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La fellonìa era il tradimento degli obblighi esistenti fra il signore feudale e il suo vassallo, reciprocamente giurati durante l'investitura.

Con il termine fellone si indica anche colui che, accettata una sfida a duello, non si presenta all'incontro stabilito per lo svolgimento.

Un tipico caso di fellonia era la prodizione,[1] o il mancato rispetto da parte del vassallo degli obblighi di assistenza militare o finanziaria al proprio signore, oppure il non soddisfacimento dell'obbligo di protezione, o comunque di obblighi convenuti, dovuto dal signore feudale al proprio sottoposto[2].

Il reato era punito con la confisca del feudo, restituito al sovrano[3]. Tuttavia, i successori del fellone erano reintegrati nel diritto alla sua morte, onde non imputare loro una colpa altrui[2] (il diritto feudale si costituiva con la nascita).

Nel diritto angloamericano

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Nella common law in uso negli Stati Uniti (e in precedenza anche nel Regno Unito), la fellonia (felony) è invece un raggruppamento dottrinale di talune categorie di delitti di particolare gravità e riprovazione sociale, che vanno (per citare solo alcuni esempi) dall'aggressione all'evasione fiscale, dalla violazione di domicilio[4] allo spionaggio, ma anche omicidio, stupro, sequestro di persona, truffa e molti altri.

  1. ^ Da cui deriva l'aggettivo italiano "proditorio".
  2. ^ a b Giovanni Maria Lampredi, Diritto pubblico universale, o sia Diritto di natura e delle genti, II edizione, Giovanni Silvestri ed., 1828
  3. ^ Accademia della Crusca, Giuseppe Manuzzi, Vocabolario della lingua italiana, Stamperia del Vocabolario e dei Testi di Lingua, 1861
  4. ^ Burglary, ove finalizzata alla perpetrazione di altri reati.

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