 6. La continuazione “senza pace” e la tenuità “senza certezze”. Considerazioni (a dire il vero non) conclusive.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Profili strutturali della responsabilità per omesso impedimento dell’evento: la posizione di garanzia e le “ascendenze ideologiche” sovrastanti alla sua ricostruzione. – 3. “Formalismo” e “sostanzialismo” nella ricostruzione della posizione di garanzia. – 4. Gli “ambiti” della posizione di garanzia del sindaco. In particolare, la responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi derivanti da “insidie stradali”. – 5. La responsabilità per omesso impedimento dell’evento morte per mancata attuazione di poteri impeditivi tra indici normativi e profili sostanziali. – 6. Profili critici relativi alla costruzione di una posizione di garanzia in capo al sindaco: il “cortocircuito” interno al reato omissivo improprio. – 6.1. (Segue). B) Il “cortocircuito” interno al principio di separazione tra politica ed amministrazione. – 7. Dal principio di separazione tra politica ed amministrazione al “dominio della politica sull’amministrazione”. Le funzioni “taumaturgiche” del “Sindaco-Leviatano”.
Sommario: 1. La nozione di “pornografia virtuale”: prolegomeni critici nel passaggio dalla “realtà” alla “virtualità” – 2. Premessa in fatto e conseguenze in ordine alla tipologia di materiale pornografico penalmente rilevante – 3. Il riferimento alla Convention on Cybercrimes di Budapest, alla Relazione esplicativa e alle Direttive europee: vincoli, indicazioni e (dis)orientamenti per l’interprete nazionale – 4. (Tentativo di) esclusione della rilevanza penale della pornografia “apparentemente” e “totalmente” virtuale per il tramite del dato testuale – 4.1. (Segue). E per il tramite (dell’impossibilità) del richiamo alla “dignità umana del minore” quale interesse protetto dall’art. 600-quater.1 c.p. – 5. Principio di frammentarietà e considerazioni conclusive in ordine ai materiali pedopornografici “virtuali” penalmente rilevanti. (Proposta di) Scissione tra le rappresentazioni “ad elaborazione virtuale” e le rappresentazioni “artificiali”.
Sommario: 1. Premessa – 2. Dal camice alla toga. Gli aspetti peculiari dell’attività medico-psichiatrica e gli “effetti riflessi” sul piano del giudizio di responsabilità penale – 3. La responsabilità penale del medico-psichiatra. Considerazioni introduttive – 4. La posizione di garanzia del medico-psichiatra nelle ricostruzioni proposte. La valorizzazione della disciplina normativa tra discrasie interpretative e
ossimori valutativi – 4.1. Il “ruolo” del consenso del “folle reo” nella perimetrazione della posizione di garanzia del medico-psichiatra – 4.2. “Lo sguardo altrove”. La posizione di garanzia del medico psichiatra valorizzata attraverso il richiamo alla tutela (costituzionale) della salute – 5. Dallo psichiatra “medico-terapeuta” allo psichiatra “medico-direttore”; dal giudice terapeuta allo psichiatra organo di giustizia. Eterogenesi di fini e di ruoli nel “nuovo volto” delle REMS – 5.1. Verso una responsabilità “multilivello”. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-direttore” – 5.2. La responsabilità penale dello psichiatra in qualità di “medico-terapeuta” – 6. L’omissione colposa in psichiatria. Brevi riflessioni sull’epilogo di un nuovo inizio
Sommario: 1. Premessa. – 2. “Prove d’autore” tra normativa e prassi. – 2.1. La ricerca di una “prova contraria” nel “personalismo” del reato omissivo improprio e del c.d. Gesinnungsstrafrecht. – 3. I reati “a finalità di terrorismo”: necessitas non habet legem? – 4. La ricerca di una “prova contraria” nei reati “a finalità di terrorismo”: la strada del c.d. dolo specifico. – 4.1. Dalla finalità dell’agente alla finalità della condotta. La ricerca di una “obiettiva tendenza” del dolo specifico nelle ricostruzioni della dottrina. – 5. Tre rapidi “incursus”: doppia misura della colpa; medesimo disegno criminoso e suitas della condotta. – 6. La “duplice anima” del dolo specifico: per una interazione tra reo, reato e realtà. Una possibile conferma dall’art. 270-sexies c.p.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La clausola della “particolare tenuità del fatto”: tra diritto penale “simbolico” e depenalizzazione in concreto. – 3. Presupposti e limiti applicativi dell’art. 131-bis: uno sguardo d’insieme. – 4. L’inapplicabilità dell’art. 131-bis rispetto alla continuazione di reati. Ragioni strutturali e incongruenze sistematiche. – 5. La possibile esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” alla continuazione di reati. A) in considerazione della natura giuridica dell’art. 81, comma 2, c.p. – 5.1. (Segue). B) in considerazione delle caratteristiche strutturali della continuazione di reati. – 6. La continuazione “senza pace” e la tenuità “senza certezze”. Considerazioni (a dire il vero non) conclusive.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Profili strutturali della responsabilità per omesso impedimento dell’evento: la posizione di garanzia e le “ascendenze ideologiche” sovrastanti alla sua ricostruzione. – 3. “Formalismo” e “sostanzialismo” nella ricostruzione della posizione di garanzia. – 4. Gli “ambiti” della posizione di garanzia del sindaco. In particolare, la responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi derivanti da “insidie stradali”. – 5. La responsabilità per omesso impedimento dell’evento morte per mancata attuazione di poteri impeditivi tra indici normativi e profili sostanziali. – 6. Profili critici relativi alla costruzione di una posizione di garanzia in capo al sindaco: il “cortocircuito” interno al reato omissivo improprio. – 6.1. (Segue). B) Il “cortocircuito” interno al principio di separazione tra politica ed amministrazione. – 7. Dal principio di separazione tra politica ed amministrazione al “dominio della politica sull’amministrazione”. Le funzioni “taumaturgiche” del “Sindaco-Leviatano”.