Contorni giuridici del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ... more Contorni giuridici del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con particolare riferimento alle differenze esistenti con altre fattispecie penali
Il ne bis in idem nei casi di bancarotta Caso n. 1 Tizio, titolare di una ditta individuale eserc... more Il ne bis in idem nei casi di bancarotta Caso n. 1 Tizio, titolare di una ditta individuale esercente l'attività di agenzia di viaggio, ad un certo punto, vistosi in difficoltà finanziaria, si appropria di alcune somme di denaro costituenti acconti ricevuti dagli ultimi clienti per far fronte all'organizzazione dei viaggi di altri clienti che in precedenza avevano già corrisposto l'intero importo previsto dal contratto. Dopo poco tempo, i clienti che avevano versato l'acconto, non ricevendo alcun servizio, presentano le querele e si instaura il procedimento per appropriazione indebita che viene definito con sentenza passata in giudicato. Trascorre qualche mese e, non essendoci più equilibrio finanziario, la ditta fallisce a seguito dell'istanza presentata dallo stesso P.M. che aveva seguito il procedimento per appropriazione indebita. Caso n. 2 Caio, amministratore di una società a responsabilità limitata, al fine di ingannare i terzi circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società falsifica il bilancio appostando rilevanti crediti commerciali inesistenti e occultando interessi passivi dovuti agli istituti di credito, distruggendo, inoltre, documenti contabili che attestano l'esistenza di mutui bancari, mostrando in tal modo una situazione patrimoniale e finanziaria migliore del reale. Dopo due anni della presentazione del bilancio falso, la società fallisce. Caso n. 3 Sempronio, amministratore unico di una cooperativa a responsabilità limitata, costituisce unitamente ad altri due imprenditori un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati societari, di evasione contributiva e fiscale, e autoriciclaggio. Per superare la revisione contabile di competenza della regione in cui ha sede la società, falsifica il bilancio di esercizio di un certo anno, aumentando in maniera considerevole i ricavi tramite l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (emesse nei confronti dei due imprenditori con lui correi nell'associazione per delinquere), mostrando quindi di aver realizzato un modesto utile piuttosto che una rilevante perdita d'esercizio. L'anno dopo la presentazione del bilancio, la cooperativa viene dichiarata insolvente dal Tribunale.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: aspetti essenziali e... more Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: aspetti essenziali e differenze con il delitto di false comunicazioni sociali. 1. Premessa. Si procederà a delineare gli aspetti essenziali del delitto di cui all'art. 2638 del Codice Civile e si cercherà di evidenziarne le analogie e le differenze con il diverso reato di cui all'art. 2621 del medesimo Codice. 2. Le norme a confronto. Art. 2638 c.c.-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2621 c.c.-False comunicazioni sociali 1. 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, "consapevolmente" espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 1. Premessa I contributi... more Reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 1. Premessa I contributi previdenziali ed assistenziali servono per reperire le risorse necessarie a garantire ai lavoratori tutte quelle prestazioni che rientrano nel cosiddetto sistema di protezione sociale. Se questi contributi non vengono versati, il sistema va in crisi. 2. La norma Art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638). «1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso». 3. Bene giuridico protetto Il patrimonio dell'Erario. 4. Soggetto attivo Il datore di lavoro.
1. Premessa. L'Italia, rispetto al tema dell'evasione fiscale, è un paese contradditorio. Difatti... more 1. Premessa. L'Italia, rispetto al tema dell'evasione fiscale, è un paese contradditorio. Difatti, da una parte, dall'Unità ai giorni nostri si sono susseguiti oltre 80 interventi tra condoni e sanatorie con diverse modalità, destinati a soggetti differenti, e con svariati obiettivi, mentre dall'altra sono state inserite, via via, norme sia amministrative che penali-anche molto severe-al fine di prevenire e reprimere il fenomeno. Sembra la politica del bastone e della carota. Negli ultimi anni, in particolare, si è assistiti ad una escalation punitiva finalizzata a sequestrare e poi confiscare (alle persone fisiche e alle persone giuridiche) quanto sottratto all'Erario, prevedendo forme di ablazione per equivalente o addirittura sulla base di presunzioni, senza cioè una condanna, o perfino in via preventiva. Sono state previste cause di non punibilità penale subordinate al pagamento integrale del tributo: l'obiettivo è, sempre più, incassare quanto dovuto dal contribuente. La iper-produzione legislativa in tale settore giuridico ha creato non pochi problemi alla giurisprudenza ed alla dottrina riguardo l'esatta interpretazione delle specifiche norme. Non si riesce più a stare al passo del legislatore. Tanti sono i soggetti che cercano di districarsi nel mare delle norme tributarie (Pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrare, Guardia di Finanza, professionisti), ma i più "indifesi" sembrano i cittadini ed anche gli stranieri che svolgono un'attività economica o che producono comunque un reddito in Italia. Deve avvertirsi sin d'ora che i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza e le tesi sostenute dalla dottrina, richiamati nel presente elaborato, vanno presi con le pinze a causa del fatto che, alcuni di essi, si riferiscono a contesti normativi non più attuali. D'altronde la continua produzione legislativa costringe ad una costante reinterpretazione delle norme. 2. Le norme essenziali. Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo-Codice di Procedura Penale. 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. 2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
Come è noto, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, ... more Come è noto, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, il delitto di autoriciclaggio. Il suo inserimento ha colmato una lacuna del nostro diritto superando la limitazione costituita dalla clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" inserita sia al reato di riciclaggio ex art. 648-bis sia a quello di impiego ex art. 648-ter. c.p. che impediva la punizione dell'autore del delitto presupposto. Il difetto di incriminazione dell'autoriciclaggio è stato per lungo tempo giustificato sulla base del divieto di bis in idem, ovvero del criterio dell'assorbimento, alla stregua del quale perseguire per riciclaggio l'autore del delitto presupposto avrebbe significato addebitare due volte al medesimo soggetto un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, quindi sanzionare due volte un medesimo fatto. Prima dell'art. 648-ter.1 c.p., in verità, esisteva già una norma che puniva particolari fatti di autoriciclaggio ossia l'art. 12 quinquies "trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori" della legge 356/92 (c.d. legge Falcone-Borsellino) e che tuttora punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. La ratio dell'autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale e, quindi, di sanzionare l'autore del delitto presupposto che autoricicli e autoreimpieghi i proventi del delitto precedentemente commesso. Col tempo il legislatore si è convinto che il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è diverso dal bene giuridico tutelato dal delitto presupposto (normalmente sono reati contro il patrimonio) per cui non c'è il rischio di punire l'autore due volte per lo stesso fatto. 2. La norma. Art. 648-ter.1. c.p.-Autoriciclaggio «1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
L'estorsione negli elementi essenziali e nel caso specifico di esercizio di un diritto per l'otte... more L'estorsione negli elementi essenziali e nel caso specifico di esercizio di un diritto per l'ottenimento di un profitto ingiusto e aggravata dal c.d. metodo mafioso.
Concussione, corruzione propria ed impropria, induzione indebita, estorsione, traffico di influen... more Concussione, corruzione propria ed impropria, induzione indebita, estorsione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, corruzione tra privati, abuso d'ufficio. I reati analizzati nei loro aspetti essenziali. Concetti chiave. Statistiche.
Contorni giuridici del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ... more Contorni giuridici del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con particolare riferimento alle differenze esistenti con altre fattispecie penali
Il ne bis in idem nei casi di bancarotta Caso n. 1 Tizio, titolare di una ditta individuale eserc... more Il ne bis in idem nei casi di bancarotta Caso n. 1 Tizio, titolare di una ditta individuale esercente l'attività di agenzia di viaggio, ad un certo punto, vistosi in difficoltà finanziaria, si appropria di alcune somme di denaro costituenti acconti ricevuti dagli ultimi clienti per far fronte all'organizzazione dei viaggi di altri clienti che in precedenza avevano già corrisposto l'intero importo previsto dal contratto. Dopo poco tempo, i clienti che avevano versato l'acconto, non ricevendo alcun servizio, presentano le querele e si instaura il procedimento per appropriazione indebita che viene definito con sentenza passata in giudicato. Trascorre qualche mese e, non essendoci più equilibrio finanziario, la ditta fallisce a seguito dell'istanza presentata dallo stesso P.M. che aveva seguito il procedimento per appropriazione indebita. Caso n. 2 Caio, amministratore di una società a responsabilità limitata, al fine di ingannare i terzi circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società falsifica il bilancio appostando rilevanti crediti commerciali inesistenti e occultando interessi passivi dovuti agli istituti di credito, distruggendo, inoltre, documenti contabili che attestano l'esistenza di mutui bancari, mostrando in tal modo una situazione patrimoniale e finanziaria migliore del reale. Dopo due anni della presentazione del bilancio falso, la società fallisce. Caso n. 3 Sempronio, amministratore unico di una cooperativa a responsabilità limitata, costituisce unitamente ad altri due imprenditori un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati societari, di evasione contributiva e fiscale, e autoriciclaggio. Per superare la revisione contabile di competenza della regione in cui ha sede la società, falsifica il bilancio di esercizio di un certo anno, aumentando in maniera considerevole i ricavi tramite l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (emesse nei confronti dei due imprenditori con lui correi nell'associazione per delinquere), mostrando quindi di aver realizzato un modesto utile piuttosto che una rilevante perdita d'esercizio. L'anno dopo la presentazione del bilancio, la cooperativa viene dichiarata insolvente dal Tribunale.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: aspetti essenziali e... more Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: aspetti essenziali e differenze con il delitto di false comunicazioni sociali. 1. Premessa. Si procederà a delineare gli aspetti essenziali del delitto di cui all'art. 2638 del Codice Civile e si cercherà di evidenziarne le analogie e le differenze con il diverso reato di cui all'art. 2621 del medesimo Codice. 2. Le norme a confronto. Art. 2638 c.c.-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2621 c.c.-False comunicazioni sociali 1. 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, "consapevolmente" espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 1. Premessa I contributi... more Reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 1. Premessa I contributi previdenziali ed assistenziali servono per reperire le risorse necessarie a garantire ai lavoratori tutte quelle prestazioni che rientrano nel cosiddetto sistema di protezione sociale. Se questi contributi non vengono versati, il sistema va in crisi. 2. La norma Art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638). «1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso». 3. Bene giuridico protetto Il patrimonio dell'Erario. 4. Soggetto attivo Il datore di lavoro.
1. Premessa. L'Italia, rispetto al tema dell'evasione fiscale, è un paese contradditorio. Difatti... more 1. Premessa. L'Italia, rispetto al tema dell'evasione fiscale, è un paese contradditorio. Difatti, da una parte, dall'Unità ai giorni nostri si sono susseguiti oltre 80 interventi tra condoni e sanatorie con diverse modalità, destinati a soggetti differenti, e con svariati obiettivi, mentre dall'altra sono state inserite, via via, norme sia amministrative che penali-anche molto severe-al fine di prevenire e reprimere il fenomeno. Sembra la politica del bastone e della carota. Negli ultimi anni, in particolare, si è assistiti ad una escalation punitiva finalizzata a sequestrare e poi confiscare (alle persone fisiche e alle persone giuridiche) quanto sottratto all'Erario, prevedendo forme di ablazione per equivalente o addirittura sulla base di presunzioni, senza cioè una condanna, o perfino in via preventiva. Sono state previste cause di non punibilità penale subordinate al pagamento integrale del tributo: l'obiettivo è, sempre più, incassare quanto dovuto dal contribuente. La iper-produzione legislativa in tale settore giuridico ha creato non pochi problemi alla giurisprudenza ed alla dottrina riguardo l'esatta interpretazione delle specifiche norme. Non si riesce più a stare al passo del legislatore. Tanti sono i soggetti che cercano di districarsi nel mare delle norme tributarie (Pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrare, Guardia di Finanza, professionisti), ma i più "indifesi" sembrano i cittadini ed anche gli stranieri che svolgono un'attività economica o che producono comunque un reddito in Italia. Deve avvertirsi sin d'ora che i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza e le tesi sostenute dalla dottrina, richiamati nel presente elaborato, vanno presi con le pinze a causa del fatto che, alcuni di essi, si riferiscono a contesti normativi non più attuali. D'altronde la continua produzione legislativa costringe ad una costante reinterpretazione delle norme. 2. Le norme essenziali. Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo-Codice di Procedura Penale. 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. 2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
Come è noto, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, ... more Come è noto, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, il delitto di autoriciclaggio. Il suo inserimento ha colmato una lacuna del nostro diritto superando la limitazione costituita dalla clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" inserita sia al reato di riciclaggio ex art. 648-bis sia a quello di impiego ex art. 648-ter. c.p. che impediva la punizione dell'autore del delitto presupposto. Il difetto di incriminazione dell'autoriciclaggio è stato per lungo tempo giustificato sulla base del divieto di bis in idem, ovvero del criterio dell'assorbimento, alla stregua del quale perseguire per riciclaggio l'autore del delitto presupposto avrebbe significato addebitare due volte al medesimo soggetto un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, quindi sanzionare due volte un medesimo fatto. Prima dell'art. 648-ter.1 c.p., in verità, esisteva già una norma che puniva particolari fatti di autoriciclaggio ossia l'art. 12 quinquies "trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori" della legge 356/92 (c.d. legge Falcone-Borsellino) e che tuttora punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. La ratio dell'autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale e, quindi, di sanzionare l'autore del delitto presupposto che autoricicli e autoreimpieghi i proventi del delitto precedentemente commesso. Col tempo il legislatore si è convinto che il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è diverso dal bene giuridico tutelato dal delitto presupposto (normalmente sono reati contro il patrimonio) per cui non c'è il rischio di punire l'autore due volte per lo stesso fatto. 2. La norma. Art. 648-ter.1. c.p.-Autoriciclaggio «1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
L'estorsione negli elementi essenziali e nel caso specifico di esercizio di un diritto per l'otte... more L'estorsione negli elementi essenziali e nel caso specifico di esercizio di un diritto per l'ottenimento di un profitto ingiusto e aggravata dal c.d. metodo mafioso.
Concussione, corruzione propria ed impropria, induzione indebita, estorsione, traffico di influen... more Concussione, corruzione propria ed impropria, induzione indebita, estorsione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, corruzione tra privati, abuso d'ufficio. I reati analizzati nei loro aspetti essenziali. Concetti chiave. Statistiche.
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